2 Maggio, 2016
Decreto min. 5 febbraio 2016, in G.U. n. 101 del 2.5.2016
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Art. 1 1. Il compenso aggiuntivo spettante ai componenti delle Commissioni tributarie provinciali e' dovuto per ogni ricorso definito in primo grado, anche se riunito ad altri ricorsi. 2. Il compenso aggiuntivo spettante ai componenti delle Commissioni tributarie regionali e' dovuto, per ogni ricorso in appello definito in secondo grado, anche se riunito ad altri appelli. 3. Il compenso aggiuntivo spettante ai componenti della Commissione tributaria centrale e' dovuto per ogni ricorso definito dalla predetta Commissione, anche se riunito ad altri ricorsi presentati nella medesima Commissione. Art. 2 1. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. Il presente decreto sara' trasmesso al competente organo di controllo.