24 Febbraio, 2014

Legge 21 febbraio 2014, n. 9, in G.U. n. 43 del 21.2.2014

Art. 1

  1. Il decreto-legge 23 dicembre 2013, n.  145,  recante  interventi
urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento
delle tariffe elettriche e  del  gas,  per  la  riduzione  dei  premi
RC-auto,   per   l'internazionalizzazione,   lo   sviluppo    e    la
digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per  la  realizzazione
di opere pubbliche ed EXPO  2015,  e'  convertito  in  legge  con  le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

(Si omette la pubblicazione delle modificazioni di cui all’allegato in quanto sono state evidenziate mediante il carattere corsivo nel testo coordinato sotto riportato. Il testo del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, è stato pubblicato nel fascicolo n. 1/2014, 53).

Testo del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9, recante: «Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche’ misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.».

Testo coordinato a cura del Min. grazia e giustizia in G.U. n. 43 del 21.2.2014

(Omissis).

                               Art. 3

        Credito d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo

  1.  A  valere  sulla  proposta  nazionale  relativa  alla  prossima
programmazione 2014-2020 dei  fondi  strutturali  comunitari,  previa
verifica della coerenza con le linee di intervento in  essa  previste
ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea,  ovvero a
valere sulla collegata pianificazione degli interventi nazionali
finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
 e' disposta l'istituzione di un credito di imposta a favore  delle
imprese che investono in attivita' di ricerca e sviluppo, nel  limite
massimo complessivo di euro 600 milioni per il triennio 2014-2016, le
cui  modalita'  operative  e  la  cui   decorrenza   sono   definite,
nell'ambito del programma operativo di riferimento o  della  predetta
pianificazione  degli  interventi  a  finanziamento  nazionale,   con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 12.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto, fino  ad
un importo massimo annuale di euro 2.500.000 per ciascun beneficiario
e nel limite complessivo  di  spesa  delle  risorse  individuate  per
ciascun anno ai sensi del comma 1,  a tutte le imprese aventi un
fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro, indipendentemente
dalla forma giuridica,  dal  settore  economico  in  cui  operano,
nonche' dal regime contabile adottato, nella misura del 50 per  cento
degli incrementi annuali  di  spesa  nelle  attivita'  di  ricerca  e
sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi d'imposta con decorrenza
dal periodo di imposta determinato con il decreto di cui al comma  12
e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al  31  dicembre
2016, a condizione che siano sostenute spese per attivita' di ricerca
e sviluppo almeno pari a euro 50.000 in ciascuno dei suddetti periodi
di imposta. Sono destinatari del credito d'imposta di cui al
presente articolo anche i consorzi e le reti di impresa che
effettuano le attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione. In questi
casi, l'agevolazione e' ripartita secondo criteri proporzionali, che
tengono conto della partecipazione di ciascuna impresa alle spese
stesse.  
  3. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti  attivita'  di
ricerca e sviluppo, inclusa la creazione di nuovi brevetti: 
    a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi  quale  principale
finalita'  l'acquisizione  di  nuove  conoscenze  sui  fondamenti  di
fenomeni  e  di  fatti  osservabili,   senza   che   siano   previste
applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
    b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti  ad  acquisire
nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto  nuovi  prodotti,
processi o  servizi  o  permettere  un  miglioramento  dei  prodotti,
processi o servizi esistenti ovvero la  creazione  di  componenti  di
sistemi  complessi,  necessaria  per  la  ricerca   industriale,   ad
esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
    c) acquisizione, combinazione, strutturazione  e  utilizzo  delle
conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e
commerciale allo scopo di produrre  piani,  progetti  o  disegni  per
prodotti, processi o servizi nuovi,  modificati  o  migliorati.  Puo'
trattarsi  anche  di  altre  attivita'  destinate  alla   definizione
concettuale, alla pianificazione e  alla  documentazione  concernenti
nuovi  prodotti,  processi  e   servizi;   tali   attivita'   possono
comprendere  l'elaborazione  di  progetti,  disegni,  piani  e  altra
documentazione,  purche'  non  siano  destinati  a  uso  commerciale;
realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi  commerciali  e  di
progetti pilota destinati a esperimenti  tecnologici  o  commerciali,
quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale
e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per  poterlo  usare
soltanto  a  fini  di  dimostrazione  e  di  convalida.  L'eventuale,
ulteriore sfruttamento di progetti di  dimostrazione  o  di  progetti
pilota a scopo commerciale comporta la deduzione  dei  redditi  cosi'
generati dai costi ammissibili;
    d) produzione e collaudo  di  prodotti,  processi  e  servizi,  a
condizione  che  non  siano  impiegati  o  trasformati  in  vista  di
applicazioni industriali o per finalita' commerciali.
  4. Non si considerano attivita' di ricerca e sviluppo le  modifiche
ordinarie o periodiche apportate a  prodotti,  linee  di  produzione,
processi di fabbricazione, servizi esistenti e  altre  operazioni  in
corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti, ad
esclusione delle attivita' che si concretizzino nella creazione di
nuovi brevetti.  
  5.  Ai  fini  della  determinazione  del  credito  d'imposta   sono
ammissibili le spese relative a:
    a) personale impiegato nelle attivita' di ricerca e sviluppo;
    b)  quote  di  ammortamento  delle  spese   di   acquisizione   o
utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei  limiti
dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti  stabiliti
con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988,  recante
coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali
impiegati   nell'esercizio   di   attivita'   commerciali,   arti   e
professioni,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla  misura  e  al
periodo di utilizzo per l'attivita' di ricerca e sviluppo e  comunque
con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto di iva;
    c)  costi  della  ricerca  svolta  in   collaborazione   con   le
universita' e gli organismi di ricerca  o presso gli stessi, 
quella contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o
ottenuti in licenza da fonti esterne.
  6. Il credito d'imposta deve essere  indicato  nella  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta  nel  corso  del  quale  il
beneficio e' maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito,
ne' della base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive  modificazioni,  ed  e'  utilizzabile  esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  7. Per fruire  del  contributo  le  imprese  presentano  un'istanza
telematica mediante le modalita' tecniche predisposte  dal  Ministero
dello sviluppo economico secondo quanto previsto al successivo  comma
12.
  8. Per la gestione della misura di agevolazione fiscale di  cui  al
presente articolo, il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  potra'
avvalersi sulla base di apposita convenzione, di  societa'  in  house
ovvero di  societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari  requisiti
tecnici,  organizzativi  e  di  terzieta'  scelti,  sulla   base   di
un'apposita gara, secondo le modalita'  e  le  procedure  di  cui  al
decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163.  Agli  oneri  della
convenzione si provvede nel limite massimo dell'uno per  cento  delle
risorse di cui al successivo comma 13.
  9. Per la verifica della corretta fruizione del  credito  d'imposta
di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico  e
l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di
competenza secondo le modalita' individuate dal  decreto  di  cui  al
comma 12 del presente articolo.
  10. I controlli sono svolti sulla base di  apposita  documentazione
contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione  legale
o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro
della revisione legale di cui al decreto legislativo n. 39 del  2010.
Tale certificazione va allegata al bilancio. Le imprese non  soggette
a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale  devono
comunque avvalersi della certificazione di  un  revisore  legale  dei
conti o di una societa' di revisione legale dei conti iscritti  quali
attivi nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo  27
gennaio 2010, n. 39. Il revisore o professionista responsabile  della
revisione,  nell'assunzione  dell'incarico,  osserva  i  principi  di
indipendenza  elaborati  ai  sensi  dell'articolo  10   del   decreto
legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39  e,  in  attesa  della   loro
emanazione, dal  codice  etico  dell'IFAC.  Le  spese  sostenute  per
l'attivita' di certificazione contabile da parte delle imprese di cui
al precedente periodo sono ammissibili entro  il  limite  massimo  di
euro 5.000.
  11. Nei confronti del revisore legale  dei  conti  che  incorre  in
colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per  il
rilascio della certificazione di cui ai commi 8 e 9 si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
  12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la coesione territoriale, sono  adottate  le  disposizioni
applicative necessarie, ivi comprese le modalita' di iscrizione delle
spese  in  bilancio,   le   modalita'   di   verifica   e   controllo
dell'effettivita' delle spese sostenute e della coerenza delle stesse
con le previsioni di cui ai precedenti commi 3, 4  e  5,  nonche'  le
cause  di  decadenza  e  revoca  del  beneficio,  le   modalita'   di
restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente  e
le eventuali relative  maggiorazioni.  La  procedura  telematica  per
usufruire del credito d'imposta prevede una verifica  ex  ante  sulla
conformita'  delle  spese  di  ricerca  e  sviluppo  che  le  imprese
sostengono  ed  una  ex  post  sull'effettiva  entita'  delle   spese
sostenute.  Qualora  le  spese  effettivamente  sostenute   risultino
inferiori di oltre il 20 per cento rispetto a quelle  dichiarate,  la
misura dell'agevolazione sara' ridotta dal 50 per  cento  al  40  per
cento sempre che permanga la spesa incrementale.
  13. Le risorse  individuate  nell'ambito  del  Programma  Operativo
Nazionale di riferimento o della pianificazione nazionale definita
per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1  per  il
finanziamento  del credito di imposta del  presente  articolo  sono
versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  e  successivamente
riassegnate,  per  le  suddette  finalita'  di  spesa,  ad   apposito
programma dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. A tal fine,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico
comunica al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16
aprile 1987, n. 183,  e al Fondo per lo sviluppo e la coesione, in
relazione alle previste necessita' per fronteggiare le correlate
compensazioni,  gli importi comunitari e nazionali  riconosciuti  a
titolo di credito di imposta  da  versare  all'entrata  del  bilancio
dello Stato.
                               Art. 4

Misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti  di
  interesse nazionale  e  misure  particolari  per  l'area  di  crisi
  complessa del porto di Trieste

(Omissis).

  2. Alle imprese, sottoscrittrici degli accordi di programma di  cui
all'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, che acquisiscono beni strumentali  nuovi  a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  alla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino  alla  chiusura
del periodo d'imposta in corso alla data del  31  dicembre  2015,  e'
attribuito un credito  d'imposta  secondo  le  modalita'  di  cui  al
presente articolo, e nei limiti delle risorse stanziate al comma  14,
a condizione che:
    a) (soppressa);  
    b) abbiano  ad  oggetto  l'esercizio  esclusivo  delle  attivita'
risultanti dall'accordo di programma sottoscritto;
    c) i nuovi beni strumentali  siano  acquisiti  dai  soggetti  che
hanno sottoscritto l'accordo;
    d) i nuovi beni strumentali siano acquisiti nell'ambito di unita'
produttive  comprese  in  siti  inquinati  di   interesse   nazionale
localizzati   nelle   aree   ammissibili   alle   deroghe    previste
dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e  c),  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ovvero nelle restanti  aree
qualora riferibili a piccole e medie imprese.
  3. Il  credito  d'imposta  e'  riconosciuto  nella  misura  massima
consentita  in  applicazione   delle   intensita'   di   aiuto   agli
investimenti previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti
di Stato e, per le aree ammissibili agli aiuti a finalita' regionale,
di quelle previste dalla  Carta  italiana  degli  aiuti  a  finalita'
regionale per il periodo 2007-2013, fino alla data di  vigenza  della
stessa  e,  successivamente,  nella  misura  massima  consentita   in
applicazione delle intensita' di aiuto previste dalla Carta  italiana
degli  aiuti  a  finalita'  regionale  per  il   periodo   2014-2020,
subordinatamente  all'approvazione  della  stessa  da   parte   della
Commissione europea. Il credito d'imposta non e' cumulabile con altri
aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i  medesimi  costi  ammissibili
anche a titolo di «de minimis»  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
1998/06.
  4. Ai fini del comma  2,  si  considerano  agevolabili  l'acquisto,
anche mediante contratti di locazione finanziaria,  e,  limitatamente
ai beni di cui alla lettera a) del presente comma,  la  realizzazione
di:
    a) fabbricati classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale
di cui al primo comma, voce  B.II.1  dell'articolo  2424  del  codice
civile, nell'ambito di strutture produttive  localizzate  nelle  aree
territoriali di cui al comma 2;
    b)  macchinari,  veicoli industriali di vario genere, 
impianti ed  attrezzature  varie,  classificabili  nell'attivo  dello
stato patrimoniale di cui al  primo  comma,  voci  B.II.2  e  B.II.3,
dell'articolo  2424  del  codice  civile,   destinati   a   strutture
produttive localizzate nelle aree territoriali di cui al comma 2;
    c) programmi informatici commisurati alle esigenze  produttive  e
gestionali   dell'impresa,   utilizzati   per   l'attivita'    svolta
nell'unita' produttiva e brevetti  concernenti  nuove  tecnologie  di
prodotti e processi produttivi, per la parte in cui  sono  utilizzati
per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva; per le grandi imprese,
come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli  investimenti
in tali beni sono  agevolabili  nel  limite  del  50  per  cento  del
complesso  degli  investimenti  agevolati  per  il  medesimo  periodo
d'imposta.
  5. Il  credito  d'imposta  e'  commisurato  alla  quota  del  costo
complessivo dei beni indicati nel comma 4 eccedente gli  ammortamenti
dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime  categorie  dei
beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad  esclusione
degli ammortamenti dei beni  che  formano  oggetto  dell'investimento
agevolato effettuati nel periodo  d'imposta  della  loro  entrata  in
funzione. Per  gli  investimenti  effettuati  mediante  contratti  di
locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore  per
l'acquisto dei beni.
  6. Il credito d'imposta e' determinato  con  riferimento  ai  nuovi
investimenti eseguiti in ciascun  periodo  d'imposta  e  deve  essere
indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non  concorre
alla formazione del reddito ne' della  base  imponibile  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto
di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai  sensi  dell'articolo  17  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con il
modello di  pagamento  F24  da  presentare  unicamente  attraverso  i
servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia  delle  Entrate,
pena lo scarto della operazione di versamento,  secondo  modalita'  e
termini definiti con provvedimento della medesima Agenzia.
  7. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate
le disposizioni per l'attuazione dei commi  da  2  a  6  al  fine  di
individuare tra l'altro modalita' e termini per  la  concessione  del
credito d'imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al
Ministero dello  sviluppo  economico.  Il  Ministero  dello  sviluppo
economico determina, nel rispetto del limite di  spesa  rappresentato
dalle  risorse   annue   stanziate,   l'ammontare   dell'agevolazione
spettante  a  ciascun  beneficiario  e  trasmette  all'Agenzia  delle
Entrate, in via  telematica,  l'elenco  dei  soggetti  beneficiari  e
l'importo del credito  spettante  a  ciascuno  di  essi,  nonche'  le
eventuali revoche, anche parziali.
  8. Per la verifica della corretta fruizione del  credito  d'imposta
di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico  e
l'Agenzia delle Entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di
competenza secondo le modalita' individuate dal  decreto  di  cui  al
comma 7 del presente articolo.
  9. L'agevolazione di cui al comma 2 non si applica ai soggetti  che
operano nei settori della produzione di prodotti di cui  all'allegato
I del TFUE, dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche, come
definiti negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a  finalita'
regionale 2007-2013 e negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato
a finalita' regionale 2014-2020 della Commissione europea, nonche' ai
settori  della   pesca,   dell'industria   carbonifera,   creditizio,
finanziario e assicurativo. Il credito d'imposta a favore di  imprese
o  attivita'  che  riguardano  prodotti  o  appartengono  ai  settori
soggetti  a  discipline  comunitarie  specifiche,  ivi   inclusa   la
disciplina dei grandi progetti di investimento, e'  riconosciuto  nel
rispetto delle condizioni sostanziali e  procedurali  definite  dalle
predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione,  ove
prescritta, della Commissione europea.
  10. L'efficacia delle agevolazioni di cui al presente  articolo  e'
subordinata al rispetto delle disposizioni della Commissione  europea
per l'attuazione di aiuti di stato ad investimenti produttivi.

(Omissis).

                             Art. 4-bis 
 
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di
 siti inquinati 
(Omissis).

                             Art. 4-ter 
 
 
Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica
 in siti contaminati di interesse nazionale 
 

(Omissis).

                               Art. 5

Misure per favorire  l'internazionalizzazione  delle  imprese  ed  in
  materia di facilitazione dell'ingresso e del  soggiorno  in  Italia
  per start-up innovative, ricerca e studio

  1.    Al    fine    di    potenziare     l'azione     in     favore
dell'internazionalizzazione delle imprese italiane  e  la  promozione
dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, le risorse del  «Fondo
per la  promozione  degli  scambi  e  l'internazionalizzazione  delle
imprese» sono incrementate di 22.594.000 euro per l'anno 2014 tramite
utilizzo di pari importo delle risorse giacenti presso la  Banca  del
Mezzogiorno-Mediocredito  Centrale  rivenienti  dalla  chiusura   del
Programma   Operativo   Multiregionale    «Industria    e    Servizi»
1989/93-Misura 2.2, che vengono a tal fine versate all'entrata  dello
Stato per essere riassegnate all'apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione della spesa per  il  medesimo  anno  del  Ministero  dello
sviluppo economico.
   1-bis. La dotazione aggiuntiva del Fondo per la promozione degli
scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1
deve essere destinata con particolare attenzione alle piccole e medie
imprese. 
 1-ter. Il Ministero dello sviluppo economico rende pubblico presso
uno spazio web dedicato, a partire dal 30 giugno 2014, il bilancio
annuale del Fondo per la promozione degli scambi e
l'internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1. 

(Omissis).

  4. Le Camere di commercio competenti rilasciano su richiesta  delle
imprese  i  certificati  camerali  anche  in  lingua   inglese   che,
esclusivamente ai fini dell'utilizzo in uno Stato estero, sono esenti
dall'imposta di bollo.

(Omissis).

                               Art. 6

Misure per favorire la  digitalizzazione  e  la  connettivita'  delle
  piccole e medie imprese, ed in materia di frequenze per il servizio
  televisivo digitale terrestre, comunicazioni ed agenda digitale
 
(Omissis).

  10. Nell'ambito di apposito  Programma  Operativo  Nazionale  della
prossima programmazione 2014-2020 dei fondi  strutturali  comunitari,
previa verifica della coerenza con le linee  di  intervento  in  essa
previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea,
ovvero nell'ambito della collegata pianificazione degli interventi
nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal
Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, sono adottati  interventi  per  il  riconoscimento  di  un
credito di imposta per le spese documentate e sostenute da piccole  e
medie  imprese  di  cui  alla   Raccomandazione   2003/361/CE   della
Commissione del 6 maggio 2003, ovvero da consorzi da reti di  piccole
e medie imprese, e relative ad interventi di rete fissa e mobile  che
consentano l'attivazione dei servizi di  connettivita'  digitale  con
capacita' uguale o superiore a 30 Mbps.  Il  credito  di  imposta  e'
riconosciuto a decorrere dalla data individuata con il decreto di cui
al comma 11 e fino al 2016, nella percentuale del 65%  degli  importi
rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo di 20.000
euro e nella misura massima complessiva  di  50  milioni  di  euro  a
valere  sulla  proposta  nazionale   relativa   alla   programmazione
2014-2020 o sulla predetta pianificazione degli interventi a
finanziamento nazionale. 
  11. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la
coesione territoriale e con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie,  sono  definite,  conformemente  al  regolamento  (CE)  n.
1998/2006  della  Commissione   del   15   dicembre   2006   relativo
all'applicazione  degli  articoli  87   e   88   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  di  importanza  minore
(«de minimis»), le modalita' per usufruire del credito  d'imposta  di
cui al  comma  10,  inclusa  la  certificazione  del  prestatore  del
servizio di connessione digitale  e  le  modalita'  di  comunicazione
delle spese effettuate, ai fini delle verifica di capienza dei  fondi
annualmente disponibili, il regime dei controlli sulle spese  nonche'
ogni   altra   disposizione   necessaria    per    il    monitoraggio
dell'agevolazione ed  il  rispetto  del  limite  massimo  di  risorse
stanziate.
  12. Il credito di imposta di cui al comma 10 non e' cumulabile  con
l'agevolazione prevista dal comma 1.
  13. Il credito d'imposta deve essere indicato  nella  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta  nel  corso  del  quale  il
beneficio e' maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito,
ne' della base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive  modificazioni,  ed  e'  utilizzabile  esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  14. Le risorse individuate ai sensi  del  comma  11,  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato e  successivamente  riassegnate,
per le finalita' di spesa di cui ai commi da 10  a  13,  ad  apposito
programma dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. A tal fine,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico
comunica al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16
aprile 1987, n. 183,  e al Fondo per lo sviluppo e la coesione, in
relazione alle previste necessita' per fronteggiare le correlate
compensazioni, gli importi comunitari e nazionali  riconosciuti  a
titolo di credito di imposta  da  versare  all'entrata  del  bilancio
dello Stato.
   14-bis. All'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e
successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
 «1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia per l'Italia
digitale e le amministrazioni interessate possono stipulare, nel
rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici
e mediante procedure di evidenza pubblica, convenzioni con societa'
concessionarie di servizi pubblici essenziali su tutto il territorio
nazionale dotate di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di
servizi su scala nazionale e di computer emergency response team. Le
amministrazioni interessate provvedono all'adempimento di quanto
previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente».  
                               Art. 7

Misura di razionalizzazione  dell'istituto  del  ruling  di  standard
                           internazionale

  1. All'articolo 8 del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1, e' sostituito dal seguente:
  «1. Le imprese con attivita' internazionale hanno  accesso  ad  una
procedura  di  ruling  di  standard  internazionale,  con  principale
riferimento al regime dei prezzi di trasferimento,  degli  interessi,
dei dividendi, delle royalties e alla  valutazione  preventiva  della
sussistenza  o  meno  dei  requisiti  che  configurano  una   stabile
organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti  i
criteri previsti dall'articolo 162 del decreto del  Presidente  della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   nonche'   dalle   vigenti
Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all'Italia.»;
    b) al comma 2 le parole: «per i due periodi d'imposta successivi»
sono sostituite dalle seguenti:  «per  i  quattro  periodi  d'imposta
successivi»;
    c) al comma 5 le parole: «, di Milano o di Roma,» sono soppresse.
                               Art. 8

         Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto

 (soppresso).  
                               Art. 9

           Misure per favorire la diffusione della lettura

  1. Nell'ambito di  apposito  Programma  Operativo  Nazionale  della
prossima programmazione 2014-2020 dei fondi  strutturali  comunitari,
previa verifica della coerenza con le linee  di  intervento  in  essa
previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, e'
disposta l'istituzione di un credito di imposta sui redditi  degli
esercizi commerciali che effettuano vendita di libri al dettaglio 
con decorrenza dal periodo d'imposta determinato con  il  decreto  di
cui al comma 5 e fino al periodo d'imposta in corso  al  31  dicembre
2016, per l'acquisto di libri, anche in formato digitale,  muniti  di
codice ISBN.  Il credito di imposta e' compensabile ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni. 
  2.  Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con
il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sulla
base della popolazione studentesca nell'anno scolastico 2014/2015,
fissa, per ogni studente di istituto di istruzione secondaria di
secondo grado pubblico o paritario avente sede nel territorio
nazionale, l'importo disponibile ai sensi del comma 5 nei limiti
delle risorse specificamente individuate per ciascun anno nell'ambito
del programma operativo nazionale di riferimento. I dirigenti
scolastici dei predetti istituti rilasciano a ciascuno studente un
buono sconto di pari importo, timbrato e numerato, utilizzabile ai
fini dell'ottenimento di uno sconto del 19 per cento per l'acquisto
di libri di lettura presso gli esercizi commerciali che decidono di
avvalersi della misura di cui al comma 1. 
 2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definiti le modalita'
attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ivi comprese le
modalita' per usufruire del credito di imposta e per la comunicazione
delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei
fondi annualmente disponibili, il regime dei controlli sulle spese
nonche' ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio
dell'agevolazione di cui al presente articolo e il rispetto del
limite massimo di spesa di cui al comma 5. 
  3.  (soppresso). 
  4.  (soppresso). 
  5. Previa verifica della coerenza con le  linee  di  intervento  in
essa previste, fruibili a seguito dell'approvazione  da  parte  della
Commissione europea del Programma Operativo Nazionale  relativo  alla
Competitivita'  di  responsabilita'  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per la coesione  territoriale,  il  Ministro
per gli affari  regionali  e  le  autonomie,   il Ministro dello
sviluppo economico e il Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo,   e'  stabilito  l'ammontare  dell'intervento  nella
misura massima  di  50  milioni  di  euro  a  valere  sulla  proposta
nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020  dei  fondi
strutturali comunitari.
  6. Il credito d'imposta deve essere  indicato  nella  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta  nel  corso  del  quale  il
beneficio e' maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito,
ne' della base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive  modificazioni,  ed  e'  utilizzabile  esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  7. Le risorse individuate  ai  sensi  del  comma  5,  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato e  successivamente  riassegnate,
per le finalita' di spesa di cui al presente  articolo,  ad  apposito
programma dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. A tal fine,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico
comunica al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16
aprile 1987, n. 183, gli importi comunitari e nazionali  riconosciuti
a titolo di credito di imposta da versare  all'entrata  del  bilancio
dello Stato.
(Omissis).

                               Art. 12

     Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa

  1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
     a) all'articolo 1, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
 «1-bis. La presente legge si applica altresi' alle operazioni di
cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o l'acquisto
di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie,
esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli
ibridi e convertibili, da parte della societa' emittente i titoli.
Nel caso di operazioni realizzate mediante sottoscrizione o acquisto
di titoli, i richiami ai debitori ceduti si intendono riferiti alla
societa' emittente i titoli»;  
    b) all'articolo 2, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
  «4-bis. Nel caso in  cui  i  titoli  oggetto  delle  operazioni  di
cartolarizzazione siano destinati ad investitori qualificati ai sensi
dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  i
titoli possono essere sottoscritti anche da un unico investitore.».
    c) all'articolo 3, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Le societa' di cui al  comma  1  possono  aprire   conti
correnti segregati presso la banca depositaria ovvero presso i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), dove  vengano
accreditate le somme corrisposte dai  debitori  ceduti  nonche'  ogni
altra somma pagata o comunque di spettanza della  societa'  ai  sensi
delle  operazioni  accessorie  condotte   nell'ambito   di   ciascuna
operazione di cartolarizzazione o comunque  ai  sensi  dei  contratti
dell'operazione.  Le  somme  accreditate  su  tali  conti   segregati
costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da  quello  del
depositario e da quello degli altri depositanti. Su  tali  somme  non
sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi da quelli di cui  al
comma 2 e tali somme possono essere utilizzate esclusivamente per  il
soddisfacimento di crediti vantati dai soggetti di cui al comma  2  e
dalle controparti dei contratti derivati con finalita'  di  copertura
dei rischi insiti nei crediti e nei titoli  ceduti,  nonche'  per  il
pagamento degli altri costi dell'operazione. In  caso  di  avvio  nei
confronti del depositario di procedimenti di cui  al  titolo  IV  del
testo unico bancario, nonche' di procedure concorsuali o  di  accordi
di ristrutturazione, le somme accreditate  su  tali  conti  non  sono
considerate come rientranti nel patrimonio del soggetto  e  non  sono
soggette a sospensione  dei  pagamenti   e vengono integralmente
restituite alla societa' per conto della quale e' avvenuto l'incasso,
secondo i termini contrattuali e comunque senza la necessita' di
attendere i riparti e le altre restituzioni. 
  2-ter. I soggetti che svolgono, anche su delega dei soggetti di cui
all'articolo 2, comma 6, i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3,
lettera  c),  nell'ambito  di  operazioni  di  cartolarizzazione  dei
crediti, possono aprire presso banche conti correnti  segregati  dove
vengano accreditate le  somme  incassate  per  conto  della  societa'
cessionaria o della societa' emittente  dai  debitori  ceduti.  Sulle
somme accreditate sui conti segregati, non  sono  ammesse  azioni  da
parte dei creditori dei soggetti  che  svolgono  i  servizi  indicati
nell'articolo 2, comma 3, lettera c), se non  per  l'eccedenza  delle
somme incassate e dovute alla societa' cessionaria  o  emittente.  In
caso  di  avvio  di  procedimenti  concorsuali  o   di   accordi   di
ristrutturazione, le somme accreditate sui conti  segregati,  per  un
importo pari alle somme incassate e dovute alla societa'  cessionaria
o emittente, non vengono considerate come rientranti  nel  patrimonio
del soggetto che svolge i servizi indicati nell'articolo 2, comma  3,
lettera c),  e vengono integralmente restituite alla societa' per
conto della quale e' avvenuto l'incasso, secondo i termini
contrattuali e comunque senza la necessita' di attendere i riparti e
le altre restituzioni.»; 
    d) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Alle cessioni dei  crediti  poste  in  essere  ai  sensi  della
presente legge si applicano le disposizioni  contenute  nell'articolo
58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario.  Alle  cessioni,  anche
non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1  della
legge 21 febbraio 1991, n. 52,  per gli effetti di cui al comma 2
del presente articolo, e' sufficiente che la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del
cedente, del cessionario e della data di cessione. Alle medesime
cessioni  puo' altresi'  applicarsi,  su  espressa  volonta'  delle
parti, il disposto dell'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2,  della  legge
21 febbraio 1991, n. 52.
  2. Dalla  data  della  pubblicazione  della  notizia  dell'avvenuta
cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla  data  certa  dell'avvenuto
pagamento, anche in parte,  del  corrispettivo  della  cessione,  sui
crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono
ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera b), e, in deroga ad ogni altra disposizione, non  e'
esercitabile dai relativi debitori  ceduti  la  compensazione  tra  i
crediti acquistati dalla societa' di cartolarizzazione  e  i
crediti  di tali debitori nei confronti del cedente   sorti
posteriormente a tale data. Dalla stessa data la cessione dei crediti
e' opponibile:
    a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto
non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore;
    b) ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il  credito
prima della pubblicazione della cessione.»;
   2-bis. In caso di cessione di crediti derivanti da aperture di
credito, anche regolate in conto corrente, l'espletamento delle
formalita' di opponibilita' previste dal presente articolo produce
gli effetti ivi indicati anche con riferimento a tutti i crediti
futuri nascenti da tali contratti, a condizione che i contratti siano
stipulati prima della data di espletamento di tali formalita'»; 
      2) al comma 3, le parole:  «non  si  applica»  sono  sostituite
dalle seguenti: «non si applicano l'articolo 65 e»;
      3) dopo il comma 4  sono aggiunti i seguenti: 
  «4-bis. Alle  cessioni  effettuate  nell'ambito  di  operazioni  di
cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69  e  70  del  regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonche' le altre disposizioni  che
richiedano formalita' diverse o ulteriori rispetto a  quelle  di  cui
alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle  funzioni
di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi (( dal
cedente )) e'  dato  avviso  mediante  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale nonche' comunicazione  mediante  lettera  raccomandata  con
avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici.»;
   4-ter. In caso di cessione di crediti derivanti da aperture di
credito, anche regolate in conto corrente, il diritto di rendere
esigibile il credito ceduto e' esercitato dalla societa' cessionaria
in conformita' alle previsioni del relativo contratto o, in mancanza,
con un preavviso non inferiore a quindici giorni»; 
    e) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
  «2-bis.   I   titoli   emessi   nell'ambito   di   operazioni    di
cartolarizzazione di cui  all'articolo  1,  comma  1-bis,  anche  non
destinati ad essere  negoziati  in  un  mercato  regolamentato  o  in
sistemi multilaterali di negoziazione e anche  privi  di  valutazione
del merito di credito da  parte  di  operatori  terzi,  costituiscono
attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche  delle  imprese  di
assicurazione ai sensi dell'articolo 38  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni. Entro  30  giorni
dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'IVASS adotta un
regolamento che disciplini le misure di dettaglio  per  la  copertura
delle  riserve  tecniche  tramite  gli   attivi   sopra   menzionati.
L'investimento nei titoli  di  cui  al  presente  comma  e'  altresi'
compatibile con le vigenti  disposizioni  in  materia  di  limiti  di
investimento di fondi pensione.»;
    f) all'articolo 7, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Nel caso di operazioni realizzate mediante  cessione  a  un
fondo comune di investimento, i  servizi  indicati  nell'articolo  2,
comma 3,  lettera  c),  possono  essere  svolti,  in  alternativa  ai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, dalla societa'  di  gestione
del risparmio che  gestisce  il  fondo.  Alle  cessioni  dei  crediti
effettuate in favore del fondo si applicano gli articoli 4 e 6, comma
2, della presente  legge,  nonche'  le  restanti  disposizioni  della
presente legge, in quanto compatibili.
  2-ter. Le disposizioni di  cui  all'articolo  5,  comma  2-bis,  si
applicano, in quanto compatibili, alle imprese  ed  ai  soggetti  ivi
menzionati ai fini dell'investimento nelle quote  dei  fondi  di  cui
all'articolo 7, comma 2-bis.»;
    g) al comma 1 dell'articolo 7-bis, dopo le parole:  «all'articolo
3, commi 2,» sono inserite le seguenti: «2-bis, 2-ter e»;
    h) dopo l'articolo 7-ter e' inserito il seguente:
  «Art. 7-quater. - (Cessione di ulteriori crediti e  titoli)  --  1.
Gli articoli 7-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e 7-ter, comma 1,  e  le
disposizioni ivi richiamate si applicano anche alle  operazioni,  ivi
disciplinate, aventi ad oggetto obbligazioni  e  titoli  similari
ovvero cambiali finanziarie, crediti garantiti da ipoteca  navale,
crediti nei confronti di piccole e medie imprese,  crediti  derivanti
da contratti di leasing o di  factoring,  nonche'  di  titoli  emessi
nell'ambito di operazioni  di  cartolarizzazione  aventi  ad  oggetto
crediti della medesima natura.   Tali crediti e titoli possono
essere ceduti anche da societa' facenti parte di un gruppo bancario.
  2. Il regolamento di cui al  comma  5  dell'articolo  7-bis  adotta
anche  disposizioni  di  attuazione   del   presente   articolo   con
riferimento  ai  medesimi  profili  ivi   menzionati.   Il   medesimo
regolamento individua le categorie di crediti  o  titoli  di  cui  al
comma 1,  cui  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo,  e regola l'emissione di titoli di cui al presente
articolo differenziandoli dai titoli emessi ai sensi dell'articolo
7-bis.  

(Omissis).

   4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 15, primo comma, dopo le parole: «dalla legge  24
novembre 2003, n. 326,» sono inserite le seguenti: «per le  quali  e'
stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 17,»;
    b) all'articolo 17, primo comma, le parole: «sono tenuti a»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «,  a  seguito  di  specifica  opzione,
possono» e dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:  «L'opzione
e' esercitata per iscritto nell'atto di finanziamento.»;
    c) dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente:
  «Art. 20-bis. - (Operazioni di finanziamento strutturate) -- 1. Gli
articoli da 15 a 20 si applicano anche  alle  garanzie  di  qualunque
tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in  relazione  alle
operazioni   di   finanziamento   strutturate   come   emissioni   di
obbligazioni o titoli similari alle obbligazioni di cui  all'articolo
44, comma 2, lettera c), del Testo unico delle imposte  sui  redditi,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
1986, n. 917, da chiunque sottoscritte, alle loro eventuali surroghe,
sostituzioni,  postergazioni,  frazionamenti  e  cancellazioni  anche
parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in  relazione
alle stesse, nonche' ai trasferimenti di garanzie  anche  conseguenti
alla cessione delle predette obbligazioni, nonche' alla modificazione
o estinzione di tali operazioni.
  2. L'opzione di cui all'articolo 17,  primo  comma,  e'  esercitata
nella deliberazione  di  emissione   o in analogo provvedimento
autorizzativo. 
  3. L'imposta sostitutiva e' dovuta  dagli  intermediari  finanziari
incaricati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
delle attivita' di promozione e collocamento delle operazioni di  cui
al  comma  1,  ovvero,  nel  caso  in  cui  tali   intermediari   non
intervengano, dalle societa' che emettono le  obbligazioni  o  titoli
similari con riferimento ai quali e' stata esercitata  l'opzione.  Il
soggetto finanziato risponde in solido con  i  predetti  intermediari
per il pagamento dell'imposta.
  4. Gli intermediari finanziari e le societa'  emittenti  tenute  al
pagamento dell'imposta sostitutiva dichiarano, secondo  le  modalita'
previste dall'articolo 20 del presente  decreto  e  dall'articolo  8,
comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, l'ammontare  delle
obbligazioni collocate.
  5. Alle operazioni di cui al presente articolo non si applicano  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  3,  commi   3   e   3-bis,   del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.».
  5. Dopo l'articolo 32, comma 9 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
e' inserito il seguente:
  «9-bis. La ritenuta del 20 per cento di cui all'articolo 26,  comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600, non si applica  sugli  interessi  e  gli  altri  proventi  delle
obbligazioni  e  titoli  similari,  e  delle  cambiali   finanziarie,
corrisposti  a  organismi  di  investimento  collettivo   in   valori
mobiliari le cui quote siano detenute esclusivamente  da  investitori
qualificati ai sensi dell'articolo 100  del  decreto  legislativo  24
febbraio  1998,  n.  58,  e   il   cui   patrimonio   sia   investito
prevalentemente   in   tali   obbligazioni,   titoli    o    cambiali
finanziarie.».

(Omissis).

                               Art. 15

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica  italiana  e'  sara'  presentato  alle   Camere   per   la
conversione in legge.