1 Marzo, 2015

Legge 27 febbraio 2015, n. 11, in G.U. n. 49 del 28.2.2015

 

Art. 1

 

  1. Il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,  recante  proroga  di

termini previsti da disposizioni legislative, e’ convertito in  legge

con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

(Si omette la pubblicazione delle modificazioni di cui all’allegato in quanto sono state evidenziate mediante il carattere corsivo nel testo coordinato sotto riportato. Il testo del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, è stato pubblicato nel fascicolo n. 1/2015, 20).

 

Testo del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.».

(Testo coordinato a cura del Min. grazia e giustizia in G.U. n. 49 del 28.2.2015)

(Omissis).

 

Art. 8

Proroga di termini in materia

di infrastrutture e trasporti

 

(Omissis).

  10-bis. Nelle more  dell’attuazione,  per  l’annualita’  2015,  del

decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  di  cui

all’articolo 11, comma 5, della legge 9  dicembre  1998,  n.  431,  e

successive modificazioni, e dell’effettiva attribuzione delle risorse

alle regioni, e comunque fino  al  centoventesimo  giorno  successivo

alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del

presente decreto, al fine di consentire il passaggio da casa  a  casa

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per i soggetti interessati dalle procedure esecutive di rilascio  per

finita locazione di cui all’articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30

dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge  27

febbraio 2014, n.  15,  il  competente  giudice  dell’esecuzione,  su

richiesta della  parte  interessata,  puo’  disporre  la  sospensione

dell’esecuzione di dette  procedure.  Ai  fini  della  determinazione

della misura dell’acconto  dell’imposta  sul  reddito  delle  persone

fisiche dovuto per l’anno 2016,  non  si  tiene  conto  dei  benefici

fiscali derivanti dalla sospensione delle procedure di cui  al  primo

periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4,3  milioni

di euro per l’anno 2016, si provvede mediante utilizzo del  fondo  di

parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’articolo  49,  comma  2,

lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,

con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

 

(Omissis).

 

Art. 10

Proroga di termini in materia economica e finanziaria

(Omissis).

8. All’articolo 23, comma 12-octies,  del  decreto-legge  6  luglio

2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto

2012, n. 135, le parole: «fino al 31 dicembre 2013»  sono  sostituite

dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2014».

  8-bis. All’articolo 1, comma 641, alinea, della legge  23  dicembre

2014, n.  190,  le  parole:  «per  il  2015»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «per il 2016».

9. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 15,  comma  4,  secondo

periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  102,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124,  per  il  periodo

d’imposta successivo a quello  in  corso  al  31  dicembre  2014,  si

provvede  mediante  quota  parte  delle  maggiori  entrate   di   cui

all’articolo 1, comma 7,  della  legge  15  dicembre  2014,  n.  186.

Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al  periodo  precedente

emerga un  andamento  che  non  consenta  la  copertura  degli  oneri

derivanti dal citato articolo 15 del decreto-legge n. 102  del  2013,

il Ministro dell’economia e delle finanze, con  proprio  decreto,  da

emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l’aumento della misura

degli acconti ai fini dell’IRES e dell’IRAP, dovuti  per  il  periodo

d’imposta 2015, e l’aumento, a decorrere dal 1º gennaio  2016,  delle

accise di  cui  alla  Direttiva  del  Consiglio  2008/118/CE  del  16

dicembre 2008, in misura tale  da  assicurare  il  conseguimento  dei

predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione  delle

minori entrate che si dovessero  generare  per  effetto  dell’aumento

degli acconti. E’ abrogato il comma 2 dell’articolo 1 del decreto del

Ministro dell’economia e delle finanze 30 novembre  2013,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2013.

(Omissis).

11-bis. All’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14  marzo

2011, n. 23, e successive  modificazioni,  le  parole:  «a  decorrere

dall’anno  2015»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «a   decorrere

dall’anno 2016».

(Omissis).

  12-ter. All’articolo  35,  comma  2,  del  decreto  legislativo  21

novembre 2014, n. 175, le parole: «31 gennaio 2015»  sono  sostituite

dalle seguenti: «30 settembre 2015».

  12-quater. All’articolo 35, comma 3,  del  decreto  legislativo  21

novembre 2014, n. 175, le parole: «2015, 2016 e 2017» sono sostituite

dalle seguenti: «2016, 2017 e 2018».

  12-quinquies. All’articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2014,

n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.

89, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1:

  1) alla lettera a), le parole: «22  giugno  2013»  sono  sostituite

dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;

  2) alla lettera b), le parole: «31  luglio  2014»  sono  sostituite

dalle seguenti: «31 luglio 2015»;

  b) al comma 2 sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «A

seguito della presentazione della richiesta del piano di  rateazione,

non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se  la  rateazione

e’ richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi  dell’articolo

48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 602,  e  successive  modificazioni,  la  stessa  non  puo’  essere

concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto».

(Omissis).

  12-octies. All’articolo 1, comma 2, primo periodo, della  legge  30

dicembre 2010, n. 238, e successive  modificazioni,  le  parole:  «31

dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

  12-novies. All’articolo 2, comma 6,  primo  periodo,  del  decreto-

legge 13 maggio 2011, n. 70,  convertito,  con  modificazioni,  dalla

legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, le  parole:

«15 maggio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

(Omissis).

  12-undecies. In deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 85,

lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono prorogate

le disposizioni previste dagli articoli 27,  commi  1,  2  e  7,  del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 1, commi da 96  a  115  e  117,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, per

i soggetti  che,  avendone  i  requisiti,  decidono  di  avvalersene,

consentendone la relativa scelta nel corso dell’anno 2015. Agli oneri

derivanti dal presente comma, pari a 9,6 milioni di euro  per  l’anno

2015, a 71,4 milioni di euro per l’anno 2016, a 46,7 milioni di  euro

per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e a 37,1  milioni  di  euro

per  l’anno  2020,  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione

dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo  10,  comma  5,  del

decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307.  Le  maggiori

entrate derivanti dal presente comma, pari a 24,7 milioni di euro per

l’anno 2021, affluiscono  al  Fondo  per  interventi  strutturali  di

politica economica, di cui  al  citato  articolo  10,  comma  5,  del

decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con  modificazioni,  dalla

legge n. 307 del 2004. Il Ministro dell’economia e delle  finanze  e’

autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti

variazioni di bilancio.

  12-duodecies. All’articolo 1, comma 12-bis,  del  decreto-legge  13

agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14

settembre 2011, n. 148, le parole: «per gli anni 2012, 2013  e  2014»

sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2012 al 2017».

  (Omissis).

  12-quaterdecies. All’articolo 5-quater, comma 4, del  decreto-legge

28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge  4

agosto 1990, n. 227, dopo la parola: «accertamento» sono inserite  le

seguenti: «e i termini di cui all’articolo 20 del decreto legislativo

18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni»  e  le  parole:

«comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2-bis e 2-ter».

  12-quinquiesdecies. In deroga  all’articolo  1,  comma  169,  della

legge 27 dicembre 2006, n.  296,  per  l’anno  2014  sono  valide  le

deliberazioni regolamentari e tariffarie  in  materia  di  tassa  sui

rifiuti (TARI) adottate dai comuni  entro  il  30  novembre  2014.  I

comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI

entro il 30 novembre 2014 procedono alla  riscossione  degli  importi

dovuti a titolo di TARI sulla base delle tariffe applicate per l’anno

2013. Le eventuali differenze tra il  gettito  acquisito  secondo  le

previgenti tariffe e il costo del servizio sono recuperate  nell’anno

successivo.

(Omissis).

 

Art. 12

Proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili

agro forestali e fotovoltaiche, nonche’ di carburanti  ottenuti  da

produzioni vegetali

 

  1. All’articolo 22,  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «31  dicembre  2014»  sono

sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;

  b)  al  comma  1-bis,  primo  periodo,  le  parole:  «Limitatamente

all’anno 2014» sono sostituite dalle  seguenti:  «Limitatamente  agli

anni 2014 e 2015».

 

(Omissis).

 

Art. 15

Entrata in vigore

 

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e

sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

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