12 Agosto, 2018

Decreto legislativo 20 luglio 2018, n. 95, in G.U. n. 185 del 10.8.2018

Art. 1

Oggetto

1. Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e’ modificato e
integrato secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 2

Modifiche all’articolo 2
del decreto legislativo n. 112 del 2017

1. All’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 112 del
2017, dopo le parole: «per piu’ di un terzo» sono aggiunte le
seguenti: «e per piu’ di ventiquattro mesi dall’assunzione».

Art. 3

Modifiche all’articolo 3
del decreto legislativo n. 112 del 2017

1. All’articolo 3 del decreto legislativo n. 112 del 2017, dopo il
comma 2, e’ inserito il seguente:
«2-bis. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, non si considera
distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi di gestione la
ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attivita’ di interesse
generale di cui all’articolo 2, effettuata ai sensi dell’art.
2545-sexies del codice civile e nel rispetto di condizioni e limiti
stabiliti dalla legge o dallo statuto, da imprese sociali costituite
in forma di societa’ cooperativa, a condizione che lo statuto o
l’atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai
soci proporzionalmente alla quantita’ e alla qualita’ degli scambi
mutualistici e che si registri un avanzo della gestione
mutualistica.».

Art. 4

Modifiche all’articolo 12
del decreto legislativo n. 112 del 2017

1. All’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del
2017, le parole: «La trasformazione,» sono sostituite dalle seguenti:
«Salvo quanto specificamente previsto dal codice civile per le
societa’ cooperative, la trasformazione,».

Art. 5

Modifiche all’articolo 13
del decreto legislativo n. 112 del 2017

1. All’articolo 13 del decreto legislativo n. 112 del 2017, dopo il
comma 2, e’ aggiunto il seguente:
«2-bis. Le prestazioni di attivita’ di volontariato possono essere
utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai
parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle
disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei
costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi
all’applicazione del comma 2.».

Art. 6

Modifiche all’articolo 17
del decreto legislativo n. 112 del 2017

1. All’articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 2017, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, la parola: «dodici» e’ sostituita
dalla seguente: «diciotto»;
b) al comma 3, secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti
parole: «al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o
di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove
disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria».

Art. 7

Modifiche all’articolo 18
del decreto legislativo n. 112 del 2017

1. All’articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 2017, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle
imprese sociali le somme destinate al versamento del contributo per
l’attivita’ ispettiva di cui all’articolo 15, nonche’ le somme
destinate ad apposite riserve ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2.
L’utilizzazione delle riserve a copertura di perdite e’ consentita e
non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che non si dia luogo
a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state
ricostituite.
2. Non concorrono altresi’ a formare il reddito imponibile delle
imprese sociali le imposte sui redditi riferibili alle variazioni
effettuate ai sensi dell’articolo 83 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. La disposizione di cui al periodo precedente
e’ applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da
destinare a incremento del patrimonio ai sensi dell’articolo 3, comma
1.»;
b) al comma 3, il primo periodo e’ sostituito dal seguente:
«Dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un
importo pari al trenta per cento della somma investita,
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
dal contribuente nel capitale sociale di una o piu’ societa’, incluse
societa’ cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa
sociale da non piu’ di cinque anni.»;
c) al comma 3, terzo periodo, le parole: «tre anni» sono
sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;
d) al comma 4, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «Non
concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi
dell’imposta sul reddito delle societa’, il trenta per cento della
somma investita, successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, nel capitale sociale di una o piu’ societa’,
incluse societa’ cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di
impresa sociale da non piu’ di cinque anni.»;
e) al comma 4, secondo periodo, le parole: «tre anni» sono
sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;
f) al comma 5, le parole: «che abbiano acquisito la qualifica di
impresa sociale successivamente alla medesima data e siano costituite
da non piu’ di trentasei mesi dalla stessa.», sono sostituite dalle
seguenti: «che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da
non piu’ di cinque anni.»;
g) al comma 7, le parole: «e all’articolo 7-bis del decreto-legge
22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° dicembre 2016, n. 225.», sono sostituite dalle seguenti: «e
all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.»;
h) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente
articolo, le amministrazioni vigilanti trasmettono
all’Amministrazione finanziaria gli esiti dei controlli di
competenza, ai fini dell’eventuale assunzione dei conseguenti
provvedimenti. A seguito della propria attivita’ di controllo,
l’Amministrazione finanziaria trasmette alle amministrazioni
vigilanti ogni elemento utile ai fini della valutazione in merito
all’eventuale perdita della qualifica di impresa sociale di cui
all’articolo 15, comma 8. E’ fatto comunque salvo il potere di
autonomo controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
8-ter. In caso di violazione delle disposizioni del presente
articolo, oltre alla decadenza dalle agevolazioni, si applica
l’articolo 2545-sexiesdecies del codice civile ai fini della gestione
commissariale.».

Art. 8

Disposizioni di coordinamento

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’epigrafe le parole: «a norma dell’articolo 2» sono
sostituite dalle seguenti: «a norma dell’articolo 1»;
b) agli articoli 1, comma 5, e 2, comma 2, le parole: «di cui
all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.
106» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117».
2. All’art. 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n.
381, le parole: «del decreto legislativo recante revisione della
disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1,
comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106» sono
sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
112».
3. All’articolo 1, comma 5-duodecies, del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «del decreto
legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6
giugno 2016, n. 106» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 112».

Art. 9

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione
delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

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