18 Aprile, 2018

Decreto min. 6 aprile 2018, in G.U. n. 90 del 18.4.2018

Art. 1

Costituzione del Gruppo IVA

1. I soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato,
esercenti attivita’ d’impresa, arte o professione, tra i quali
sussistono, congiuntamente, i vincoli finanziario, economico e
organizzativo di cui all’art. 70-ter del decreto n. 633 del 1972,
possono optare per la costituzione del Gruppo IVA, ai sensi dell’art.
70-quater del medesimo decreto. I vincoli di cui al periodo
precedente devono sussistere al momento dell’esercizio dell’opzione
per la costituzione del Gruppo IVA e comunque gia’ dal 1° luglio
dell’anno precedente a quello in cui ha effetto l’opzione.
2. Il rappresentante del Gruppo presenta in via telematica la
dichiarazione relativa alla costituzione del Gruppo IVA sottoscritta
da tutti i partecipanti, secondo le modalita’ previste dal
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al
comma 5, dell’art. 70-duodecies, del decreto n. 633 del 1972.
3. La dichiarazione contiene le indicazioni di cui all’art.
70-quater, comma 2, del decreto n. 633 del 1972, nonche’ le eventuali
opzioni di cui agli articoli 36 e 36-bis del medesimo decreto. Ai
fini dell’esercizio delle opzioni di cui agli articoli 36 e 36-bis la
dichiarazione puo’ essere integrata entro il 31 dicembre dell’anno
precedente a quello in cui ha effetto la costituzione del Gruppo IVA.
4. L’inclusione di ulteriori partecipanti, prevista all’art.
70-quater del decreto n. 633 del 1972, la loro esclusione, ai sensi
del successivo art. 70-decies, comma 5, l’eventuale revoca
dell’opzione, di cui all’art. 70-novies del medesimo decreto, nonche’
ogni altra variazione sono effettuate con le modalita’ di cui al
comma 2. L’opzione di cui all’art. 70-quater, comma 1, lettera b),
del decreto n. 633 del 1972 ha sempre effetto dal 1° gennaio
dell’anno successivo.
5. Al Gruppo IVA e’ attribuito un proprio numero di partita IVA,
cui e’ associato ciascun partecipante, che e’ riportato nelle
dichiarazioni e in ogni altro atto o comunicazione relativi
all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
6. In applicazione dell’art. 35-quater del decreto n. 633 del 1972,
l’Agenzia delle entrate rende disponibili a chiunque le informazioni
utili a verificare la validita’ della partita IVA del Gruppo e i dati
dei suoi partecipanti.

Art. 2

Diritti ed obblighi nel Gruppo IVA

1. Ai sensi dell’art. 70-quinquies, comma 4, del decreto n. 633 del
1972, il Gruppo IVA assume gli obblighi ed i diritti derivanti
dall’applicazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore
aggiunto con riferimento alle operazioni per le quali l’imposta
diventa esigibile o il diritto alla detrazione e’ esercitabile a
partire dalla data in cui ha effetto l’opzione per la costituzione
del Gruppo.
2. Il diritto all’acquisto di beni e servizi senza il pagamento
dell’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dall’art. 8, comma 2, del
decreto n. 633 del 1972, e’ esercitato:
a) dal Gruppo IVA, anche ove maturato dai singoli partecipanti
nell’anno antecedente l’ingresso;
b) dai singoli partecipanti a seguito della cessazione del Gruppo
IVA, in proporzione alle operazioni, a ciascuno di essi riferibili,
che ne hanno costituito il presupposto.
3. Il Gruppo IVA, per effetto della sua costituzione, applica le
disposizioni relative alla rettifica della detrazione di cui all’art.
19-bis2 del decreto n. 633 del 1972 con riferimento alla data in cui
i beni e i servizi sono stati acquistati dai partecipanti.
4. I singoli partecipanti assumono gli obblighi e i diritti
derivanti dall’applicazione delle disposizioni in materia di imposta
sul valore aggiunto con riferimento alle operazioni per le quali
l’imposta diventa esigibile o il diritto alla detrazione e’
esercitabile anteriormente alla data di ingresso nel Gruppo IVA
ovvero successivamente alla sua cessazione.
5. Il credito d’imposta maturato e non utilizzato dal Gruppo IVA
prima della cessazione e’ chiesto a rimborso ai sensi dell’art. 30
del decreto n. 633 del 1972, ovvero computato in detrazione dal
rappresentante del Gruppo nelle proprie liquidazioni o nella propria
dichiarazione annuale.

Art. 3

Fatturazione e certificazione dei corrispettivi

1. Il rappresentante del Gruppo o i partecipanti documentano le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con la
fattura di cui all’art. 21 del decreto n. 633 del 1972, ovvero
secondo le altre modalita’ previste dalla normativa vigente,
indicando, oltre al numero di partita IVA del Gruppo, anche il codice
fiscale del soggetto partecipante che ha realizzato l’operazione.
2. Ai fini della fatturazione delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi effettuati nei confronti del Gruppo IVA, il
rappresentante del Gruppo o i partecipanti comunicano ai fornitori la
partita IVA del Gruppo ed il codice fiscale del singolo acquirente.
Al momento della ricezione della fattura i medesimi soggetti
verificano l’indicazione del codice fiscale e provvedono al suo
inserimento ove mancante.
3. Le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo
IVA non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi ai
sensi degli articoli 2 e 3 del decreto n. 633 del 1972. Resta fermo
l’obbligo di rilevare tali operazioni nell’ambito delle scritture
contabili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, diverse dai registri prescritti ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto; le imprese in contabilita’
semplificata sono tenute a rilevare tali operazioni con idonea
documentazione emessa nel rispetto del loro ordine cronologico
riportando tutti gli elementi utili ad identificarle.

Art. 4

Registrazioni, liquidazioni e versamenti

1. Il rappresentante del Gruppo IVA o i partecipanti effettuano le
registrazioni di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto n. 633 del
1972, anche mediante l’adozione di appositi registri sezionali.
2. Il rappresentante del Gruppo IVA effettua le liquidazioni
periodiche dell’imposta di cui all’art. 1, commi 1 e 1-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 e
quelle degli articoli 73, primo comma e 74, quarto comma, del decreto
n. 633 del 1972.
3. Ai fini del versamento dell’imposta a debito non e’ ammessa la
compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, con i crediti relativi ad altre imposte o contributi
maturati dai partecipanti al Gruppo.
4. Il credito d’imposta annuale o infrannuale maturato dal Gruppo
IVA non puo’ essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’art.
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i debiti
relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti.

Art. 5

Comunicazioni periodiche e dichiarazioni

1. Il rappresentante del Gruppo IVA effettua le comunicazioni dei
dati delle fatture emesse, ricevute e registrate nonche’ delle
relative note di variazione, di cui all’art. 21 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e dei dati di cui all’art. 1 del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e la comunicazione dei dati di
sintesi delle liquidazioni periodiche IVA, di cui all’art. 21-bis del
citato decreto-legge n. 78 del 2010.
2. Il rappresentante del Gruppo IVA presenta la dichiarazione IVA
secondo le disposizioni di cui all’art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Art. 6

Rimborsi IVA

1. I rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto, in presenza dei
presupposti di cui all’art. 30 del decreto n. 633 del 1972, in capo
al Gruppo IVA, sono eseguiti, a richiesta del rappresentante,
applicando le disposizioni di cui all’art. 38-bis del medesimo
decreto n. 633 del 1972, salvo quanto disciplinato nei successivi
commi 2, 3 e 4.
2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ di cui al
comma 3 dell’art. 38-bis del decreto n. 633 del 1972, attesta:
a) la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a) e b)
del medesimo comma 3, prendendo a riferimento la sommatoria dei
valori di ciascun partecipante al Gruppo IVA;
b) la regolarita’ dei versamenti dei contributi previdenziali e
assicurativi di cui alla lettera c) del medesimo comma 3, da parte di
tutti i componenti del Gruppo IVA.
3. Le condizioni di cui al comma 4, lettera a), dell’art. 38-bis
del decreto n. 633 del 1972, vanno verificate in capo a ciascun
partecipante.
4. Ai fini del calcolo della differenza, per ciascun anno, tra gli
importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito
dichiarato superiore ai limiti indicati nel comma 4, lettera b),
dell’art. 38-bis del decreto n. 633 del 1972, rilevano gli avvisi di
accertamento o di rettifica notificati al Gruppo IVA nei due anni
antecedenti la richiesta di rimborso.
5. L’eccedenza d’imposta chiesta a rimborso in sede di
dichiarazione annuale e’ cedibile dal rappresentante del Gruppo IVA
su delega dei partecipanti, nel rispetto delle disposizioni di cui
agli articoli 1260 e seguenti del codice civile.

Art. 7

Disposizione transitoria

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al
titolo V-bis del decreto n. 633 del 1972, la dichiarazione per la
costituzione del Gruppo IVA ha effetto dall’anno 2019 se presentata
entro il 15 novembre del 2018, al fine di consentire ai soggetti
interessati di valutare le condizioni per l’esercizio di detta
opzione.

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