10 Novembre, 2018

Provv. dir. Agenzia entrate 9 novembre 2018, n. 298724

1. Ambito di applicazione
1.1. La definizione agevolata di cui all’articolo 2 (Definizione agevolata degli
atti del procedimento di accertamento) del decreto-legge 23 ottobre 2018,
n. 119 (di seguito decreto) si applica agli atti emessi dall’Agenzia delle
entrate e agli atti di accertamento di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44, emessi dall’Agenzia delle dogane e dei
monopoli.
1.2. La definizione agevolata degli avvisi di accertamento, degli avvisi di
rettifica e di liquidazione e degli atti di recupero disciplinata dal comma 1
dell’articolo 2 del decreto si applica agli atti notificati entro il 24 ottobre
2018, data di entrata in vigore del decreto, non impugnati ed ancora
impugnabili alla stessa data. Sono definibili gli atti emessi dall’Agenzia
delle entrate rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 15
(Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione) del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e gli atti di recupero per la riscossione
dei crediti di cui ai commi da 421 a 423 dell’articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311. Sono, altresì, definibili gli atti di accertamento di
cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 16 del 2012 emessi
dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli ai fini della riscossione delle
risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a),
della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014,
e della connessa IVA all’importazione.
1.3. La definizione agevolata disciplinata dal comma 2 dell’articolo 2 del
decreto si applica agli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5, comma
1, lettera c), e 11, comma 1, lettera b-bis) del decreto legislativo n. 218 del
1997, notificati entro il 24 ottobre 2018 dall’Agenzia delle entrate, per i
quali alla predetta data non è stato ancora sottoscritto e perfezionato un
avviso di accertamento con adesione o notificato un avviso di
accertamento.
1.4. La definizione agevolata disciplinata dal comma 3 dell’articolo 2 del
decreto si applica agli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3
del decreto legislativo n. 218 del 1997, sottoscritti con l’Agenzia delle
entrate entro il 24 ottobre 2018, non perfezionati e ancora perfezionabili
alla stessa data.
1.5. Sono esclusi dalla definizione agevolata tutti gli atti relativi alla procedura
di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227, compresi eventuali atti emessi a seguito del mancato
perfezionamento della medesima procedura.

2. Somme dovute e modalità di versamento
2.1. Sono integralmente e complessivamente dovuti tutti i tributi ed eventuali
contributi indicati nell’atto oggetto di definizione agevolata ai sensi
dell’articolo 2 del decreto, con esclusione solo degli importi per sanzioni
amministrative, interessi, ad eccezione di quelli previsti dal comma 5 del
medesimo articolo, ed eventuali accessori, quali in particolare le spese di
notifica. Qualora l’atto definibile non richieda il pagamento di tributi e
contributi, per avvalersi della definizione agevolata e ai fini del
perfezionamento della stessa, il contribuente manifesta la volontà di
definire tramite comunicazione in carta libera da presentare all’ufficio
competente entro lo stesso termine previsto per il versamento per ciascun
procedimento, direttamente o tramite raccomandata A/R o all’indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) dell’ufficio competente.
2.2. Per il versamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della
compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
2.3. Per ciascun atto definito va utilizzato un distinto modello F24 o F23.
2.4. Per la definizione agevolata degli avvisi di accertamento, degli avvisi di
rettifica e di liquidazione e degli atti di recupero il contribuente utilizza i
dati presenti nel prospetto per la compilazione del modello F24 o modello
F23 ricevuto unitamente all’atto da definire, indicando i codici tributo
relativi alle somme dovute di cui al precedente punto 2.1, il codice atto o il
numero di riferimento, il codice ufficio e, con esclusivo riguardo al
modello F24, l’anno di riferimento. La definizione si perfeziona con il
versamento in unica soluzione o della prima rata entro il termine del 23
novembre 2018 o, se più ampio, entro il termine utile per la proposizione
del ricorso previsto dall’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n.
218 del 1997. In tale ultima ipotesi il termine tiene conto della
sospensione derivante da eventuali istanze di adesione ai sensi
dell’articolo 6, comma 2, del citato decreto e da eventuali istanze per lo
scomputo delle perdite di cui agli articoli 42, quarto comma, e 40-bis,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e articoli 7, comma 1-ter, e 9-bis, comma 2, del decreto legislativo
n. 218 del 1997, presentate entro il 23 ottobre 2018.Il contribuente che
intende avvalersi della definizione agevolata rinuncia, dall’entrata in
vigore del presente decreto, a tali istanze.
2.5. Ai fini della definizione agevolata degli inviti al contraddittorio, per il
versamento delle somme dovute di cui al precedente punto 2.1 il
contribuente:
– per la compilazione del modello F24 indica i codici tributo relativi
agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi previsti per
l’accertamento con adesione reperibili sul sito internet
www.agenziaentrate.gov.it, il codice ufficio riportato nell’invito
ricevuto, l’anno di riferimento e il codice atto 99999999107;
– per la compilazione del modello F23 utilizza i codici tributo e il
codice ufficio riportati nell’invito ricevuto e nel campo 10. “Estremi
dell’atto o del documento” i seguenti dati: campo anno 2018, campo
numero 99999999107.
La definizione degli inviti al contraddittorio si perfeziona con il
versamento in unica soluzione o della prima rata entro il termine del 23
novembre 2018.
2.6. Per la definizione agevolata degli accertamenti con adesione il
contribuente utilizza i dati presenti nel prospetto per la compilazione del
modello F24 o modello F23 ricevuto al momento della sottoscrizione
dell’avviso di accertamento con adesione, indicando i codici tributo
relativi alle somme dovute di cui al precedente punto 2.1, il codice atto o il
numero di riferimento, il codice ufficio e, con esclusivo riferimento al
modello F24, l’anno di riferimento, con la seguente precisazione: tenuto
conto che nel predetto prospetto i tributi oggetto di adesione sono indicati
unitamente agli interessi, può essere richiesta assistenza all’ufficio col
quale è stato sottoscritto l’accertamento con adesione per la
determinazione delle somme dovute. La definizione si perfeziona con il
versamento in unica soluzione o della prima rata entro il termine del 13
novembre 2018.
2.7. In caso di pagamento rateale, il versamento delle somme può essere
effettuato con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate
successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di
ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono
dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di
versamento della prima rata. In caso di inadempimento nei pagamenti
rateali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2.8. Per la definizione agevolata degli atti di accertamento previsti dall’articolo
9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 16 del 2012 sono dovuti, oltre agli
importi di cui al punto 2.1, gli interessi di mora indicati all’articolo 2,
comma 5, del decreto, previsti dall’articolo 114 del Regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013,
relativamente alle risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2,
paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del
Consiglio, del 26 maggio 2014, a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino alla
data del pagamento. Il contribuente manifesta la volontà di definire tramite
comunicazione in carta libera da presentare, direttamente o all’indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC), all’ufficio delle dogane o all’ufficio dei
monopoli che ha emesso l’atto di accertamento e che comunica, con le
stesse modalità, l’importo da versare in unica rata entro il 23 novembre
2018, comprensivo degli eventuali interessi di mora. Il versamento è
effettuato in dogana utilizzando le ordinarie modalità di pagamento
(contanti, bonifico bancario o a mezzo conto corrente postale, altri mezzi
elettronici di pagamento). L’ufficio delle dogane rilascia apposita ricevuta
Modello A 22 recante l’indicazione “adesione alla definizione agevolata
2018”. All’ufficio dei monopoli il versamento va effettuato sul conto
corrente postale intestato al medesimo ufficio.

3. Ulteriori disposizioni
3.1. Per data di notifica si intende quella in cui la stessa si perfeziona per il
contribuente.
3.2. Entro dieci giorni dal versamento in unica soluzione o della prima rata, il
contribuente consegna all’ufficio competente la quietanza dell’avvenuto
pagamento.
3.3. Gli Uffici forniscono l’assistenza richiesta dal contribuente per avvalersi
correttamente della definizione agevolata.

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