28 Luglio, 2016

Decreto min. 15 luglio 2016, in G.U. n. 174 del 27.7.2016

 

 

Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina le modalita'  con  le  quali,  ai
sensi dell'art. 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,
gli avvocati che vantano crediti per  spese,  diritti  e  onorari  di
avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in qualsiasi data
maturati e non ancora saldati, per i  quali  non  e'  stata  proposta
opposizione  ai  sensi  dell'art.  170  del  medesimo   decreto   del
Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, possono compensare detti
crediti con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa,  compresa
l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonche' procedere  al  pagamento
dei contributi previdenziali  per  i  dipendenti  mediante  cessione,
anche parziale, dei crediti stessi. 
                               Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intendono per: 
  a) «legge», la legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
  b) «testo unico», Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; 
  c) «crediti», i crediti per spese, diritti e onorari  di  avvocato,
sorti ai sensi degli articoli 82  e  seguenti  del  testo  unico,  in
qualsiasi data maturati e non ancora saldati,  per  i  quali  non  e'
stata proposta  opposizione  ai  sensi  dell'art.  170  del  medesimo
decreto, aumentati dell'IVA e del contributo  previdenziale  per  gli
avvocati (CPA); 
  d) «piattaforma  elettronica  di  certificazione»,  la  piattaforma
elettronica  per  la   gestione   telematica   del   rilascio   delle
certificazioni,  predisposta  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  ai
sensi del decreto ministeriale del 22 maggio 2012 recante  «Modalita'
di certificazione del credito, anche in forma  telematica,  di  somme
dovute per somministrazione,  forniture  e  appalti  da  parte  delle
amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici  nazionali»  e  del
decreto  ministeriale  del  25  giugno  2012  recante  «Modalita'  di
certificazione del credito,  anche  in  forma  telematica,  di  somme
dovute per somministrazione,  forniture  e  appalti  da  parte  delle
regioni degli  enti  locali  e  degli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale»; 
  e) «modello F24 telematico», il  sistema  mediante  il  quale  sono
eseguiti i versamenti unitari con compensazione, di cui  all'art.  17
del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  esclusivamente
attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia  delle  entrate,
ai sensi del capo IV del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998. 
                               Art. 3 
 
 
                              Requisiti 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  dall'art.  4,  i  crediti  sono
utilizzabili per le finalita' di cui all'art.  1,  comma  778,  della
legge, quando soddisfano i requisiti di cui ai commi da 2 a 4. 
  2. I crediti devono essere liquidati dall'autorita' giudiziaria con
decreto di pagamento a norma dell'art. 82 del testo unico. 
  3. I crediti non devono risultare pagati,  neanche  parzialmente  e
avverso il relativo  decreto  di  pagamento  non  deve  essere  stata
proposta opposizione ai sensi dell'art. 170 del testo unico. 
  4. In relazione ai crediti deve  essere  stata  emessa  la  fattura
elettronica ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 214, della legge  24
dicembre 2007, n.  244,  ovvero  fattura  cartacea  registrata  sulla
piattaforma elettronica di certificazione. 
  5. Attraverso la piattaforma  elettronica  di  certificazione,  con
riferimento  a   ciascuna   fattura   elettronica   ovvero   cartacea
registrata, il creditore deve esercitare l'opzione di  utilizzare  il
credito in compensazione e  dichiarare  ai  sensi  dell'art.  47  del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,
la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3. 
  6. Per l'anno 2016,  l'opzione  di  cui  al  comma  5  puo'  essere
esercitata dal 17 ottobre al 30 novembre. A decorrere dall'anno 2017,
la medesima opzione puo' essere esercitata dal 1° marzo al 30  aprile
di ciascun anno. 
  7.  L'opzione  di  cui  al   comma   5   puo'   essere   esercitata
esclusivamente per l'intero importo della fattura. 
                               Art. 4 
 
 
    Selezione dei crediti ammessi alla procedura di compensazione 
 
  1.  La  piattaforma  elettronica  di  certificazione  seleziona  le
fatture elettroniche ovvero cartacee registrate per le quali e' stata
esercitata l'opzione e resa la dichiarazione di cui all'art. 3, comma
5, per l'ammissione alla procedura  di  compensazione.  La  selezione
avviene  fino  a  concorrenza  delle  risorse  annualmente  stanziate
dall'art. 1, comma  779,  della  legge,  attribuendo  priorita'  alle
fatture emesse in data piu' remota e nel caso di  fatture  emesse  lo
stesso giorno, secondo l'ordine cronologico di perfezionamento  della
dichiarazione di cui all'art. 3, comma 5. 
  2. La fattura elettronica ovvero cartacea registrata che  determina
il superamento del limite di  cui  al  comma  1,  viene  esclusa  per
l'intero importo dalla selezione per l'ammissione alla  procedura  di
compensazione. Resta ferma la possibilita', in relazione al  medesimo
credito, di esercitare l'opzione e rendere la  dichiarazione  di  cui
all'art. 3, comma 5, negli anni successivi. 
  3. Per ciascuna fattura i creditori ricevono  la  comunicazione  di
ammissione alla procedura di compensazione attraverso la  piattaforma
elettronica di certificazione. Per le fatture non ammesse,  l'opzione
si intende automaticamente revocata. 
  4. Entro cinque giorni dalla scadenza del termine di  cui  all'art.
3, comma 6, la piattaforma elettronica  di  certificazione  trasmette
all'Agenzia  delle  entrate,  con  modalita'   telematiche   definite
d'intesa,  l'elenco   dei   crediti   ammessi   alla   procedura   di
compensazione,  con  il  codice  fiscale  del  relativo  creditore  e
l'importo utilizzabile in compensazione. 
                               Art. 5 
 
 
                     Procedura di compensazione 
 
  1. I crediti selezionati in base all'art. 4  sono  utilizzabili  in
compensazione  a  partire   dal   quinto   giorno   successivo   alla
trasmissione  dei  dati  all'Agenzia  delle  entrate,  esclusivamente
attraverso il modello F24 telematico. 
  2.  I  crediti   possono   essere   utilizzati   in   compensazione
esclusivamente per il pagamento dei debiti fiscali  del  creditore  e
dei contributi previdenziali per i dipendenti, compresi  nel  sistema
del versamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. 
  3. I crediti possono essere utilizzati in compensazione,  anche  in
piu' soluzioni, nei limiti dell'importo comunicato dalla  piattaforma
elettronica   di   certificazione,   esclusivamente   dal    soggetto
individuato dal codice fiscale comunicato dalla piattaforma stessa. 
  4. Nel  caso  in  cui  il  soggetto  che  utilizza  il  credito  in
compensazione  non  risulti  compreso  nell'elenco  trasmesso   dalla
piattaforma  di  certificazione,  oppure  se  l'importo  del  credito
utilizzato risulti superiore  all'ammontare  del  credito  spettante,
tenendo  conto  anche  di  eventuali  precedenti  utilizzi,  l'intero
modello F24 che contiene l'operazione di compensazione sara' scartato
e tutti i versamenti in esso contenuti saranno considerati  come  non
avvenuti. Lo scarto  del  modello  F24  sara'  reso  noto  attraverso
apposita  ricevuta  consultabile  sul  sito  internet   dei   servizi
telematici dell'Agenzia delle entrate. 
  5. Nel caso in cui l'addebito del saldo del modello F24  telematico
non sia andato a buon fine, oppure se l'utilizzo in compensazione  di
eventuali altri crediti nello stesso modello F24 telematico,  diversi
da quelli di cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera  c),  non  risulti
conforme alle disposizioni vigenti in tema  di  controllo  preventivo
delle compensazioni, l'intero modello F24 sara' scartato  e  tutti  i
versamenti in esso contenuti saranno considerati come  non  avvenuti.
Lo scarto  del  modello  F24  sara'  reso  noto  attraverso  apposita
ricevuta  consultabile  sul  sito  internet  dei  servizi  telematici
dell'Agenzia delle entrate. 
  6. Con risoluzione dell'Agenzia delle  entrate  sono  impartite  le
istruzioni per la compilazione del modello F24 telematico. 
                               Art. 6 
 
 
                              Controlli 
 
  1. I controlli riguardanti le  dichiarazioni  di  cui  all'art.  3,
comma 5,  sono  effettuati  dal  Ministero  della  giustizia  con  le
modalita' di  cui  all'art.  43  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. 
                               Art. 7 
 
 
              Disposizioni finali ed entrata in vigore 
 
  1. I fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 779, della  legge,
sono trasferiti sulla contabilita' speciale n.  1778  «Agenzia  delle
entrate - Fondi di bilancio», aperta  presso  la  Banca  d'Italia  di
Roma,  allo  scopo  di  consentire  la  regolazione  contabile  delle
compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico. 
  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto  le
Amministrazioni  interessate  provvedono  con   le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  3. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore  lo
stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 

(Omesso l'allegato).

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