Legge 4 dicembre 2017, n. 172, in G.U. n. 284 del 5.12.2017
Art. 1
1. Il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni
urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, e’
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. All’articolo 162-ter del codice penale e’ aggiunto, in fine, il
seguente comma: «Le disposizioni del presente articolo non si
applicano nei casi di cui all’articolo 612-bis».
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette la pubblicazione delle modificazioni di cui all’allegato in quanto sono state evidenziate mediante il carattere corsivo nel testo coordinato sotto riportato. Il testo del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, è stato pubblicato nel fascicolo n. 20/2017, 1505).
Testo del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172, recante: “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie.”.
(Testo coordinato a cura del Min. grazia e giustizia in G.U. n. 284 del 5.12.2017)
Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
Art. 1
Estensione della definizione agevolata dei carichi
1. I termini per il pagamento delle rate di cui all’articolo 6,
comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,
sono fissati al 7 dicembre 2017 e il termine per il pagamento della
rata di cui alla lettera b) dello stesso articolo 6, comma 3, del
decreto-legge n. 193 del 2016 in scadenza nel mese di aprile 2018 e’
fissato nel mese di luglio 2018.
2. (Soppresso).
3. Al fine di consentire alle Universita’ degli studi che hanno
aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto
dall’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 125,
di completare i relativi versamenti entro l’anno 2018 e di usufruire
dei benefici derivanti dalla suddetta definizione agevolata, il
pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 e’
differito al mese di novembre 2018. Al relativo onere, pari a 8,3
milioni di euro per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 207, della legge 28
dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente, il Fondo di cui all’articolo
1, comma 207, della legge n. 208 del 2015, e’ incrementato di 8,3
milioni di euro nel 2018.
4. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui
all’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, di seguito
denominato « Decreto », per quanto non derogate da quelle dei commi
da 5 a 10-ter del presente articolo, i debiti relativi ai carichi
affidati agli agenti della riscossione:
a) dal 2000 al 2016:
1) che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del
comma 2 dell’articolo 6 del Decreto;
2) compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24
ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla
definizione agevolata, in applicazione dell’alinea del comma 8
dell’articolo 6 del Decreto, esclusivamente a causa del mancato
tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al
31 dicembre 2016;
b) dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.
5. Ai fini della definizione di cui al comma 4, il debitore
manifesta all’agente della riscossione la sua volonta’ di avvalersene
rendendo, entro il 15 maggio 2018, apposita dichiarazione, con le
modalita’ e in conformita’ alla modulistica pubblicate dallo stesso
agente della riscossione nel proprio sito internet entro il 31
dicembre 2017. In tale dichiarazione il debitore assume l’impegno di
cui al comma 2 dell’articolo 6 del Decreto.
6. Sulle somme dovute per la definizione prevista dal comma 4 si
applicano, a decorrere dal 1° agosto 2018, gli interessi di cui
all’articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il pagamento delle stesse
somme, salvo quanto previsto dal comma 8, puo’ essere effettuato in
un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo, da
pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018,
ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.
7. L’agente della riscossione:
a) relativamente ai carichi di cui al comma 4, lettera b), del
presente articolo, entro il 31 marzo 2018 invia al debitore, con
posta ordinaria, l’avviso previsto dal comma 3-ter dell’articolo 6
del Decreto;
b) entro il 30 giugno 2018 comunica al debitore l’ammontare
complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonche’
delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di
esse.
8. In deroga a quanto previsto dai commi 6 e 7, limitatamente ai
carichi di cui al comma 4, lettera a), numero 2), compresi in piani
di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali non
risultano pagate tutte le rate degli stessi piani scadute al 31
dicembre 2016, e ai carichi di cui al comma 4, lettera a), numero 1):
a) l’agente della riscossione comunica al debitore:
1) entro il 30 giugno 2018, l’importo delle rate scadute al 31
dicembre 2016 e non pagate;
2) entro il 30 settembre 2018, le informazioni previste dal comma
7, lettera b);
b) il debitore e’ tenuto a pagare:
1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, l’importo ad esso
comunicato ai sensi della lettera a), numero 1). Il mancato,
insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina
automaticamente l’improcedibilita’ dell’istanza;
2) in due rate consecutive di pari ammontare, scadenti
rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, l’80 per
cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione;
3) entro febbraio 2019, l’ultima rata relativa al restante 20 per
cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.
9. Ai fini della definizione agevolata di cui al comma 4 del
presente articolo le disposizioni del comma 4-bis dell’articolo 6 del
Decreto si applicano ai carichi non inclusi in piani di dilazione in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. A seguito della presentazione della dichiarazione prevista dal
comma 5:
a) per i debiti relativi ai carichi di cui al comma 4, lettere a),
numeri 1) e 2), e b), che ne sono oggetto e fino alla scadenza della
prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, e’ sospeso
il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla
stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla
medesima data;
b) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il
recupero dei carichi che sono oggetto della predetta dichiarazione e
si producono gli effetti previsti dal comma 5, secondo periodo,
dell’articolo 6 del Decreto.
10-bis. In deroga alle disposizioni dell’alinea dell’articolo 6,
comma 8, del Decreto, la facolta’ di definizione dei carichi di cui
al comma 4, lettera b), del presente articolo puo’ essere esercitata
senza che risultino adempiuti versamenti relativi ai piani rateali in
essere.
10-ter. Non si applicano le disposizioni del comma 13-ter
dell’articolo 6 del Decreto.
10-quater. Le disposizioni dei commi da 4 a 10-ter si applicano
anche alle richieste di definizione presentate ai sensi delle
disposizioni del presente articolo, vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
10-quinquies. All’articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: « Le
comunicazioni di inesigibilita’ relative alle quote affidate agli
agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017,
anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi
delle societa’ del Gruppo Equitalia ovvero dell’Agenzia delle
entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli
anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 e, per quelli consegnati
fino al 31 dicembre 2015, per singole annualita’ di consegna partendo
dalla piu’ recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo
al 2021 ».
10-sexies. All’articolo 6, comma 12, del Decreto, la parola: « 2019
» e’ sostituita dalla seguente: « 2020 ».
11. All’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016,
n. 225, dopo le parole « 2 aprile 1958, n. 377 » sono inserite le
seguenti: « , per l’armonizzazione della disciplina previdenziale del
personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella
dell’assicurazione generale obbligatoria sulla base dei principi e
dei criteri direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 335. ».
Al comma 8 del citato articolo 1 del Decreto e’ aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « Per la tutela dell’integrita’ dei bilanci
pubblici e delle entrate degli enti territoriali, nonche’ nel
rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, le funzioni e le attivita’ di supporto
propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli
enti locali e delle societa’ da essi partecipate sono affidate a
soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ».
11-bis. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e’ incrementato di 13 milioni di euro per
l’anno 2018 e di 96 milioni di euro per l’anno 2019. Il Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e’ incrementato
di 25,1 milioni di euro per l’anno 2019.
11-ter. Agli oneri derivanti dai commi da 4 a 10-sexies e 11-bis,
si provvede, quanto a 13 milioni di euro per l’anno 2018 e a 96
milioni di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente utilizzo
delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti
dall’applicazione dei commi da 4 a 10-sexies del presente articolo,
e, quanto a 25,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2017-2019, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e
speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
11-quater. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle
regioni, delle province, delle citta’ metropolitane e dei comuni, non
riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi
del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14
aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti
stessi e dai concessionari della riscossione di cui all’articolo 53
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti
territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei
propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l’esclusione
delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di
cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 6-ter, ad esclusione del comma 1, del Decreto. Sono
fatti salvi gli effetti gia’ prodotti dalla eventuale definizione
agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti
ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Art. 1-bis
Utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione
per spese di progettazione
(Omissis).
Art. 1-ter
Disposizioni relative alla trasmissione
dei dati delle fatture emesse e ricevute
1. Le sanzioni di cui all’articolo 11, commi 1 e 2-bis, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l’errata trasmissione dei
dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall’articolo 1, comma
3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e dall’articolo 21
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano
relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre
2017, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28
febbraio 2018.
2. Con riferimento all’adempimento comunicativo di cui all’articolo
21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
a) e’ in facolta’ dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza
semestrale limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti
coinvolti nelle operazioni, o al codice fiscale per i soggetti che
non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni, alla data
e al numero della fattura, alla base imponibile, all’aliquota
applicata e all’imposta nonche’ alla tipologia dell’operazione ai
fini dell’IVA nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura;
b) in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di
importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente ai sensi
dell’articolo 6, commi 1 e 6, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, e’ in facolta’
dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo. I
dati da trasmettere comprendono almeno la partita IVA del cedente o
del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive,
la partita IVA del cessionario o committente per il documento
riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del
documento riepilogativo nonche’ l’ammontare imponibile complessivo e
l’ammontare dell’imposta complessiva distinti secondo l’aliquota
applicata.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono esonerate dalla
trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei
consumatori finali.
4. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui
all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui
all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601.
5. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono
stabilite le modalita’ di attuazione del presente articolo.
6. All’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 127, le parole: « all’articolo 11, comma 1 » sono sostituite dalle
seguenti: « all’articolo 11, comma 2-bis ».
Art. 2
Sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari e
contributivi e altri interventi nei territori colpiti da
calamita’ naturali
1. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 9
settembre 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel
territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di
Collesalvetti (provincia di Livorno) sono sospesi i termini dei
versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da
cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche’
dagli atti previsti dall’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017
ed il 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto gia’
versato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi’, nei
confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede
legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma
1.
3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute
che devono essere operate e versate dai sostituti d’imposta. In caso
di impossibilita’ dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i
versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, e’
applicabile l’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472.
3-bis. La sospensione di cui ai commi 1 e 2 e’ subordinata alla
richiesta del contribuente che dichiari l’inagibilita’ della casa di
abitazione, dello studio professionale o dell’azienda, ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli
uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti.
4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono
essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. I
soggetti di cui ai commi 1 e 2, che non hanno i requisiti richiesti
dal comma 3-bis, usufruiscono della sospensione dei termini relativi
agli adempimenti e versamenti tributari dal 9 settembre 2017 fino
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto ed effettuano gli adempimenti e i versamenti
tributari oggetto di sospensione entro il 19 dicembre 2017.
4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, e’ incrementato di 25 milioni di euro per l’anno 2017. Agli
oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi
3-bis e 4.
4-ter. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 4, pari a complessivi
25 milioni di euro per l’anno 2018, si provvede, quanto a 10 milioni
di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
dei bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma « Fondi
di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2017, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero e, quanto a 15 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. (Soppresso).
5-bis. Il termine di scadenza della sospensione dei termini
relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari previsto dal
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 ottobre 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2017, e’
prorogato al 30 settembre 2018. La sospensione e’ subordinata alla
richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di
inagibilita’, in tutto o in parte, della casa di abitazione, dello
studio professionale o dell’azienda, ai sensi del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
con trasmissione della stessa richiesta agli uffici dell’Agenzia
delle entrate territorialmente competenti. Gli adempimenti e i
versamenti che scadono nel periodo di sospensione dal 21 agosto 2017
al 30 settembre 2018 sono effettuati in unica soluzione entro il 16
ottobre 2018. Le disposizioni contenute nel presente comma si
applicano, oltre che ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno,
anche al comune di Forio. Non si procede al rimborso di quanto gia’
versato.
5-ter. I redditi dei fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola
Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi
il 21 agosto 2017 nell’isola di Ischia, purche’ distrutti od oggetto
di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31
dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non
concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul
reddito delle societa’, fino alla definitiva ricostruzione e
agibilita’ dei fabbricati medesimi e comunque fino all’anno di
imposta 2018. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresi’,
esenti dall’applicazione dell’imposta municipale propria di cui
all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all’articolo 1, comma
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata
scadente successivamente al 21 agosto 2017 fino alla definitiva
ricostruzione o agibilita’ dei fabbricati stessi e comunque fino
all’anno di imposta 2018. Ai fini del presente comma, il contribuente
puo’ dichiarare, entro il 28 febbraio 2018, la distruzione o
l’inagibilita’ totale o parziale del fabbricato all’autorita’
comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell’atto
di verificazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate
territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell’interno e
del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie
locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri
e le modalita’ per il rimborso ai comuni interessati del minor
gettito connesso all’esenzione di cui al secondo periodo.
6. Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi per l’anno
2017 a carico dei comuni di cui ai commi 1 e 5-bis connessi alla
sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui ai
medesimi commi 1 e 5-bis, e’ istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell’interno, un fondo con la dotazione di 5,8 milioni di
euro per l’anno 2017, da ripartire tra i predetti comuni con decreto
del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia
e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie
locali entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Successivamente alla
ripresa dei versamenti dal 17 ottobre 2018, l’Agenzia delle
entrate-Struttura di gestione versa all’entrata del bilancio dello
Stato una quota dell’imposta municipale propria di spettanza dei
singoli comuni pari alle somme assegnate a favore di ciascun comune
di cui ai commi 1 e 5-bis.
6-bis. Agli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 5-bis e
5-ter, pari ad euro 2.550.000 per l’anno 2017, ad euro 110.000 per
l’anno 2018 e ad euro 60.000 per l’anno 2019, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6-ter. Per gli interventi di ricostruzione nei territori dei comuni
di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di Ischia
colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, e’ autorizzata la spesa di euro
20.000.000 per l’anno 2019 e di euro 10.000.000 per l’anno 2020, da
iscrivere in apposito fondo.
6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-ter, pari a euro
20.000.000 per l’anno 2019 e a euro 10.000.000 per l’anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma « Fondi
di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2017, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
6-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
stabiliti gli interventi e le modalita’ di ripartizione del fondo di
cui al comma 6-ter per l’erogazione, la ripartizione, la
ricostruzione e la ripresa economica nei territori dei comuni
interessati.
6-sexies. Al fine di sostenere la ripresa delle attivita’
produttive danneggiate dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, e’
concesso, nei limiti di spesa di complessivi 10 milioni di euro per
gli anni 2018 e 2019, alle piccole e medie imprese ubicate nei comuni
di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di Ischia un
contributo in conto capitale pari al 30 per cento della perdita di
reddito dovuta alla sospensione parziale o totale dell’attivita’ nei
sei mesi successivi agli eventi sismici stessi.
6-septies. La perdita di reddito di cui al comma 6-sexies e’
calcolata sulla base dei dati finanziari dell’impresa colpita
confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al 21 agosto
2017 con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni, ove
disponibili, precedenti il verificarsi degli eventi sismici,
escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario e
calcolata per lo stesso semestre dell’anno.
6-octies. I contributi di cui al comma 6-sexies sono concessi a
condizione che venga attestato da un esperto indipendente con perizia
giurata e asseverata il nesso causale diretto tra gli eventi sismici
e la perdita di reddito.
6-novies. I contributi di cui al comma 6-sexies sono concessi nel
rispetto, per i diversi settori produttivi, del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE)
n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e del regolamento
(UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014.
6-decies. I criteri, le procedure, le modalita’ di concessione e di
erogazione alle imprese e di calcolo dei contributi in conto capitale
di cui ai commi da 6-sexies a 6-novies sono stabiliti con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
6-undecies. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da
6-sexies a 6-novies, pari a complessivi 10 milioni di euro per gli
anni 2018 e 2019, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l’anno
2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma « Fondi
di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero e, quanto a 5 milioni di euro per
l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7. All’articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: « Gli adempimenti e
i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente
articolo, sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione
di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un
massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di
maggio 2018.».
7-bis. L’indicazione dell’impresa affidataria dei lavori da
parte del beneficiario dei contributi, di cui agli articoli 6, comma
13, e 12, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, avviene a seguito dell’approvazione definitiva del progetto da
parte degli Uffici speciali per la ricostruzione.
8. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 430, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e’ ridotto di 100 milioni di euro per l’anno
2018.
Art. 2-bis
Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e ulteriori
misure a favore delle popolazioni dei territori delle regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
(Omissis).
3. All’articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: « definire i criteri in
base ai quali le Regioni » sono inserite le seguenti: « , su proposta
dei Comuni, »;
b) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. Con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2, comma
2, sono definiti i criteri e le modalita’ per la concessione dei
contributi per gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo
legittimamente eseguiti e conclusi in data anteriore a quella di
entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri derivanti
dall’attuazione del presente comma si provvede, nel limite di euro
2,5 milioni complessivi, con le risorse di cui all’articolo 4, comma
3 ».
(Omissis).
24. Limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino
l’inagibilita’ del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio
professionale o dell’azienda, ai sensi del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
trasmissione della dichiarazione agli enti competenti, la sospensione
prevista dall’articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, come prorogato dall’articolo 14, comma 2, del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e’ differita alla
data del 31 maggio 2018. Non si fa luogo al rimborso o alla
restituzione delle somme gia’ versate alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
25. Le autorita’ di regolazione di cui all’articolo 48, comma 2,
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri
provvedimenti adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplinano
le modalita’ di rateizzazione per un periodo non inferiore a 36 mesi
delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del comma
24 nonche’ del citato articolo 48 ed introducono agevolazioni, anche
di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui
agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del
2016, individuando anche le modalita’ per la copertura delle
agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie,
facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
26. All’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,
le parole: « dalla fine del periodo di sospensione » sono sostituite
dalle seguenti: « dal 1° giugno 2018 ».
27. I Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, nel rispetto delle altre condizioni previste
dall’articolo 3-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88,
possono stipulare anche con altri Comuni appartenenti a Regioni
diverse convenzioni per l’ufficio di segreteria comunale o aderire a
convenzioni gia’ in atto, anche se non posti in posizione di confine.
28. All’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, le parole: « diritti reali di garanzia », ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: « diritti reali di godimento ».
(Omissis).
43. A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni
dell’Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed
interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa
normativa emergenziale, precedentemente individuato dal decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato
dall’articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato
dall’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e’
cosi’ ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi,
Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico,
Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla,
Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino,
Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San
Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda.
I Presidenti delle regioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualita’ di Commissari
delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato
l’effettivo avanzamento dell’opera di ricostruzione, a ridurre il
perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di
emergenza e della relativa normativa emergenziale.
44. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente
agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e’ ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 2020, al fine di garantire la continuita’
delle procedure connesse all’attivita’ di ricostruzione. Alle
conseguenti attivita’ e alle relative spese si fa fronte con le
risorse previste a legislazione vigente.
Art. 2-ter
Contributi alle aziende agropastorali della regione Sardegna
interessate da eventi climatici avversi nel 2017
(Omissis).
Art. 3
Estensione Split payment a tutte
le societa’ controllate dalla P.A.
1. All’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:
0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese
le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al
comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non
inferiore al 70 per cento;
a) societa’ controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma,
n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dai Ministeri;
b) societa’ controllate direttamente o indirettamente, ai sensi
dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e societa’ di
cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);
c) societa’ partecipate, per una percentuale complessiva del
capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche
di cui al comma 1 o da enti e societa’ di cui alle lettere 0a), 0b),
a) e b);
d) societa’ quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa
italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto;
con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al
comma 1 puo’ essere individuato un indice alternativo di riferimento
per il mercato azionario. ».
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanarsi entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite le modalita’ di attuazione delle
norme di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal
1º gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali e’ emessa
fattura a partire dalla medesima data.
Art. 4
Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari
e in materia di audiovisivo
1. All’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) al comma 1, le parole: « alle imprese e ai lavoratori
autonomi » sono sostituite dalle seguenti: « alle imprese, ai
lavoratori autonomi e agli enti non commerciali » e dopo le parole: «
quotidiana e periodica » sono inserite le seguenti: « anche on line
»;
a) il primo, secondo e terzo periodo del comma 3 sono sostituiti
dai seguenti: « Per la concessione del credito di imposta di cui al
comma 1 e’ autorizzata la spesa di 62,5 milioni di euro per l’anno
2018, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal
periodo precedente, pari a 62,5 milioni di euro per l’anno 2018, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il
pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1
della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo
e’ da imputare per 50 milioni di euro sulla quota spettante alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e per 12,5 milioni di euro
sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Le
risorse destinate al riconoscimento del credito d’imposta medesimo
sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze e sono trasferite nella
contabilita’ speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate – fondi di
bilancio” per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri
derivanti dall’attuazione del comma 2 si provvede mediante utilizzo
delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione
dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,
n. 198. »;
b) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente: «3-bis. Ai fini della
prima applicazione del comma 1, una quota pari a 20 milioni di euro,
a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei
ministri dello stanziamento relativo all’annualita’ 2018, e’
destinata al riconoscimento del credito d’imposta esclusivamente
sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana
e periodica, anche online, di cui al comma 1 effettuati dal 24 giugno
2017 al 31 dicembre 2017, purche’ il loro valore superi almeno dell’1
per cento l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari
effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione
nel corrispondente periodo dell’anno 2016.».
2. All’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 2013, n. 112, la
lettera c) e’ sostituita dalla seguente: «c) legge 12 novembre 2016,
n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”; » e la
lettera e) e’ soppressa.
Art. 5
Sterilizzazione incremento aliquote IVA per l’anno 2018
1. All’articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole « e’ incrementata di 1,5 punti
percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,5 punti percentuali
a decorrere dal 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: «
e’ incrementata di 1,14 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di
ulteriori 0,86 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019»;
2) alla lettera c), le parole « 350 milioni di euro per l’anno 2019
e ciascuno degli anni successivi; » sono sostituite dalle seguenti: «
10 milioni di euro per l’anno 2019 e 350 milioni di euro per ciascuno
degli anni successivi ».
(Omissis).
Art. 5-ter
Decorrenza di disposizioni fiscali contenute
nel codice del terzo settore
1. All’articolo 99, comma 3, del codice del terzo settore, di cui
al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, le parole: « Fino
all’abrogazione di cui all’articolo 102, comma 2, lettera h), » sono
sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino
all’abrogazione di cui all’articolo 102, comma 2, lettera h), ».
Art. 5-quater
Detrazione fiscale per contributi associativi versati alle societa’
di mutuo soccorso
1. All’articolo 83, comma 5, del codice di cui al decreto
legislativo 2 agosto 2017, n. 117, le parole: « per un importo
superiore a 1.300 euro » sono sostituite dalle seguenti: « per un
importo non superiore a 1.300 euro ».
Art. 5-quinquies
Detraibilita’ degli alimenti a fini medici speciali
1. All’articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per
oneri, dopo le parole: « per protesi dentarie e sanitarie in genere »
sono inserite le seguenti: « , nonche’ dalle spese sostenute per
l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione
A1 del Registro nazionale di cui all’articolo 7 del decreto del
Ministro della sanita’ 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l’esclusione di quelli
destinati ai lattanti ». La disposizione di cui al periodo precedente
si applica limitatamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre
2017 e al 31 dicembre 2018.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 20
milioni di euro per l’anno 2018 e a 11,4 milioni di euro per l’anno
2019, si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2018, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 11,4 milioni di euro per l’anno 2019, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, e’ incrementato di 8,6 milioni di euro nell’anno 2020. Ai
relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
maggiori entrate derivanti dal comma 1.
Art. 5-sexies
Interpretazione autentica dell’articolo 104 del decreto legislativo 2
agosto 2017, n. 117
1. L’articolo 104 del codice di cui al decreto legislativo 2 agosto
2017, n. 117, si interpreta nel senso che i termini di decorrenza
indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai fini dell’applicabilita’
delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente
modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di
entrata in vigore del medesimo codice di cui al decreto legislativo
n. 117 del 2017. Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale
richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del medesimo
codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a
trovare applicazione senza soluzione di continuita’ fino al 31
dicembre 2017.
Art. 5-septies
Disposizioni in materia di collaborazione volontaria per l’emersione
di redditi prodotti all’estero
1. Le attivita’ depositate e le somme detenute su conti correnti e
sui libretti di risparmio all’estero alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli
obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, da soggetti fiscalmente residenti
in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti all’estero,
iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) o
che hanno prestato la propria attivita’ lavorativa in via
continuativa all’estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi,
derivanti da redditi prodotti all’estero di cui all’articolo 6, comma
1, lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
possono essere regolarizzate, anche ai fini delle imposte sui redditi
prodotti dalle stesse, con il versamento del 3 per cento del valore
delle attivita’ e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di
imposte, sanzioni e interessi.
2. Il comma 1 del presente articolo si applica anche alle somme ed
alle attivita’ derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti
nello Stato estero di prestazione della propria attivita’ lavorativa
in via continuativa.
3. L’istanza di regolarizzazione puo’ essere trasmessa fino al 31
luglio 2018 e gli autori delle violazioni possono provvedere
spontaneamente al versamento in un’unica soluzione di quanto dovuto
entro il 30 settembre 2018, senza avvalersi della compensazione
prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni. Il versamento puo’ essere ripartito
in tre rate mensili consecutive di pari importo; in tal caso il
pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30
settembre 2018. Il perfezionamento della procedura di
regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto
in un’unica soluzione o dell’ultima rata.
4. Anche in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.
212, i termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all’articolo 57 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono fissati al
30 giugno 2020 limitatamente alle somme e alle attivita’ oggetto
della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo.
5. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono
emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione delle
norme di cui ai commi precedenti.
6. Il presente articolo non si applica alle attivita’ ed alle somme
gia’ oggetto di collaborazione volontaria di cui alla legge 15
dicembre 2014, n. 186, e al decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187.
Non si da’ luogo al rimborso delle somme gia’ versate.
(Omissis).
Titolo III
FONDI ED ULTERIORI MISURE PER ESIGENZE INDIFFERIBILI
(Omissis).
Art. 8-bis
Regime fiscale per i lavoratori rimpatriati
1. In deroga alle disposizioni di cui al secondo periodo del comma
4 dell’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147,
l’opzione esercitata ai sensi del medesimo comma 4 produce effetti
per il quadriennio 2017-2020. Per il periodo d’imposta 2016 restano
applicabili le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n.
238. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita’ di restituzione delle maggiori imposte eventualmente
versate per l’anno 2016.
2. Le disposizioni contenute nell’articolo 44 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e nell’articolo 16 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 147, si applicano nel rispetto delle condizioni e
dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de
minimis», e di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 13,4 milioni
di euro per l’anno 2018, si provvede mediante riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
(Omissis).
Art. 11-bis
Modifica all’articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
in materia di semplificazioni e riduzioni dei costi d’impresa
1. All’articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo
il comma 1-bis e’ aggiunto il seguente:
« 1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli
230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile possono essere
sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici
».
(Omissis).
Art. 13-ter
Modifica delle disposizioni sulla confisca,
a tutela della trasparenza societaria
1. Il comma 1 dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, e’ sostituito dal seguente:
«1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta
a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno
dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317,
318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416,
realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli
453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonche’ dagli articoli
452-quater, 452-octies, primo comma, 600-bis, primo comma, 600-ter,
primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di
produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies,
603-bis, 629, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al
secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale,
dall’articolo 2635 del codice civile, dall’articolo 55, comma 5, del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dall’articolo 295,
secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in
materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, dall’articolo 12-quinquies, comma 1, del
presente decreto, dall’articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al
comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, o per taluno dei delitti commessi per
finalita’ di terrorismo, anche internazionale, o di eversione
dell’ordine costituzionale, e’ sempre disposta la confisca del
denaro, dei beni o delle altre utilita’ di cui il condannato non puo’
giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona
fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita’
a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito,
dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria
attivita’ economica. In ogni caso il condannato non puo’ giustificare
la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro
utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione
fiscale, salvo che l’obbligazione tributaria sia stata estinta
mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle
disposizioni che precedono e’ ordinata in caso di condanna o di
applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli
617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e
635-quinquies del codice penale quando le condotte ivi descritte
riguardano tre o piu’ sistemi.
(Omissis).
Art. 16
Disposizioni contabili urgenti
per l’Associazione Croce Rossa italiana
1. Al fine di garantire l’effettiva messa in liquidazione dell’Ente
strumentale alla Croce Rossa Italiana, al decreto legislativo 28
settembre 2012, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (Omissis).
b) all’articolo 4:
1) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. L’Ente individua con propri provvedimenti i beni mobili ed
immobili da trasferire in proprieta’ all’Associazione ai sensi del
presente decreto. I provvedimenti hanno effetto traslativo della
proprieta’, producono gli effetti previsti dall’articolo 2644 del
codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. I
provvedimenti di individuazione dei beni costituiscono, altresi’,
titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da
trasferire in proprieta’ all’Associazione nonche’ per l’assunzione in
consistenza da parte di quest’ultima. I provvedimenti di cui al
presente comma sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse
previste per la trascrizione, nonche’ di ogni imposta o tassa
connessa con il trasferimento della proprieta’ dei beni
all’Associazione.»;
(Omissis).
Art. 17-ter
Disposizioni in materia di 5 per mille
1. All’articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il
comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. A decorrere dall’anno 2018, per ciascun esercizio
finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative
al periodo d’imposta precedente, una quota pari al 5 per mille
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all’articolo
1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, puo’ essere
destinata, a scelta del contribuente, a sostegno degli enti gestori
delle aree protette. Con decreto di natura non regolamentare del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabilite le modalita’ di accesso al contributo,
di formazione degli elenchi degli enti ammessi nonche’ di riparto ed
erogazione delle somme ».
(Omissis).
Art. 19-octies
Disposizioni in materia di riscossione
1. All’articolo 1, comma 13, lettera f), del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2016, n. 225, le parole: « da parte dell’agenzia » sono
sostituite dalle seguenti: « da parte del Ministero dell’economia e
delle finanze ».
2. All’articolo 26, primo comma, primo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la
parola: « municipale » sono aggiunte le seguenti: « ; in tal caso,
quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie
piu’ formalita’, le stesse possono essere compiute, in un periodo di
tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli
sopra indicati ciascuno dei quali certifica l’attivita’ svolta
mediante relazione datata e sottoscritta ».
3. All’articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30, le parole: « e gli enti pubblici non economici
» sono sostituite dalle seguenti: « , gli enti pubblici non economici
e l’ente Agenzia delle entrate-Riscossione ».
4. I termini per l’adempimento degli obblighi dichiarativi e
comunicativi relativi ai tributi amministrati dall’Agenzia delle
entrate possono essere prorogati con provvedimento del direttore
della medesima Agenzia, adottato d’intesa con il Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, in presenza di eventi o circostanze che
comportino gravi difficolta’ per la loro regolare tempestiva
esecuzione e comunque in caso di ritardo nella pubblicazione delle
specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi
agli adempimenti stessi.
5. La proroga dei termini disposta ai sensi del comma 4 deve
garantire un termine congruo, comunque non superiore a sessanta
giorni, per l’effettuazione degli adempimenti medesimi.
6. All’articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489,
dopo il comma 4-ter e’ aggiunto il seguente:
«4-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la tenuta
dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con sistemi elettronici e’,
in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su
supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso,
ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti
sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta
avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza».
(Omissis).
Art. 20
Disposizioni finanziarie
(Omissis).
8-bis. All’articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: « 100 chilometri » sono inserite le seguenti: «
, o 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o
disagiate, »;
b) le parole: « e comunque in una provincia diversa, » sono
soppresse;
c) dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: « La disposizione
di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi
d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018 ».
8-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 8-bis, pari a
13,7 milioni di euro per l’anno 2018 e 7,8 milioni di euro per l’anno
2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8-quater. Il Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e’ incrementato di 5,9 milioni di euro
nell’anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 8-bis.
Art. 21
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
(Omessi gli allegati).