2 Maggio, 2016

Decreto min. 5 febbraio 2016, in G.U. n. 101 del 2.5.2016

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Art. 1

  1. Il compenso aggiuntivo spettante ai componenti delle Commissioni
tributarie provinciali e' dovuto per ogni ricorso definito  in  primo
grado, anche se riunito ad altri ricorsi.
  2. Il compenso aggiuntivo spettante ai componenti delle Commissioni
tributarie regionali e' dovuto, per ogni ricorso in appello  definito
in secondo grado, anche se riunito ad altri appelli.
  3. Il compenso aggiuntivo spettante ai componenti della Commissione
tributaria  centrale  e'  dovuto  per  ogni  ricorso  definito  dalla
predetta Commissione, anche se riunito ad  altri  ricorsi  presentati
nella medesima Commissione.
                               Art. 2

  1. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato.
  2. Il presente decreto sara'  trasmesso  al  competente  organo  di
controllo.