10 Giugno, 2013

Legge 6 giugno 2013, n. 64, in G.U. n. 132 del 7.6.2013


Art. 1

 
1. Il decreto-legge 8 aprile  2013,  n.  35,  recante  disposizioni
urgenti  per  il  pagamento  dei  debiti   scaduti   della   pubblica
amministrazione,  per  il   riequilibrio   finanziario   degli   enti
territoriali, nonche’ in materia di versamento di tributi degli  enti
locali, e’ convertito in legge  con  le  modificazioni  riportate  in
allegato alla presente legge.
2.  Ai  fini  delle  elezioni  per  il  rinnovo  del  Consiglio  di
presidenza della giustizia tributaria  sono  esclusi  dall’elettorato
attivo  e  passivo  i   componenti   delle   commissioni   tributarie
sovrannumerari di cui  all’articolo  4,  comma  39,  della  legge  12
novembre 2011, n. 183, che entro la data  delle  elezioni  non  siano
stati immessi nelle funzioni giurisdizionali,  nonche’  i  componenti
della Commissione tributaria centrale.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette la pubblicazione delle modificazioni di cui all’allegato in quanto sono state evidenziate mediante il carattere corsivo nel testo coordinato sotto riportato. Il testo del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, è stato pubblicato nel fascicolo n. 7/2013, 502).

 

 

Testo del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64, recante: “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche’ in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.”. 

(Testo coordinato a cura del Min. grazia e giustizia in G.U. n. 132 del 7.6.2013)


Capo I

MISURE IN MATERIA DI PAGAMENTI DEI
DEBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
MATURATI AL 31 DICEMBRE 2012
(Omissis).
 

 Art. 3

                   Pagamenti dei debiti degli enti

               del Servizio sanitario nazionale – SSN

(Omissis).
 
9. Nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 1,  comma  174,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni possono  far  valere
le somme attinte sull’anticipazione di liquidita’ di cui al  presente
articolo, con riferimento alle risorse in termini  di  competenza  di
cui al comma 1, lettera  b),  come  valutate  dal  citato  Tavolo  di
verifica degli adempimenti. A tal fine, per l’anno 2013,  il  termine
del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge  30
dicembre 2004, n. 311 e’ differito al 30 giugno e conseguentemente il
termine del 30 aprile e’ differito al 15 maggio.
 
 

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE
E CESSIONE DEI CREDITI NEI CONFRONTI
DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
 
(Omissis).
 

Art. 8

          Semplificazione e detassazione della cessione dei

        crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni

 
1. Gli atti di cessione dei crediti  certi,  liquidi  ed  esigibili
maturati  nei  confronti  delle  pubbliche  amministrazioni  di   cui
all’articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,
n.165, alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture
ed appalti sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo.
La disposizione di cui al presente comma non si  applica  all’imposta
sul valore aggiunto.
(Omissis).
 

 Art. 9

                   Compensazioni tra certificazioni

                         e crediti tributari

 
 01. All’articolo 28-quater, comma 1, del decreto del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   602,   e   successive
modificazioni, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: « A tal
fine la certificazione prevista dall’articolo  9,  comma  3-bis,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni
richiamate all’articolo 9, comma 3-ter, lettera b),  ultimo  periodo,
del medesimo decreto, recanti la  data  prevista  per  il  pagamento,
emesse mediante l’apposita piattaforma elettronica, sono  utilizzate,
a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle
somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo,  effettuato  in  data
antecedente a quella prevista per il pagamento del credito ».
  02. Il termine del 30 aprile 2012 di cui all’articolo 1,  comma  1,
del decreto del Ministro dell’economia e  delle  finanze  19  ottobre
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012,
e’ differito al 31 dicembre 2012.  
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, dopo l’articolo 28-quater, e’ aggiunto il seguente:
 «Art. 28-quinquies. – (Compensazioni  di  crediti  con  somme
dovute in base agli istituti definitori della  pretesa  tributaria  e
deflativi del  contenzioso  tributario).  1.   I  crediti  non
prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012
nei confronti dello  Stato,  degli  enti  pubblici  nazionali,  delle
regioni, degli enti  locali  e  degli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale per somministrazioni, forniture  e  appalti,  possono
essere compensati, solo su specifica richiesta  del  creditore,
con l’utilizzo del sistema previsto  dall’articolo  17,  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997,  n.241,  ed  esclusivamente  attraverso  i
servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia  delle  entrate,
con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione  ai  sensi
dell’articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno  1997,  n.218,  di
definizione ai sensi  dell’articolo  5,  comma  1-bis,  dell’articolo
5-bis, dell’articolo 11, comma 1-bis,  e  di  acquiescenza  ai  sensi
dell’articolo 15, dello stesso decreto  legislativo,  di  definizione
agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n.472, di conciliazione  giudiziale  ai
sensi dell’articolo 48, del decreto  legislativo  31  dicembre  1992,
n.546, di mediazione ai  sensi  dell’articolo  17-bis,  dello  stesso
decreto. A tal fine e’ necessario che il credito sia  certificato  ai
sensi dell’articolo 9, comma 3-bis,  del  decreto-legge  29  novembre
2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  gennaio
2009, n.2, o ai sensi  dell’articolo  9,  comma  3-ter,  lettera  b),
ultimo  periodo,  del  medesimo  decreto   e   che   la   relativa
certificazione  rechi  l’indicazione  della  data  prevista  per   il
pagamento. La compensazione e’ trasmessa immediatamente con flussi
telematici dall’Agenzia delle entrate  alla  piattaforma  elettronica
per  la  gestione  telematica  del  rilascio  delle   certificazioni,
predisposta  dal  Ministero   dell’economia   e   delle   finanze   –
Dipartimento della ragioneria generale  dello  Stato,  con  modalita’
idonee  a  garantire  l’utilizzo  univoco  del  credito  certificato.
Qualora l’ente pubblico nazionale, la regione, l’ente locale  o
l’ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla  contabilita’
speciale numero 1778 “Fondi di bilancio” l’importo certificato  entro
sessanta  giorni  dal  termine  indicato  nella  certificazione,   la
struttura di gestione di cui all’articolo 22, comma  3,  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997,  n.241,  trattiene  l’importo  certificato
mediante riduzione delle somme dovute all’ente a qualsiasi titolo,  a
seguito  della   ripartizione   delle   somme   riscosse   ai   sensi
dell’articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n. 241.  Nel
caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta  struttura  di
gestione  ne  da’   comunicazione   ai   Ministeri   dell’interno   e
dell’economia e delle finanze  e  l’importo  e’  recuperato  mediante
riduzione delle somme dovute dallo Stato all’ente a qualsiasi titolo,
incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e  le  quote
di gettito relative alla compartecipazione  a  tributi  erariali. Qualora  residuino  ulteriori  importi  da  recuperare,  i  Ministeri
dell’interno e dell’economia e delle  finanze  formano  i  ruoli  per
l’agente della riscossione, che  procede  alla  riscossione  coattiva
secondo le disposizioni di cui al titolo II.  
2. I termini e le modalita’ di attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1, sono stabiliti,  entro  il  30  giugno  2013,  con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.».
 1-bis.  Al  comma  1  dell’articolo  48-bis  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  successive
modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  ovvero
abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell’articolo 19
del presente decreto».
2. A decorrere dall’anno 2014, il limite di 516.000  euro  previsto
dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388  e’
aumentato a 700.000 euro. All’onere pari a  euro  1.250  milioni  per
l’anno 2014, 380 milioni per l’anno 2015 e  250  milioni  per  l’anno
2016, si provvede, per l’anno 2014, a valere sui maggiori rimborsi
programmati di cui all’articolo 5, comma 7, e, per gli  anni  2015  e
2016, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla  contabilita’
speciale 1778 – fondi di bilancio dell’Agenzia delle entrate.
  2-bis. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600, e  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il soggetto d’imposta titolare  di
ragioni creditorie  nei  confronti  delle  pubbliche  amministrazioni
allega un elenco, conforme a un modello da adottare con  decreto  del
Ministero dell’economia e delle finanze, dei crediti  certi,  liquidi
ed esigibili vantati, alla data di chiusura del periodo d’imposta  al
quale  la  dichiarazione  si  riferisce,  per  cessioni  di  beni   e
prestazioni di servizi resi alle medesime pubbliche  amministrazioni,
distinti in ragione di ente pubblico debitore.  L’elenco  di  cui  al
presente comma e’ presentato all’amministrazione finanziaria per  via
telematica, ai sensi  dell’articolo  3  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, e successive
modificazioni.  

Capo III

ULTERIORI MISURE IN MATERIA
DI EQUILIBRIO FINANZIARIO
DEGLI ENTI TERRITORIALI
 

 Art. 10

Modifiche al decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con

  modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in

  materia di versamento di tributi locali

 
(Omissis).
 
2. Per il solo anno  2013,  in  materia  di  tributo  comunale  sui
rifiuti e sui servizi,  in  deroga  a  quanto  diversamente  previsto
dall’articolo  14  del  decreto-legge   6   dicembre   2011,   n.201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.214,
operano le seguenti disposizioni:
a) la scadenza e il numero delle rate di versamento  del  tributo
sono stabilite dal comune con propria deliberazione  adottata,  anche
nelle more della  regolamentazione  comunale  del  nuovo  tributo,  e
pubblicata, anche sul sito web istituzionale,  almeno  trenta  giorni
prima della data di versamento;
b) ai fini del versamento delle prime due  rate  del  tributo,  e
comunque ad eccezione dell’ultima rata dello stesso, i comuni possono
inviare ai contribuenti i  modelli  di  pagamento  precompilati  gia’
predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2,
ovvero indicare le altre modalita’ di pagamento gia’ in uso  per  gli
stessi prelievi. I pagamenti  di  cui  al  periodo  precedente,  sono
scomputati ai fini della determinazione dell’ultima  rata  dovuta,  a
titolo di TARES, per l’anno 2013;
c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro  quadrato
e’ riservata allo Stato ed e’ versata in unica  soluzione  unitamente
all’ultima  rata  del  tributo,  secondo  le  disposizioni   di   cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, nonche’
utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di  cui  al
comma 35 dell’articolo 14 del decreto-legge n.201, del 2011;
 d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato  articolo
14 del decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo che  nelle
regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta, nonche’ nelle Province
autonome di Trento e di Bolzano. Per le predette regioni  e  Province
autonome non si applica inoltre, la lettera c) del presente comma;  
e) alla lettera c) del comma 380 dell’articolo 1 della  legge  24
dicembre 2012,  n.228,  le  parole:  «890,5  milioni  di  euro»  sono
sostituite dalle parole: «1.833,5 milioni di euro»;
f) i comuni non possono aumentare la  maggiorazione  standard  di
cui alla lettera c);
g) i comuni possono continuare ad avvalersi  per  la  riscossione
del tributo dei soggetti affidatari  del  servizio  di  gestione  dei
rifiuti urbani.
 2-bis. Le disposizioni del comma 2  trovano  applicazione  anche
nel caso in cui il comune prevede l’applicazione di una  tariffa  con
natura corrispettiva, in luogo del tributo, ai  sensi  del  comma  29
dell’articolo  14  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  2-ter. I comuni possono continuare ad avvalersi per la  riscossione
dei tributi dei soggetti di cui  all’articolo  7,  comma  2,  lettera
gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011,  n.  70,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.  106,  anche  oltre  la
scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013.
  3. All’articolo 14 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
  «4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte
operative, le aree  scoperte  pertinenziali  o  accessorie  a  locali
tassabili e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117  del
codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.»;
    b) al comma 35, secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «in  quanto
compatibili» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero  tramite  le  altre
modalita’ di pagamento offerte dai servizi elettronici di  incasso  e
di pagamento interbancari».  
4. All’articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.214,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12-ter le parole: «novanta giorni  dalla  data»  sono
sostituite da: «il 30 giugno dell’anno successivo a quello»;
 b) il comma 13-bis e’ sostituito dal seguente:
  «13-bis. A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonche’ i  regolamenti
dell’imposta municipale propria devono essere inviati  esclusivamente
per via telematica,  mediante  inserimento  del  testo  degli  stessi
nell’apposita sezione del Portale del  federalismo  fiscale,  per  la
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo  1,  comma  3,
del decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n. 360,  e  successive
modificazioni. I comuni sono,  altresi’,  tenuti  ad  inserire  nella
suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere,  secondo  le
indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze  —
Dipartimento delle  finanze,  sentita  l’Associazione  nazionale  dei
comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni  e  dei  regolamenti
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi  nel  predetto  sito
informatico. Il versamento  della  prima  rata  di  cui  al  comma  3
dell’articolo 9 del decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.23,  e’
eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici  mesi
dell’anno precedente. Il versamento della  seconda  rata  di  cui  al
medesimo articolo 9 e’ eseguito,  a  saldo  dell’imposta  dovuta  per
l’intero anno, con eventuale conguaglio  sulla  prima  rata  versata,
sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data  del  28
ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e’ tenuto  a
effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre  dello
stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28
ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente».
(Omissis).
 
4-quater. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 380, lettera f), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: « ;  tale  riserva  non  si  applica  agli  immobili  ad  uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e
che insistono  sul  rispettivo  territorio.  Per  l’accertamento,  la
riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il  contenzioso
si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale
propria. Le attivita’ di accertamento  e  riscossione  relative  agli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale  D  sono
svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo
svolgimento delle suddette attivita’ a titolo di imposta, interessi e
sanzioni. Tale riserva non si applica altresi’ ai  fabbricati  rurali
ad  uso  strumentale  ubicati  nei  comuni  classificati  montani   o
parzialmente  montani  di  cui   all’elenco   dei   comuni   italiani
predisposto   dall’Istituto   nazionale   di   statistica    (ISTAT),
assoggettati  dalle  province  autonome  di  Trento  e   di   Bolzano
all’imposta municipale propria ai sensi dell’articolo 9, comma 8  del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive  modificazioni
»;
    b) al comma 381:
      1) le parole: «30 giugno 2013 » sono sostituite dalle seguenti:
« 30 settembre 2013»;
      2) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ove il bilancio
di previsione sia deliberato dopo il 1o settembre, per l’anno 2013 e’
facoltativa l’adozione della delibera consiliare di cui  all’articolo
193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000.».  
(Omissis).
 

Art. 10-quater

 

 

        Attribuzione ai comuni del corrispettivo del gettito

         IMU relativo agli immobili di proprieta’ comunale
 
  1. Ai comuni che hanno registrato  il  maggior  taglio  di  risorse
operato negli anni 2012 e 2013 per effetto dell’assoggettamento degli
immobili  posseduti  dagli  stessi  comuni  nel  proprio   territorio
all’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma  1,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e’ attribuito un contributo  di
330 milioni di euro per l’anno 2013 e di  270  milioni  di  euro  per
l’anno 2014.
  2. Il contributo di cui al  comma  1  e’  ripartito  tra  i  comuni
interessati, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto  con
il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare,  sentita  la
Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali,  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, in proporzione alle stime  di  gettito  da  imposta
municipale propria relativo agli immobili posseduti  dai  comuni  nel
proprio territorio comunicate  dal  Dipartimento  delle  finanze  del
Ministero dell’economia e delle finanze.
  3. Il contributo attribuito a ciascun comune  in  applicazione  del
comma 2 e’ escluso dal saldo  finanziario  di  cui  all’articolo  31,
comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini  del
patto di stabilita’ interno.
 
(Omissis).
 
 

Art. 10-sexies

 

 

            Semplificazione dei criteri per il riparto del

            fondo di solidarieta’ comunale nell’anno 2013

 
  1. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  dopo  il
comma 380 e’ inserito il seguente:
  «380-bis. Per l’anno 2013, il decreto del Presidente del  Consiglio
dei  ministri  di  cui  al  comma  380,  lettera  b),   tiene   conto
esclusivamente dei criteri di cui ai numeri 1), 5),  6)  e  7)  della
lettera  d)  del  medesimo  comma  380,  e  dei  dati   del   gettito
dell’imposta municipale propria ad  aliquota  di  base  spettante  ai
comuni per l’anno 2013, come stimato dal  Ministero  dell’economia  e
delle finanze».
 
(Omissis).
 

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI
(Omissis).
 

Art. 13

                          Entrata in vigore

 
1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
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