12 Agosto, 2018

Legge 9 agosto 2018, n. 96, in G.U. n. 186 del 11.8.2018

Art. 1

1. Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni
urgenti per la dignita’ dei lavoratori e delle imprese, e’ convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. Il decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, e’ abrogato. Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del
medesimo decreto-legge n. 79 del 2018.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette la pubblicazione delle modificazioni di cui all’allegato in quanto sono state evidenziate mediante il carattere corsivo nel testo coordinato sotto riportato. Il testo del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, è stato pubblicato nel fascicolo n. 14/2018, 1068).

Testo del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96, recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.».
(Testo coordinato a cura del Min. grazia e giustizia, in G.U. n. 186 del 11.8.2018)
(Omissis).

CAPO II
MISURE PER IL CONTRASTO ALLA DELOCALIZZAZIONE E LA SALVAGUARDIA DEI
LIVELLI OCCUPAZIONALI
(Omissis).

Art. 7
Recupero del beneficio dell’iper ammortamento in caso di cessione o
delocalizzazione dei beni

1. L’iper ammortamento di cui all’art. 1, comma 9, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, spetta a condizione che i beni agevolabili
siano destinati a strutture produttive situate nel territorio
nazionale.
2. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del
costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a
strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla
stessa impresa, si procede al recupero dell’iper ammortamento di cui
al comma 1. Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento
del reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si verifica la
cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione dei beni
agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di
ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi
d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli
investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni del comma 2 non si applicano agli interventi
sostitutivi effettuati ai sensi dell’art. 1, commi 35 e 36, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, le cui previsioni si applicano anche
in caso di delocalizzazione dei beni agevolati. Le disposizioni
del comma 2 non si applicano altresi’ nei casi di cui i beni
agevolati siano per loro stessa natura destinati all’utilizzo in piu’
sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo
utilizzo anche fuori del territorio dello Stato.

Art. 8
Applicazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo ai costi di
acquisto da fonti esterne dei beni immateriali

1. Agli effetti della disciplina del credito d’imposta per gli
investimenti in attivita’ di ricerca e sviluppo, di cui all’art. 3,
comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, non si considerano
ammissibili i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso,
dei beni immateriali di cui al comma 6, lettera d), del predetto art.
3, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al
medesimo gruppo. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le
imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate
ai sensi dell’art. 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi
dalle societa’ di capitali; per le persone fisiche si tiene conto
anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari
dell’imprenditore, individuati ai sensi dell’art. 5, comma 5, del
Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.
2. In deroga all’art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la
disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d’imposta
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche
in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi
d’imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto.
Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel
corso dei periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, resta comunque ferma
l’esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto
corrispondente ai costi gia’ attributi in precedenza all’impresa
italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e
sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto.
3. Resta comunque ferma la condizione secondo cui, agli effetti
della disciplina del credito d’imposta, i costi sostenuti per
l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei suddetti beni immateriali,
assumono rilevanza solo se i suddetti beni siano utilizzati
direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attivita’ di
ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.

(Omissis).

Capo IV
MISURE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE FISCALE

Art. 10
Disposizioni in materia di redditometro

1. All’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, al quinto comma, dopo la parola «biennale»
sono inserite le seguenti: «, sentiti l’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei
consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione
induttiva del reddito complessivo in base alla capacita’ di spesa e
alla propensione al risparmio dei contribuenti».
2. E’ abrogato il decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223
del 25 settembre 2015. Le disposizioni del predetto decreto
cessano di avere efficacia per gli anni di imposta successivi a
quello in corso al 31 dicembre 2015.
3. Il presente articolo non si applica agli inviti per fornire dati
e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e agli altri atti
previsti dall’art. 38, settimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973, per gli anni di imposta fino al 31
dicembre 2015. In ogni caso non si applica agli atti gia’ notificati
e non si fa luogo al rimborso delle somme gia’ pagate.

Art. 11
Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e
ricevute

1. Con riferimento all’obbligo di comunicazione di cui
all’art. 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i
dati relativi al terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi
entro il 28 febbraio 2019.
2. All’art. 1-ter, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, dopo le parole «cadenza semestrale» sono
aggiunte le seguenti: «, entro il 30 settembre per il primo semestre
ed entro il 28 febbraio dell’anno successivo per il secondo
semestre,».
2-bis. All’art. 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica
delle fatture o dei relativi dati, dopo il comma 3-bis e’ inserito il
seguente:
«3-ter. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle
fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo
sono esonerati dall’obbligo di annotazione in apposito registro, di
cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633».
2-ter. Il comma 8-bis dell’art. 36 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, e’ abrogato.
2-quater. All’art. 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1°
gennaio 2018 sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di
cui all’art. 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633».
2-quinquies. All’onere derivante dal comma 2-quater, valutato in
3,5 milioni di euro per l’anno 2018, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all’art. 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

Art. 11 bis
Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di
fatturazione elettronica per le cessioni di carburante

1. All’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 917, lettera a), dopo le parole: «per motori» sono
aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle cessioni di carburante
per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per
le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019»;
b) il comma 927 e’ sostituito dal seguente:
«927. Le disposizioni di cui ai commi 920, 921 e 926 si
applicano dal 1° gennaio 2019. Le disposizioni di cui ai commi da 922
a 925 si applicano dal 1° luglio 2018».
(Omissis).

Art. 12
Split payment

1. All’art. 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquies e’ aggiunto il
seguente: «1-sexies. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai
commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a
ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta
a titolo di acconto di cui all’art. 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle operazioni per le
quali e’ emessa fattura successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
(Omissis).

Art. 12 bis
Compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e
professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica
amministrazione

1. Le disposizioni di cui all’art. 12, comma 7-bis, del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con
le modalita’ previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236
del 10 ottobre 2014, anche per l’anno 2018, con riferimento ai
carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre
2017.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO

Art. 13
Societa’ sportive dilettantistiche

1. All’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi 353,
354, 355, 358, 359 e 360, sono abrogati. In deroga all’art. 3, comma
1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’abrogazione del comma 355 ha
effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. All’art. 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, le parole «, nonche’ delle societa’ sportive
dilettantistiche lucrative» sono soppresse.
3. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-quater) e’
soppresso.
4. All’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 24, le parole «in via preferenziale alle associazioni
sportive dilettantistiche e alle societa’ sportive dilettantistiche
senza scopo di lucro», sono sostituite dalle seguenti: «a tutte le
societa’ e associazioni sportive»;
b) al comma 25, dopo la parola «societa’» sono soppresse le
seguenti: «sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»;
c) al comma 26, le parole «in via preferenziale a disposizione di
societa’ sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e
associazioni sportive dilettantistiche» sono sostituite dalle
seguenti: «a disposizione di societa’ e associazioni sportive
dilettantistiche».
(Omissis).

Art. 14
Copertura finanziaria
(Omissis).

Art. 15
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.

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