Legge 2 aprile 2020, n. 21, in G.U. n. 90 del 4.4.2020
Art. 1
1. Il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti
per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente, e’
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette la pubblicazione delle modificazioni di cui all’allegato in quanto sono state evidenziate mediante il carattere corsivo nel testo coordinato sotto riportato. Il testo del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3, è stato pubblicato nel fascicolo n. 3/2020, 204).
Testo del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, coordinato con la legge di conversione 2 aprile 2020, n. 21, recante: «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.».
(Testo coordinato a cura del Min. grazia e giustizia, in G.U. n. 90 del 4.4.2020)
Art. 1
Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
1. Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al
reddito, qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli
articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera
a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo
superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13,
comma 1, del citato testo unico, e’ riconosciuta una somma a titolo
di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del
reddito, di importo pari a 600 euro per l’anno 2020 e a 1.200 euro a
decorrere dall’anno 2021, se il reddito complessivo non e’ superiore
a 28.000 euro.
2. Il trattamento integrativo di cui al comma 1 e’ rapportato al
periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio
2020.
3. I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
riconoscono in via automatica il trattamento integrativo di
cui al comma 1 ripartendolo fra le retribuzioni erogate a
decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la
spettanza dello stesso. Qualora in tale sede il trattamento
integrativo di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi
sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo,
tenendo conto dell’eventuale diritto all’ulteriore detrazione di cui
all’art. 2. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il
recupero dello stesso e’ effettuato in otto rate di pari
ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del
conguaglio.
4. I sostituti d’imposta compensano il credito maturato per
effetto dell’erogazione del trattamento integrativo di cui al comma
1, mediante l’istituto della compensazione di cui all’art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Art. 2
Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e
assimilati
1. In vista di una revisione strutturale del sistema delle
detrazioni fiscali, ai titolari dei redditi di cui agli articoli 49,
con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50,
comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una ulteriore detrazione
dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari
a:
a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo
corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo e’
superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
b) 480 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 35.000 euro
ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito
del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.
2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle
detrazioni fiscali, l’ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta
per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
3. I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
riconoscono l’ulteriore detrazione di cui al comma 1
ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio
2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa.
Qualora in tale sede l’ulteriore detrazione di cui al comma 1 si
riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al
recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo
superi 60 euro, il recupero dell’ulteriore detrazione non spettante
e’ effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla
retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
Art. 3
Disposizioni di coordinamento e finanziarie
1. Il comma 1-bis dell’art. 13 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e’ abrogato dal 1° luglio 2020.
2. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui agli
articoli 1 e 2 del presente decreto-legge, rileva anche la quota
esente dei redditi agevolati ai sensi dell’art. 44, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell’art. 16 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Il medesimo reddito
complessivo e’ assunto al netto del reddito dell’unita’ immobiliare
adibita ad abitazione principale e di quello delle relative
pertinenze di cui all’art. 10, comma 3-bis, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. E’ istituito il Fondo per esigenze indifferibili connesse ad
interventi non aventi effetti sull’indebitamento netto delle PA, con
una dotazione di 589 milioni di euro per l’anno 2020.
Art. 4
Norma di copertura
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, comma 3, valutati
in 7.458,03 milioni di euro per l’anno 2020, 13.532 milioni di euro
per l’anno 2021 e 13.256 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2022, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in
termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 8.242,8 milioni di
euro per l’anno 2020, si provvede:
a) quanto a 3.000 milioni di euro per l’anno 2020, 3.850 milioni
di euro per l’anno 2021 e 3.574 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all’art. 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
b) quanto a 4.191,66 milioni di euro per l’anno 2020 e 9.682
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 e, in termini di
fabbisogno e indebitamento netto, di 4.976 milioni di euro per l’anno
2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse, iscritte sui
pertinenti capitoli del bilancio di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, derivanti dall’attuazione dell’art. 3,
comma 1;
c) quanto a 267 milioni di euro per l’anno 2020, mediante
utilizzo delle risorse di cui all’art. 2, comma 55, del decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall’art. 1, comma 167,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.