Legge 9 agosto 2013, n. 98, in suppl. ord. n. 63 alla G.U. n. 194 del 20.8.2013
Art. 1
1. Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni
urgenti per il rilancio dell’economia, e’ convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
delle norme del decreto-legge 24 giugno 2013, n. 72, recante misure
urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario
nazionale, non convertite in legge.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette la pubblicazione delle modificazioni di cui all’allegato in quanto sono state evidenziate mediante il carattere corsivo nel testo coordinato sotto riportato. Il testo del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, è stato pubblicato nel fascicolo n. 12/2013, 919).
Testo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia».
(Testo coordinato a cura del Min. grazia e giustizia in suppl. ord. n. 63 alla G.U. n. 194 del 20.8.2013)
Titolo I
MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA
Capo I
Misure per il sostegno alle imprese
(Omissis).
Art. 11
Proroga del credito d’imposta per la produzione,
la distribuzione e l’esercizio cinematografico
1. Per il periodo d’imposta 2014 spettano i crediti d’imposta di
cui all’articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, nel limite massimo
di spesa di 45 milioni di euro per l’anno 2014. Con provvedimento
dell’Agenzia delle entrate sono dettati termini e modalita’ di
fruizione dei crediti di imposta nonche’ ogni altra disposizione
finalizzata a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di
cui al primo periodo.
Art. 11-bis
Misure economiche di natura compensativa
per le televisioni locali
1. Le misure economiche compensative percepite dalle emittenti
televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario
rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 23 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 2012, sono da qualificare come
contributi in conto capitale di cui all’articolo 88, comma 3, lettera
b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e come tali partecipano alla formazione del reddito
nell’esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti
nell’esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi esercizi
non oltre il quarto.
(Omissis).
Capo III
Misure per il rilancio delle infrastrutture
(Omissis).
Art. 19
Disposizioni in materia di concessioni
e defiscalizzazione
(Omissis).
3. All’articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, il primo periodo, e’ sostituito dal seguente: «1. Al
fine di favorire in via sperimentale la realizzazione di nuove opere
infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale di importo
superiore a 200 milioni di euro mediante l’utilizzazione dei
contratti di partenariato pubblico-privato di cui all’articolo 3,
comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui
progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per
i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed e’
accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non
sostenibilita’ del piano economico-finanziario, e’ riconosciuto
al soggetto titolare del contratto di partenariato
pubblico-privato, ivi comprese le societa’ di progetto di cui
all’articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, un
credito di imposta a valere sull’IRES e sull’IRAP generate in
relazione alla costruzione e gestione dell’opera»;
b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Il CIPE, previo
parere del NARS che allo scopo e’ integrato con due ulteriori
componenti designati rispettivamente dal Ministro dell’economia e
delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprie
delibere individua l’elenco delle opere che, per effetto
dell’applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-ter, conseguono
le condizioni di equilibrio economico-finanziario necessarie a
consentirne il finanziamento, e il valore complessivo delle opere che
possono accedere alle agevolazioni; per ciascuna infrastruttura sono
inoltre determinate le misure agevolative necessarie per la
sostenibilita’ del piano economico-finanziario, definendone le
modalita’ per l’accertamento, per il relativo monitoraggio nonche’
per la loro rideterminazione in caso di miglioramento dei parametri
posti a base del piano economico-finanziario e applicando, per quanto
compatibili, i principi e i criteri definiti dal CIPE con le apposite
linee guida per l’applicazione dell’articolo 18 della legge 12
novembre 2011, n. 183»;
c) il comma 2-ter e’ sostituito dal seguente: «2-ter. Al fine di
favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di
rilevanza strategica nazionale di importo superiore a 200 milioni di
euro mediante l’utilizzazione dei contratti di partenariato
pubblico-privato di cui all’articolo 3, comma 15-ter, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva
sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per le quali e’ accertata,
in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilita’ del
piano economico-finanziario, e’ riconosciuta al soggetto titolare del
contratto di partenariato pubblico-privato, ivi comprese le
societa’ di progetto di cui all’articolo 156 del medesimo decreto
legislativo n. 163, al fine di assicurare la sostenibilita’ economica
dell’operazione di partenariato pubblico-privato, l’esenzione dal
pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al
raggiungimento dell’equilibrio del piano economico-finanziario»;
d) al comma 2-quater, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le misure di cui al presente articolo sono alternative a quelle
previste dall’articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le
stesse misure sono riconosciute in conformita’ alla disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato.
4. All’articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con le
modalita’ di cui al precedente periodo puo’ essere altresi’ definita
ogni altra disposizione attuativa del presente articolo.»;
b) il comma 3 e’ abrogato.
(Omissis).
Art. 23
Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica
da diporto e del turismo nautico
(Omissis).
2. Al comma 2 dell’articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, le lettere a) e b) sono abrogate e le lettere c) e d) sono
sostituite dalle seguenti:
«c) euro 870 per le unita’ con scafo di lunghezza da 14,01 a 17
metri;
d) euro 1.300 per le unita’ con scafo di lunghezza da 17,01 a 20
metri;».
(Omissis).
Titolo II
SEMPLIFICAZIONI
(Omissis).
Capo II
Semplificazione in materia fiscale
Art. 50
Modifiche alla disciplina
della responsabilita’ fiscale negli appalti
1. Al comma 28, dell’articolo 35, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, le parole: «e del versamento dell’imposta sul valore aggiunto
dovuta» sono sostituite dalla seguente «dovute».
Art. 50-bis
Semplificazione delle comunicazioni telematiche all’Agenzia delle
entrate per i soggetti titolari di partita IVA
1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i soggetti titolari di partita
IVA possono comunicare in via telematica all’Agenzia delle entrate i
dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e
servizi, incluse le relative rettifiche in aumento e in diminuzione.
Gli stessi soggetti trasmettono l’ammontare dei corrispettivi delle
operazioni effettuate e non soggette a fatturazione, risultanti dagli
appositi registri. Sono esclusi dalla segnalazione i corrispettivi
relativi a operazioni, non soggette a fatturazione, effettuate dallo
Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri organismi
di diritto pubblico, nonche’ dai soggetti che applicano la dispensa
dagli adempimenti di cui all’articolo 36-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse
quotidianamente.
3. L’attuazione delle disposizioni del presente articolo e’
informata al principio della massima semplificazione per i
contribuenti. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di
attuazione di cui al comma 6, ai soggetti che optano per l’invio dei
dati di cui al comma 1 in via telematica all’Agenzia delle entrate
non si applicano le seguenti disposizioni:
a)l’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni;
b)l’articolo 1, commi da 1 a 3, del decreto-legge 25 marzo 2010,
n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.
73, e successive modificazioni;
c) l’articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
d) l’articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;
e) l’articolo 1, comma 1, lettera ))c)((, ultimo periodo, del
decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e successive
modificazioni;
f) l’articolo 35, commi 28 e seguenti, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, come da ultimo modificato dall’articolo 50,
comma 1, del presente decreto.
4. A partire dalla stessa data di cui al comma 3, alinea, secondo
periodo, all’articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «e quelle da questi ultimi
ricevute» sono soppresse;
b) al secondo periodo, le parole: «e delle prestazioni di servizi
di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da soggetti
passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunita’» sono
soppresse;
c) al terzo periodo, le parole: «ed al secondo» sono
soppresse.
5. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, e’ emanato un regolamento che ridefinisce
le informazioni da annotare nei registri tenuti ai fini
dell’assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore
aggiunto, allo scopo di allineare il contenuto dei medesimi alle
segnalazioni di cui al comma 1 del presente articolo, e abroga, in
tutto o in parte, gli obblighi di trasmissione di dati e di
dichiarazione contenenti informazioni gia’ ricomprese nelle medesime
segnalazioni.
6. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono
adottate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
avente natura non regolamentare, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5.
Art. 51
Soppressione dell’obbligo di presentazione mensile
del modello 770
1. Il comma 1 dell’articolo 44-bis del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e’ abrogato.
Art. 51-bis
Ampliamento dell’assistenza fiscale
1. A decorrere dall’anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di
lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma
1, lettere a), c), c-bis), d),g), con esclusione delle indennita’
percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in assenza di un sostituto
d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque
adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando
l’apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del
cinque e dell’otto per mille, con le modalita’ indicate dall’articolo
13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive
modificazioni, ai soggetti di cui all’articolo 34, comma 4, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e agli altri soggetti che
possono prestare l’assistenza fiscale ai sensi delle disposizioni
contenute nel decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
2. Se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 1 emerge
un debito, il soggetto che presta l’assistenza fiscale trasmette
telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi
telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate ovvero, entro
il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento,
consegna la delega di versamento compilata al contribuente che
effettua il pagamento con le modalita’ indicate nell’articolo 19 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione
ai sensi del comma 1, i rimborsi sono eseguiti dall’amministrazione
finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.
4. Per l’anno 2013, le dichiarazioni ai sensi del comma 1 possono
essere presentate dal 2 al 30 settembre 2013, esclusivamente se dalle
stesse risulta un esito contabile finale a credito. Con provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e
le modalita’ applicative delle disposizioni recate dal presente
comma.
Art. 52
Disposizioni per la riscossione mediante ruolo
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1-quater e’ inserito il seguente:
«1–quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il
debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilita’,
in una comprovata e grave situazione di difficolta’ legata alla
congiuntura economica, puo’ essere aumentata fino a centoventi rate
mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si
intende per comprovata e grave situazione di difficolta’ quella in
cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) accertata impossibilita’ per il contribuente di eseguire il
pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione
ordinario;
b) solvibilita’ del contribuente, valutata in relazione al
piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.»;
2) al comma 3, alinea, le parole «di due rate consecutive» sono
sostituite dalle seguenti «, nel corso del periodo di rateazione, di
otto rate, anche non consecutive»;
b) all’articolo 52:
1) al comma 2-bis le parole: «e 79,» sono sostituite dalle
seguenti: «, 79 e 80, comma 2, lettera b),»;
2) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:
«2-ter. Nel caso in cui il debitore eserciti la facolta’ di cui al
comma 2-bis, la vendita del bene deve aver luogo entro i cinque
giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 66 e 78,
per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per
effetto della nomina di cui all’articolo 80, comma 2, lettera b).
2-quater. Se la vendita di cui al comma 2-ter non ha luogo nei
cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi
e’ necessita’ di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno
che precede tale incanto, puo’ comunque esercitare la facolta’
prevista dal comma 2-bis al prezzo stabilito ai sensi degli articoli
69 e 81.»;
c) all’articolo 53, comma 1, le parole «centoventi» sono sostituite
dalle seguenti: «duecento»;
d) all’articolo 62:
1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. I beni di cui
all’articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile,
anche se il debitore e’ costituito in forma societaria ed in ogni
caso se nelle attivita’ del debitore risulta una prevalenza del
capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di
un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni
rinvenuti dall’ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non
appare sufficiente per la soddisfazione del credito.»;
2) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: «1-bis. Nel caso di
pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia e’ sempre
affidata al debitore ed il primo incanto non puo’ aver luogo prima
che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal
caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione
sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato
il primo incanto.»;
e) all’articolo 72-bis, comma 1, lettera a) la parola: «quindici»
e’ sostituita dalla seguente: «sessanta»;
f) all’articolo 72-ter dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:
«2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul
conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo
pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo
stesso titolo.»;
g) all’articolo 76, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1.
Ferma la facolta’ di intervento ai sensi dell’articolo 499 del
codice di procedura civile, l’agente della riscossione:
a) non da’ corso all’espropriazione se l’unico immobile di
proprieta’ del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso
aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i
lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle
categorie catastali A/8 e A/9, e’ adibito ad uso abitativo e lo
stesso vi risiede anagraficamente;
a-bis) non da’ corso all’espropriazione per uno specifico paniere
di beni definiti «beni essenziali» e individuato con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con l’Agenzia delle
entrate e con l’Istituto nazionale di statistica;
b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), puo’
procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del
credito per cui procede supera centoventimila euro. L’espropriazione
puo’ essere avviata se e’ stata iscritta l’ipoteca di cui
all’articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza
che il debito sia stato estinto.»;
h) all’articolo 77, comma 1-bis, dopo le parole «comma 1,» sono
inserite le seguenti: «anche quando non si siano ancora verificate le
condizioni per procedere all’espropriazione di cui all’articolo 76,
commi 1 e 2,»;
i) all’articolo 78, dopo il comma 2, e’ aggiunto il seguente:
«2-bis. Se, per effetto delle nomine previste dall’articolo 80, comma
2, il primo incanto non puo’ essere effettuato nella data indicata
nell’avviso di vendita, l’agente della riscossione fissa i nuovi
incanti e notifica al soggetto nei confronti del quale procede, il
relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera
d) del presente articolo.»;
l) all’articolo 80:
1) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: «1-bis. Entro il
termine di cui al comma 1, l’avviso di vendita e’ pubblicato sul sito
internet dell’agente della riscossione.»;
2) il comma 2, e’ sostituito dal seguente: «2. Su istanza del
soggetto nei confronti del quale si procede o dell’agente della
riscossione, il giudice puo’ disporre:
a) che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia
data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme
di pubblicita’ commerciale;
b) la vendita al valore stimato con l’ausilio di un esperto da lui
nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato
ai sensi dell’articolo 79, sia manifestamente inadeguato. Se l’agente
della riscossione lo richiede, il giudice puo’ nominare un ausiliario
che riferisca sulle caratteristiche e sulle condizioni del bene
pignorato, e puo’ assegnare ad esso la funzione di custode del
bene.»;
3) dopo il comma 2, e’ aggiunto il seguente: «2-bis Nei casi di
cui al comma 2, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e
liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga a quanto disposto
dall’articolo 53, comma 1, il pignoramento non perde efficacia se,
per effetto delle nomine di cui al comma 2 del presente articolo, il
primo incanto non puo’ essere effettuato entro duecento giorni
dall’esecuzione del pignoramento stesso.»;
m) all’articolo 85, comma 1, le parole: «minor prezzo tra il prezzo
base del terzo incanto e la somma per la quale si procede» sono
sostituite dalle seguenti: «prezzo base del terzo incanto»;
m-bis) all’articolo 86, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili
registrati e’ avviata dall’agente della riscossione con la notifica
al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una
comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del
pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara’
eseguito il fermo, senza necessita’ di ulteriore comunicazione,
mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri
mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto
termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile
e’ strumentale all’attivita’ di impresa o della professione».
2. All’articolo 10, comma 13-quinquies del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, le parole «31 dicembre» sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre».
3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da
adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto-legge sono stabilite le
modalita’ di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti
dall’applicazione del meccanismo di rateazione di cui al comma 1
lettera a).
3-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Governo riferisce alle
Camere, con apposita relazione, sugli effetti di ognuna delle misure
di cui al presente articolo, ai fini di una puntuale valutazione
della loro efficacia, con particolare riferimento: all’introduzione
di una franchigia di 120.000 euro per l’espropriazione degli immobili
diversi dalla casa di abitazione non di lusso; all’innalzamento a 120
del numero massimo di rate in cui possono essere ripartiti i debiti;
all’ampliamento a otto del numero di rate il cui mancato pagamento fa
venir meno il beneficio della rateizzazione dei debiti.
Art. 53
Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali,
dei comuni e delle societa’ da essi partecipate
1. Il comma 2-ter dell’articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.
64, e’ sostituito dal seguente: «2-ter. Al fine di favorire il
compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle
attivita’ di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche
mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle societa’
del Gruppo Equitalia per le attivita’ di supporto all’esercizio delle
funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all’articolo 7,
comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e
all’articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013.».
Art. 54
Fabbisogni standard: disponibilita’ dei questionari di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26
novembre 2010, n. 216
(Omissis).
Art. 55
Norma interpretativa in materia di rimborsi IVA
alle agenzie di viaggio
1. Alla luce di quanto previsto dall’articolo 310 della direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema
comune d’imposta sul valore aggiunto, come interpretata dalla Corte
di giustizia dell’Unione europea, l’articolo 74-ter, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si
interpreta nel senso che l’imposta assolta sulle cessioni di beni e
sulle prestazioni di servizi, di cui al comma 2 dello stesso
articolo, effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio
stabilite fuori dell’Unione europea a diretto vantaggio dei
viaggiatori non e’ rimborsabile. Fermo restando quanto previsto in
materia di risorse proprie del bilancio dell’Unione europea, sono
comunque fatti salvi i rimborsi che, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, siano stati eventualmente effettuati; altresi’
non si da’ luogo alla restituzione delle somme che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, risultino gia’ rimborsate e
successivamente recuperate dagli uffici dell’amministrazione
finanziaria.
Art. 56
Proroga termine di versamento dell’imposta
sulle transazioni finanziarie
1. Il comma 497 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228 e’ sostituito dal seguente:
«497. L’imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle
transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013 per i
trasferimenti di cui al comma 491 e per le operazioni di cui al comma
495 relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1° settembre
2013 per le operazioni di cui al comma 492 e per quelle di cui al
comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari. Per il
2013 l’imposta di cui al comma 491, primo periodo, e’ fissata nella
misura dello 0,22 per cento; quella di cui al sesto periodo del
medesimo comma e’ fissata in misura pari a 0,12 per cento. L’imposta
dovuta sui trasferimenti di proprieta’ di cui al comma 491 e sugli
ordini di cui al comma 495 relativi ai predetti trasferimenti di cui
al comma 491 effettuati fino al 30 settembre 2013 e’ versata entro il
16 ottobre 2013. L’imposta dovuta sulle operazioni di cui al comma
492 e sugli ordini di cui al comma 495 su strumenti finanziari
derivati e valori mobiliari effettuati nel mese di settembre del 2013
e’ versata entro il 16 ottobre 2013.».
2. La societa’ di Gestione Accentrata per l’imposta dovuta sui
trasferimenti di proprieta’, sulle operazioni e sugli ordini di cui
rispettivamente ai commi 491, 492 e 495 dell’articolo 1 della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettuati fino al 30 settembre dai
soggetti deleganti, provvede al versamento entro il 16 novembre 2013.
(Omissis).
Titolo III
MISURE PER L’EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E LA DEFINIZIONE DEL
CONTENZIOSO CIVILE
(Omissis).
Capo IV
Misure processuali
Art. 75
Intervento del pubblico ministero nei giudizi civili dinanzi alla
corte di cassazione
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 70, il secondo comma e’ sostituito dal seguente:
«Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei
casi stabiliti dalla legge.»;
b) all’articolo 380-bis, secondo comma, il secondo periodo e’
sostituito dal seguente: «Almeno venti giorni prima della data
stabilita per l’adunanza, il decreto e la relazione sono notificati
agli avvocati delle parti i quali hanno facolta’ di presentare
memorie non oltre cinque giorni prima, e di chiedere di essere
sentiti, se compaiono.»;
c) all’articolo 390, primo comma, le parole «o sia notificata la
richiesta del pubblico ministero di cui all’articolo 375» sono
sostituite dalle seguenti: «o siano notificate le conclusioni scritte
del pubblico ministero nei casi di cui all’articolo 380-ter».
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di
fissazione dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio sia
adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
(Omissis).
Capo IX
Disposizioni finanziarie
(Omissis).
Art. 86
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
(Omesso l’allegato).
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