Legge 27 febbraio 2015, n. 11, in G.U. n. 49 del 28.2.2015
Art. 1
1. Il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di
termini previsti da disposizioni legislative, e’ convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette la pubblicazione delle modificazioni di cui all’allegato in quanto sono state evidenziate mediante il carattere corsivo nel testo coordinato sotto riportato. Il testo del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, è stato pubblicato nel fascicolo n. 1/2015, 20).
Testo del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.».
(Testo coordinato a cura del Min. grazia e giustizia in G.U. n. 49 del 28.2.2015)
(Omissis).
Art. 8
Proroga di termini in materia
di infrastrutture e trasporti
(Omissis).
10-bis. Nelle more dell’attuazione, per l’annualita’ 2015, del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui
all’articolo 11, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e
successive modificazioni, e dell’effettiva attribuzione delle risorse
alle regioni, e comunque fino al centoventesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, al fine di consentire il passaggio da casa a casa
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per i soggetti interessati dalle procedure esecutive di rilascio per
finita locazione di cui all’articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30
dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2014, n. 15, il competente giudice dell’esecuzione, su
richiesta della parte interessata, puo’ disporre la sospensione
dell’esecuzione di dette procedure. Ai fini della determinazione
della misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche dovuto per l’anno 2016, non si tiene conto dei benefici
fiscali derivanti dalla sospensione delle procedure di cui al primo
periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4,3 milioni
di euro per l’anno 2016, si provvede mediante utilizzo del fondo di
parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’articolo 49, comma 2,
lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
(Omissis).
Art. 10
Proroga di termini in materia economica e finanziaria
(Omissis).
8. All’articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, le parole: «fino al 31 dicembre 2013» sono sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2014».
8-bis. All’articolo 1, comma 641, alinea, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, le parole: «per il 2015» sono sostituite dalle
seguenti: «per il 2016».
9. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 15, comma 4, secondo
periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per il periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si
provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui
all’articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186.
Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente
emerga un andamento che non consenta la copertura degli oneri
derivanti dal citato articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013,
il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, da
emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l’aumento della misura
degli acconti ai fini dell’IRES e dell’IRAP, dovuti per il periodo
d’imposta 2015, e l’aumento, a decorrere dal 1º gennaio 2016, delle
accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16
dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei
predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle
minori entrate che si dovessero generare per effetto dell’aumento
degli acconti. E’ abrogato il comma 2 dell’articolo 1 del decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2013.
(Omissis).
11-bis. All’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere
dall’anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere
dall’anno 2016».
(Omissis).
12-ter. All’articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175, le parole: «31 gennaio 2015» sono sostituite
dalle seguenti: «30 settembre 2015».
12-quater. All’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175, le parole: «2015, 2016 e 2017» sono sostituite
dalle seguenti: «2016, 2017 e 2018».
12-quinquies. All’articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.
89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «22 giugno 2013» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;
2) alla lettera b), le parole: «31 luglio 2014» sono sostituite
dalle seguenti: «31 luglio 2015»;
b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A
seguito della presentazione della richiesta del piano di rateazione,
non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione
e’ richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell’articolo
48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni, la stessa non puo’ essere
concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto».
(Omissis).
12-octies. All’articolo 1, comma 2, primo periodo, della legge 30
dicembre 2010, n. 238, e successive modificazioni, le parole: «31
dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
12-novies. All’articolo 2, comma 6, primo periodo, del decreto-
legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, le parole:
«15 maggio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
(Omissis).
12-undecies. In deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 85,
lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono prorogate
le disposizioni previste dagli articoli 27, commi 1, 2 e 7, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 1, commi da 96 a 115 e 117,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, per
i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene,
consentendone la relativa scelta nel corso dell’anno 2015. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 9,6 milioni di euro per l’anno
2015, a 71,4 milioni di euro per l’anno 2016, a 46,7 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e a 37,1 milioni di euro
per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le maggiori
entrate derivanti dal presente comma, pari a 24,7 milioni di euro per
l’anno 2021, affluiscono al Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui al citato articolo 10, comma 5, del
decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 307 del 2004. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
12-duodecies. All’articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, le parole: «per gli anni 2012, 2013 e 2014»
sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2012 al 2017».
(Omissis).
12-quaterdecies. All’articolo 5-quater, comma 4, del decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227, dopo la parola: «accertamento» sono inserite le
seguenti: «e i termini di cui all’articolo 20 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni» e le parole:
«comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2-bis e 2-ter».
12-quinquiesdecies. In deroga all’articolo 1, comma 169, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l’anno 2014 sono valide le
deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di tassa sui
rifiuti (TARI) adottate dai comuni entro il 30 novembre 2014. I
comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI
entro il 30 novembre 2014 procedono alla riscossione degli importi
dovuti a titolo di TARI sulla base delle tariffe applicate per l’anno
2013. Le eventuali differenze tra il gettito acquisito secondo le
previgenti tariffe e il costo del servizio sono recuperate nell’anno
successivo.
(Omissis).
Art. 12
Proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili
agro forestali e fotovoltaiche, nonche’ di carburanti ottenuti da
produzioni vegetali
1. All’articolo 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
b) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «Limitatamente
all’anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli
anni 2014 e 2015».
(Omissis).
Art. 15
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.