23 Agosto, 2013

Legge 9 agosto 2013, n. 98, in suppl. ord. n. 63 alla G.U. n. 194 del 20.8.2013


Art. 1

 

1. Il decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,  recante  disposizioni

urgenti per il rilancio dell’economia, e’ convertito in legge con  le

modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono  fatti

salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla  base

delle norme del decreto-legge 24 giugno 2013, n. 72,  recante  misure

urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio  sanitario

nazionale, non convertite in legge.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(Si omette la pubblicazione delle modificazioni di cui all’allegato in quanto sono state evidenziate mediante il carattere corsivo nel testo coordinato sotto riportato. Il testo del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, è stato pubblicato nel fascicolo n. 12/2013, 919).

 

 

Testo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia».

(Testo coordinato a cura del Min. grazia e giustizia in suppl. ord. n. 63 alla G.U. n. 194 del 20.8.2013)


Titolo I

MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA

Capo I

Misure per il sostegno alle imprese

(Omissis).

Art. 11

          Proroga del credito d’imposta per la produzione,

           la distribuzione e l’esercizio cinematografico

 

1. Per il periodo d’imposta 2014 spettano i  crediti  d’imposta  di

cui all’articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24

dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, nel limite  massimo

di spesa di 45 milioni di euro per  l’anno  2014.  Con  provvedimento

dell’Agenzia delle  entrate  sono  dettati  termini  e  modalita’  di

fruizione dei crediti di  imposta  nonche’  ogni  altra  disposizione

finalizzata a garantire il rispetto del limite massimo  di  spesa  di

cui al primo periodo.

Art. 11-bis

 

              Misure economiche di natura compensativa

                    per le televisioni locali  

 

   1. Le misure economiche compensative percepite  dalle  emittenti

televisive locali a titolo  risarcitorio  a  seguito  del  volontario

rilascio delle  frequenze  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello

sviluppo  economico  23  gennaio  2012,  pubblicato  nella   Gazzetta

Ufficiale n. 50 del  29  febbraio  2012,  sono  da  qualificare  come

contributi in conto capitale di cui all’articolo 88, comma 3, lettera

b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive

modificazioni, e come tali partecipano alla  formazione  del  reddito

nell’esercizio in cui  sono  stati  incassati  o  in  quote  costanti

nell’esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi  esercizi

non oltre il quarto.

(Omissis).

 

Capo III

Misure per il rilancio delle infrastrutture

(Omissis).

 

Art. 19

               Disposizioni in materia di concessioni

                         e defiscalizzazione

(Omissis).

3. All’articolo 33 del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, il primo periodo, e’ sostituito dal seguente: «1. Al

fine di favorire in via sperimentale la realizzazione di nuove  opere

infrastrutturali  di  rilevanza  strategica  nazionale   di   importo

superiore  a  200  milioni  di  euro  mediante  l’utilizzazione   dei

contratti di partenariato pubblico-privato  di  cui  all’articolo  3,

comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la  cui

progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per

i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto  ed  e’

accertata, in esito  alla  procedura  di  cui  al  comma  2,  la  non

sostenibilita’ del piano economico-finanziario,  e’  riconosciuto

al   soggetto    titolare    del    contratto    di    partenariato

pubblico-privato, ivi comprese  le  societa’  di  progetto  di  cui

all’articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, un

credito di  imposta  a  valere  sull’IRES  e  sull’IRAP  generate  in

relazione alla costruzione e gestione dell’opera»;

b) il comma 2 e’ sostituito  dal  seguente:  «2.  Il  CIPE,  previo

parere del NARS  che  allo  scopo  e’  integrato  con  due  ulteriori

componenti designati rispettivamente  dal  Ministro  dell’economia  e

delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su

proposta del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,  con  proprie

delibere  individua   l’elenco   delle   opere   che,   per   effetto

dell’applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-ter,  conseguono

le  condizioni  di  equilibrio  economico-finanziario  necessarie   a

consentirne il finanziamento, e il valore complessivo delle opere che

possono accedere alle agevolazioni; per ciascuna infrastruttura  sono

inoltre  determinate  le  misure  agevolative   necessarie   per   la

sostenibilita’ del piano  economico-finanziario,  definendone  le

modalita’ per l’accertamento, per il  relativo  monitoraggio  nonche’

per la loro rideterminazione in caso di miglioramento  dei  parametri

posti a base del piano economico-finanziario e applicando, per quanto

compatibili, i principi e i criteri definiti dal CIPE con le apposite

linee guida  per  l’applicazione  dell’articolo  18  della  legge  12

novembre 2011, n. 183»;

c) il comma 2-ter e’ sostituito dal seguente: «2-ter. Al fine  di

favorire  la  realizzazione  di  nuove  opere  infrastrutturali  di

rilevanza strategica nazionale di importo superiore a 200 milioni  di

euro  mediante  l’utilizzazione   dei   contratti   di   partenariato

pubblico-privato di cui all’articolo 3, comma 15-ter, del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui  progettazione  definitiva

sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per le quali  e’  accertata,

in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilita’  del

piano economico-finanziario, e’ riconosciuta al soggetto titolare del

contratto  di  partenariato  pubblico-privato,  ivi  comprese  le

societa’ di progetto di cui all’articolo  156  del  medesimo  decreto

legislativo n. 163, al fine di assicurare la sostenibilita’ economica

dell’operazione di partenariato pubblico-privato, l’esenzione dal

pagamento del  canone  di  concessione  nella  misura  necessaria  al

raggiungimento dell’equilibrio del piano economico-finanziario»;

d) al comma 2-quater, e’ aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:

«Le misure di cui al presente  articolo  sono  alternative  a  quelle

previste dall’articolo 18 della legge 12 novembre 2011,  n.  183.  Le

stesse  misure  sono  riconosciute  in  conformita’  alla  disciplina

comunitaria in materia di aiuti di Stato.

4. All’articolo 18 della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 e’ aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Con  le

modalita’ di cui al precedente periodo puo’ essere altresi’  definita

ogni altra disposizione attuativa del presente articolo.»;

b) il comma 3 e’ abrogato.

 

(Omissis).

 

 Art. 23

         Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica

                  da diporto e del turismo nautico

(Omissis).

2. Al comma 2 dell’articolo 16 del decreto-legge 6  dicembre  2011,

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,

n. 214, le lettere a) e b) sono abrogate e le lettere c) e d) sono

sostituite dalle seguenti:

«c) euro 870 per le unita’ con scafo di lunghezza  da  14,01  a  17

metri;

d) euro 1.300 per le unita’ con scafo di lunghezza da  17,01  a  20

metri;».

 

(Omissis).

Titolo II

SEMPLIFICAZIONI

(Omissis).

Capo II

Semplificazione in materia fiscale

 

 

 Art. 50

                      Modifiche alla disciplina

             della responsabilita’ fiscale negli appalti

 

1. Al comma 28, dell’articolo 35, del decreto-legge 4 luglio  2006,

n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.

248, le parole: «e del versamento dell’imposta  sul  valore  aggiunto

dovuta» sono sostituite dalla seguente «dovute».

Art. 50-bis

 

Semplificazione delle  comunicazioni  telematiche  all’Agenzia  delle

  entrate per i soggetti titolari di partita IVA  

 

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i soggetti titolari di partita

IVA possono comunicare in via telematica all’Agenzia delle entrate  i

dati analitici delle  fatture  di  acquisto  e  cessione  di  beni  e

servizi, incluse le relative rettifiche in aumento e in  diminuzione.

Gli stessi soggetti trasmettono l’ammontare dei  corrispettivi  delle

operazioni effettuate e non soggette a fatturazione, risultanti dagli

appositi registri. Sono esclusi dalla  segnalazione  i  corrispettivi

relativi a operazioni, non soggette a fatturazione, effettuate  dallo

Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri organismi

di diritto pubblico, nonche’ dai soggetti che applicano  la  dispensa

dagli  adempimenti  di  cui  all’articolo  36-bis  del  decreto   del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive

modificazioni.

  2.  Le  informazioni  di  cui   al   comma   1   sono   trasmesse

quotidianamente.

  3. L’attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  e’

informata  al  principio  della   massima   semplificazione   per   i

contribuenti. Dalla data di entrata in vigore delle  disposizioni  di

attuazione di cui al comma 6, ai soggetti che optano per l’invio  dei

dati di cui al comma 1 in via telematica  all’Agenzia  delle  entrate

non si applicano le seguenti disposizioni:

   a)l’articolo  21  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e

successive modificazioni;

   b)l’articolo 1, commi da 1 a 3, del decreto-legge 25 marzo 2010,

n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010,  n.

73, e successive modificazioni;

   c) l’articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

   d) l’articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente  della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;

   e) l’articolo 1, comma 1, lettera ))c)((,  ultimo  periodo,  del

decreto-legge   29   dicembre   1983,   n.   746,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio  1984,  n.  17,  e  successive

modificazioni;

  f) l’articolo 35, commi  28  e  seguenti,  del  decreto-legge  4

luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4

agosto 2006, n. 248, come  da  ultimo  modificato  dall’articolo  50,

comma 1, del presente decreto.

  4. A partire dalla stessa data di cui al comma 3, alinea, secondo

periodo, all’articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto  1993,

n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,

n. 427,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

   a) al primo periodo,  le  parole:  «e  quelle  da  questi  ultimi

ricevute» sono soppresse;

   b) al secondo periodo, le parole: «e delle prestazioni di servizi

di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute  da  soggetti

passivi stabiliti in un altro  Stato  membro  della  Comunita’»  sono

soppresse;

    c)  al  terzo  periodo,  le  parole:  «ed  al   secondo»   sono

soppresse.

  5. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi

dell’articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e

successive modificazioni, e’ emanato un regolamento  che  ridefinisce

le  informazioni  da   annotare   nei   registri   tenuti   ai   fini

dell’assolvimento degli obblighi in materia  di  imposta  sul  valore

aggiunto, allo scopo di allineare  il  contenuto  dei  medesimi  alle

segnalazioni di cui al comma 1 del presente articolo,  e  abroga,  in

tutto o  in  parte,  gli  obblighi  di  trasmissione  di  dati  e  di

dichiarazione contenenti informazioni gia’ ricomprese nelle  medesime

segnalazioni.

  6. Le disposizioni  di  attuazione  del  presente  articolo  sono

adottate con decreto  del  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze

avente natura non regolamentare,  da  emanare  entro  novanta  giorni

dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5.

Art. 51

         Soppressione dell’obbligo di presentazione mensile

                           del modello 770

 

1. Il comma 1 dell’articolo 44-bis del decreto-legge  30  settembre

2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre

2003, n. 326, e’ abrogato.

Art. 51-bis

 

               Ampliamento dell’assistenza fiscale  

 

  1. A decorrere dall’anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di

lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50,  comma

1, lettere a), c), c-bis), d),g),  con  esclusione  delle  indennita’

percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico

delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  in  assenza  di  un  sostituto

d’imposta  tenuto  a  effettuare  il  conguaglio,  possono   comunque

adempiere agli obblighi  di  dichiarazione  dei  redditi  presentando

l’apposita dichiarazione e la scheda ai fini della  destinazione  del

cinque e dell’otto per mille, con le modalita’ indicate dall’articolo

13, comma 1, lettera b),  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del

Ministro  delle  finanze  31  maggio  1999,  n.  164,  e   successive

modificazioni, ai soggetti di  cui  all’articolo  34,  comma  4,  del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e agli altri soggetti  che

possono prestare l’assistenza fiscale  ai  sensi  delle  disposizioni

contenute nel decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

 2. Se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 1  emerge

un debito, il soggetto  che  presta  l’assistenza  fiscale  trasmette

telematicamente  la  delega  di  versamento  utilizzando  i   servizi

telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate ovvero,  entro

il decimo giorno antecedente la scadenza del  termine  di  pagamento,

consegna la  delega  di  versamento  compilata  al  contribuente  che

effettua il pagamento con le modalita’ indicate nell’articolo 19  del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

  3. Nei riguardi dei contribuenti che presentano la  dichiarazione

ai sensi del comma 1, i rimborsi sono  eseguiti  dall’amministrazione

finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.

  4. Per l’anno 2013, le dichiarazioni ai sensi del comma 1 possono

essere presentate dal 2 al 30 settembre 2013, esclusivamente se dalle

stesse risulta un esito contabile finale a credito. Con provvedimento

del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i  termini  e

le modalita’  applicative  delle  disposizioni  recate  dal  presente

comma.

Art. 52

           Disposizioni per la riscossione mediante ruolo

 

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

1)   dopo   il   comma   1-quater   e’   inserito   il    seguente:

«1quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove  il

debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilita’,

in una comprovata e  grave  situazione  di  difficolta’  legata  alla

congiuntura economica, puo’ essere aumentata fino a  centoventi  rate

mensili. Ai fini della concessione di tale  maggiore  rateazione,  si

intende per comprovata e grave situazione di  difficolta’  quella  in

cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) accertata impossibilita’ per il contribuente di eseguire  il

pagamento del credito  tributario  secondo  un  piano  di  rateazione

ordinario;

b) solvibilita’ del  contribuente,  valutata  in  relazione  al

piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.»;

2) al comma 3, alinea, le parole «di  due  rate  consecutive»  sono

sostituite dalle seguenti «, nel corso del periodo di rateazione,  di

otto rate, anche non consecutive»;

b) all’articolo 52:

1) al  comma  2-bis  le  parole:  «e  79,»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «, 79 e 80, comma 2, lettera b),»;

2) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:

«2-ter. Nel caso in cui il debitore eserciti la facolta’ di cui  al

comma 2-bis, la vendita del bene  deve  aver  luogo  entro  i  cinque

giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 66 e  78,

per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata  per

effetto della nomina di cui all’articolo 80, comma 2, lettera b).

2-quater. Se la vendita di cui al comma  2-ter  non  ha  luogo  nei

cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto  e  vi

e’ necessita’ di procedere al secondo, il debitore, entro  il  giorno

che precede  tale  incanto,  puo’  comunque  esercitare  la  facolta’

prevista dal comma 2-bis al prezzo stabilito ai sensi degli  articoli

69 e 81.»;

c) all’articolo 53, comma 1, le parole «centoventi» sono sostituite

dalle seguenti: «duecento»;

d) all’articolo 62:

1) il comma 1 e’  sostituito  dal  seguente:  «1.  I  beni  di  cui

all’articolo 515, terzo comma, del codice  di  procedura  civile,

anche se il debitore e’ costituito in forma  societaria  ed  in  ogni

caso se nelle attivita’  del  debitore  risulta  una  prevalenza  del

capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di

un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri  beni

rinvenuti dall’ufficiale esattoriale  o  indicati  dal  debitore  non

appare sufficiente per la soddisfazione del credito.»;

2) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: «1-bis.  Nel  caso  di

pignoramento dei beni di cui  al  comma  1,  la  custodia  e’  sempre

affidata al debitore ed il primo incanto non puo’  aver  luogo  prima

che siano decorsi trecento giorni dal  pignoramento  stesso.  In  tal

caso, il pignoramento perde efficacia  quando  dalla  sua  esecuzione

sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato

il primo incanto.»;

e) all’articolo 72-bis, comma 1, lettera a) la  parola:  «quindici»

e’ sostituita dalla seguente: «sessanta»;

f) all’articolo 72-ter dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:

«2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e  2  sul

conto  corrente  intestato  al  debitore,  gli  obblighi  del   terzo

pignorato non si estendono  all’ultimo  emolumento  accreditato  allo

stesso titolo.»;

g) all’articolo 76, il comma 1  e’  sostituito  dal  seguente:  «1.

Ferma la facolta’ di intervento ai sensi  dell’articolo  499  del

codice di procedura civile, l’agente della riscossione:

a)  non  da’  corso  all’espropriazione  se  l’unico  immobile   di

proprieta’ del debitore, con esclusione  delle  abitazioni  di  lusso

aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per  i

lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati  nelle

categorie catastali A/8 e A/9, e’  adibito  ad  uso  abitativo  e  lo

stesso vi risiede anagraficamente;

a-bis) non da’ corso all’espropriazione per uno specifico paniere

di beni definiti «beni essenziali»  e  individuato  con  decreto  del

Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con l’Agenzia  delle

entrate e con l’Istituto nazionale di statistica;

b) nei casi  diversi  da  quello  di  cui  alla  lettera  a),  puo’

procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del

credito per cui procede supera centoventimila euro.  L’espropriazione

puo’  essere  avviata  se  e’  stata  iscritta   l’ipoteca   di   cui

all’articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione  senza

che il debito sia stato estinto.»;

h) all’articolo 77, comma 1-bis, dopo le parole «comma 1,» sono

inserite le seguenti: «anche quando non si siano ancora verificate le

condizioni per procedere all’espropriazione di cui  all’articolo  76,

commi 1 e 2,»;

i) all’articolo 78, dopo il  comma  2,  e’  aggiunto  il  seguente:

«2-bis. Se, per effetto delle nomine previste dall’articolo 80, comma

2, il primo incanto non puo’ essere effettuato  nella  data  indicata

nell’avviso di vendita, l’agente  della  riscossione  fissa  i  nuovi

incanti e notifica al soggetto nei confronti del  quale  procede,  il

relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera

d) del presente articolo.»;

l) all’articolo 80:

1) dopo il comma 1, e’  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Entro  il

termine di cui al comma 1, l’avviso di vendita e’ pubblicato sul sito

internet dell’agente della riscossione.»;

2) il comma 2, e’ sostituito  dal  seguente:  «2.  Su  istanza  del

soggetto nei confronti del  quale  si  procede  o  dell’agente  della

riscossione, il giudice puo’ disporre:

a) che degli incanti, ferma la data fissata  per  gli  stessi,  sia

data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme

di pubblicita’ commerciale;

b) la vendita al valore stimato con l’ausilio di un esperto da  lui

nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato

ai sensi dell’articolo 79, sia manifestamente inadeguato. Se l’agente

della riscossione lo richiede, il giudice puo’ nominare un ausiliario

che riferisca sulle caratteristiche e  sulle  condizioni  del  bene

pignorato, e puo’ assegnare  ad  esso  la  funzione  di  custode  del

bene.»;

3) dopo il comma 2, e’ aggiunto il seguente: «2-bis Nei casi di

cui al comma 2, le spese sono anticipate dalla  parte  richiedente  e

liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga  a  quanto  disposto

dall’articolo 53, comma 1, il pignoramento non  perde  efficacia  se,

per effetto delle nomine di cui al comma 2 del presente articolo,  il

primo incanto  non  puo’  essere  effettuato  entro  duecento  giorni

dall’esecuzione del pignoramento stesso.»;

m) all’articolo 85, comma 1, le parole: «minor prezzo tra il prezzo

base del terzo incanto e la somma  per  la  quale  si  procede»  sono

sostituite dalle seguenti: «prezzo base del terzo incanto»;

m-bis) all’articolo 86, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:

  «2.  La  procedura  di  iscrizione  del  fermo  di  beni   mobili

registrati e’ avviata dall’agente della riscossione con  la  notifica

al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici  registri  di  una

comunicazione preventiva contenente l’avviso  che,  in  mancanza  del

pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara’

eseguito il  fermo,  senza  necessita’  di  ulteriore  comunicazione,

mediante iscrizione del provvedimento che  lo  dispone  nei  registri

mobiliari, salvo che  il  debitore  o  i  coobbligati,  nel  predetto

termine, dimostrino all’agente della riscossione che il  bene  mobile

e’ strumentale all’attivita’ di impresa o della professione».

2. All’articolo 10,  comma  13-quinquies  del  decreto-legge  6

dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni  dalla  legge  22

dicembre 2011, n. 214, le parole «31 dicembre» sono sostituite  dalle

seguenti: «30 settembre».

3. Con decreto  del  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  da

adottare entro 30 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della

legge di conversione del presente decreto-legge sono  stabilite  le

modalita’  di  attuazione  e  monitoraggio  degli  effetti  derivanti

dall’applicazione del meccanismo di rateazione  di  cui  al  comma  1

lettera a).

3-bis. Entro nove mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della

legge di conversione del presente decreto, il Governo riferisce  alle

Camere, con apposita relazione, sugli effetti di ognuna delle  misure

di cui al presente articolo, ai  fini  di  una  puntuale  valutazione

della loro efficacia, con particolare  riferimento:  all’introduzione

di una franchigia di 120.000 euro per l’espropriazione degli immobili

diversi dalla casa di abitazione non di lusso; all’innalzamento a 120

del numero massimo di rate in cui possono essere ripartiti i  debiti;

all’ampliamento a otto del numero di rate il cui mancato pagamento fa

venir meno il beneficio della rateizzazione dei debiti.

Art. 53

Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali,

  dei comuni e delle societa’ da essi partecipate

 

1. Il comma 2-ter dell’articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013,

n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  2013,  n.

64, e’ sostituito dal  seguente:  «2-ter.  Al  fine  di  favorire  il

compiuto,  ordinato  ed  efficace  riordino  della  disciplina  delle

attivita’ di gestione e riscossione delle entrate dei  Comuni,  anche

mediante istituzione di un Consorzio, che si  avvale  delle  societa’

del Gruppo Equitalia per le attivita’ di supporto all’esercizio delle

funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all’articolo  7,

comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.  70,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,  e

all’articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre

2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre

2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013.».

Art. 54

Fabbisogni  standard:   disponibilita’   dei   questionari   di   cui

  all’articolo 5, comma 1, lettera c),  del  decreto  legislativo  26

  novembre 2010, n. 216

 

(Omissis).

 

 

Art. 55

           Norma interpretativa in materia di rimborsi IVA

                       alle agenzie di viaggio

 

1. Alla luce di quanto previsto dall’articolo 310  della  direttiva

2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al  sistema

comune d’imposta sul valore aggiunto, come interpretata  dalla  Corte

di giustizia dell’Unione europea, l’articolo  74-ter,  comma  3,  del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  si

interpreta nel senso che l’imposta assolta sulle cessioni di  beni  e

sulle prestazioni  di  servizi,  di  cui  al  comma  2  dello  stesso

articolo, effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di  viaggio

stabilite  fuori  dell’Unione  europea  a   diretto   vantaggio   dei

viaggiatori non e’ rimborsabile. Fermo restando  quanto  previsto  in

materia di risorse proprie del  bilancio  dell’Unione  europea,  sono

comunque fatti salvi i rimborsi che, alla data di entrata  in  vigore

del presente decreto, siano stati eventualmente effettuati;  altresi’

non si da’ luogo alla restituzione delle  somme  che,  alla  data  di

entrata in vigore del presente decreto, risultino gia’  rimborsate  e

successivamente   recuperate   dagli   uffici    dell’amministrazione

finanziaria.

 Art. 56

             Proroga termine di versamento dell’imposta

                    sulle transazioni finanziarie

 

1. Il comma 497 dell’articolo 1 della legge 24  dicembre  2012,  n.

228 e’ sostituito dal seguente:

«497. L’imposta di cui ai commi 491, 492  e  495  si  applica  alle

transazioni  concluse  a  decorrere  dal  1°   marzo   2013   per   i

trasferimenti di cui al comma 491 e per le operazioni di cui al comma

495 relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1°  settembre

2013 per le operazioni di cui al comma 492 e per  quelle  di  cui  al

comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari. Per il

2013 l’imposta di cui al comma 491, primo periodo, e’  fissata  nella

misura dello 0,22 per cento; quella di cui al sesto  periodo  del

medesimo comma e’ fissata in misura pari a 0,12 per cento.  L’imposta

dovuta sui trasferimenti di proprieta’ di cui al comma  491  e  sugli

ordini di cui al comma 495 relativi ai predetti trasferimenti di  cui

al comma 491 effettuati fino al 30 settembre 2013 e’ versata entro il

16 ottobre 2013. L’imposta dovuta sulle operazioni di  cui  al  comma

492 e sugli ordini di  cui  al  comma  495  su  strumenti  finanziari

derivati e valori mobiliari effettuati nel mese di settembre del 2013

e’ versata entro il 16 ottobre 2013.».

2. La societa’ di Gestione  Accentrata  per  l’imposta  dovuta  sui

trasferimenti di proprieta’, sulle operazioni e sugli ordini  di  cui

rispettivamente ai commi 491,  492  e  495  dell’articolo  1  della

legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettuati fino al 30 settembre dai

soggetti deleganti, provvede al versamento entro il 16 novembre 2013.

(Omissis).

 

Titolo III

MISURE PER L’EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E LA DEFINIZIONE DEL
CONTENZIOSO CIVILE

 

(Omissis).

 

Capo IV

Misure processuali

Art. 75

Intervento del pubblico ministero nei  giudizi  civili  dinanzi  alla

                         corte di cassazione

 

1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

a) all’articolo 70, il secondo comma e’  sostituito  dal  seguente:

«Deve intervenire nelle cause davanti alla corte  di  cassazione  nei

casi stabiliti dalla legge.»;

b) all’articolo 380-bis,  secondo  comma,  il  secondo  periodo  e’

sostituito dal  seguente:  «Almeno  venti  giorni  prima  della  data

stabilita per l’adunanza, il decreto e la relazione  sono  notificati

agli avvocati delle  parti  i  quali  hanno  facolta’  di  presentare

memorie non oltre cinque  giorni  prima,  e  di  chiedere  di  essere

sentiti, se compaiono.»;

c) all’articolo 390, primo comma, le parole «o  sia  notificata  la

richiesta del  pubblico  ministero  di  cui  all’articolo  375»  sono

sostituite dalle seguenti: «o siano notificate le conclusioni scritte

del pubblico ministero nei casi di cui all’articolo 380-ter».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano  ai

giudizi dinanzi alla Corte di cassazione  nei  quali  il  decreto  di

fissazione dell’udienza o dell’adunanza in camera  di  consiglio  sia

adottato a partire dal giorno successivo  alla  data  di  entrata  in

vigore della legge di conversione del presente decreto.

(Omissis).

 

Capo IX

Disposizioni finanziarie

 

(Omissis).

 

Art. 86

                          Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione

in legge.

(Omesso l’allegato).

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