6 Aprile, 2020

Legge 2 aprile 2020, n. 21, in G.U. n. 90 del 4.4.2020

Art. 1

  1. Il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante  misure  urgenti

per la riduzione della pressione fiscale sul  lavoro  dipendente,  e’

convertito in legge con le modificazioni riportate in  allegato  alla

presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(Si omette la pubblicazione delle modificazioni di cui all’allegato in quanto sono state evidenziate mediante il carattere corsivo nel testo coordinato sotto riportato. Il testo del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3, è stato pubblicato nel fascicolo n. 3/2020, 204).

Testo del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, coordinato con la legge di conversione 2 aprile 2020, n. 21, recante: «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.».

(Testo coordinato a cura del Min. grazia e giustizia, in G.U. n. 90 del 4.4.2020)

Art. 1

Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

  1. Nelle more di una  revisione  degli  strumenti  di  sostegno  al

reddito, qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui  agli

articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma  2,  lettera

a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e  l),  del

testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di  importo

superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art.  13,

comma 1, del citato testo unico, e’ riconosciuta una somma  a  titolo

di trattamento integrativo, che  non  concorre  alla  formazione  del

reddito, di importo pari a 600 euro per l’anno 2020 e a 1.200 euro  a

decorrere dall’anno 2021, se il reddito complessivo non e’  superiore

a 28.000 euro.

  2. Il trattamento integrativo di cui al comma 1  e’  rapportato  al

periodo di lavoro e spetta per le  prestazioni  rese  dal  1°  luglio

2020.

  3. I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29  del  decreto

del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   600,

riconoscono  in via automatica  il trattamento integrativo   di

cui al  comma  1   ripartendolo  fra  le  retribuzioni  erogate  a

decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede  di  conguaglio  la

spettanza  dello  stesso.  Qualora  in  tale  sede   il   trattamento

integrativo di cui al comma 1 si riveli  non  spettante,  i  medesimi

sostituti d’imposta provvedono  al  recupero  del  relativo  importo,

tenendo conto dell’eventuale diritto all’ulteriore detrazione di  cui

all’art. 2. Nel caso in cui il predetto importo superi  60  euro,  il

recupero dello stesso e’ effettuato    in  otto  rate    di  pari

ammontare a partire dalla retribuzione che  sconta  gli  effetti  del

conguaglio.

  4. I sostituti d’imposta compensano    il  credito  maturato  per

effetto dell’erogazione del trattamento integrativo di cui  al  comma

1, mediante l’istituto della compensazione  di cui all’art. 17  del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 2

Ulteriore detrazione fiscale  per  redditi  di  lavoro  dipendente  e

assimilati

  1.  In  vista  di  una  revisione  strutturale  del  sistema  delle

detrazioni fiscali, ai titolari dei redditi di cui agli articoli  49,

con esclusione di quelli indicati nel comma  2,  lettera  a),  e  50,

comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico

delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una ulteriore  detrazione

dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo  pari

a:

    a) 480 euro, aumentata del prodotto  tra  120  euro  e  l’importo

corrispondente al rapporto tra 35.000  euro,  diminuito  del  reddito

complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo  e’

superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

    b) 480 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 35.000 euro

ma  non  a  40.000  euro;  la  detrazione   spetta   per   la   parte

corrispondente al rapporto tra l’importo di  40.000  euro,  diminuito

del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.

  2.  In  vista  di  una  revisione  strutturale  del  sistema  delle

detrazioni fiscali, l’ulteriore detrazione di cui al comma  1  spetta

per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

  3. I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29  del  decreto

del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   600,

riconoscono  l’ulteriore  detrazione   di  cui  al  comma   1  

ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere  dal  1°  luglio

2020 e verificano in sede di conguaglio la  spettanza  della  stessa.

Qualora in tale sede l’ulteriore detrazione di  cui  al  comma  1  si

riveli non spettante, i medesimi sostituti  d’imposta  provvedono  al

recupero del relativo importo. Nel caso in cui  il  predetto  importo

superi 60 euro, il recupero dell’ulteriore detrazione  non  spettante

e’ effettuato  in otto rate di pari ammontare  a  partire  dalla

retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Art. 3

Disposizioni di coordinamento e finanziarie

  1. Il comma 1-bis dell’art. 13 del testo unico  delle  imposte  sui

redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22

dicembre 1986, n. 917, e’ abrogato dal 1° luglio 2020.

  2. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui agli

articoli 1 e 2 del presente  decreto-legge,  rileva  anche  la  quota

esente dei redditi agevolati ai sensi  dell’art.  44,  comma  1,  del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  e  dell’art.  16  del  decreto

legislativo  14  settembre  2015,  n.  147.   Il   medesimo   reddito

complessivo e’ assunto al netto del reddito  dell’unita’  immobiliare

adibita  ad  abitazione  principale  e  di  quello   delle   relative

pertinenze di cui all’art. 10, comma 3-bis,  del  testo  unico  delle

imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  3. E’ istituito il Fondo per  esigenze  indifferibili  connesse  ad

interventi non aventi effetti sull’indebitamento netto delle PA,  con

una dotazione di 589 milioni di euro per l’anno 2020.

Art. 4

Norma di copertura

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, comma 3,  valutati

in 7.458,03 milioni di euro per l’anno 2020, 13.532 milioni  di  euro

per l’anno 2021 e 13.256 milioni di euro annui a decorrere  dall’anno

2022, che aumentano, ai fini della  compensazione  degli  effetti  in

termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 8.242,8  milioni  di

euro per l’anno 2020, si provvede:

    a) quanto a 3.000 milioni di euro per l’anno 2020, 3.850  milioni

di euro per l’anno 2021 e 3.574 milioni di  euro  annui  a  decorrere

dall’anno 2022, mediante corrispondente riduzione del  fondo  di  cui

all’art. 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

    b) quanto a 4.191,66 milioni di euro  per  l’anno  2020  e  9.682

milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021  e,  in  termini  di

fabbisogno e indebitamento netto, di 4.976 milioni di euro per l’anno

2020, mediante corrispondente utilizzo delle  risorse,  iscritte  sui

pertinenti  capitoli  del  bilancio  di  previsione   del   Ministero

dell’economia e delle finanze, derivanti dall’attuazione dell’art. 3,

comma 1;

    c) quanto a  267  milioni  di  euro  per  l’anno  2020,  mediante

utilizzo delle risorse di cui all’art. 2, comma 55, del decreto-legge

29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla  legge

26 febbraio 2011, n. 10, come  modificato  dall’art.  1,  comma  167,

della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

  2. Il Ministro dell’economia e  delle  finanze  e’  autorizzato  ad

apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione

in legge.

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