12 Agosto, 2014

Provv. dir. Agenzia entrate 8 agosto 2014, n. 105953

 

1. Soggetti destinatari delle richieste di informazioni

1.1. Sono destinatari delle richieste di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge

28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come sostituito dall’articolo 9,

comma 1, lett. b), della legge 6 agosto 2013, n. 97, gli intermediari finanziari indicati nell’articolo

11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

1.2. Sono destinatari delle richieste di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge

28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come sostituito dall’articolo 9,

comma 1, lett. b), della legge 6 agosto 2013, n. 97, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti

esercenti attività finanziaria di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i

professionisti, i revisori contabili e gli altri soggetti di cui, rispettivamente, agli articoli 12, 13 e 14

del medesimo decreto legislativo.

 

2. Oggetto delle richieste

2.1 Gli intermediari finanziari di cui al punto 1.1, su specifica richiesta effettuata ai

sensi del successivo punto 4, forniscono evidenza delle operazioni intercorse con l’estero

per le quali sono tenuti agli obblighi di registrazione ai sensi dell’articolo 36, comma 2,

lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 eseguite per conto o a favore di

soggetti diversi da quelli per i quali gli intermediari finanziari già forniscono le

informazioni ai sensi dell’articolo 1 dello stesso decreto legge. La richiesta contiene i dati

relativi all’organo procedente e all’autorizzazione di cui al successivo punto 3,  nonché le

seguenti informazioni:

a) periodo temporale di riferimento, di durata massima non superiore a 12 mesi,

con l’indicazione delle date di inizio e fine periodo;

b) codice della causale analitica dell’operazione, individuata tra le causali di cui

all’allegato 1 al presente provvedimento;

c) ambito territoriale di riferimento della richiesta (Paese estero di riferimento);

nelle ipotesi di richieste nominative, dati anagrafici, compreso il codice fiscale, del

soggetto in relazione al quale viene effettuata la richiesta.

 

2.2 Oggetto della richiesta di cui al punto 2.1 sono le operazioni di importo pari o

superiore a 15.000 euro, sia che si tratti di un’operazione unica che di più operazioni che

appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata come definita

dall’articolo 1, comma 2, lettera m) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,

registrate ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 21 novembre

2007, n. 231.

 

2.3 Gli elementi informativi da fornire nella risposta relativi alle operazioni di cui al

punto 2.1 sono:

• la data, la causale, l’importo e la tipologia dell’operazione;

• l’eventuale rapporto continuativo movimentato, ovvero in caso di operazione

fuori conto, l’eventuale presenza di denaro contante di cui all’art. 1, comma 2,

lett. i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

• in relazione ai clienti dell’intermediario obbligato alla comunicazione, i dati

identificativi dei soggetti che dispongono l’ordine di pagamento, compresi gli

eventuali soggetti delegati a compiere l’operazione e dei titolari effettivi

secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera u) e dall’allegato

tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

• in relazione ai clienti dell’intermediario obbligato alla comunicazione, i dati

identificativi dei soggetti destinatari dell’ordine di accreditamento, compreso

l’eventuale stato estero di residenza anagrafica;

• qualora presenti in relazione alle tipologie di operazioni identificate dalle

causali di cui all’allegato 1, i dati identificativi dell’intermediario finanziario e

degli altri soggetti esercenti attività finanziaria esteri, compreso lo stato estero

di provenienza dei fondi;

• codice fiscale dell’intermediario finanziario tenuto alla risposta;

• codice interno della dipendenza (CAB);

• natura in conto ovvero extraconto dell’operazione;

• divisa oppure il codice divisa dell’operazione;

• importo totale dell’operazione espresso in euro;

• data di registrazione dell’operazione;

• tipologia della registrazione;

• identificativo della registrazione;

• eventuale connessione tra registrazioni.

 

2.4 I soggetti di cui al punto 1.2 del presente provvedimento sono obbligati, su

richiesta effettuata ai sensi del successivo punto 4, a fornire le informazioni relative

all’identità dei titolari effettivi rilevati secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2,

lettera u) e dall’allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con

riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate.

 

3. Uffici e reparti autorizzati ad effettuare le richieste

3.1. Per l’Agenzia delle Entrate, previa autorizzazione del Direttore Centrale

accertamento, le richieste di cui al punto 2 sono inoltrate dall’Ufficio Centrale per il

contrasto agli illeciti fiscali internazionali (di seguito UCIFI) costituito in attuazione

dell’articolo 12, comma 3, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

3.2. Per la Guardia di Finanza, previa autorizzazione del Comandante dei Reparti

Speciali, le richieste di cui al punto 2 sono inoltrate dai reparti speciali di cui all’articolo 6,

comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio

1999, n. 34.

 

4. Formato e contenuto delle  richieste

4.1 Le richieste di cui ai punti 2.1 e 2.4 nei confronti dei soggetti indicati nell’articolo

11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono effettuate, utilizzando

esclusivamente la procedura telematica già in uso di cui all’articolo 32, terzo comma, del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dei relativi

provvedimenti di attuazione, secondo le modalità tecniche indicate al punto 6.

4.2 Le richieste di cui al punto 2.4 nei confronti degli “altri soggetti esercenti attività

finanziaria” di cui all’articolo 11, commi 3 e seguenti del decreto legislativo 21 novembre

2007, n. 231, dei professionisti, dei revisori contabili e degli altri soggetti di cui,

rispettivamente, agli articoli 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di

cui al punto 1.2, sono effettuate utilizzando i poteri di cui all’articolo 32, comma 1, n. 8-

bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, secondo le

modalità tecniche indicate al punto 6.

4.3 Le richieste di cui al punto 4.1, formate secondo lo schema XML che sarà

pubblicato entro il 30 maggio 2014, mediante apposito avviso, sul sito internet dell’Agenzia

delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, sono firmate digitalmente dal responsabile

dell’Ufficio e dal Comandante dei reparti di cui al precedente punto 3.

 

5. Formato e contenuto delle risposte

5.1 Le risposte da parte degli intermediari finanziari di cui all’articolo 11, commi 1 e

2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, formate sulla base dello schema XML

di cui al punto 4.3, sono firmate digitalmente dal responsabile della struttura accentrata,

ovvero dal responsabile della sede o dell’ufficio destinatari delle richieste di cui al punto

4.1, o da altra persona da questi delegata.

5.2 Le risposte di cui al punto 5.1 possono contenere documenti allegati in formato

digitale. In tal caso gli allegati hanno la caratteristica di un documento statico non

modificabile, sono privi di movimenti attivi, tra cui campi macro e campi variabili, ed

hanno i seguenti formati: .pdf, .jpg,.gif, .tiff.

5.3 Le risposte da parte dei soggetti destinatari del presente provvedimento diversi

dagli intermediari finanziari di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21

novembre 2007, n. 231, hanno la caratteristica di un documento statico non modificabile,

sono privi di movimenti attivi, tra cui campi macro e campi variabili, ed hanno i seguenti

formati: .pdf, .jpg, .gif, .tiff.

5.4 Per le risposte di cui ai punti 5.1 e 5.3 è consentito l’utilizzo del formato

compresso .zip , a condizione che contenga file con le caratteristiche indicate nei punti 5.2 e

5.3.

5.5 La validità della risposta è attestata, da parte dell’Agenzia delle Entrate, da una

comunicazione prodotta tramite un messaggio di posta elettronica certificata (di seguito,

PEC), generato a seguito della verifica della corrispondenza della transazione ai formati

stabiliti nei punti 5.1, 5.2 e 5.3.  Le risposte pervenute all’Agenzia, non accettate dal sistema

di validazione perché non corrispondenti ai formati previsti, devono essere riprodotte in

forma valida entro 5 giorni dal ricevimento del messaggio PEC.

 

6. Modalità tecniche di trasmissione delle richieste e delle risposte

6.1 Le richieste e le risposte sono effettuate utilizzando il sistema di PEC, in

conformità delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio

2005, n. 68 e alle regole tecniche di attuazione di cui al decreto del Ministro per

l’innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005.

6.2 Entro il 31 ottobre 2014, i soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto

legislativo 21 novembre 2007, n. 231 comunicano all’Agenzia delle Entrate, per

l’inserimento delle caselle di posta elettronica certificata nel registro degli indirizzi

elettronici di cui al punto 7 del provvedimento del 22 dicembre 2005, il proprio indirizzo di

PEC, utilizzando il servizio Entratel o Fisco on line, secondo quando specificato nel decreto

del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e nel decreto 31 luglio 1998 e

successive modificazioni, nonché nei relativi allegati. La comunicazione della casella di

posta elettronica certificata è effettuata utilizzando il tracciato di cui all’allegato n. 5 del

provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 22 dicembre 2005.

6.3 I soggetti indicati nell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21

novembre 2007, n. 231 possono  utilizzare la casella di posta elettronica certificata già

comunicata per le richieste e le risposte di cui all’articolo 32, terzo comma, del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dei relativi provvedimenti di

attuazione. In assenza della comunicazione di cui al punto 6.2 entro il termine ivi previsto,

la casella di posta elettronica certificata già comunicata per le richieste e le risposte di cui

all’articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600 si intende confermata.

 

7. Periodo transitorio

7.1 A decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet

dell’Agenzia delle Entrate e fino alla data indicata nel punto 6.2, le richieste e le relative

risposte da parte dei soggetti diversi da quelli indicati nell’ articolo 11, commi 1 e 2, del decreto

legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , sono effettuate esclusivamente in formato cartaceo, con

misure idonee a garantire la riservatezza delle comunicazioni.

 

8. Termini per adempiere alle richieste

8.1 Dalla data di ricevimento delle richieste di informazioni, decorre il termine fissato

dall’organo procedente per l’adempimento comunicativo, che non può essere inferiore a:

a) trenta giorni, per le richieste di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3.

b) quindici giorni, per le richieste di cui al punto 2.4 relative ai dati identificativi del

titolare effettivo.

8.2 Su istanza degli intermediari di cui all’ articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo

21 novembre 2007, n. 231 , il termine di trenta giorni previsto dalla lettera a) del punto 8.1 può

essere prorogato, per giustificati motivi, per un periodo di venti giorni dal Direttore centrale

accertamento dell’Agenzia delle Entrate, ovvero, dal Comandante dei Reparti Speciali della

Guardia di Finanza.

 

9. Trattamento dei dati

9.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati, tramite la posta elettronica certificata, è

garantita dall’adozione di misure riguardanti il controllo degli accessi al sistema, da parte

dell’UCIFI e dei reparti speciali della Guardia di Finanza, e la crittografia degli archivi.

9.2 La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell’anagrafe tributaria è

garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione per gli accessi e di

conservazione di copie di sicurezza degli stessi.

 

10. Coordinamento tra Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza

10.1 L’UCIFI ed il Comando dei Reparti Speciali della Guardia di Finanza assicurano

il coordinamento delle attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illecito

trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero basate sulle

richieste di cui al  punto 2 nei confronti dei soggetti indicati nell’articolo 11, commi 1 e 2,

del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 anche al fine di evitare duplicazioni delle

richieste.

(Omesso l’allegato).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *