Provv. dir. Agenzia entrate 8 agosto 2014, n. 105953
1. Soggetti destinatari delle richieste di informazioni
1.1. Sono destinatari delle richieste di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come sostituito dall’articolo 9,
comma 1, lett. b), della legge 6 agosto 2013, n. 97, gli intermediari finanziari indicati nell’articolo
11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
1.2. Sono destinatari delle richieste di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come sostituito dall’articolo 9,
comma 1, lett. b), della legge 6 agosto 2013, n. 97, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti
esercenti attività finanziaria di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i
professionisti, i revisori contabili e gli altri soggetti di cui, rispettivamente, agli articoli 12, 13 e 14
del medesimo decreto legislativo.
2. Oggetto delle richieste
2.1 Gli intermediari finanziari di cui al punto 1.1, su specifica richiesta effettuata ai
sensi del successivo punto 4, forniscono evidenza delle operazioni intercorse con l’estero
per le quali sono tenuti agli obblighi di registrazione ai sensi dell’articolo 36, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 eseguite per conto o a favore di
soggetti diversi da quelli per i quali gli intermediari finanziari già forniscono le
informazioni ai sensi dell’articolo 1 dello stesso decreto legge. La richiesta contiene i dati
relativi all’organo procedente e all’autorizzazione di cui al successivo punto 3, nonché le
seguenti informazioni:
a) periodo temporale di riferimento, di durata massima non superiore a 12 mesi,
con l’indicazione delle date di inizio e fine periodo;
b) codice della causale analitica dell’operazione, individuata tra le causali di cui
all’allegato 1 al presente provvedimento;
c) ambito territoriale di riferimento della richiesta (Paese estero di riferimento);
nelle ipotesi di richieste nominative, dati anagrafici, compreso il codice fiscale, del
soggetto in relazione al quale viene effettuata la richiesta.
2.2 Oggetto della richiesta di cui al punto 2.1 sono le operazioni di importo pari o
superiore a 15.000 euro, sia che si tratti di un’operazione unica che di più operazioni che
appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata come definita
dall’articolo 1, comma 2, lettera m) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
registrate ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231.
2.3 Gli elementi informativi da fornire nella risposta relativi alle operazioni di cui al
punto 2.1 sono:
• la data, la causale, l’importo e la tipologia dell’operazione;
• l’eventuale rapporto continuativo movimentato, ovvero in caso di operazione
fuori conto, l’eventuale presenza di denaro contante di cui all’art. 1, comma 2,
lett. i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
• in relazione ai clienti dell’intermediario obbligato alla comunicazione, i dati
identificativi dei soggetti che dispongono l’ordine di pagamento, compresi gli
eventuali soggetti delegati a compiere l’operazione e dei titolari effettivi
secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera u) e dall’allegato
tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
• in relazione ai clienti dell’intermediario obbligato alla comunicazione, i dati
identificativi dei soggetti destinatari dell’ordine di accreditamento, compreso
l’eventuale stato estero di residenza anagrafica;
• qualora presenti in relazione alle tipologie di operazioni identificate dalle
causali di cui all’allegato 1, i dati identificativi dell’intermediario finanziario e
degli altri soggetti esercenti attività finanziaria esteri, compreso lo stato estero
di provenienza dei fondi;
• codice fiscale dell’intermediario finanziario tenuto alla risposta;
• codice interno della dipendenza (CAB);
• natura in conto ovvero extraconto dell’operazione;
• divisa oppure il codice divisa dell’operazione;
• importo totale dell’operazione espresso in euro;
• data di registrazione dell’operazione;
• tipologia della registrazione;
• identificativo della registrazione;
• eventuale connessione tra registrazioni.
2.4 I soggetti di cui al punto 1.2 del presente provvedimento sono obbligati, su
richiesta effettuata ai sensi del successivo punto 4, a fornire le informazioni relative
all’identità dei titolari effettivi rilevati secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2,
lettera u) e dall’allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con
riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate.
3. Uffici e reparti autorizzati ad effettuare le richieste
3.1. Per l’Agenzia delle Entrate, previa autorizzazione del Direttore Centrale
accertamento, le richieste di cui al punto 2 sono inoltrate dall’Ufficio Centrale per il
contrasto agli illeciti fiscali internazionali (di seguito UCIFI) costituito in attuazione
dell’articolo 12, comma 3, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
3.2. Per la Guardia di Finanza, previa autorizzazione del Comandante dei Reparti
Speciali, le richieste di cui al punto 2 sono inoltrate dai reparti speciali di cui all’articolo 6,
comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
1999, n. 34.
4. Formato e contenuto delle richieste
4.1 Le richieste di cui ai punti 2.1 e 2.4 nei confronti dei soggetti indicati nell’articolo
11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono effettuate, utilizzando
esclusivamente la procedura telematica già in uso di cui all’articolo 32, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dei relativi
provvedimenti di attuazione, secondo le modalità tecniche indicate al punto 6.
4.2 Le richieste di cui al punto 2.4 nei confronti degli “altri soggetti esercenti attività
finanziaria” di cui all’articolo 11, commi 3 e seguenti del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, dei professionisti, dei revisori contabili e degli altri soggetti di cui,
rispettivamente, agli articoli 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di
cui al punto 1.2, sono effettuate utilizzando i poteri di cui all’articolo 32, comma 1, n. 8-
bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, secondo le
modalità tecniche indicate al punto 6.
4.3 Le richieste di cui al punto 4.1, formate secondo lo schema XML che sarà
pubblicato entro il 30 maggio 2014, mediante apposito avviso, sul sito internet dell’Agenzia
delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, sono firmate digitalmente dal responsabile
dell’Ufficio e dal Comandante dei reparti di cui al precedente punto 3.
5. Formato e contenuto delle risposte
5.1 Le risposte da parte degli intermediari finanziari di cui all’articolo 11, commi 1 e
2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, formate sulla base dello schema XML
di cui al punto 4.3, sono firmate digitalmente dal responsabile della struttura accentrata,
ovvero dal responsabile della sede o dell’ufficio destinatari delle richieste di cui al punto
4.1, o da altra persona da questi delegata.
5.2 Le risposte di cui al punto 5.1 possono contenere documenti allegati in formato
digitale. In tal caso gli allegati hanno la caratteristica di un documento statico non
modificabile, sono privi di movimenti attivi, tra cui campi macro e campi variabili, ed
hanno i seguenti formati: .pdf, .jpg,.gif, .tiff.
5.3 Le risposte da parte dei soggetti destinatari del presente provvedimento diversi
dagli intermediari finanziari di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, hanno la caratteristica di un documento statico non modificabile,
sono privi di movimenti attivi, tra cui campi macro e campi variabili, ed hanno i seguenti
formati: .pdf, .jpg, .gif, .tiff.
5.4 Per le risposte di cui ai punti 5.1 e 5.3 è consentito l’utilizzo del formato
compresso .zip , a condizione che contenga file con le caratteristiche indicate nei punti 5.2 e
5.3.
5.5 La validità della risposta è attestata, da parte dell’Agenzia delle Entrate, da una
comunicazione prodotta tramite un messaggio di posta elettronica certificata (di seguito,
PEC), generato a seguito della verifica della corrispondenza della transazione ai formati
stabiliti nei punti 5.1, 5.2 e 5.3. Le risposte pervenute all’Agenzia, non accettate dal sistema
di validazione perché non corrispondenti ai formati previsti, devono essere riprodotte in
forma valida entro 5 giorni dal ricevimento del messaggio PEC.
6. Modalità tecniche di trasmissione delle richieste e delle risposte
6.1 Le richieste e le risposte sono effettuate utilizzando il sistema di PEC, in
conformità delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68 e alle regole tecniche di attuazione di cui al decreto del Ministro per
l’innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005.
6.2 Entro il 31 ottobre 2014, i soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 comunicano all’Agenzia delle Entrate, per
l’inserimento delle caselle di posta elettronica certificata nel registro degli indirizzi
elettronici di cui al punto 7 del provvedimento del 22 dicembre 2005, il proprio indirizzo di
PEC, utilizzando il servizio Entratel o Fisco on line, secondo quando specificato nel decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e nel decreto 31 luglio 1998 e
successive modificazioni, nonché nei relativi allegati. La comunicazione della casella di
posta elettronica certificata è effettuata utilizzando il tracciato di cui all’allegato n. 5 del
provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 22 dicembre 2005.
6.3 I soggetti indicati nell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231 possono utilizzare la casella di posta elettronica certificata già
comunicata per le richieste e le risposte di cui all’articolo 32, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dei relativi provvedimenti di
attuazione. In assenza della comunicazione di cui al punto 6.2 entro il termine ivi previsto,
la casella di posta elettronica certificata già comunicata per le richieste e le risposte di cui
all’articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 si intende confermata.
7. Periodo transitorio
7.1 A decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet
dell’Agenzia delle Entrate e fino alla data indicata nel punto 6.2, le richieste e le relative
risposte da parte dei soggetti diversi da quelli indicati nell’ articolo 11, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , sono effettuate esclusivamente in formato cartaceo, con
misure idonee a garantire la riservatezza delle comunicazioni.
8. Termini per adempiere alle richieste
8.1 Dalla data di ricevimento delle richieste di informazioni, decorre il termine fissato
dall’organo procedente per l’adempimento comunicativo, che non può essere inferiore a:
a) trenta giorni, per le richieste di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3.
b) quindici giorni, per le richieste di cui al punto 2.4 relative ai dati identificativi del
titolare effettivo.
8.2 Su istanza degli intermediari di cui all’ articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231 , il termine di trenta giorni previsto dalla lettera a) del punto 8.1 può
essere prorogato, per giustificati motivi, per un periodo di venti giorni dal Direttore centrale
accertamento dell’Agenzia delle Entrate, ovvero, dal Comandante dei Reparti Speciali della
Guardia di Finanza.
9. Trattamento dei dati
9.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati, tramite la posta elettronica certificata, è
garantita dall’adozione di misure riguardanti il controllo degli accessi al sistema, da parte
dell’UCIFI e dei reparti speciali della Guardia di Finanza, e la crittografia degli archivi.
9.2 La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell’anagrafe tributaria è
garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione per gli accessi e di
conservazione di copie di sicurezza degli stessi.
10. Coordinamento tra Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza
10.1 L’UCIFI ed il Comando dei Reparti Speciali della Guardia di Finanza assicurano
il coordinamento delle attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illecito
trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero basate sulle
richieste di cui al punto 2 nei confronti dei soggetti indicati nell’articolo 11, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 anche al fine di evitare duplicazioni delle
richieste.
(Omesso l’allegato).