Legge 11 agosto 2014, n. 116, in suppl. ord. n. 72 alla G.U. n. 192 del 20.8.2014
Art. 1
1. Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni
urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche’ per
la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa
europea, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette la pubblicazione delle modificazioni di cui all’allegato in quanto sono state evidenziate mediante il carattere corsivo nel testo coordinato sotto riportato. Il testo del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, è stato pubblicato nel fascicolo n. 13/2014, 984).
Testo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116, recante: «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche’ per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.».
(Testo coordinato a cura del Min. grazia e giustizia in suppl. ord. n. 72 alla G.U. n. 192 del 20.8.2014 – Suppl. Ordinario n. 72)
Titolo I
MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA
Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL SETTORE AGRICOLO
(Omissis).
Art. 3
Interventi per il sostegno del Made in Italy
1. Alle imprese che producono prodotti agricoli, della pesca e
dell’acquacoltura di cui all’Allegato I del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, nonche’ alle piccole e medie
imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti
agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi
nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o
riunite in consorzi, e’ riconosciuto, nel limite di spesa di cui al
comma 5, lettera a), un credito d’imposta nella misura del 40 per
cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti, e comunque non
superiore a 50.000 euro, nel periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2014 e nei due successivi, per la realizzazione e
l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al
potenziamento del commercio elettronico.
2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 va indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale
e’ concesso ed e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del
reddito e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale
sulle attivita’ produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono stabilite le condizioni, i termini e le modalita’ di
applicazione del comma 1 e del presente comma anche con riguardo alla
fruizione del credito d’imposta al fine del rispetto del previsto
limite di spesa e al relativo monitoraggio.
3. Al fine di incentivare la creazione di nuove reti di imprese
ovvero lo svolgimento di nuove attivita’ da parte di reti di imprese
gia’ esistenti, alle imprese che producono prodotti agricoli,
della pesca e dell’acquacoltura di cui all’Allegato I del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea, nonche’ alle piccole e medie
imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti
agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi
nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa
o riunite in consorzi e’ riconosciuto, nel limite di spesa di cui
al comma 5, lettera b), un credito d’imposta nella misura del 40 per
cento delle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo
di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonche’ per la
cooperazione di filiera, e comunque non superiore a 400.000 euro, nel
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi.
4. Il credito d’imposta di cui al comma 3 va indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale
e’ concesso ed e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del
reddito e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale
sulle attivita’ produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono stabilite le condizioni, i termini e le modalita’ di
applicazione del comma 3 e del presente comma anche con riguardo alla
fruizione del credito d’imposta al fine del rispetto del previsto
limite di spesa e al relativo monitoraggio.
4-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 3 per le imprese diverse
dalle piccole e medie imprese come definite dal regolamento (CE) n.
800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, si applicano nei
limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 1407/2013 e 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, e dal regolamento (UE) n. 717/2014
della Commissione, del 27 giugno 2014, relativi all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti de minimis;
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 1 e 3, si provvede ai sensi dell’articolo 8, comma 2:
a) nel limite di 500.000 euro per l’anno 2014, di 2 milioni di
euro per l’anno 2015 e di 1 milione di euro per l’anno 2016, per
l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1;
b) nel limite di 4,5 milioni di euro per l’anno 2014, di 12
milioni di euro per l’anno 2015 e di 9 milioni di euro per l’anno
2016, per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
effettua gli adempimenti conseguenti ai regolamenti dell’Unione
europea in materia di aiuti compatibili con il mercato interno.
7. All’articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, il secondo periodo e’ soppresso;
b) dopo il comma 4, e’ inserito il seguente:
«4-bis. Ai fini di cui al comma 3 ed ai sensi degli articoli
26, paragrafo 2, lettera a), e 39 del regolamento (UE) 25 ottobre
2011, n. 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali svolge, attraverso il proprio sito istituzionale, una
consultazione pubblica tra i consumatori per valutare in quale
misura, nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga
percepita come significativa l’indicazione relativa al luogo di
origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia
prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli
stessi e quando l’omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta
ingannevole. Ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 2, del citato
regolamento (UE) n. 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, in collaborazione con il Centro di ricerca
per gli alimenti e la nutrizione, svolge studi diretti a individuare,
su scala territoriale, i legami tra talune qualita’ dei prodotti
alimentari e la loro origine o provenienza. I risultati delle
consultazioni effettuate e degli studi eseguiti sono resi pubblici e
trasmessi alla Commissione europea. All’attuazione delle disposizioni
di cui al presente comma si provvede con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
svolge la consultazione pubblica tra i consumatori di cui
all’articolo 4, comma 4-bis, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, come
introdotto dal comma 7, lettera b), entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
9. I decreti di cui all’articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n.
4, comma 3, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto con le modalita’ di cui al medesimo comma
3.
10. All’articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al
comma 1, primo periodo, dopo le parole: «E’ istituito presso
l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo» sono inserite le
seguenti: «per l’efficientamento della filiera della produzione e
dell’erogazione e».
(Omissis).
Art. 5
Disposizioni per l’incentivo all’assunzione di giovani lavoratori
agricoli e la riduzione del costo del lavoro in agricoltura
(Omissis).
13. All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: «1.1. Le deduzioni di
cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), per i produttori
agricoli di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), e per le
societa’ agricole di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99, si applicano, nella misura del 50 per cento
degli importi ivi previsti, anche per ogni lavoratore agricolo
dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo di imposta
purche’ abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia
almeno una durata triennale.».
14. La disposizione del comma 13 si applica, previa autorizzazione
della Commissione europea richiesta a cura del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Della
medesima disposizione non si tiene conto ai fini della determinazione
dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2013, secondo il criterio previsionale, di cui
all’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
Art. 6
Rete del lavoro agricolo di qualita’
(Omissis).
Art. 7
Detrazioni per l’affitto di terreni agricoli ai giovani e misure di
carattere fiscale
1. All’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-quinquies, e’ inserito il seguente:
«1-quinquies.1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di eta’
inferiore ai trentacinque anni, spetta, nel rispetto della regola de
minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de
minimis» nel settore agricolo, una detrazione del 19 per cento delle
spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli,
diversi da quelli di proprieta’ dei genitori entro il limite di
euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di
euro 1.200 annui. A tal fine, il contratto di affitto deve essere
redatto in forma scritta »;
b) al comma 1-sexies, dopo le parole: «la detrazione spettante»
sono inserite le seguenti: «ai sensi del presente articolo».
2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo
d’imposta 2014, per il medesimo periodo d’imposta l’acconto relativo
all’imposta sul reddito delle persone fisiche e’ calcolato senza
tenere conto delle disposizioni di cui allo stesso comma 1.
3. All’articolo 31 del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, il comma 1 e’ abrogato.
4. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma
512 e’ sostituito dal seguente:
«512. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui
redditi, per i periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015, nonche’ a
decorrere dal periodo di imposta 2016, i redditi dominicale e agrario
sono rivalutati rispettivamente del 15 per cento per i periodi di
imposta 2013 e 2014 e del 30 per cento per il periodo di imposta
2015, nonche’ del 7 per cento a decorrere dal periodo di imposta
2016. Per i terreni agricoli, nonche’ per quelli non coltivati,
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la
rivalutazione e’ pari al 5 per cento per i periodi di imposta 2013 e
2014 e al 10 per cento per il periodo di imposta 2015. L’incremento
si applica sull’importo risultante dalla rivalutazione operata ai
sensi dell’articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n.
662. Ai fini della determinazione dell’acconto delle imposte sui
redditi dovute per gli anni 2013, 2015 e 2016, si tiene conto delle
disposizioni di cui al presente comma.».
(Omissis).
Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI PER L’EFFICACIA DELL’AZIONE PUBBLICA DI TUTELA
AMBIENTALE, PER LA SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI IN MATERIA
AMBIENTALE E PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI
DALL’APPARTENENZA ALL’UNIONE EUROPEA
Art. 8 bis
Contributo per il recupero di pneumatici fuori uso
All’articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Detto
contributo, parte integrante del corrispettivo di vendita, e’
assoggettato ad IVA ed e’ riportato nelle fatture in modo chiaro e
distinto. Il produttore o l’importatore applicano il rispettivo
contributo vigente alla data della immissione del pneumatico nel
mercato nazionale del ricambio. Il contributo rimane invariato in
tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con
l’obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e
distinto in fattura il contributo pagato all’atto dell’acquisto dello
stesso».
(Omissis).
Art. 17 bis
Disposizioni in materia di societa’ cooperative di consumo e loro
consorzi e di banche di credito cooperativo. Procedura di
cooperazione per aiuti esistenti n. E1/2008
1. Per le societa’ cooperative di consumo e loro consorzi, la quota
di utili di cui al comma 3 dell’articolo 7 della legge 31 gennaio
1992, n. 59, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini
delle imposte dirette entro i limiti ed alle condizioni prescritte
dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013.
2. Al comma 464 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le societa’
cooperative di consumo e loro consorzi diverse da quelle a mutualita’
prevalente la quota di cui al periodo precedente e’ stabilita nella
misura del 23 per cento. Resta ferma la limitazione di cui
all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112».
3. Le banche di credito cooperativo autorizzate dalla Banca
d’Italia ad un periodo di operativita’ prevalente a favore di
soggetti diversi dai soci, ai sensi dell’articolo 35 del testo unico
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai fini
delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate
cooperative diverse da quelle a mutualita’ prevalente, a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello nel corso del quale e’
trascorso un anno dall’inizio del periodo di autorizzazione,
relativamente ai periodi d’imposta in cui non e’ ripristinata
l’operativita’ prevalente a favore dei soci.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Le maggiori entrate di cui ai commi 1 e 2, pari a 4,8
milioni di euro per l’anno 2016 e 2,7 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2017, confluiscono nel Fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.
5. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto di
natura non regolamentare, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce
le misure che le cooperative di consumo, con numero di soci superiore
a centomila, sono tenute ad adottare al fine di migliorare i livelli
di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali della societa’.
6. Le misure di cui al comma 5 devono essere rivolte:
a) ad aumentare la trasparenza dei dati finanziari e di bilancio
della cooperativa, inclusa la nota integrativa, anche attraverso la
loro pubblicazione integrale nel sito internet della societa’;
b) a rafforzare l’informazione e la partecipazione dei soci alle
assemblee anche attraverso la comunicazione telematica preventiva
dell’ordine del giorno e la previsione della possibilita’ di
formulare domande sugli argomenti da trattare;
c) a rafforzare i diritti dei soci nei confronti dei consigli di
amministrazione della cooperativa anche attraverso la previsione
dell’obbligo di risposta ai soci e dell’obbligo di motivazione.
7. Con il decreto di cui al comma 5, ai sensi dell’articolo 2533
del codice civile, sono determinati i casi di esclusione del socio
che non ha tenuto alcun tipo di rapporto sociale o economico con la
cooperativa nel rispetto di quanto disciplinato nello statuto, per un
periodo significativo di almeno un anno.
8. Le societa’ cooperative di cui al comma 5 uniformano il proprio
statuto alle disposizioni del decreto di cui al medesimo comma, entro
il 31 dicembre 2015.
Capo III
DISPOSIZIONI URGENTI PER LE IMPRESE
Art. 18
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
1. Ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano
investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28
della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, destinati a strutture
produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2015,
e’ attribuito un credito d’imposta nella misura del 15 per cento
delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli
investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella
realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facolta’ di
escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento e’
stato maggiore.
2. Il credito d’imposta si applica anche alle imprese in attivita’
alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, anche se
con un’attivita’ d’impresa inferiore ai cinque anni. Per tali
soggetti la media degli investimenti in beni strumentali nuovi
compresi nella divisione 28 della tabella ATECO da considerare e’
quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d’imposta
precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge o a quello successivo, con facolta’ di
escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento e’
stato maggiore. Per le imprese costituite successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto-legge il credito d’imposta
si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti
realizzati in ciascun periodo d’imposta.
3. Il credito d’imposta non spetta per gli investimenti di importo
unitario inferiore a 10.000 euro.
4. Il credito d’imposta va ripartito nonche’ utilizzato in tre
quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e
nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta
successivi nei quali il credito e’ utilizzato. Esso non concorre alla
formazione del reddito ne’ della base imponibile dell’imposta
regionale sulle attivita’ produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il
credito d’imposta e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, e non e’ soggetto al limite di cui al
comma 53 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La
prima quota annuale e’ utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del
secondo periodo di imposta successivo a quello in cui e’ stato
effettuato l’investimento. I fondi occorrenti per la regolazione
contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del periodo
precedente sono stanziati su apposito capitolo di spesa nello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il
successivo trasferimento sulla contabilita’ speciale n. 1778 «Agenzia
delle Entrate – Fondi di bilancio.
5. I soggetti titolari di attivita’ industriali a rischio di
incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21
settembre 2005, n. 238, possono usufruire del credito d’imposta solo
se e’ documentato l’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni
di cui al citato decreto.
6. Il credito d’imposta e’ revocato:
a) se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli
investimenti a finalita’ estranee all’esercizio di impresa prima del
secondo periodo di imposta successivo all’acquisto;
b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il
termine di cui all’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive
situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto
beneficiario dell’agevolazione.
7. Il credito d’imposta indebitamente utilizzato ai sensi del comma
6 e’ versato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta
sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le
ipotesi ivi indicate.
8. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l’indebita
fruizione, anche parziale, del credito d’imposta per il mancato
rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa
dell’inammissibilita’ dei costi sulla base dei quali e’ stato
determinato l’importo fruito, l’Agenzia delle entrate provvede al
recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni
secondo legge.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 204
milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e
2018, e 204 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante
corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all’articolo
1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai sensi
dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il
Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli
oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di
cui al presente comma, il Ministro dell’economia e delle finanze,
con proprio decreto, provvede alla riduzione della dotazione del
Fondo per lo sviluppo e la coesione in modo da garantire la
compensazione degli effetti dello scostamento finanziario
riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica e,
conseguentemente, il CIPE provvede alla riprogrammazione degli
interventi finanziati a valere sul Fondo. Il Ministro dell’economia e
delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in merito
alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al
precedente periodo.
(Omissis).
Art. 19
Modifiche alla disciplina ACE – aiuto crescita economica
1. All’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: «2-bis. Per le
societa’ le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o in
sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri della UE o
aderenti allo Spazio economico europeo, per il periodo di imposta di
ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, la variazione
in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla
chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei
suddetti periodi d’imposta e’ incrementata del 40 per cento. Per i
periodi d’imposta successivi la variazione in aumento del capitale
proprio e’ determinata senza tenere conto del suddetto incremento.»;
b) al comma 4, dopo le parole: «periodi d’imposta successivi»
sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero si puo’ fruire di un
credito d’imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di
cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. Il credito d’imposta e’ utilizzato in diminuzione
dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, e va ripartito in
cinque quote annuali di pari importo.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano
alle societa’ ammesse a quotazione le cui azioni sono negoziate dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e sono subordinate
alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico. La
disposizione di cui al comma 1, lettera b), ha effetto a decorrere
dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,3 milioni
di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3 milioni di euro
nel 2017, 112,3 milioni di euro nel 2018, 140,7 milioni di euro nel
2019, 146,4 milioni di euro nel 2020 e 148,3 milioni di euro a
decorrere dal 2021, si provvede come segue:
a) mediante riduzione della quota nazionale del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all’articolo
1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l’importo di
27,3 milioni di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3
milioni di euro nel 2017 e 112,3 milioni di euro nel 2018;
b) mediante aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2019, disposto
con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli da adottare entro il 30 novembre 2018, dell’aliquota
dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche’
dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante, di cui
all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da
determinare maggiori entrate nette non inferiori a 140,7 milioni di
euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di
euro a decorrere dal 2021; il provvedimento e’ efficace dalla data di
pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia.
(Omissis).
Art. 21
Misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie
1. Al comma 1, dell’articolo 1, del decreto legislativo 1° aprile
1996, n. 239, dopo le parole: «sistemi multilaterali di negoziazione
emessi da societa’ diverse dalle prime,» sono aggiunte le seguenti:
«o, qualora tali obbligazioni e titoli similari e cambiali
finanziarie non siano negoziate, detenuti da uno o piu’ investitori
qualificati ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58»;
2. Il comma 9-bis dell’articolo 32 del decreto legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, e’ sostituito dal seguente:
«9-bis. La ritenuta di cui all’articolo 26, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si
applica agli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli
similari e delle cambiali finanziarie corrisposti a organismi di
investimento collettivo del risparmio, istituiti in Italia o in uno
Stato membro dell’Unione europea, il cui patrimonio sia investito in
misura superiore al 50 per cento in tali titoli e le cui quote siano
detenute esclusivamente da investitori qualificati ai sensi
dell’articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La
composizione del patrimonio e la tipologia di investitori deve
risultare dal regolamento dell’organismo. La medesima ritenuta non si
applica agli interessi e altri proventi corrisposti a societa’ per la
cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n.
130, emittenti titoli detenuti dai predetti investitori qualificati e
il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per cento
in tali obbligazioni, titoli similari o cambiali finanziarie.».
Art. 21 bis
Attivita’ di consulenza finanziaria
(Omissis).
Art. 22
Misure a favore del credito alle imprese
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e’ aggiunto il seguente:
«5-bis. La ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli
interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo
termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati
membri dell’Unione europea, imprese di assicurazione costituite e
autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell’Unione
europea o organismi di investimento collettivo del risparmio che non
fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorche’ privi di soggettivita’
tributaria, costituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli
Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma dell’articolo 15, dopo le parole: «le cessioni
di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti,» sono
inserite le seguenti: «nonche’ alle successive cessioni dei relativi
contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi
relativi»;
b) dopo l’articolo 17 e’ inserito il seguente:
«Art. 17-bis.
Altre operazioni ammesse a fruire dell’agevolazione
1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano altresi’
alle operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia
stabilita in piu’ di diciotto mesi poste in essere dalle societa’ di
cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, nonche’
da imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di
normative emanate da Stati membri dell’Unione europea o organismi di
investimento collettivo del risparmio costituiti negli Stati membri
dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio
economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
(Omissis).
6. Alla legge del 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, dopo il comma 1-bis, e’ inserito il seguente:
«1-ter. Le societa’ di cartolarizzazione di cui all’articolo 3
possono concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi
dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite
dall’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato alla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, nel
rispetto delle seguenti condizioni:
a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una
banca o da un intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui
all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, i quali possono svolgere altresi’ i compiti
indicati all’articolo 2, comma 3, lettera c);
b) i titoli emessi dalle stesse per finanziare l’erogazione dei
finanziamenti siano destinati ad investitori qualificati come
definiti ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
c) la banca o l’intermediario finanziario di cui alla lettera
a) trattenga un significativo interesse economico nell’operazione,
nel rispetto delle modalita’ stabilite dalle disposizioni di
attuazione della Banca d’Italia.»;
b) all’articolo 3, comma 2, dopo le parole: «I crediti relativi a
ciascuna operazione» sono inserite le seguenti: «(per tali
intendendosi sia i crediti vantati nei confronti del debitore o dei
debitori ceduti, sia ogni altro credito maturato dalla societa’ di
cui al comma 1 nel contesto dell’operazione), i relativi incassi e le
attivita’ finanziarie acquistate con i medesimi»;
c) all’articolo 3, il comma 2-bis e’ sostituito dal seguente:
«2-bis. Non sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi da
quelli di cui al comma 2 sui conti delle societa’ di cui al comma 1
aperti presso la banca depositaria ovvero presso i soggetti di cui
all’articolo 2, comma 3, lettera c), dove vengono accreditate le
somme corrisposte dai debitori ceduti nonche’ ogni altra somma pagata
o comunque di spettanza della societa’ ai sensi delle operazioni
accessorie condotte nell’ambito di ciascuna operazione di
cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti dell’operazione.
Tali somme possono essere utilizzate dalle societa’ di cui al comma 1
esclusivamente per il soddisfacimento di crediti vantati dai soggetti
di cui al comma 2 e dalle controparti dei contratti derivati con
finalita’ di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli
ceduti, nonche’ per il pagamento degli altri costi dell’operazione.
In caso di avvio nei confronti del depositario di procedimenti di cui
al titolo IV del testo unico bancario, nonche’ di procedure
concorsuali, le somme accreditate su tali conti e quelle affluite in
corso di procedura non sono soggette a sospensione dei pagamenti e
vengono immediatamente e integralmente restituite alla societa’ senza
la necessita’ di deposito di domanda di ammissione al passivo o di
rivendica e al di fuori dei piani di riparto o di restituzione di
somme.»;
d) all’articolo 3, il comma 2-ter e’ sostituito dal seguente:
«2-ter. Sui conti correnti dove vengono accreditate le somme
incassate per conto delle societa’ di cui al comma 1 corrisposte dai
debitori ceduti – aperti dai soggetti che svolgono nell’ambito di
operazioni di cartolarizzazione dei crediti, anche su delega dei
soggetti di cui all’articolo 2, comma 6, i servizi indicati
nell’articolo 2, comma 3, lettera c), non sono ammesse azioni da
parte dei creditori di tali soggetti se non per l’eccedenza delle
somme incassate e dovute alle societa’ di cui al comma 1. In caso di
avvio nei confronti di tali soggetti di procedimenti concorsuali, le
somme accreditate su tali conti e quelle affluite in corso di
procedura, per un importo pari alle somme incassate e dovute alle
societa’ di cui al comma 1, vengono immediatamente e integralmente
restituite alle societa’ di cui al comma 1 senza la necessita’ di
deposito di domanda di ammissione al passivo o di rivendica e al di
fuori dei piani riparto o di restituzione di somme.»;
e) all’articolo 5, comma 2-bis, le parole: «comma 1-bis,» sono
soppresse;
f) all’articolo 7, dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
«2-quater. La presente legge si applica altresi’ alle
operazioni di cartolarizzazione di crediti sorti dalla concessione di
uno o piu’ finanziamenti da parte della societa’ emittente i titoli.
Nel caso di operazioni realizzate mediante concessione di
finanziamenti, i richiami al cedente e al cessionario devono
intendersi riferiti, rispettivamente, al soggetto finanziato e al
soggetto finanziatore e i richiami ai debitori ceduti si intendono
riferiti ai soggetti finanziati. A tali operazioni si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1, 2, 3, 5, 6 e 7.
2-quinquies. Dalla data certa dell’avvenuta erogazione, anche in
parte, del finanziamento relativo alle operazioni di
cartolarizzazione di cui al comma 2-quater, sui crediti sorti e sulle
somme corrisposte dai debitori sono ammesse azioni soltanto a tutela
dei diritti di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera b).
2-sexies. Nelle operazioni di cui al comma 2-quater i titoli emessi
dalle societa’ per finanziare l’erogazione dei finanziamenti o
l’acquisto dei crediti sono destinati ad investitori qualificati ai
sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.
2-septies. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 6, in aggiunta
agli altri obblighi previsti dalla presente legge, verificano la
correttezza delle operazioni poste in essere ai sensi del comma
2-quater e la conformita’ delle stesse alla normativa applicabile.».
(Omissis).
Art. 22 quinquies
Regime fiscale delle operazioni di raccolta effettuate dalla Cassa
depositi e prestiti S.p.A.
1. All’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 24, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli
interessi e gli altri proventi dei buoni fruttiferi postali e degli
altri titoli emessi ai sensi del comma 7, lettera a), con le
caratteristiche autorizzate e nei limiti di emissione previsti con
decreto del direttore generale del Tesoro, sono soggetti al regime
dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura
applicabile ai titoli di cui all’articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601»;
b) il comma 25 e’ sostituito dal seguente:
«25. Fatto salvo quanto previsto dal comma 24 per la gestione
separata e da altre disposizioni specificatamente vigenti per quanto
rientra nella medesima gestione, alla Cassa depositi e prestiti
S.p.A. si applicano le disposizioni in materia di imposta sul reddito
delle societa’, imposta regionale sulle attivita’ produttive, imposte
di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, imposta sostitutiva di
cui agli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche’ quelle concernenti le
altre imposte dirette e indirette previste per le banche. Le ritenute
di cui all’articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche’ l’imposta sul reddito
delle societa’ e l’imposta regionale sulle attivita’ produttive,
dovute sia a titolo di saldo che di acconto dalla Cassa depositi e
prestiti S.p.A., sono riscosse mediante versamento in Tesoreria con
imputazione ai competenti capitoli dello stato di previsione
dell’entrata».
2. L’attuazione del presente articolo e’ subordinata
all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo
108, paragrafo3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(Omissis).
Art. 32 bis
Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633
1. Il numero 16) del primo comma dell’articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
«16) le prestazioni del servizio postale universale, nonche’ le
cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti
obbligati ad assicurarne l’esecuzione. Sono escluse le prestazioni di
servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le cui condizioni
siano state negoziate individualmente».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Sono fatti salvi i comportamenti posti in essere fino a tale
data dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale universale
in applicazione della norma di esenzione previgente.
(Omissis).
Art. 34
Abrogazioni e invarianza finanziaria
(Omissis).
1-bis. Al comma 1-bis dell’articolo 3 della tariffa, parte
prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, dopo le parole: «estratti, copie e simili» sono
aggiunte le seguenti: «, con esclusione delle istanze di cui
all’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379, presentate ai fini della
percezione dell’indennita’ prevista dall’articolo 1, comma 3, della
legge 18 febbraio 1992, n. 162».
(Omissis).
Art. 35
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
(Omesso l’allegato).