Provv. dir. Agenzia entrate 16 maggio 2013, n. 59322
1. Sostituzione del modello di comunicazione e delle istruzioni
1.1 Il modello di comunicazione per l’accesso al finanziamento dei pagamenti
dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l’assicurazione obbligatoria a seguito del sisma del mese di maggio 2012,
approvato ai sensi dell’articolo 11, comma 11, del decreto-legge 10 ottobre 2012,
n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,
riportato nell’allegato A al provvedimento 22 ottobre 2012, è sostituito con
quello contenuto nell’Allegato A al presente provvedimento.
1.2 Le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione indicato nel
punto 1.1, contenute nell’allegato A al provvedimento 31 ottobre 2012,
modificate con il provvedimento 19 novembre 2012, sono sostituite con quelle
contenute nell’Allegato A al presente provvedimento.
1.3 Il modello di comunicazione è utilizzato, ai sensi dell’articolo 6, del decretolegge
26 aprile 2013, n. 43, dai:
a) soggetti indicati nell’articolo 11, commi 7 e 7-bis, del citato decreto-legge
n. 174 del 2012, titolari di reddito d’impresa, compresi i titolari di reddito di
impresa commerciale, gli esercenti attività agricole di cui all’articolo 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni e i titolari di reddito di lavoro autonomo che, limitatamente ai
danni subiti in relazione all’attività svolta, hanno i requisiti per accedere ai
contributi di cui all’articolo 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all’articolo 3-bis,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, nonché i titolari di reddito di lavoro dipendente,
proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata
nelle categorie B, C, D, E ed F della classificazione AeDES;
b) dai soggetti indicati nell’articolo 1, comma 365, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, esercenti
attività agricole di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché titolari di reddito di
lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il
proprio mercato di riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in ogni caso da quelli
che hanno i requisiti per accedere ai contributi indicati alla lettera precedente, che
possano dimostrare di aver subito un danno economico diretto, causalmente
conseguente agli eventi sismici del maggio 2012, ricorrendo le condizioni
indicate nello stesso comma 365. Per tali soggetti, l’utilizzo del modello è
subordinato all’emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze con il quale è data notizia della positiva verifica di compatibilità da parte
dei competenti Organi comunitari, previsto dall’articolo 1, comma 373, della
citata legge n. 228 del 2012.
1.4 La comunicazione è trasmessa all’Agenzia delle entrate esclusivamente in via
telematica, direttamente o tramite i soggetti di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il 15
giugno 2013.
2. Specifiche tecniche di trasmissione
2. 1 Le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel
modello di comunicazione indicato nel punto 1.1, contenute nell’allegato B al
provvedimento 22 ottobre 2012, modificate con il provvedimento 19 novembre
2012, sono sostituite con quelle contenute nell’Allegato B al presente
provvedimento.
2.2 I soggetti finanziatori di cui all’articolo 11, comma 7, del citato decreto-legge
n. 174 del 2012, trasmettono all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai
finanziamenti erogati e quelli relativi all’utilizzo del credito d’imposta, nonché i
dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti dal piano di
ammortamento e i relativi importi.
2.3 I dati sono trasmessi esclusivamente in via telematica, secondo le specifiche
tecniche, sezioni I e II, riportate nell’Allegato C e approvate con il presente
provvedimento. I dati relativi alle sezioni I e II dell’Allegato C sono trasmessi,
rispettivamente, entro 10 ottobre 2013 ed entro la fine del mese successivo a
ciascun semestre solare del periodo di ammortamento.
3. Cessione del credito
3.1. Il credito d’imposta di cui all’articolo 11, comma 10, del citato decreto-legge
n. 174 del 2012, è recuperato dal soggetto finanziatore anche mediante cessione
del credito ai sensi dell’articolo 1260 del codice civile. Il cessionario utilizza il
credito ceduto in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Il credito ceduto deve essere indicato nella dichiarazione dei
redditi del soggetto cessionario.
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