22 Agosto, 2014

Legge 11 agosto 2014, n. 116, in suppl. ord. n. 72 alla G.U. n. 192 del 20.8.2014

 

Art. 1

 

  1. Il decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  91,  recante  disposizioni

urgenti  per  il   settore   agricolo,   la   tutela   ambientale   e

l’efficientamento    energetico    dell’edilizia     scolastica     e

universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il

contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche’ per

la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa

europea, e’ convertito in legge con  le  modificazioni  riportate  in

allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

(Si omette la pubblicazione delle modificazioni di cui all’allegato in quanto sono state evidenziate mediante il carattere corsivo nel testo coordinato sotto riportato. Il testo del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, è stato pubblicato nel fascicolo n. 13/2014, 984).

 

Testo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116, recante: «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche’ per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.». 

(Testo coordinato a cura del Min. grazia e giustizia in suppl. ord. n. 72 alla G.U. n. 192 del 20.8.2014 – Suppl. Ordinario n. 72)

 

Titolo I

MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA

 

Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL SETTORE AGRICOLO

 

(Omissis).

 

Art. 3

Interventi per il sostegno del Made in Italy

 

  1. Alle imprese che producono prodotti agricoli,  della  pesca  e

dell’acquacoltura  di  cui  all’Allegato  I  del   Trattato   sul

funzionamento dell’Unione  europea,  nonche’  alle  piccole  e  medie

imprese,  come  definite  dal  regolamento  (CE)  n.  800/2008  della

Commissione,   del   6   agosto   2008,   che   producono    prodotti

agroalimentari,  della pesca e dell’acquacoltura  non  ricompresi

nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma  cooperativa  o

riunite in consorzi, e’ riconosciuto, nel limite di spesa di  cui  al

comma 5, lettera a), un credito d’imposta nella  misura  del  40  per

cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti,  e  comunque  non

superiore a 50.000  euro,  nel  periodo  d’imposta  in  corso  al  31

dicembre  2014  e  nei  due  successivi,  per  la   realizzazione   e

l’ampliamento   di   infrastrutture   informatiche   finalizzate   al

potenziamento del commercio elettronico.

  2. Il credito d’imposta  di  cui  al  comma  1  va  indicato  nella

dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il  quale

e’ concesso ed e’ utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai

sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,

e successive modificazioni. Esso non  concorre  alla  formazione  del

reddito e del valore della produzione ai fini dell’imposta  regionale

sulle attivita’ produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui

agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui

redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22

dicembre 1986, n. 917.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche

agricole alimentari e forestali, di concerto  con  i  Ministri  dello

sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, da adottare entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

sono  stabilite  le  condizioni,  i  termini  e   le   modalita’   di

applicazione del comma 1 e del presente comma anche con riguardo alla

fruizione del credito d’imposta al fine  del  rispetto  del  previsto

limite di spesa e al relativo monitoraggio.

  3. Al fine di incentivare la creazione di  nuove  reti  di  imprese

ovvero lo svolgimento di nuove attivita’ da parte di reti di  imprese

gia’ esistenti, alle imprese  che  producono  prodotti  agricoli, 

della pesca e dell’acquacoltura  di cui all’Allegato I del Trattato

sul funzionamento dell’Unione europea, nonche’ alle piccole  e  medie

imprese,  come  definite  dal  regolamento  (CE)  n.  800/2008  della

Commissione,   del   6   agosto   2008,   che   producono    prodotti

agroalimentari,  della pesca e dell’acquacoltura non  ricompresi

nel predetto Allegato I,  anche se costituite in forma  cooperativa

o riunite in consorzi e’ riconosciuto, nel limite di spesa di  cui

al comma 5, lettera b), un credito d’imposta nella misura del 40  per

cento delle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo  sviluppo

di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie,  nonche’  per  la

cooperazione di filiera, e comunque non superiore a 400.000 euro, nel

periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi.

  4. Il credito d’imposta  di  cui  al  comma  3  va  indicato  nella

dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il  quale

e’ concesso ed e’ utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai

sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,

e successive modificazioni. Esso non  concorre  alla  formazione  del

reddito e del valore della produzione ai fini dell’imposta  regionale

sulle attivita’ produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui

agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui

redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22

dicembre 1986, n. 917.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche

agricole alimentari e forestali, di concerto  con  i  Ministri  dello

sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, da adottare entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

sono  stabilite  le  condizioni,  i  termini  e   le   modalita’   di

applicazione del comma 3 e del presente comma anche con riguardo alla

fruizione del credito d’imposta al fine  del  rispetto  del  previsto

limite di spesa e al relativo monitoraggio.

 4-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 3 per  le  imprese  diverse

dalle piccole e medie imprese come definite dal regolamento  (CE)  n.

800/2008 della Commissione, del  6  agosto  2008,  si  applicano  nei

limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 1407/2013 e 1408/2013  della

Commissione, del 18 dicembre 2013, e dal regolamento (UE) n. 717/2014

della Commissione, del  27  giugno  2014,  relativi  all’applicazione

degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell’Unione

europea agli aiuti de minimis; 

  5. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni  di  cui

ai commi 1 e 3, si provvede ai sensi dell’articolo 8, comma 2:

    a) nel limite di 500.000 euro per l’anno 2014,  di 2 milioni di

euro per l’anno 2015 e di 1 milione di euro per l’anno 2016,   per

l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1;

    b) nel limite di 4,5 milioni di euro per l’anno 2014,    di  12

milioni di euro per l’anno 2015 e di 9 milioni  di  euro  per  l’anno

2016,  per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

  6.  Il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali

effettua  gli  adempimenti  conseguenti  ai  regolamenti  dell’Unione

europea in materia di aiuti compatibili con il mercato interno. 

  7. All’articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate

le seguenti modificazioni:

    a) al comma 3, il secondo periodo e’ soppresso;

    b) dopo il comma 4, e’ inserito il seguente:

      «4-bis. Ai fini di cui al comma 3 ed ai  sensi  degli  articoli

26, paragrafo 2, lettera a), e 39 del  regolamento  (UE)  25  ottobre

2011, n. 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole  alimentari

e forestali svolge, attraverso il  proprio  sito  istituzionale,  una

consultazione pubblica  tra  i  consumatori  per  valutare  in  quale

misura, nelle informazioni relative  ai  prodotti  alimentari,  venga

percepita come  significativa  l’indicazione  relativa  al  luogo  di

origine o di provenienza dei  prodotti  alimentari  e  della  materia

prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli

stessi e quando l’omissione delle medesime indicazioni  sia  ritenuta

ingannevole. Ai sensi  dell’articolo  39,  paragrafo  2,  del  citato

regolamento (UE) n. 1169/2011, il Ministero delle politiche  agricole

alimentari e forestali, in collaborazione con il  Centro  di  ricerca

per gli alimenti e la nutrizione, svolge studi diretti a individuare,

su scala territoriale, i legami  tra  talune  qualita’  dei  prodotti

alimentari e  la  loro  origine  o  provenienza.  I  risultati  delle

consultazioni effettuate e degli studi eseguiti sono resi pubblici  e

trasmessi alla Commissione europea. All’attuazione delle disposizioni

di  cui  al  presente  comma  si  provvede  con  le  risorse   umane,

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,  senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

  8. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali

svolge  la  consultazione  pubblica  tra   i   consumatori   di   cui

all’articolo 4, comma 4-bis, della legge 3 febbraio 2011, n. 4,  come

introdotto dal comma 7, lettera b), entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto.

  9. I decreti di cui all’articolo 4 della legge 3 febbraio 2011,  n.

4, comma 3, sono adottati entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto con le modalita’ di cui al medesimo comma

3.

  10. All’articolo 58  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  al

comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «E’  istituito  presso

l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo» sono inserite le

seguenti: «per l’efficientamento della  filiera  della  produzione  e

dell’erogazione e».

 

(Omissis).

                            

Art. 5

Disposizioni per l’incentivo  all’assunzione  di  giovani  lavoratori

     agricoli e la riduzione del costo del lavoro in agricoltura

 

(Omissis).

 

  13. All’articolo 11 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.

446, dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: «1.1. Le deduzioni  di

cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3)  e  4),  per  i  produttori

agricoli di cui all’articolo 3, comma  1,  lettera  d),  e  per  le

societa’ agricole di cui all’articolo 2 del  decreto  legislativo  29

marzo 2004, n. 99,  si applicano, nella misura  del  50  per  cento

degli importi  ivi  previsti,  anche  per  ogni  lavoratore  agricolo

dipendente a tempo  determinato  impiegato  nel  periodo  di  imposta

purche’ abbia lavorato almeno  150  giornate  e  il  contratto  abbia

almeno una durata triennale.».

  14. La disposizione del comma 13 si applica, previa  autorizzazione

della Commissione  europea  richiesta  a  cura  del  Ministero  delle

politiche agricole alimentari e forestali, a  decorrere  dal  periodo

d’imposta successivo a quello in corso al  31  dicembre  2013.  Della

medesima disposizione non si tiene conto ai fini della determinazione

dell’acconto relativo al periodo d’imposta  successivo  a  quello  in

corso al 31 dicembre 2013, secondo il criterio previsionale,  di  cui

all’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

Art. 6

Rete del lavoro agricolo di qualita’

 

(Omissis).

 

                              

Art. 7

Detrazioni per l’affitto di terreni agricoli ai giovani e  misure  di

carattere fiscale

 

  1. All’articolo 16 del decreto del Presidente della  Repubblica  22

dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo il comma 1-quinquies, e’ inserito il seguente:

      «1-quinquies.1. Ai  coltivatori  diretti  e  agli  imprenditori

agricoli professionali iscritti nella  previdenza  agricola  di  eta’

inferiore ai trentacinque anni, spetta, nel rispetto della regola  de

minimis di cui al regolamento (UE) n.  1408/2013  della  Commissione,

del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107  e

108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de

minimis» nel settore agricolo, una detrazione del 19 per cento  delle

spese sostenute per i canoni di  affitto  dei  terreni  agricoli, 

diversi da quelli di proprieta’ dei genitori  entro  il  limite  di

euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a  un  massimo  di

euro 1.200 annui.  A tal fine, il contratto di affitto deve  essere

redatto in forma scritta »;

    b) al comma 1-sexies, dopo le parole: «la  detrazione  spettante»

sono inserite le seguenti: «ai sensi del presente articolo».

  2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere  dal  periodo

d’imposta 2014, per il medesimo periodo d’imposta l’acconto  relativo

all’imposta sul reddito delle  persone  fisiche  e’  calcolato  senza

tenere conto delle disposizioni di cui allo stesso comma 1.

  3. All’articolo 31 del testo unico delle imposte sui redditi di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,

e successive modificazioni, il comma 1 e’ abrogato.

  4. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  il  comma

512 e’ sostituito dal seguente:

    «512.  Ai  soli  fini  della  determinazione  delle  imposte  sui

redditi, per i  periodi  d’imposta  2013,  2014  e  2015,  nonche’  a

decorrere dal periodo di imposta 2016, i redditi dominicale e agrario

sono rivalutati rispettivamente del 15 per cento  per  i  periodi  di

imposta 2013 e 2014 e del 30 per cento  per  il  periodo  di  imposta

2015, nonche’ del 7 per cento a  decorrere  dal  periodo  di  imposta

2016. Per i terreni  agricoli,  nonche’  per  quelli  non  coltivati,

posseduti e condotti dai coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori

agricoli  professionali  iscritti  nella  previdenza   agricola,   la

rivalutazione e’ pari al 5 per cento per i periodi di imposta 2013  e

2014 e al 10 per cento per il periodo di imposta  2015.  L’incremento

si applica sull’importo risultante  dalla  rivalutazione  operata  ai

sensi dell’articolo 3, comma 50, della legge  23  dicembre  1996,  n.

662. Ai fini della  determinazione  dell’acconto  delle  imposte  sui

redditi dovute per gli anni 2013, 2015 e 2016, si tiene  conto  delle

disposizioni di cui al presente comma.».

                           

(Omissis).

 

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI PER L’EFFICACIA DELL’AZIONE PUBBLICA DI TUTELA

AMBIENTALE, PER LA SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI IN MATERIA

AMBIENTALE E PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI

DALL’APPARTENENZA ALL’UNIONE EUROPEA

 

Art. 8 bis

Contributo per il recupero di pneumatici fuori uso

 

  All’articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3  aprile  2006,

n.  152,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti   periodi:   «Detto

contributo,  parte  integrante  del  corrispettivo  di  vendita,   e’

assoggettato ad IVA ed e’ riportato nelle fatture in  modo  chiaro  e

distinto. Il  produttore  o  l’importatore  applicano  il  rispettivo

contributo vigente alla data  della  immissione  del  pneumatico  nel

mercato nazionale del ricambio. Il  contributo  rimane  invariato  in

tutte le successive fasi di commercializzazione  del  pneumatico  con

l’obbligo, per ciascun rivenditore, di  indicare  in  modo  chiaro  e

distinto in fattura il contributo pagato all’atto dell’acquisto dello

stesso». 

                           

(Omissis).

 

Art. 17 bis

Disposizioni in materia di societa’ cooperative  di  consumo  e  loro

consorzi  e  di  banche  di   credito   cooperativo.   Procedura   di

cooperazione per aiuti esistenti n. E1/2008

 

  1. Per le societa’ cooperative di consumo e loro consorzi, la quota

di utili di cui al comma 3 dell’articolo 7  della  legge  31  gennaio

1992, n. 59, non concorre a formare il  reddito  imponibile  ai  fini

delle imposte dirette entro i limiti ed  alle  condizioni  prescritte

dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18  dicembre

2013.

  2. Al comma 464 dell’articolo 1 della legge 30  dicembre  2004,  n.

311, sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «Per  le  societa’

cooperative di consumo e loro consorzi diverse da quelle a mutualita’

prevalente la quota di cui al periodo precedente e’  stabilita  nella

misura  del  23  per  cento.  Resta  ferma  la  limitazione  di   cui

all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15  aprile  2002,  n.  63,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112».

  3.  Le  banche  di  credito  cooperativo  autorizzate  dalla  Banca

d’Italia ad  un  periodo  di  operativita’  prevalente  a  favore  di

soggetti diversi dai soci, ai sensi dell’articolo 35 del testo  unico

di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  ai  fini

delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate

cooperative diverse da quelle a mutualita’  prevalente,  a  decorrere

dal periodo d’imposta successivo a quello  nel  corso  del  quale  e’

trascorso  un  anno  dall’inizio  del  periodo   di   autorizzazione,

relativamente  ai  periodi  d’imposta  in  cui  non  e’  ripristinata

l’operativita’ prevalente a favore dei soci.

  4. Le disposizioni di cui  ai  commi  1,  2  e  3  si  applicano  a

decorrere dal periodo d’imposta successivo a  quello  in  corso  alla

data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente

decreto. Le maggiori entrate di cui ai  commi  1  e  2,  pari  a  4,8

milioni di euro per l’anno 2016 e 2,7 milioni  di  euro  a  decorrere

dall’anno 2017, confluiscono nel Fondo per interventi strutturali  di

politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge

29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge

27 dicembre 2004, n. 307.

  5. Il Ministro dello sviluppo economico,  con  proprio  decreto  di

natura non regolamentare, entro trenta giorni dalla data  di  entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce

le misure che le cooperative di consumo, con numero di soci superiore

a centomila, sono tenute ad adottare al fine di migliorare i  livelli

di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali della societa’.

  6. Le misure di cui al comma 5 devono essere rivolte:

  a) ad aumentare la trasparenza dei dati finanziari  e  di  bilancio

della cooperativa, inclusa la nota integrativa, anche  attraverso  la

loro pubblicazione integrale nel sito internet della societa’;

  b) a rafforzare l’informazione e la partecipazione  dei  soci  alle

assemblee anche attraverso  la  comunicazione  telematica  preventiva

dell’ordine  del  giorno  e  la  previsione  della  possibilita’   di

formulare domande sugli argomenti da trattare;

  c) a rafforzare i diritti dei soci nei confronti  dei  consigli  di

amministrazione della  cooperativa  anche  attraverso  la  previsione

dell’obbligo di risposta ai soci e dell’obbligo di motivazione.

  7. Con il decreto di cui al comma 5, ai  sensi  dell’articolo  2533

del codice civile, sono determinati i casi di  esclusione  del  socio

che non ha tenuto alcun tipo di rapporto sociale o economico  con  la

cooperativa nel rispetto di quanto disciplinato nello statuto, per un

periodo significativo di almeno un anno.

  8. Le societa’ cooperative di cui al comma 5 uniformano il  proprio

statuto alle disposizioni del decreto di cui al medesimo comma, entro

il 31 dicembre 2015.

 

Capo III

DISPOSIZIONI URGENTI PER LE IMPRESE

 

Art. 18

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

 

  1.  Ai  soggetti  titolari  di  reddito  d’impresa  che  effettuano

investimenti in beni strumentali nuovi compresi  nella  divisione  28

della  tabella  ATECO,  di  cui  al   provvedimento   del   Direttore

dell’Agenzia  delle  entrate  16  novembre  2007,  pubblicato   nella

Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, destinati a strutture

produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dalla data

di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30  giugno  2015,

e’ attribuito un credito d’imposta nella  misura  del  15  per  cento

delle  spese  sostenute  in  eccedenza  rispetto  alla  media   degli

investimenti in beni  strumentali  compresi  nella  suddetta  tabella

realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facolta’  di

escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento e’

stato maggiore.

  2. Il credito d’imposta si applica anche alle imprese in  attivita’

alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge,  anche  se

con  un’attivita’  d’impresa  inferiore  ai  cinque  anni.  Per  tali

soggetti la  media  degli  investimenti  in  beni  strumentali  nuovi

compresi nella divisione 28 della tabella  ATECO  da  considerare  e’

quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d’imposta

precedenti a quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente  decreto-legge  o  a  quello  successivo,  con  facolta’  di

escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento e’

stato maggiore. Per le imprese costituite successivamente  alla  data

di entrata in vigore del presente decreto-legge il credito  d’imposta

si applica con riguardo  al  valore  complessivo  degli  investimenti

realizzati in ciascun periodo d’imposta.

  3. Il credito d’imposta non spetta per gli investimenti di  importo

unitario inferiore a 10.000 euro.

  4. Il credito d’imposta va  ripartito  nonche’  utilizzato  in  tre

quote annuali di pari importo  e  indicato  nella  dichiarazione  dei

redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e

nelle  dichiarazioni  dei  redditi  relative  ai  periodi   d’imposta

successivi nei quali il credito e’ utilizzato. Esso non concorre alla

formazione  del  reddito  ne’  della  base  imponibile   dell’imposta

regionale sulle  attivita’  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del

rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma  5,  del  testo  unico

delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni.  Il

credito d’imposta e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione  ai

sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,

e successive modificazioni, e non e’ soggetto al  limite  di  cui  al

comma 53 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre  2007,  n.  244.  La

prima quota annuale e’ utilizzabile a decorrere dal  1°  gennaio  del

secondo periodo di imposta  successivo  a  quello  in  cui  e’  stato

effettuato l’investimento. I  fondi  occorrenti  per  la  regolazione

contabile  delle  compensazioni  esercitate  ai  sensi  del   periodo

precedente sono stanziati su apposito capitolo di spesa  nello  stato

di previsione del Ministero dell’economia e  delle  finanze,  per  il

successivo trasferimento sulla contabilita’ speciale n. 1778 «Agenzia

delle Entrate – Fondi di bilancio.

  5. I soggetti  titolari  di  attivita’  industriali  a  rischio  di

incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17

agosto 1999, n. 334,  come  modificato  dal  decreto  legislativo  21

settembre 2005, n. 238, possono usufruire del credito d’imposta  solo

se e’ documentato l’adempimento degli obblighi e  delle  prescrizioni

di cui al citato decreto.

  6. Il credito d’imposta e’ revocato:

    a) se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto  degli

investimenti a finalita’ estranee all’esercizio di impresa prima  del

secondo periodo di imposta successivo all’acquisto;

    b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il

termine di cui all’articolo 43, comma 1, del decreto  del  Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in  strutture  produttive

situate al di fuori  dello  Stato,  anche  appartenenti  al  soggetto

beneficiario dell’agevolazione.

  7. Il credito d’imposta indebitamente utilizzato ai sensi del comma

6 e’ versato entro il termine per il versamento a saldo  dell’imposta

sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si  verificano  le

ipotesi ivi indicate.

  8.  Qualora,  a  seguito  dei  controlli,  si  accerti   l’indebita

fruizione, anche parziale,  del  credito  d’imposta  per  il  mancato

rispetto delle  condizioni  richieste  dalla  norma  ovvero  a  causa

dell’inammissibilita’  dei  costi  sulla  base  dei  quali  e’  stato

determinato l’importo fruito, l’Agenzia  delle  entrate  provvede  al

recupero del relativo importo, maggiorato  di  interessi  e  sanzioni

secondo legge.

  9. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  valutati  in  204

milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017  e

2018, e 204 milioni di euro per l’anno  2019,  si  provvede  mediante

corrispondente riduzione della  quota  nazionale  del  Fondo  per  lo

sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all’articolo

1,  comma  6,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147.  Ai  sensi

dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  il

Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli

oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in

procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle  previsioni    di

cui al presente comma, il Ministro dell’economia e delle  finanze,

con proprio decreto, provvede  alla  riduzione  della  dotazione  del

Fondo per  lo  sviluppo  e  la  coesione  in  modo  da  garantire  la

compensazione   degli   effetti   dello    scostamento    finanziario

riscontrato,   su   tutti   i   saldi   di   finanza   pubblica    e,

conseguentemente,  il  CIPE  provvede  alla  riprogrammazione   degli

interventi finanziati a valere sul Fondo. Il Ministro dell’economia e

delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in  merito

alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure  di  cui  al

precedente periodo.

(Omissis).

 

Art. 19

Modifiche alla disciplina ACE – aiuto crescita economica

 

  1. All’articolo 1  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo il comma 2  e’  inserito  il  seguente:  «2-bis.  Per  le

societa’ le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati  o  in

sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri della  UE  o

aderenti allo Spazio economico europeo, per il periodo di imposta  di

ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, la  variazione

in aumento del capitale proprio  rispetto  a  quello  esistente  alla

chiusura di ciascun  esercizio  precedente  a  quelli  in  corso  nei

suddetti periodi d’imposta e’ incrementata del 40 per  cento.  Per  i

periodi d’imposta successivi la variazione in  aumento  del  capitale

proprio e’ determinata senza tenere conto del suddetto incremento.»;

    b) al comma 4, dopo le  parole:  «periodi  d’imposta  successivi»

sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero si  puo’  fruire  di  un

credito d’imposta applicando alla suddetta eccedenza le  aliquote  di

cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui  redditi,

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,

n.  917.  Il  credito  d’imposta   e’   utilizzato   in   diminuzione

dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, e va ripartito  in

cinque quote annuali di pari importo.».

  2.  Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a),  si  applicano

alle societa’ ammesse a quotazione le cui azioni sono negoziate dalla

data di entrata in vigore del presente  decreto  e  sono  subordinate

alla preventiva autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi

dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione  europea

richiesta  a  cura  del  Ministero  dello  sviluppo   economico.   La

disposizione di cui al comma 1, lettera b), ha  effetto  a  decorrere

dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014.  

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,3  milioni

di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3 milioni di euro

nel 2017, 112,3 milioni di euro nel 2018, 140,7 milioni di  euro  nel

2019, 146,4 milioni di euro nel  2020  e  148,3  milioni  di  euro  a

decorrere dal 2021, si provvede come segue:

    a) mediante riduzione della quota  nazionale  del  Fondo  per  lo

sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all’articolo

1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  per  l’importo  di

27,3 milioni di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro  nel  2016,  85,3

milioni di euro nel 2017 e 112,3 milioni di euro nel 2018;

    b) mediante aumento, a decorrere dal 1°  gennaio  2019,  disposto

con provvedimento del  Direttore  dell’Agenzia  delle  Dogane  e  dei

Monopoli  da  adottare  entro  il  30  novembre  2018,  dell’aliquota

dell’accisa  sulla  benzina  e  sulla  benzina  con  piombo,  nonche’

dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante,  di  cui

all’allegato  I  del  testo  unico  delle  disposizioni   legislative

concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative

sanzioni penali e amministrative di cui  al  decreto  legislativo  26

ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura  tale  da

determinare maggiori entrate nette non inferiori a 140,7  milioni  di

euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni  di

euro a decorrere dal 2021; il provvedimento e’ efficace dalla data di

pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia.

 

(Omissis).

 

Art. 21

Misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie

 

  1. Al comma 1, dell’articolo 1, del decreto legislativo  1°  aprile

1996, n. 239, dopo le parole: «sistemi multilaterali di  negoziazione

emessi da societa’ diverse dalle prime,» sono aggiunte  le  seguenti:

«o,  qualora  tali  obbligazioni  e  titoli   similari   e   cambiali

finanziarie non siano negoziate, detenuti da uno o  piu’  investitori

qualificati ai sensi dell’articolo 100  del  decreto  legislativo  24

febbraio 1998, n. 58»;

  2. Il comma 9-bis dell’articolo 32  del  decreto  legge  22  giugno

2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto

2012, n. 134, e’ sostituito dal seguente:

    «9-bis. La ritenuta di cui all’articolo 26, comma 1, del  decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  non  si

applica agli interessi e altri proventi delle obbligazioni  e  titoli

similari e delle cambiali  finanziarie  corrisposti  a  organismi  di

investimento collettivo del risparmio, istituiti in Italia o  in  uno

Stato membro dell’Unione europea, il cui patrimonio sia investito  in

misura superiore al 50 per cento in tali titoli e le cui quote  siano

detenute  esclusivamente  da   investitori   qualificati   ai   sensi

dell’articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La

composizione del  patrimonio  e  la  tipologia  di  investitori  deve

risultare dal regolamento dell’organismo. La medesima ritenuta non si

applica agli interessi e altri proventi corrisposti a societa’ per la

cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30  aprile  1999,  n.

130, emittenti titoli detenuti dai predetti investitori qualificati e

il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50  per  cento

in tali obbligazioni, titoli similari o cambiali finanziarie.».

 

Art. 21 bis

Attivita’ di consulenza finanziaria

(Omissis).

 

Art. 22

Misure a favore del credito alle imprese

 

  1. Dopo il comma 5 dell’articolo  26  del  decreto  del  Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e’ aggiunto il seguente:

    «5-bis. La ritenuta di  cui  al  comma  5  non  si  applica  agli

interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo

termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli  Stati

membri dell’Unione europea, imprese  di  assicurazione  costituite  e

autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell’Unione

europea o organismi di investimento collettivo del risparmio che  non

fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorche’ privi di soggettivita’

tributaria, costituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli

Stati aderenti all’Accordo sullo  spazio  economico  europeo  inclusi

nella lista di cui al decreto  del  Ministro  dell’economia  e  delle

finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico  delle

imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

601, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al primo comma dell’articolo 15, dopo le parole: «le  cessioni

di  credito  stipulate  in  relazione  a  tali  finanziamenti,»  sono

inserite le seguenti: «nonche’ alle successive cessioni dei  relativi

contratti o  crediti  e  ai  trasferimenti  delle  garanzie  ad  essi

relativi»;

    b) dopo l’articolo 17 e’ inserito il seguente:

 

                            «Art. 17-bis.

          Altre operazioni ammesse a fruire dell’agevolazione

 

  1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano  altresi’

alle operazioni di  finanziamento  la  cui  durata  contrattuale  sia

stabilita in piu’ di diciotto mesi poste in essere dalle societa’  di

cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n.  130,  nonche’

da imprese di assicurazione costituite  e  autorizzate  ai  sensi  di

normative emanate da Stati membri dell’Unione europea o organismi  di

investimento collettivo del risparmio costituiti negli  Stati  membri

dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo  sullo  spazio

economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del  Ministro

dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo  168-bis

del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

(Omissis).

  6. Alla legge del  30  aprile  1999,  n.  130,  sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

    a) all’articolo 1, dopo il comma 1-bis, e’ inserito il seguente:

      «1-ter. Le societa’ di cartolarizzazione di cui all’articolo  3

possono concedere finanziamenti nei  confronti  di  soggetti  diversi

dalle  persone  fisiche   e   dalle   microimprese,   come   definite

dall’articolo 2,  paragrafo  1,  dell’allegato  alla  raccomandazione

2003/361/CE  della  Commissione  europea,  del  6  maggio  2003,  nel

rispetto delle seguenti condizioni:

      a) i prenditori dei  finanziamenti  siano  individuati  da  una

banca o da un intermediario finanziario  iscritto  nell’albo  di  cui

all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e

successive modificazioni, i quali possono svolgere altresi’ i compiti

indicati all’articolo 2, comma 3, lettera c);

      b) i titoli emessi dalle stesse per finanziare l’erogazione dei

finanziamenti  siano  destinati  ad  investitori   qualificati   come

definiti ai  sensi  dell’articolo  100  del  decreto  legislativo  24

febbraio 1998, n. 58;

      c) la banca o l’intermediario finanziario di cui  alla  lettera

a) trattenga un significativo  interesse  economico  nell’operazione,

nel  rispetto  delle  modalita’  stabilite  dalle   disposizioni   di

attuazione della Banca d’Italia.»;

    b) all’articolo 3, comma 2, dopo le parole: «I crediti relativi a

ciascuna  operazione»  sono  inserite   le   seguenti:   «(per   tali

intendendosi sia i crediti vantati nei confronti del debitore  o  dei

debitori ceduti, sia ogni altro credito maturato  dalla  societa’  di

cui al comma 1 nel contesto dell’operazione), i relativi incassi e le

attivita’ finanziarie acquistate con i medesimi»;

    c) all’articolo 3, il comma 2-bis e’ sostituito dal seguente:

      «2-bis. Non sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi da

quelli di cui al comma 2 sui conti delle societa’ di cui al  comma  1

aperti presso la banca depositaria ovvero presso i  soggetti  di  cui

all’articolo 2, comma 3, lettera  c),  dove  vengono  accreditate  le

somme corrisposte dai debitori ceduti nonche’ ogni altra somma pagata

o comunque di spettanza della  societa’  ai  sensi  delle  operazioni

accessorie   condotte   nell’ambito   di   ciascuna   operazione   di

cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti  dell’operazione.

Tali somme possono essere utilizzate dalle societa’ di cui al comma 1

esclusivamente per il soddisfacimento di crediti vantati dai soggetti

di cui al comma 2 e dalle  controparti  dei  contratti  derivati  con

finalita’ di copertura dei rischi insiti nei  crediti  e  nei  titoli

ceduti, nonche’ per il pagamento degli altri  costi  dell’operazione.

In caso di avvio nei confronti del depositario di procedimenti di cui

al  titolo  IV  del  testo  unico  bancario,  nonche’  di   procedure

concorsuali, le somme accreditate su tali conti e quelle affluite  in

corso di procedura non sono soggette a sospensione  dei  pagamenti  e

vengono immediatamente e integralmente restituite alla societa’ senza

la necessita’ di deposito di domanda di ammissione al  passivo  o  di

rivendica e al di fuori dei piani di riparto  o  di  restituzione  di

somme.»;

    d) all’articolo 3, il comma 2-ter e’ sostituito dal seguente:

      «2-ter. Sui conti correnti dove vengono  accreditate  le  somme

incassate per conto delle societa’ di cui al comma 1 corrisposte  dai

debitori ceduti – aperti dai soggetti  che  svolgono  nell’ambito  di

operazioni di cartolarizzazione dei  crediti,  anche  su  delega  dei

soggetti  di  cui  all’articolo  2,  comma  6,  i  servizi   indicati

nell’articolo 2, comma 3, lettera c),  non  sono  ammesse  azioni  da

parte dei creditori di tali soggetti se  non  per  l’eccedenza  delle

somme incassate e dovute alle societa’ di cui al comma 1. In caso  di

avvio nei confronti di tali soggetti di procedimenti concorsuali,  le

somme accreditate su  tali  conti  e  quelle  affluite  in  corso  di

procedura, per un importo pari alle somme  incassate  e  dovute  alle

societa’ di cui al comma 1, vengono  immediatamente  e  integralmente

restituite alle societa’ di cui al comma 1  senza  la  necessita’  di

deposito di domanda di ammissione al passivo o di rivendica e  al  di

fuori dei piani riparto o di restituzione di somme.»;

    e) all’articolo 5, comma 2-bis, le parole:  «comma  1-bis,»  sono

soppresse;

    f) all’articolo 7, dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:

      «2-quater.  La  presente  legge  si   applica   altresi’   alle

operazioni di cartolarizzazione di crediti sorti dalla concessione di

uno o piu’ finanziamenti da parte della societa’ emittente i  titoli.

Nel  caso  di   operazioni   realizzate   mediante   concessione   di

finanziamenti,  i  richiami  al  cedente  e  al  cessionario   devono

intendersi riferiti, rispettivamente, al  soggetto  finanziato  e  al

soggetto finanziatore e i richiami ai debitori  ceduti  si  intendono

riferiti ai soggetti finanziati. A tali operazioni si  applicano,  in

quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1, 2, 3, 5, 6 e 7.

  2-quinquies. Dalla data certa dell’avvenuta  erogazione,  anche  in

parte,   del    finanziamento    relativo    alle    operazioni    di

cartolarizzazione di cui al comma 2-quater, sui crediti sorti e sulle

somme corrisposte dai debitori sono ammesse azioni soltanto a  tutela

dei diritti di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera b).

  2-sexies. Nelle operazioni di cui al comma 2-quater i titoli emessi

dalle  societa’  per  finanziare  l’erogazione  dei  finanziamenti  o

l’acquisto dei crediti sono destinati ad investitori  qualificati  ai

sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.

58.

  2-septies. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 6,  in  aggiunta

agli altri obblighi previsti  dalla  presente  legge,  verificano  la

correttezza delle operazioni poste  in  essere  ai  sensi  del  comma

2-quater e la conformita’ delle stesse alla normativa applicabile.».

 

(Omissis).

 

Art. 22 quinquies

Regime fiscale delle operazioni di raccolta  effettuate  dalla  Cassa

depositi e prestiti S.p.A.

 

  1. All’articolo 5 del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 24, e’ aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Gli

interessi e gli altri proventi dei buoni fruttiferi postali  e  degli

altri titoli emessi  ai  sensi  del  comma  7,  lettera  a),  con  le

caratteristiche autorizzate e nei limiti di  emissione  previsti  con

decreto del direttore generale del Tesoro, sono  soggetti  al  regime

dell’imposta sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi  nella  misura

applicabile  ai  titoli  di  cui  all’articolo  31  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601»;

  b) il comma 25 e’ sostituito dal seguente:

  «25. Fatto salvo quanto previsto  dal  comma  24  per  la  gestione

separata e da altre disposizioni specificatamente vigenti per  quanto

rientra nella medesima  gestione,  alla  Cassa  depositi  e  prestiti

S.p.A. si applicano le disposizioni in materia di imposta sul reddito

delle societa’, imposta regionale sulle attivita’ produttive, imposte

di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, imposta sostitutiva di

cui agli articoli 15 e seguenti  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche’ quelle  concernenti  le

altre imposte dirette e indirette previste per le banche. Le ritenute

di cui all’articolo 26, comma 2, del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche’ l’imposta  sul  reddito

delle societa’ e  l’imposta  regionale  sulle  attivita’  produttive,

dovute sia a titolo di saldo che di acconto dalla  Cassa  depositi  e

prestiti S.p.A., sono riscosse mediante versamento in  Tesoreria  con

imputazione  ai  competenti  capitoli  dello  stato   di   previsione

dell’entrata».

  2.   L’attuazione   del   presente    articolo    e’    subordinata

all’autorizzazione della Commissione europea ai  sensi  dell’articolo

108, paragrafo3 del Trattato sul funzionamento  dell’Unione  europea.

 

(Omissis).

 

Art. 32 bis

Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,

n. 633

 

  1. Il numero 16) del primo comma dell’articolo 10 del  decreto  del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive

modificazioni, e’ sostituito dal seguente:

  «16) le prestazioni del servizio  postale  universale,  nonche’  le

cessioni  di  beni  a  queste  accessorie,  effettuate  dai  soggetti

obbligati ad assicurarne l’esecuzione. Sono escluse le prestazioni di

servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le  cui  condizioni

siano state negoziate individualmente».

  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a  decorrere  dalla

data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente

decreto. Sono fatti salvi i comportamenti posti in essere fino a tale

data dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale  universale

in applicazione della norma di esenzione previgente.

 

(Omissis).

 

Art. 34

Abrogazioni e invarianza finanziaria

(Omissis).

1-bis. Al comma  1-bis  dell’articolo  3  della  tariffa,  parte

prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre

1972, n. 642,  dopo  le  parole:  «estratti,  copie  e  simili»  sono

aggiunte  le  seguenti:  «,  con  esclusione  delle  istanze  di  cui

all’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e  della

previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379, presentate  ai  fini  della

percezione dell’indennita’ prevista dall’articolo 1, comma  3,  della

legge 18 febbraio 1992, n. 162».

 

(Omissis).

 

Art. 35

Entrata in vigore

 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione

in legge.

 

(Omesso l’allegato).