Legge 6 giugno 2016, n. 106, in G.U. n. 141 del 18.6.2016
Art. 1
Finalita' e oggetto
1. Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che
concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad
elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione
sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno
sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di
occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118,
quarto comma, della Costituzione, il Governo e' delegato ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di riforma del Terzo
settore. Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati
costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita'
civiche, solidaristiche e di utilita' sociale e che, in attuazione
del principio di sussidiarieta' e in coerenza con i rispettivi
statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attivita' di
interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o
di mutualita' o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno
parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i
sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di
categorie economiche. Alle fondazioni bancarie, in quanto enti che
concorrono al perseguimento delle finalita' della presente legge, non
si applicano le disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti
attuativi.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto e in
coerenza con la normativa dell'Unione europea e in conformita' ai
principi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, si
provvede in particolare:
a) alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo
del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre
istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute
come persone giuridiche o non riconosciute;
b) al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale
e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo
settore di cui al comma 1, compresa la disciplina tributaria
applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice
del Terzo settore, secondo i principi e i criteri direttivi di cui
all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni;
c) alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale;
d) alla revisione della disciplina in materia di servizio civile
nazionale.
3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a), b) e c),
sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentiti, per quanto di competenza, i Ministri interessati e, ove
necessario in relazione alle singole materie oggetto della presente
legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, a norma
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettera d), sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con
il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
unificata.
5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati
della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, sono trasmessi
al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati entro il
quarantacinquesimo giorno antecedente il termine per l'esercizio
della delega, perche' su di essi siano espressi, entro trenta giorni
dalla data di trasmissione, i pareri delle rispettive commissioni
competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso il termine
previsto per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere
comunque adottati.
6. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. A tale fine, agli adempimenti previsti dai decreti
legislativi adottati in attuazione della presente legge le
amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa
allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali,
allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformita'
all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori
oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi
decreti legislativi sono emanati solo successivamente o
contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi,
ivi compresa la legge di stabilita', che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie.
7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo'
adottare, attraverso la medesima procedura di cui al presente
articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi,
tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.
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(Omissis).
Art. 9
Misure fiscali e di sostegno economico
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 disciplinano le
misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del
Terzo settore e procedono anche al riordino e all'armonizzazione
della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di
fiscalita' di vantaggio, nel rispetto della normativa dell'Unione
europea e tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge 11
marzo 2014, n. 23, sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) revisione complessiva della definizione di ente non commerciale
ai fini fiscali connessa alle finalita' di interesse generale
perseguite dall'ente e introduzione di un regime tributario di
vantaggio che tenga conto delle finalita' civiche, solidaristiche e
di utilita' sociale dell'ente, del divieto di ripartizione, anche in
forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e
dell'impatto sociale delle attivita' svolte dall'ente;
b) razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilita'
dal reddito complessivo e di detraibilita' dall'imposta lorda sul
reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali,
in denaro e in natura, disposte in favore degli enti di cui
all'articolo 1, al fine di promuovere, anche attraverso iniziative di
raccolta di fondi, i comportamenti donativi delle persone e degli
enti;
c) completamento della riforma strutturale dell'istituto della
destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti in
favore degli enti di cui all'articolo 1, razionalizzazione e
revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e
dei requisiti per l'accesso al beneficio nonche' semplificazione e
accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei
contributi spettanti agli enti;
d) introduzione, per i soggetti beneficiari di cui alla lettera c),
di obblighi di pubblicita' delle risorse ad essi destinate,
individuando un sistema improntato alla massima trasparenza, con la
previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto
dei predetti obblighi di pubblicita', fermo restando quanto previsto
dall'articolo 4, comma 1, lettera g);
e) razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in
favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, in
relazione a parametri oggettivi da individuare con i decreti
legislativi di cui al medesimo articolo 1;
f) previsione, per le imprese sociali:
1) della possibilita' di accedere a forme di raccolta di capitali
di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto
per le start-up innovative;
2) di misure agevolative volte a favorire gli investimenti di
capitale;
g) istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di un fondo destinato a sostenere lo svolgimento di
attivita' di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera b), attraverso il finanziamento di iniziative e progetti
promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di
promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo
settore di cui all'articolo 1, comma 1, disciplinandone altresi' le
modalita' di funzionamento e di utilizzo delle risorse, anche
attraverso forme di consultazione del Consiglio nazionale del Terzo
settore. Il fondo di cui alla presente lettera e' articolato, solo
per l'anno 2016, in due sezioni: la prima di carattere rotativo, con
una dotazione di 10 milioni di euro; la seconda di carattere non
rotativo, con una dotazione di 7,3 milioni di euro;
h) introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei titoli di
solidarieta' e di altre forme di finanza sociale finalizzate a
obiettivi di solidarieta' sociale;
i) promozione dell'assegnazione in favore degli enti di cui
all'articolo 1, anche in associazione tra loro, degli immobili
pubblici inutilizzati, nonche', tenuto conto della disciplina in
materia, dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalita'
organizzata, secondo criteri di semplificazione e di economicita',
anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e
ambientali;
l) previsione di agevolazioni volte a favorire il trasferimento di
beni patrimoniali agli enti di cui alla presente legge;
m) revisione della disciplina riguardante le organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale, in particolare prevedendo una migliore
definizione delle attivita' istituzionali e di quelle connesse, fermo
restando il vincolo di non prevalenza delle attivita' connesse e il
divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili o degli avanzi
di gestione e fatte salve le condizioni di maggior favore relative
alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali e alle
organizzazioni non governative.
2. Le misure agevolative previste dal presente articolo tengono
conto delle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma
354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gia' destinate alle
imprese sociali di cui all'articolo 6 della presente legge secondo
quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 3
luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26
settembre 2015.
(Omissis).
Art. 11
Disposizioni finanziarie e finali
1. All'attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 1, comma 1,
fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo,
si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma
187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1,
lettera g), e' autorizzata la spesa di 17,3 milioni di euro per
l'anno 2016 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
Al relativo onere per l'anno 2016 si provvede, quanto a 10 milioni di
euro, mediante utilizzo delle disponibilita' in conto residui
relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma
10, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, quanto a 7,3
milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse gia'
trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20
maggio 1985, n. 222, relative alla quota destinata allo Stato
dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
per l'anno 2015. A tal fine la somma di 10 milioni di euro di cui al
secondo periodo e' versata all'entrata del bilancio dello Stato
nell'anno 2016. A decorrere dall'anno 2017 al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al primo
periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
anche in conto residui.
3. Alla stabilizzazione e al rafforzamento delle misure previste
all'articolo 9, comma 1, lettera c), si provvede nei limiti delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.
4. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti
legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nei
confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative
norme di attuazione.
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