Provv. dir. Agenzia entrate 28 ottobre 2016
1. Strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica dei dati dei corrispettivi
1.1 Gli strumenti tecnologici di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo
5 agosto 2015, n. 127 sono definiti “Registratori Telematici” e sono costituiti
da componenti hardware e software atti a registrare, memorizzare in memorie
permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere
telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di input.
1.2 I modelli dei Registratori Telematici sono approvati con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate, su parere della Commissione per
l’approvazione degli apparecchi misuratori fiscali di cui all’articolo 5 del
decreto del Ministro delle Finanze del 23 marzo 1983, organo competente a
valutare la conformità degli stessi alle prescrizioni stabilite dal presente
provvedimento e dalle allegate specifiche tecniche.
1.3 I Registratori Telematici, ove il contribuente non eserciti l’opzione per la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto
2015 n. 127, possono essere utilizzati come Registratori di cassa di cui alla
legge 26 gennaio 1983, n. 18 e all’art. 12, comma 1 della legge 30 dicembre
1991 n. 413, con l’osservanza della relativa disciplina.
1.4 I Registratori di cassa, di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18 e all’art. 12,
comma 1 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, prodotti sulla base di un
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione del
modello, in corso di validità alla data del 1° gennaio 2017, possono essere
utilizzati per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi purché adattati nel rispetto delle previsioni del punto 2.8
delle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
L’eventuale proroga di un provvedimento di approvazione del modello, in
corso di validità al sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente
provvedimento, non può avere durata superiore ad un anno.
1.5 I Registratori di cassa, di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18 e all’art. 12,
comma 1 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, sottoposti al processo di
approvazione, tramite istanza per un nuovo modello o per la proroga di modelli
già approvati, dopo il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente provvedimento, devono rispettare i requisiti indicati nell’allegato alle
specifiche tecniche denominato “Prescrizioni tecniche per l’approvazione”.
1.6 I Registratori Telematici sono attivati ovvero disattivati dal personale di
laboratori abilitati dall’Agenzia delle entrate, come previsto dal provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003.
1.7 I Registratori Telematici sono, inoltre, sottoposti – sempre da parte del
personale dei laboratori abilitati – ad apposita verificazione con periodicità
biennale, secondo le indicazioni previste dalle specifiche tecniche allegate al
presente provvedimento. Tale verificazione è effettuata per la prima volta
all’atto dell’attivazione dell’apparecchio.
1.8 Il Registratore Telematico risulta “in servizio” al momento della prima
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al sistema
dell’Agenzia delle entrate.
1.9 Tutte le operazioni di attivazione, messa in servizio, verificazione periodica e
dismissione sono comunicate telematicamente dal Registratore Telematico al
sistema dell’Agenzia delle entrate, producendo un dinamico e automatico
censimento degli apparecchi conformi alle prescrizioni di norma e della loro
operatività. Le informazioni acquisite telematicamente dall’Agenzia delle
entrate sono messe a disposizione del contribuente, titolare dell’apparecchio o
di un suo delegato, mediante apposita area dedicata e riservata presente sul sito
web dell’Agenzia e costituiscono il libretto di dotazione informatico del
Registratore.
1.10 Attraverso la medesima area dedicata del sito web di cui al punto precedente,
l’Agenzia delle entrate rilascia al titolare del Registratore Telematico un
QRCODE da applicare in apposito alloggiamento dell’apparecchio, visibile ai
clienti, mettendo in condizione questi ultimi di verificare il corretto censimento
e la regolare verificazione periodica del Registratore mediante consultazione
on-line dei dati identificativi del Registratore e del suo titolare.
2. Esercizio dell’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri
2.1 L’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle entrate è esercitata
esclusivamente in modalità telematica mediante apposita funzionalità presente
nel sito web dell’Agenzia delle entrate.
2.2 L’opzione può essere esercitata, tramite un apposito servizio on-line presente
sul sito dell’Agenzia delle entrate, previa autenticazione con le credenziali dei
servizi telematici, dal soggetto passivo IVA ovvero da un suo delegato
secondo le regole dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
2.3 L’opzione è esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di
inizio della memorizzazione e trasmissione dei dati. L’opzione ha effetto per
l’anno solare in cui ha inizio la memorizzazione e trasmissione dei dati e per i
quattro anni solari successivi ad esso; se non revocata, l’opzione si estende di
quinquennio in quinquennio. Per i soggetti che iniziano l’attività in corso
d’anno e che intendono esercitare l’opzione sin dal primo giorno di attività,
l’opzione ha effetto dall’anno solare in cui è esercitata.
2.4 La revoca dell’opzione è esercitata esclusivamente in modalità telematica,
mediante apposita funzionalità presente nel sito web dell’Agenzia delle entrate,
entro il 31 dicembre dell’ultimo anno del quinquennio ed ha effetto a decorrere
dal 1° gennaio dell’anno successivo.
3. Termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi giornalieri
3.1 I soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui al punto 2 memorizzano
i dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante l’uso del
Registratore Telematico di cui al punto 1, con l’osservanza delle regole e delle
tempistiche riportate nelle specifiche tecniche allegate al presente
provvedimento.
3.2 La trasmissione telematica dei dati è effettuata esclusivamente mediante l’uso
del Registratore Telematico che, al momento delle chiusura giornaliera,
genera un file XML, lo sigilla elettronicamente e lo trasmette telematicamente
al sistema informativo dell’Agenzia delle entrate, con l’osservanza delle regole
riportate nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
3.3 La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui ai punti
precedenti sono effettuati a partire dal primo giorno di messa in servizio del
Registratore Telematico.
3.4 La trasmissione telematica di cui al punto 3.2 si considera effettuata nel
momento in cui è completata, da parte dell’Agenzia delle entrate, la ricezione
del file contenente le informazioni medesime. L’Agenzia delle entrate attesta
l’avvenuta trasmissione dei dati mediante un esito di ricezione, secondo le
modalità e i tempi descritti nelle specifiche tecniche allegate al presente
provvedimento. In caso di esito negativo, le informazioni si considerano non
trasmesse, per i motivi definiti nelle specifiche tecniche allegate al presente
provvedimento; in tal caso, gli esercenti effettuano la trasmissione del file
corretto entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di
scarto.
4. Informazioni da memorizzare e trasmettere
4.1 Le informazioni da memorizzare elettronicamente e trasmettere
telematicamente ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127 sono riportate nell’allegato alle specifiche tecniche
allegate al presente provvedimento denominato “TIPI DATI PER I
CORRISPETTIVI”
5. Adempimenti in caso di mancato o irregolare funzionamento dei Registratori
Telematici
5.1 In caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, del
Registratore Telematico, l’esercente richiede tempestivamente l’intervento di
un tecnico abilitato e, fino a quando non ne sia ripristinato il corretto
funzionamento ovvero si doti di altro Registratore Telematico regolarmente in
servizio, provvede all’annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole
operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità
informatica. Nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento sono
disciplinate le casistiche di guasto, dismissione, furto e cessione a qualsiasi
titolo del Registratore Telematico.
6. Trattamento dei dati
6.1 I dati e le notizie che pervengono all’Anagrafe Tributaria sono acquisiti,
ordinati e messi a disposizione dei soggetti passivi IVA di cui all’articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 al fine di supportare i
medesimi soggetti nella predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e
dell’IVA, nonché al fine della valutazione della loro capacità contributiva, nel
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.
6.2 I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell’osservanza della normativa
in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei
sistemi informativi dell’Anagrafe Tributaria e sono trattati, secondo il
principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione che
consentono di eseguire analisi selettive che limitano il trattamento dei dati
personali e di individuare i soli soggetti che posseggono i requisiti fissati per
l’esecuzione dei controlli fiscali.
6.3 Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell’Agenzia delle entrate è riservato
esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono
compiutamente tracciate.
7. Sicurezza dei dati
7.1 L’autenticità, la inalterabilità e la riservatezza nella trasmissione delle
informazioni di cui al punto 4.1, è garantita dal sigillo elettronico avanzato
apposto al file inviato al sistema dell’Agenzia delle entrate e dalla connessione
protetta verso tale sistema in modalità web service su canale cifrato TLS,
secondo le disposizioni delle specifiche tecniche allegate al presente
provvedimento.
7.2 La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo dell’Anagrafe
Tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione,
identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla
consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi
e della tipologia delle operazioni svolte nonché di conservazione delle copie di
sicurezza.
8. Procedura d’informazione comunitaria
8.1 Il presente Provvedimento è stato oggetto di procedura d’informazione nel
settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche prevista dalla Direttiva
(UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015.
9. Correzioni ed evoluzioni delle specifiche tecniche
9.1 Manutenzioni correttive ed evolutive dei tracciati e delle specifiche tecniche
allegate saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia
delle Entrate e ne sarà data preventiva comunicazione.
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