Provv. dir. Agenzia entrate 19 aprile 2018, n. 84332
Art.1
Definizione della competenza territoriale degli uffici dell’Agenzia delle entrate
1.1 Le istanze di cui al punto 1.2 del presente Provvedimento, necessarie
all’immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli oggetto di acquisto in altro
Stato membro dell’Unione Europea, devono essere presentate esclusivamente
alle Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti
in ragione del domicilio fiscale del contribuente alla data di presentazione
dell’istanza stessa.
1.2 Sono presentate alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate
territorialmente competente le seguenti tipologie di istanza:
a) istanza per la comunicazione al centro elaborazione dati (C.E.D.) del
Dipartimento per i trasporti degli estremi identificativi di autoveicoli e
motoveicoli usati, al fine di consentirne l’immatricolazione in esclusione
dall’adempimento di cui all’art. 1, comma 9, del decreto legge 3 ottobre 2006
n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 (versamento dell’Iva con
modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”), ove acquistati
nell’esercizio di imprese, arti e professioni, da operatori residenti in altri Stati
membri dell’Unione Europea e rientranti nel regime Iva del margine;
b) istanza per la comunicazione al centro elaborazione dati (C.E.D.) del
Dipartimento per i trasporti degli estremi identificativi di autoveicoli e
motoveicoli, al fine di consentirne l’immatricolazione in esclusione
dall’adempimento di cui all’art. 1, comma 9, del decreto legge 3 ottobre 2006
n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 (versamento dell’Iva con
modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”), ove acquistati
nell’esercizio di imprese, arti e professioni, da operatori residenti in altri Stati
membri dell’Unione Europea, e destinati ad essere utilizzati come beni
strumentali all’esercizio dell’attività di impresa;
c) istanza di validazione di un versamento effettuato con modello “F24
Versamenti con elementi identificativi” per un importo insufficiente ovvero
incongruente;
d) istanza di validazione di un versamento di imposta effettuato con
modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” per un importo
corrispondente all’imposta calcolata secondo l’aliquota Iva agevolata per i casi in
cui l’intestatario del veicolo sia un portatore di handicap avente diritto
all’agevolazione.
1.3 Sono presentate presso gli Uffici di qualunque Direzione Provinciale
dell’Agenzia delle entrate le istanze di correzione del numero di telaio errato del
veicolo indicato sul modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” che
abbia comportato il mancato abbinamento del versamento con la comunicazione
telematica di acquisto intracomunitario di cui al decreto ministeriale 26 marzo
2018.
Art. 2
Obbligo di esibizione documentazione in originale per le istanze legate
all’immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria
acquistati in regime Iva del margine o per essere utilizzati come beni strumentali
all’esercizio dell’attività di impresa
2.1 All’atto di presentazione delle istanze di cui alle lettere a) e b)
dell’art. 1, punto 1.2, del presente Provvedimento, i richiedenti devono esibire
alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente
la documentazione in originale che attesti, per le istanze di cui alla lettera a),
l’esistenza dei requisiti per la legittima applicazione dello speciale regime Iva dei
beni usati di cui all’art. 36 del decreto legge 23 febbraio 1995 n. 41, e, per quelle
di cui alla lettera b), l’effettiva destinazione del mezzo all’attività d’impresa. La
Direzione Provinciale competente provvede ad acquisire copia conforme della
documentazione esibita dal richiedente.
2.2 A seguito dell’accoglimento delle istanze di cui al punto precedente,
la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente
provvede alla comunicazione degli elementi identificativi dell’autoveicolo e del
motoveicolo, tra i quali il numero del telaio, al centro elaborazione dati (C.E.D.)
del Dipartimento per i trasporti, al fine di consentire l’immatricolazione senza
che sia necessario il versamento anticipato dell’imposta previsto dall’art. 1,
comma 9, del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262.