24 Aprile, 2014

Provv. dir. Agenzia entrate 24 aprile 2014, n. 58231

 

1. Soggetti obbligati alla comunicazione

1.1 Ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come sostituito dall’articolo 9, comma 1,

lettera a), della legge 6 agosto 2013, i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati di cui al

punto 2 del presente provvedimento, sono gli intermediari finanziari indicati nell’articolo

11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

 

2. Oggetto della comunicazione 

2.1 Sono comunicati, limitatamente alle operazioni oggetto di registrazione ai sensi

dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i dati

analitici dei trasferimenti da o verso l’estero, di importo pari o superiore a euro 15.000,

effettuati, anche attraverso movimentazione di conti, con i mezzi di pagamento indicati

nell’articolo 1, comma 2, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231,

eseguiti per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e

associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2.2 Sono oggetto della comunicazione di cui al punto 2.1 le operazioni di importo pari

o superiore a 15.000 euro, sia che si tratti di un’operazione unica che di più operazioni che

appaiono tra loro collegate per realizzare un’operazione frazionata, come definita

dall’articolo 1, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

2.3 Gli elementi informativi dei trasferimenti da o verso l’estero da comunicare sono:

• la data, la causale, l’importo e la tipologia dell’operazione;

• l’eventuale rapporto continuativo movimentato, ovvero in caso di operazione

fuori conto, l’eventuale presenza di contante reale;

• in relazione ai clienti del soggetto obbligato alla comunicazione, i dati

identificativi, compreso l’eventuale stato estero di residenza anagrafica, delle

persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni

equiparate,  che dispongono l’ordine di pagamento;

• in relazione ai clienti del soggetto obbligato alla comunicazione, i dati

identificativi delle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e

associazioni equiparate destinatari dell’ordine di accreditamento, compreso

l’eventuale stato estero di provenienza dei fondi, se presente;

• qualora presenti in relazione alle tipologie di operazioni identificate dalle

causali di cui al successivo punto 2.4, i dati identificativi dell’intermediario

finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria esteri, compreso lo

stato estero di provenienza dei fondi

2.4 Le causali da utilizzare ai fini della comunicazione, sono quelle analiticamente

indicate nell’allegato n. 1.

 

3. Modalità di comunicazione dei dati

3.1 Gli operatori finanziari indicati nel punto 1 comunicano i dati di cui al punto 2,

utilizzando la nuova infrastruttura SID, secondo le modalità indicate nei punti 5 (“Modalità

di comunicazione”) e 6 (“Predisposizione del file da trasmettere”) del provvedimento del

Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 marzo 2013, prot. n. 37561. Nella

predisposizione del file, devono essere rispettate le specifiche prescrizioni stabilite dal

Garante per la protezione dei dati personali contenute nell’allegato 4 al predetto

provvedimento, che si riportano nell’allegato 1.

3.2 Il tracciato record da utilizzare per la comunicazione dei dati sarà pubblicato, entro

il 31 dicembre 2014, mediante apposito avviso, sul sito internet dell’Agenzia delle entrate

www.agenziaentrate.gov.it ; con le stesse modalità sarà reso disponibile, entro il 31 marzo

2015, il software di comunicazione.

 

4. Termini per la comunicazione

4.1 Il provvedimento ha ad oggetto la comunicazione delle operazioni poste in essere a

partire dall’anno 2014.

4.2 La comunicazione è effettuata annualmente ed è trasmessa entro il termine di

presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta relativa al medesimo anno di

riferimento della comunicazione stessa.

4.3 La comunicazione delle operazioni relative all’anno 2013 è effettuata secondo i

termini e le modalità stabilite con il provvedimento del 28 luglio 2003.

 

5. Ricevute ed esiti

5.1 L’Agenzia delle entrate certifica l’avvenuta presentazione della comunicazione

ovvero comunica la mancata accettazione della comunicazione stessa, secondo le modalità

previste dal punto 7 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25

marzo 2013, prot. n. 37561.

 

6. Trattamento dei dati

6.1 I dati e le notizie, che pervengono all’Anagrafe tributaria, sono raccolti e ordinati

nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti ed archiviati in apposita

sezione dell’Anagrafe tributaria.

6.2 I dati sono trattati secondo il principio di necessità e sono conservati fino al

termine di decadenza per l’accertamento e al termine per la contestazione delle violazioni di

cui all’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, anche nelle ipotesi di raddoppio dei termini stessi previsto

per legge, quindi fino al 31 dicembre del decimo anno successivo al termine di

presentazione della dichiarazione relativa al periodo cui si riferiscono i dati da comunicare;

allo scadere di tale periodo saranno integralmente ed automaticamente cancellati.

 

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