Legge 11 dicembre 2016, n. 232, in suppl. ord. n. 57 alla G.U. n. 297 del 21-12-2016
Art. 1
Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e
altre disposizioni. Fondi speciali
1. (Omissis).
2. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi
di efficienza energetica:
1) le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, salvo
quanto previsto dal numero 2) della presente lettera, sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
2) al comma 2, lettera a), le parole: «31 dicembre 2016» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
3) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
«2-quater. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31
dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti
comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro
dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della
superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, la detrazione di
cui al comma 1 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima
detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese
sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle
parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la
prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la
qualita’ media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39
alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Le detrazioni di
cui al presente articolo sono calcolate su un ammontare complessivo
delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero
delle unita’ immobiliari che compongono l’edificio.
2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al primo e al
secondo periodo del comma 2-quater e’ asseverata da professionisti
abilitati mediante l’attestazione della prestazione energetica degli
edifici di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo
economico 26 giugno 2015. L’Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)
effettua controlli, anche a campione, su tali dichiarazioni. La
mancata veridicita’ dell’attestazione comporta la decadenza dal
beneficio, ferma restando la responsabilita’ del professionista ai
sensi delle disposizioni vigenti.
2-sexies. Per gli interventi di cui al comma 2-quater, a decorrere
dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione, i soggetti
beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito
ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri
soggetti privati, con la facolta’ di successiva cessione del credito.
Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari
finanziari. Le modalita’ di attuazione del presente comma sono
definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione.
2-septies. Le detrazioni di cui al comma 2-quater sono usufruibili
anche dagli istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprieta’
adibiti ad edilizia residenziale pubblica»;
b) all’articolo 15, comma 1, le parole: «31 dicembre 2016» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
c) all’articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi
di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili:
1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
2) il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente:
«1-bis. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre
2021 per gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera
i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono
iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente
disposizione, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta
pericolosita’ (zone 1 e 2) di cui all’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8
maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad
attivita’ produttive, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella
misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle
stesse spese non superiore a 96.000 euro per unita’ immobiliare per
ciascun anno. La detrazione e’ ripartita in cinque quote annuali di
pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli
successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma
realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di
interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del
limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene
conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si
e’ gia’ fruito della detrazione»;
3) dopo il comma 1-bis, come sostituito dal numero 2) della
presente lettera, sono inseriti i seguenti:
«1-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021,
le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche agli edifici
ubicati nella zona sismica 3 di cui all’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8
maggio 2003.
1-quater. Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai
commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del rischio sismico che
determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la
detrazione dall’imposta spetta nella misura del 70 per cento della
spesa sostenuta. Ove dall’intervento derivi il passaggio a due classi
di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80 per
cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore
dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la
classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonche’ le
modalita’ per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati,
dell’efficacia degli interventi effettuati.
1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano
realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni
dall’imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma
1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e
dell’85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un
ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il
numero delle unita’ immobiliari di ciascun edificio. Per tali
interventi, a decorrere dal 1º gennaio 2017, in luogo della
detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del
corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli
interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facolta’ di
successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad
istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalita’ di
attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1-sexies. A decorrere dal 1º gennaio 2017, tra le spese detraibili
per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater
e 1-quinquies rientrano anche le spese effettuate per la
classificazione e verifica sismica degli immobili»;
4) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma
1, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio
iniziati a decorrere dal 1º gennaio 2016, e’ altresi’ riconosciuta
una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo
ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell’anno
2017 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe
non inferiore ad A+, nonche’ A per i forni, per le apparecchiature
per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati
all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione
di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in
dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per
cento delle spese sostenute ed e’ calcolata su un ammontare
complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli
interventi effettuati nell’anno 2016 ovvero per quelli iniziati nel
medesimo anno e proseguiti nel 2017, al netto delle spese sostenute
nell’anno 2016 per le quali si e’ fruito della detrazione. Ai fini
della fruizione della detrazione dall’imposta, le spese di cui al
presente comma sono computate indipendentemente dall’importo delle
spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle
detrazioni di cui al comma 1».
3. Le detrazioni di cui all’articolo 16, commi 1-bis, 1-ter,
1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,
come modificato dal comma 2 del presente articolo, non sono
cumulabili con agevolazioni gia’ spettanti per le medesime finalita’
sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi
sismici.
4. Il credito d’imposta di cui all’articolo 10 del decreto-legge 31
maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2014, n. 106, e’ riconosciuto anche per i periodi d’imposta
2017 e 2018, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli
interventi abbiano anche le finalita’ di cui al comma 2 del presente
articolo. Sono comprese tra i beneficiari del credito d’imposta di
cui al periodo precedente anche le strutture che svolgono attivita’
agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e
dalle pertinenti norme regionali.
5. Il credito d’imposta di cui al comma 4, come prorogato e
modificato dal medesimo comma, e’ ripartito in due quote annuali di
pari importo e puo’ essere utilizzato a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati
realizzati, nel limite massimo di 60 milioni di euro nell’anno 2018,
di 120 milioni di euro nell’anno 2019 e di 60 milioni di euro
nell’anno 2020.
6. Per quanto non diversamente previsto dai commi 4 e 5 continuano
ad applicarsi le disposizioni contenute nell’articolo 10 del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge si provvede
all’aggiornamento del decreto di cui all’articolo 10, comma 4, del
citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 106 del 2014.
7. All’articolo 10, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.
106, le parole: «e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al
2019» sono sostituite dalle seguenti: «, di 50 milioni di euro per
l’anno 2016, di 41,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di
16,7 milioni di euro per l’anno 2019».
8. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 91, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, si applicano anche agli investimenti in beni
materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di
trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati
entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a
condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine
risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di
acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di
acquisizione.
9. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e
digitale secondo il modello «Industria 4.0», per gli investimenti,
effettuati nel periodo indicato al comma 8, in beni materiali
strumentali nuovi compresi nell’elenco di cui all’allegato A annesso
alla presente legge, il costo di acquisizione e’ maggiorato del 150
per cento.
10. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al
comma 9 e che, nel periodo indicato al comma 8, effettuano
investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di
cui all’allegato B annesso alla presente legge, il costo di
acquisizione di tali beni e’ maggiorato del 40 per cento.
11. Per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l’impresa
e’ tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante
ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore
a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un
ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi
professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante
che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo
negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla
presente legge ed e’ interconnesso al sistema aziendale di gestione
della produzione o alla rete di fornitura.
12. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo e’ effettuata
considerando quale imposta del periodo precedente quella che si
sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 8,
9 e 10.
13. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui
all’articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
14. (Omissis).
15. All’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,
riguardante il credito d’imposta per attivita’ di ricerca e sviluppo,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fino a quello in corso al 31 dicembre
2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quello in corso al 31
dicembre 2020» e le parole: «nella misura del 25 per cento delle
spese» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 50 per cento
delle spese»;
b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta anche alle
imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato di soggetti non residenti che eseguono le attivita’ di ricerca
e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o
localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati
aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati
compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19
settembre 1996»;
c) al comma 3, le parole: «euro 5 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «euro 20 milioni»;
d) al comma 6, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:
«a) personale impiegato nelle attivita’ di ricerca e sviluppo di
cui al comma 4»;
e) il comma 7 e’ abrogato;
f) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati
sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo».
16. Le disposizioni di cui al comma 15, ad esclusione di quella di
cui alla lettera f), hanno efficacia a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
17. All’articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, concernente le imprese minori, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Il reddito d’impresa dei soggetti che, secondo le disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, applicano il regime di contabilita’ semplificata, e’ costituito
dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85 e
degli altri proventi di cui all’articolo 89 percepiti nel periodo
d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso
nell’esercizio dell’attivita’ d’impresa. La differenza e’ aumentata
dei ricavi di cui all’articolo 57, dei proventi di cui all’articolo
90, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo 86 e
delle sopravvenienze attive di cui all’articolo 88 e diminuita delle
minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all’articolo 101»;
b) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole: «109, commi 1, 2, 5, 7 e 9,
lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «109, commi 5, 7 e 9,
lettera b),»;
2) il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
18. Il reddito del periodo d’imposta in cui si applicano le
disposizioni dell’articolo 66 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 17 del presente
articolo, e’ ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno
concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il
principio della competenza.
19. Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel
caso di passaggio da un periodo d’imposta soggetto alla
determinazione del reddito delle imprese minori ai sensi
dell’articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a
un periodo d’imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa, i
ricavi, i compensi e le spese che hanno gia’ concorso alla formazione
del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del
reddito d’impresa adottato, non assumono rilevanza nella
determinazione del reddito degli anni successivi.
20. All’articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, concernente la determinazione del valore della produzione netta
delle societa’ di persone e delle imprese individuali agli effetti
dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, dopo il comma 1 e’
inserito il seguente:
«1-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, che determinano il
reddito ai sensi dell’articolo 66 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, la base imponibile di cui al comma 1 del
presente articolo e’ determinata con i criteri previsti dal citato
articolo 66».
21. Ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta
regionale sulle attivita’ produttive per i soggetti di cui al comma
1-bis dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, introdotto dal comma 20 del presente articolo, si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 18 e 19 del
presente articolo.
22. L’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 18 (Contabilita’ semplificata per le imprese minori). – 1. Le
disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti
che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle
scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia, i soggetti
indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell’articolo 13,
qualora i ricavi indicati agli articoli 57 e 85 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti in un anno intero,
ovvero conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri
previsti dall’articolo 109, comma 2, del medesimo testo unico, non
abbiano superato l’ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi
per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le
imprese aventi per oggetto altre attivita’, sono esonerati per l’anno
successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai
precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture
previste da disposizioni diverse dal presente decreto. Per i
contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi
e altre attivita’ si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi
all’attivita’ prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei
ricavi, si considerano prevalenti le attivita’ diverse dalle
prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze sono stabiliti i criteri per l’individuazione delle
attivita’ consistenti nella prestazione di servizi.
2. I soggetti che fruiscono dell’esonero di cui al comma 1 devono
annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti
indicando per ciascun incasso: a) il relativo importo; b) le
generalita’, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del
soggetto che effettua il pagamento; c) gli estremi della fattura o
altro documento emesso. Devono essere altresi’ annotate
cronologicamente, in diverso registro e con riferimento alla data di
pagamento, le spese sostenute nell’esercizio. Per ciascuna spesa
devono essere fornite le indicazioni di cui alle lettere b) e c) del
primo periodo.
3. I componenti positivi e negativi di reddito, diversi da quelli
indicati al comma 2, sono annotati nei registri obbligatori di cui al
medesimo comma 2 entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi.
4. I registri tenuti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
sostituiscono i registri indicati al comma 2, qualora vi siano
iscritte separate annotazioni delle operazioni non soggette a
registrazione ai fini della suddetta imposta. In luogo delle singole
annotazioni relative a incassi e pagamenti, nell’ipotesi in cui
l’incasso o il pagamento non sia avvenuto nell’anno di registrazione,
nei registri deve essere riportato l’importo complessivo dei mancati
incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni
si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti
devono essere annotati separatamente nei registri stessi nel periodo
d’imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando ai sensi del
comma 2, lettera c), il documento contabile gia’ registrato ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto.
5. Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i
contribuenti possono tenere i registri ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e
pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle
operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta
imposta. In tal caso, per finalita’ di semplificazione si presume che
la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui e’
intervenuto il relativo incasso o pagamento.
6. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all’imposta sul
valore aggiunto ai sensi dell’articolo 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono tenuti ad
osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
7. Il regime di contabilita’ semplificata previsto nel presente
articolo si estende di anno in anno qualora non vengano superati gli
importi indicati nel comma 1.
8. Il contribuente ha facolta’ di optare per il regime ordinario.
L’opzione ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del
quale e’ esercitata fino a quando non e’ revocata e, in ogni caso,
per il periodo stesso e per i due successivi.
9. I soggetti che intraprendono l’esercizio di impresa commerciale,
qualora ritengano di percepire ricavi per un ammontare, ragguagliato
ad un anno, non superiore ai limiti indicati al comma 1, possono, per
il primo anno, tenere la contabilita’ semplificata di cui al presente
articolo.
10. Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali,
di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per
i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di
ammissione ai regimi semplificati di contabilita’, i ricavi percepiti
si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti
beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e
postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi
gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori.
11. Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi
conseguiti nel periodo d’imposta le somme incassate registrate nel
registro di cui al comma 2, primo periodo, ovvero nel registro di cui
al comma 4».
23. Le disposizioni di cui ai commi da 17 a 22 si applicano a
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2016. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, possono essere adottate disposizioni per l’attuazione
dei predetti commi.
24. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
dopo l’articolo 70 e’ inserito il seguente titolo:
«TITOLO V-bis
GRUPPO IVA
Art. 70-bis (Requisiti soggettivi per la costituzione di un gruppo
IVA). – 1. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato
esercenti attivita’ d’impresa, arte o professione, per i quali
ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e
organizzativo di cui all’articolo 70-ter, possono divenire un unico
soggetto passivo, di seguito denominato “gruppo IVA”.
2. Non possono partecipare a un gruppo IVA:
a) le sedi e le stabili organizzazioni situate all’estero;
b) i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro
giudiziario ai sensi dell’articolo 670 del codice di procedura
civile; in caso di pluralita’ di aziende, la disposizione opera anche
se oggetto di sequestro e’ una sola di esse;
c) i soggetti sottoposti a una procedura concorsuale di cui
all’articolo 70-decies, comma 3, terzo periodo;
d) i soggetti posti in liquidazione ordinaria.
Art. 70-ter (Vincolo finanziario, vincolo economico e vincolo
organizzativo). – 1. Si considera sussistente un vincolo finanziario
tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando, ai
sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile e
almeno dal 1º luglio dell’anno solare precedente:
a) tra detti soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un
rapporto di controllo;
b) detti soggetti sono controllati, direttamente o
indirettamente, dal medesimo soggetto, purche’ residente nel
territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l’Italia ha
stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di
informazioni.
2. Si considera sussistente un vincolo economico tra soggetti
passivi stabiliti nel territorio dello Stato sulla base
dell’esistenza di almeno una delle seguenti forme di cooperazione
economica:
a) svolgimento di un’attivita’ principale dello stesso genere;
b) svolgimento di attivita’ complementari o interdipendenti;
c) svolgimento di attivita’ che avvantaggiano, pienamente o
sostanzialmente, uno o piu’ di essi.
3. Si considera sussistente un vincolo organizzativo tra soggetti
passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando tra detti
soggetti esiste un coordinamento, in via di diritto, ai sensi delle
disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo IX, del codice
civile, o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi,
ancorche’ tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.
4. Salvo quanto disposto dal comma 5, se tra i soggetti passivi
intercorre il vincolo finanziario di cui al comma 1, si presumono
sussistenti tra i medesimi anche i vincoli economico e organizzativo
di cui ai commi 2 e 3.
5. Per dimostrare l’insussistenza del vincolo economico o di quello
organizzativo, e’ presentata all’Agenzia delle entrate istanza di
interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della
legge 27 luglio 2000, n. 212.
6. Il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente per
i soggetti per i quali il vincolo finanziario di cui al comma 1
ricorre in dipendenza di partecipazioni acquisite nell’ambito degli
interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla
conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in
temporanea difficolta’ finanziaria, di cui all’articolo 113, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per dimostrare
la sussistenza del vincolo economico e’ presentata all’Agenzia delle
entrate istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 1,
lettera b), della citata legge n. 212 del 2000.
Art. 70-quater (Costituzione del gruppo IVA). – 1. Il gruppo IVA e’
costituito a seguito di un’opzione esercitata da tutti i soggetti
passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano
congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di
cui all’articolo 70-ter. In caso di mancato esercizio dell’opzione da
parte di uno o piu’ dei soggetti di cui al periodo precedente:
a) e’ recuperato a carico del gruppo IVA l’effettivo vantaggio
fiscale conseguito;
b) il gruppo IVA cessa a partire dall’anno successivo rispetto a
quello in cui viene accertato il mancato esercizio dell’opzione, a
meno che i predetti soggetti non esercitino l’opzione per partecipare
al gruppo medesimo.
2. L’opzione di cui al comma 1 e’ esercitata mediante la
presentazione, in via telematica, da parte del rappresentante del
gruppo, della dichiarazione di cui all’articolo 70-duodecies, comma
5, nella quale sono indicati:
a) la denominazione del gruppo IVA;
b) i dati identificativi del rappresentante del gruppo IVA, di
seguito denominato “rappresentante di gruppo”, e dei soggetti
partecipanti al gruppo medesimo;
c) l’attestazione della sussistenza, tra i soggetti partecipanti
al gruppo, dei vincoli di cui all’articolo 70-ter;
d) l’attivita’ o le attivita’ che saranno svolte dal gruppo IVA;
e) l’elezione di domicilio presso il rappresentante di gruppo da
parte di ciascun soggetto partecipante al gruppo medesimo, ai fini
della notifica degli atti e dei provvedimenti relativi ai periodi
d’imposta per i quali e’ esercitata l’opzione; l’elezione di
domicilio e’ irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza
dell’azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative
all’ultimo anno di validita’ dell’opzione;
f) la sottoscrizione del rappresentante di gruppo, che presenta
la dichiarazione, e degli altri soggetti di cui al presente comma.
3. Se la dichiarazione di cui al comma 2 e’ presentata dal 1º
gennaio al 30 settembre, l’opzione di cui al comma 1 ha effetto a
decorrere dall’anno successivo. Se la dichiarazione di cui al comma 2
e’ presentata dal 1º ottobre al 31 dicembre, l’opzione di cui al
comma 1 ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo.
4. Permanendo i vincoli di cui all’articolo 70-ter, l’opzione e’
vincolante per un triennio decorrente dall’anno in cui la stessa ha
effetto. Trascorso il primo triennio, l’opzione si rinnova
automaticamente per ciascun anno successivo, fino a quando non e’
esercitata la revoca di cui all’articolo 70-novies. Resta fermo
quanto disposto dal comma 1, lettera b).
5. Se negli anni di validita’ dell’opzione di cui al comma 1 i
vincoli economico e organizzativo di cui all’articolo 70-ter, commi 2
e 3, si instaurano nei riguardi dei soggetti che erano stati esclusi
dal gruppo IVA ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, ovvero se
il vincolo finanziario di cui all’articolo 70-ter, comma 1, si
instaura nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel territorio
dello Stato relativamente ai quali non sussisteva all’atto
dell’esercizio dell’opzione, i predetti soggetti partecipano al
gruppo IVA a decorrere dall’anno successivo a quello in cui tali
vincoli si sono instaurati. In tal caso, la dichiarazione di cui al
comma 2 deve essere presentata entro il novantesimo giorno successivo
a quello in cui tali vincoli si sono instaurati. In caso di mancata
inclusione di un soggetto di cui al primo periodo nel gruppo IVA, si
applicano le disposizioni del secondo periodo del comma 1.
Art. 70-quinquies (Operazioni effettuate dal gruppo IVA e nei
confronti di esso). – 1. Le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei
confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso gruppo IVA
non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli
effetti degli articoli 2 e 3.
2. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un
soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un soggetto
che non ne fa parte si considerano effettuate dal gruppo IVA.
3. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei
confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da un soggetto
che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del
gruppo IVA.
4. Gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione delle norme
in materia di imposta sul valore aggiunto sono, rispettivamente, a
carico e a favore del gruppo IVA.
Art. 70-sexies (Eccedenze creditorie antecedenti alla
partecipazione al gruppo IVA). – 1. L’eccedenza di imposta detraibile
risultante dalla dichiarazione annuale relativa all’anno precedente
al primo anno di partecipazione al gruppo IVA non si trasferisce al
gruppo medesimo, ma puo’ essere chiesta a rimborso, anche in mancanza
delle condizioni di cui all’articolo 30 del presente decreto, ovvero
compensata a norma dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. La disposizione di cui al primo periodo non si applica
per la parte dell’eccedenza detraibile di ammontare pari ai
versamenti dell’imposta sul valore aggiunto effettuati con
riferimento a tale precedente anno.
Art. 70-septies (Adempimenti). – 1. Il rappresentante di gruppo
adempie gli obblighi ed esercita i diritti di cui all’articolo
70-quinquies, comma 4, nei modi ordinari.
2. Il rappresentante di gruppo e’ il soggetto che esercita il
controllo di cui all’articolo 70-ter, comma 1. Se il predetto
soggetto non puo’ esercitare l’opzione, e’ rappresentante di gruppo
il soggetto partecipante con volume d’affari o ammontare di ricavi
piu’ elevato nel periodo precedente alla costituzione del gruppo
medesimo.
3. Se il rappresentante di gruppo cessa di far parte del gruppo IVA
senza che vengano meno gli effetti dell’opzione per gli altri
partecipanti, subentra quale rappresentante di gruppo un altro
soggetto partecipante al gruppo IVA, individuato ai sensi del comma
2, con riferimento all’ultima dichiarazione presentata. La
sostituzione ha effetto dal giorno successivo alla cessazione del
precedente rappresentante di gruppo ed e’ comunicata dal nuovo
rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui all’articolo
70-duodecies, comma 5, entro trenta giorni.
Art. 70-octies (Responsabilita’). – 1. Il rappresentante di gruppo
e’ responsabile per l’adempimento degli obblighi connessi
all’esercizio dell’opzione.
2. Gli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA sono responsabili
in solido con il rappresentante di gruppo per le somme che risultano
dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle
attivita’ di liquidazione e controllo.
Art. 70-novies (Disposizioni in materia di opzioni e revoche). – 1.
La revoca dell’opzione esercitata ai sensi dell’articolo 70-quater e’
comunicata dal rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui
all’articolo 70-duodecies, comma 5, sottoscritta anche dagli altri
soggetti partecipanti al gruppo IVA.
2. La revoca dell’opzione opera nei riguardi di tutti i soggetti
partecipanti al gruppo IVA. Se la dichiarazione di cui al comma 1 e’
presentata dal 1º gennaio al 30 settembre, la revoca ha effetto a
decorrere dall’anno successivo. Se la dichiarazione di cui al comma 1
e’ presentata dal 1º ottobre al 31 dicembre, la revoca ha effetto a
decorrere dal secondo anno successivo.
3. Alle opzioni e alle revoche previste dal presente titolo non si
applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.
4. L’esercizio da parte di un soggetto dell’opzione di cui
all’articolo 70-quater comporta il venir meno degli effetti delle
opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto esercitate dallo
stesso in precedenza, anche se non e’ decorso il periodo minimo di
permanenza nel particolare regime prescelto.
Art. 70-decies (Esclusione dalla partecipazione al gruppo IVA). –
1. L’opzione di cui all’articolo 70-quater, comma 1, da parte di un
soggetto, per il quale non sussistono i requisiti di cui all’articolo
70-bis, e’ priva di effetti limitatamente a tale soggetto.
2. Ciascun soggetto partecipante a un gruppo IVA cessa di
partecipare al gruppo medesimo se si verifica uno dei seguenti casi:
a) viene meno il vincolo finanziario nei riguardi di tale
soggetto;
b) e’ riconosciuto, ai sensi dell’articolo 70-ter, comma 5, il
venir meno del vincolo economico od organizzativo nei riguardi di
tale soggetto;
c) tale soggetto subisce il sequestro giudiziario dell’azienda ai
sensi dell’articolo 670 del codice di procedura civile;
d) tale soggetto e’ sottoposto a una procedura concorsuale;
e) tale soggetto e’ posto in liquidazione ordinaria.
3. La partecipazione al gruppo IVA cessa a decorrere dalla data in
cui si verificano gli eventi previsti nel comma 2, lettere a), c), d)
o e), e ha effetto per le operazioni compiute e per gli acquisti e le
importazioni annotati a partire da tale data. Nell’ipotesi di cui al
comma 2, lettera b), la partecipazione al gruppo IVA cessa a
decorrere dall’anno successivo a quello in cui e’ riconosciuto il
venir meno del vincolo. Per l’individuazione della data in cui si
verifica l’evento, nelle ipotesi di cui alle lettere c), d) o e) del
comma 2, si fa riferimento alla data di efficacia del provvedimento
che dispone il sequestro giudiziario, alla data della sentenza
dichiarativa del fallimento, alla data del decreto di ammissione al
concordato preventivo, alla data del provvedimento che ordina la
liquidazione coatta amministrativa, alla data del decreto che dispone
la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi o alla data di assunzione della delibera assembleare della
liquidazione ordinaria.
4. Il gruppo IVA cessa quando viene meno la pluralita’ dei soggetti
partecipanti. In tal caso, l’eccedenza detraibile risultante dalla
dichiarazione del gruppo IVA non chiesta a rimborso e’ computata in
detrazione dal soggetto partecipante che agiva in qualita’ di
rappresentante di gruppo nelle proprie liquidazioni o nella propria
dichiarazione annuale.
5. La cessazione di cui ai commi 2 e 4 e’ comunicata dal
rappresentante di gruppo entro trenta giorni dalla data in cui si
sono verificati gli eventi, con la dichiarazione di cui all’articolo
70-duodecies, comma 5.
Art. 70-undecies (Attivita’ di controllo). – 1. Per le annualita’
di validita’ dell’opzione, l’esercizio dei poteri previsti dagli
articoli 51 e seguenti nei confronti del gruppo IVA e’ demandato alle
strutture, gia’ esistenti, individuate con il regolamento di
amministrazione dell’Agenzia delle entrate, di cui all’articolo 71,
comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell’ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
2. Alle strutture di cui al comma 1 sono demandate le attivita’ di:
a) liquidazione prevista dall’articolo 54-bis;
b) controllo sostanziale;
c) recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione
ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241;
d) gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di
competenza delle strutture stesse;
e) rimborso in materia di imposta sul valore aggiunto.
3. Ai fini delle attivita’ di controllo, nell’ipotesi di
disconoscimento della validita’ dell’opzione il recupero dell’imposta
avviene nei limiti dell’effettivo vantaggio fiscale conseguito.
4. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono
stabiliti specifici adempimenti finalizzati ad assicurare l’efficacia
delle attivita’ di controllo.
Art. 70-duodecies (Disposizioni speciali e di attuazione). – 1. Le
modalita’ e i termini speciali di emissione, numerazione e
registrazione delle fatture nonche’ di esecuzione delle liquidazioni
e dei versamenti periodici stabiliti dai decreti ministeriali emanati
ai sensi degli articoli 22, secondo comma, 73 e 74 si applicano alle
operazioni soggette a tali disposizioni effettuate dal gruppo IVA.
2. Se al gruppo IVA partecipano una o piu’ banche, alle operazioni
riferibili a queste ultime si applicano le disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 12 febbraio 2004, n. 75.
3. Se al gruppo IVA partecipano una o piu’ societa’ assicurative,
alle operazioni riferibili a queste ultime si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 maggio
1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1989.
4. Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, secondo, quarto
e quinto periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
si applicano anche nei casi in cui una societa’ di gestione di fondi
partecipi a un gruppo IVA.
5. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono
approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui
al presente titolo nonche’ le modalita’ e le specifiche tecniche per
la trasmissione telematica delle stesse.
6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono
stabilite le disposizioni necessarie per l’attuazione del presente
titolo».
25. Nella tabella di cui all’allegato B al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, indicante atti, documenti e
registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, dopo
l’articolo 6 e’ inserito il seguente:
«Art. 6-bis. Fatture, note, conti, ricevute, quietanze e simili
documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti relativi a cessioni
di beni e prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un
gruppo IVA. La disposizione si applica per le operazioni per le
quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante a
un gruppo IVA, si applicherebbero le esenzioni di cui agli articoli 6
e 15 della presente tabella e all’articolo 66, comma 5, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427».
26. Al testo unico dell’imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Le scritture private non autenticate sono soggette a
registrazione in caso d’uso se tutte le disposizioni in esse
contemplate sono relative a operazioni soggette all’imposta sul
valore aggiunto. Si considerano soggette all’imposta sul valore
aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti
a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l’imposta
non e’ dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui
al comma 6 dell’articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del periodo precedente
non si applica alle operazioni esenti e imponibili ai sensi dei
numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies) del primo comma
dell’articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni
di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo
10, nonche’ alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra
soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei
confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si
applicherebbero le suddette disposizioni»;
b) all’articolo 40:
1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di
servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta si
applica in misura fissa. Si considerano soggette all’imposta sul
valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti
partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le
quali l’imposta non e’ dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e quelle di cui al comma 6 dell’articolo 21 del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del
periodo precedente non si applica alle operazioni esenti ai sensi dei
numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies) del primo comma dell’articolo 10
del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili
esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonche’
alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti
partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei
confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si
applicherebbero le suddette disposizioni»;
2) il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente:
«1-bis. Sono soggette all’imposta proporzionale di registro le
locazioni di immobili strumentali di cui all’articolo 10, primo
comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, ancorche’ siano imponibili agli effetti
dell’imposta sul valore aggiunto ovvero intervengano tra soggetti
partecipanti a un gruppo IVA».
27. All’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Ministro delle finanze», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro dell’economia e delle finanze»;
b) il terzo comma e’ sostituito dal seguente:
«Il Ministro dell’economia e delle finanze puo’ disporre con propri
decreti, stabilendo le relative modalita’, che i versamenti
periodici, compreso quello di cui all’articolo 6, comma 2, della
legge 29 dicembre 1990, n. 405, e i versamenti dell’imposta dovuta in
base alla dichiarazione annuale siano eseguiti per l’ammontare
complessivamente dovuto dall’ente o societa’ commerciale controllante
e dagli enti o societa’ commerciali controllati, al netto delle
eccedenze detraibili; l’ente o societa’ commerciale controllante
comunica all’Agenzia delle entrate l’esercizio dell’opzione per la
predetta procedura di versamento con la dichiarazione ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto presentata nell’anno solare a
decorrere dal quale intende esercitare l’opzione. Agli effetti dei
versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle
eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative
al periodo d’imposta precedente, degli enti e societa’ diversi da
quelli per i quali anche in tale periodo d’imposta l’ente o societa’
controllante si e’ avvalso della facolta’ di cui al presente comma.
Alle eccedenze detraibili degli enti e delle societa’ per i quali
trova applicazione la disposizione di cui al precedente periodo si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 30. Restano fermi gli
altri obblighi e le responsabilita’ delle societa’ controllate. Si
considera controllata la societa’ le cui azioni o quote sono
possedute per oltre la meta’ dall’altra, almeno dal 1º luglio
dell’anno solare precedente a quello di esercizio dell’opzione».
28. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto,
adegua le vigenti disposizioni ministeriali alle modificazioni
introdotte dal comma 27, lettera b).
29. Il regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate,
di cui all’articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, puo’ attribuire alle medesime strutture, gia’
esistenti, di cui al comma 1 dell’articolo 70-undecies del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto
dal comma 24 del presente articolo, nell’ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, i
poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nei confronti
dei soggetti che aderiscono al gruppo IVA.
30. Le disposizioni di cui ai commi 27 e 28 si applicano dal 1º
gennaio 2017; le altre disposizioni di cui ai commi 24, 25, 26 e 29
si applicano dal 1º gennaio 2018.
31. Per le disposizioni di cui al comma 24 il Ministero
dell’economia e delle finanze procede alla consultazione del Comitato
consultivo dell’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo
11 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
32. All’articolo 16 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «due anni» sono sostituite dalle
seguenti: «cinque anni»;
b) al comma 2, la parola: «biennio» e’ sostituita dalla seguente:
«quinquennio»;
c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2017».
33. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, comma 1, numero 14), le parole: «o altri
mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto
marittimo, lacuale, fluviale e lagunare» sono soppresse;
b) alla tabella A, parte II-bis, dopo il numero 1-bis) e’
aggiunto il seguente:
«1-ter) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate
mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di
trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare»;
c) alla tabella A, parte III, numero 127-novies), dopo la parola:
«escluse» sono inserite le seguenti: «quelle di cui alla tabella A,
parte II-bis, numero 1-ter), e».
34. La tariffa amministrata per i servizi di trasporto marittimo,
lacuale, fluviale e lagunare e’ comunque comprensiva dell’imposta sul
valore aggiunto.
35. Le disposizioni di cui ai commi 33 e 34 si applicano alle
operazioni effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2017.
36. Dopo il comma 2 dell’articolo 25-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall’articolo
1, comma 43, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti i
seguenti:
«2-bis. Il versamento della ritenuta di cui al comma 1 e’
effettuato dal condominio quale sostituto d’imposta quando
l’ammontare delle ritenute operate raggiunga l’importo di euro 500.
Il condominio e’ comunque tenuto all’obbligo di versamento entro il
30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato
raggiunto l’importo stabilito al primo periodo.
2-ter. Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 deve essere
eseguito dai condomini tramite conti correnti bancari o postali a
loro intestati ovvero secondo altre modalita’ idonee a consentire
all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli,
che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. L’inosservanza della presente
disposizione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal
comma 1 dell’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471».
37. All’articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’ultimo periodo e’ sostituito
dal seguente: «I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni
di lire sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro
5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di
commercio».
38. Al fine di semplificare e razionalizzare il sistema delle tasse
automobilistiche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, la facolta’ di pagamento cumulativo ai sensi dell’articolo
7, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e’ estesa alle aziende
con flotte di auto e camion delle quali siano proprietarie,
usufruttuarie, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero
utilizzatrici a titolo di locazione finanziaria.
39. I versamenti cumulativi di cui al comma 38 del presente
articolo e all’articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, devono
in ogni caso essere eseguiti in favore della regione o provincia
autonoma competente in relazione rispettivamente al luogo di
immatricolazione del veicolo o, in caso di locazione finanziaria, al
luogo di residenza dell’utilizzatore del veicolo medesimo.
40. Per l’anno 2017, la misura del canone di abbonamento alla
televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio
1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e’ pari
complessivamente all’importo di euro 90.
41. (Omissis).
42. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 26, le parole: «per l’anno 2016» sono sostituite
dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;
b) al comma 28, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per
l’anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo
precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione
del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l’anno
2016».
43. (Omissis).
44. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari
non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori
diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti
nella previdenza agricola.
45. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2017, ai sensi
dell’articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione
applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono
innalzate, per l’anno 2017, rispettivamente in misura non superiore
al 7,7 per cento e all’8 per cento. L’attuazione delle disposizioni
di cui al precedente periodo non puo’ comportare minori entrate
superiori a 20 milioni di euro.
46. (Omissis).
47. All’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e delle
disposizioni di cui all’articolo 9, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».
48. (Omissis).
49. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 65, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 87,» sono inserite le seguenti: «escluse le societa’
di gestione dei fondi comuni d’investimento di cui al testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,»;
b) il comma 67 e’ sostituito dal seguente:
«67. All’articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, il primo periodo e’ sostituito dal seguente:
“Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e
dalle societa’ capogruppo di gruppi assicurativi e dalle societa’ di
gestione dei fondi comuni d’investimento di cui al testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono deducibili nel
limite del 96 per cento del loro ammontare”».
50. (Omissis).
51. Dopo l’articolo 111 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, e’ inserito il seguente:
«Art. 111-bis (Finanza etica e sostenibile). – 1. Sono operatori
bancari di finanza etica e sostenibile le banche che conformano la
propria attivita’ ai seguenti principi:
a) valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche secondo
standard di rating etico internazionalmente riconosciuti, con
particolare attenzione all’impatto sociale e ambientale;
b) danno evidenza pubblica, almeno annualmente, anche via web,
dei finanziamenti erogati di cui alla lettera a), tenuto conto delle
vigenti normative a tutela della riservatezza dei dati personali;
c) devolvono almeno il 20 per cento del proprio portafoglio di
crediti a organizzazioni senza scopo di lucro o a imprese sociali con
personalita’ giuridica, come definite dalla normativa vigente;
d) non distribuiscono profitti e li reinvestono nella propria
attivita’;
e) adottano un sistema di governance e un modello organizzativo a
forte orientamento democratico e partecipativo, caratterizzato da un
azionariato diffuso;
f) adottano politiche retributive tese a contenere al massimo la
differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca,
il cui rapporto comunque non puo’ superare il valore di 5.
2. Non concorre a formare il reddito imponibile ai sensi
dell’articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile una quota pari
al 75 per cento delle somme destinate a incremento del capitale
proprio.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca
d’Italia, stabilisce, con proprio decreto, le norme di attuazione
delle disposizioni del presente articolo, dalle quali non possono
derivare oneri a carico della finanza pubblica superiori a 1 milione
di euro in ragione annua a decorrere dall’anno 2017.
4. L’agevolazione di cui al presente articolo e’ riconosciuta nel
rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti “de minimis”».
(Omissis).
59. Ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 25
giugno 2003, n. 155, come sostituito dall’articolo 13, comma 1, della
legge 19 agosto 2016, n. 166, che acquistano in Italia, anche in
locazione finanziaria, beni mobili strumentali utilizzati
direttamente ed esclusivamente per le finalita’ di cui alla medesima
legge n. 155 del 2003, e’ riconosciuto un contributo fino al 15 per
cento del prezzo di acquisto, per un massimo di 3.500 euro annui, nel
limite delle risorse di cui al comma 63 del presente articolo per gli
anni 2017 e 2018.
60. Il contributo e’ corrisposto dal venditore mediante
compensazione con il prezzo di acquisto.
61. Le imprese costruttrici o importatrici dei beni mobili di cui
al comma 59 rimborsano al venditore l’importo del contributo e
recuperano tale importo quale credito d’imposta per il versamento
delle ritenute dell’imposta sul reddito delle persone fisiche operate
in qualita’ di sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente,
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul
reddito delle societa’ e dell’imposta sul valore aggiunto dovute,
anche in acconto, per l’esercizio in cui e’ effettuato l’acquisto.
62. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui
e’ stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o
importatrici conservano la copia della fattura di vendita e dell’atto
di acquisto che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.
63. Per provvedere all’erogazione del credito d’imposta previsto
dai commi da 59 a 64 e’ autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
64. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalita’ per la
preventiva autorizzazione all’erogazione dei contributi previsti e le
condizioni per la loro fruizione. Con il medesimo decreto sono
definite modalita’ di monitoraggio e di controllo per garantire il
rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 63.
65. (Omissis).
66. All’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
«3-bis. A decorrere dall’anno 2017, l’investimento massimo
detraibile di cui al comma 3 e’ aumentato a euro 1.000.000»;
b) ai commi 3 e 5, le parole: «due anni» sono sostituite dalle
seguenti: «tre anni»;
c) dopo il comma 7 e’ inserito il seguente:
«7-bis. A decorrere dall’anno 2017, le aliquote di cui ai commi 1,
4 e 7 sono aumentate al 30 per cento»;
d) dopo il comma 8 e’ inserito il seguente:
«8-bis. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e
7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 febbraio 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile 2016».
67. L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 66, lettere a) e
c), del presente articolo, e’ subordinata, ai sensi dell’articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
all’autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del
Ministero dello sviluppo economico.
(Omissis).
76. Per le societa’ fra le quali intercorre un rapporto di
partecipazione che preveda una percentuale del diritto di voto
esercitabile nell’assemblea ordinaria e di partecipazione agli utili
non inferiore al 20 per cento e’ ammessa la possibilita’ di cedere le
perdite fiscali di cui all’articolo 84 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, con le stesse modalita’ previste per la
cessione dei crediti d’imposta di cui all’articolo 43-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a
condizione che le azioni della societa’ cessionaria, o della societa’
che controlla direttamente o indirettamente la societa’ cessionaria,
siano negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema
multilaterale di negoziazione di uno degli Stati membri dell’Unione
europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico
europeo con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri
un effettivo scambio di informazioni e che la societa’ cedente non
svolga in via prevalente attivita’ immobiliare. La cessione deve
riguardare l’intero ammontare delle perdite fiscali.
77. Le perdite fiscali trasferibili sono solo quelle realizzate nei
primi tre esercizi della societa’ cedente, subordinatamente al
verificarsi delle seguenti ulteriori condizioni:
a) sussistenza di identita’ dell’esercizio sociale della societa’
cedente e della societa’ cessionaria;
b) sussistenza del requisito partecipativo del 20 per cento al
termine del periodo d’imposta relativamente al quale le societa’ si
avvalgono della possibilita’ di cui al comma 76;
c) perfezionamento della cessione entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi.
78. Le perdite di cui al comma 76 relative a un periodo d’imposta
sono computate dalla societa’ cessionaria in diminuzione del reddito
complessivo dello stesso periodo d’imposta e, per la differenza, nei
successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi
e per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di
ciascuno di essi a condizione che le suddette perdite si riferiscano
a una nuova attivita’ produttiva ai sensi dell’articolo 84, comma 2,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
79. La societa’ cessionaria e’ obbligata a remunerare la societa’
cedente del vantaggio fiscale ricevuto, determinato, in ogni caso,
mediante applicazione, all’ammontare delle perdite acquisite,
dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle societa’ di cui
all’articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
relativa al periodo d’imposta in cui le perdite sono state conseguite
dalla societa’ cedente, entro trenta giorni dal termine per il
versamento del saldo relativo allo stesso periodo d’imposta. Non
concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto escluse,
le somme percepite o versate tra le societa’ di cui al comma 76 del
presente articolo in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o
attribuiti.
80. La societa’ cedente non puo’ optare per i regimi di cui agli
articoli 115, 117 e 130 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, in relazione ai periodi d’imposta nei quali ha conseguito le
perdite fiscali cedute ai sensi dei commi da 76 a 79 del presente
articolo.
81. L’articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 182-ter (Trattamento dei crediti tributari e contributivi). –
1. Con il piano di cui all’articolo 160 il debitore, esclusivamente
mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, puo’
proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e
dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonche’
dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza
e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne
prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella
realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul
ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato
attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di
prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d). Se il
credito tributario o contributivo e’ assistito da privilegio, la
percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono
essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai
creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che
hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli
delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e
assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha
natura chirografaria, il trattamento non puo’ essere differenziato
rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso
di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali e’
previsto un trattamento piu’ favorevole. Nel caso in cui sia proposto
il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo
privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere
inserita in un’apposita classe.
2. Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale,
copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente
al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente
agente della riscossione e all’ufficio competente sulla base
dell’ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia
delle dichiarazioni fiscali per le quali non e’ pervenuto l’esito dei
controlli automatici nonche’ delle dichiarazioni integrative relative
al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L’agente
della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della
presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione
attestante l’entita’ del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso.
L’ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei
tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi
avvisi di irregolarita’, unitamente a una certificazione attestante
l’entita’ del debito derivante da atti di accertamento, ancorche’ non
definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonche’ dai ruoli
vistati, ma non ancora consegnati all’agente della riscossione. Dopo
l’emissione del decreto di cui all’articolo 163, copia dell’avviso di
irregolarita’ e delle certificazioni deve essere trasmessa al
commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dagli articoli
171, primo comma, e 172. In particolare, per i tributi amministrati
dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’ufficio competente a
ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista
al primo periodo, nonche’ a rilasciare la certificazione di cui al
terzo periodo, si identifica con l’ufficio che ha notificato al
debitore gli atti di accertamento.
3. Relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla
proposta concordataria e’ espresso dall’ufficio, previo parere
conforme della competente direzione regionale, in sede di adunanza
dei creditori, ovvero nei modi previsti dall’articolo 178, quarto
comma.
4. Il voto e’ espresso dall’agente della riscossione limitatamente
agli oneri di riscossione di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
5. Il debitore puo’ effettuare la proposta di cui al comma 1 anche
nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione
dell’accordo di ristrutturazione di cui all’articolo 182-bis. In tali
casi l’attestazione di cui al citato articolo 182-bis, primo comma,
relativamente ai crediti fiscali deve inerire anche alla convenienza
del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente
praticabili; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione
da parte del tribunale. La proposta di transazione fiscale,
unitamente alla documentazione di cui all’articolo 161, e’ depositata
presso gli uffici indicati al comma 2 del presente articolo. Alla
proposta di transazione deve altresi’ essere allegata la
dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale
rappresentante ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo
precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione
dell’impresa, con particolare riguardo alle poste attive del
patrimonio. L’adesione alla proposta e’ espressa, su parere conforme
della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell’atto
negoziale da parte del direttore dell’ufficio. L’atto e’ sottoscritto
anche dall’agente della riscossione in ordine al trattamento degli
oneri di riscossione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112. L’assenso cosi’ espresso equivale a
sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione.
6. La transazione fiscale conclusa nell’ambito dell’accordo di
ristrutturazione di cui all’articolo 182-bis e’ risolta di diritto se
il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle
scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli
enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie».
(Omissis).
88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 5 per cento
dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio
precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del
presente articolo.
89. Le somme indicate al comma 88 devono essere investite in:
a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato
ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti
all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione
nel territorio medesimo;
b) in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo
73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati
membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo
Spazio economico europeo, che investono prevalentemente negli
strumenti finanziari di cui alla lettera a).
90. I redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni
qualificate di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, generati dagli
investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo,
sono esenti ai fini dell’imposta sul reddito.
91. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato ai
sensi del comma 88 devono essere detenuti per almeno cinque anni. In
caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento
agevolato prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la
cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento
sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente
agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo
versamento deve essere effettuato dai soggetti di cui al comma 88
entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. In caso
di rimborso o di scadenza dei titoli oggetto di investimento prima
dei cinque anni, le somme conseguite devono essere reinvestite negli
strumenti finanziari di cui al comma 89 entro novanta giorni.
92. Le forme di previdenza complementare di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono destinare somme, fino al
5 per cento dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto
dell’esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al
comma 89 del presente articolo.
93. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato ai
sensi del comma 92 devono essere detenuti per almeno cinque anni.
94. I redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni
qualificate di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dagli
investimenti di cui al comma 92 del presente articolo sono esenti ai
fini dell’imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla
formazione della base imponibile dell’imposta prevista dall’articolo
17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Ai fini della
formazione delle prestazioni pensionistiche erogate dalle forme di
previdenza complementare i redditi derivanti dagli investimenti di
cui al comma 92 del presente articolo incrementano la parte
corrispondente ai redditi gia’ assoggettati ad imposta. In caso di
cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei
cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli che
non hanno concorso alla formazione della predetta base imponibile ai
sensi del primo periodo durante il periodo minimo di investimento,
sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con
aliquota pari a quella di cui al citato articolo 17 del decreto
legislativo n. 252 del 2005, senza applicazione di sanzioni, e il
relativo versamento, unitamente agli interessi, deve essere
effettuato dai soggetti di cui al comma 8 del medesimo articolo 17
entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. In caso
di rimborso o di scadenza degli strumenti finanziari oggetto di
investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve
essere reinvestito negli strumenti finanziari di cui al comma 89 del
presente articolo entro novanta giorni dal rimborso.
95. La ritenuta di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e l’imposta sostitutiva
di cui all’articolo 27-ter del medesimo decreto non si applicano agli
utili corrisposti ai soggetti indicati al secondo periodo del comma 3
del citato articolo 27 derivanti dagli investimenti qualificati di
cui al comma 89 del presente articolo fino al 5 per cento dell’attivo
patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente nel
rispetto della condizione di cui al comma 93 del presente articolo.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo,
il soggetto non residente beneficiario effettivo degli utili deve
produrre una dichiarazione dalla quale risultino i dati
identificativi del soggetto medesimo e la sussistenza di tutte le
condizioni alle quali e’ subordinata l’agevolazione di cui ai commi
da 88 a 114 del presente articolo, nonche’ l’impegno a detenere gli
strumenti finanziari oggetto dell’investimento qualificato per il
periodo di tempo richiesto dalla legge. Il predetto soggetto non
residente deve fornire, altresi’, copia dei prospetti contabili che
consentano di verificare l’osservanza delle predette condizioni. I
soggetti indicati agli articoli 27 e 27-ter del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 che corrispondono utili
ai soggetti non residenti di cui al medesimo articolo 27, comma 3,
secondo periodo, sono obbligati a comunicare annualmente
all’amministrazione finanziaria i dati relativi alle operazioni
compiute nell’anno precedente.
96. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i commi da
91 a 94 sono abrogati.
97. (Omissis).
98. (Omissis).
99. All’articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, dopo il comma 9 e’ aggiunto il seguente:
«9-bis. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e
concentrazione tra fondi pensione sono soggette alle imposte di
registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro per
ciascuna di esse».
100. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale di cui
all’articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate e i redditi
diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c-bis), c-ter),
c-quater) e c-quinquies), del medesimo testo unico, conseguiti, al di
fuori dell’esercizio di impresa commerciale, da persone fisiche
residenti nel territorio dello Stato, derivanti dagli investimenti
nei piani di risparmio a lungo termine, con l’esclusione di quelli
che concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile. Ai
fini del presente comma e dei commi da 101 a 113 del presente
articolo si considerano qualificati le partecipazioni e i diritti o
titoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 del citato
testo unico, tenendo conto anche delle percentuali di partecipazione
o di diritti di voto possedute dai familiari della persona fisica di
cui al comma 5 dell’articolo 5 del medesimo testo unico e delle
societa’ o enti da loro direttamente o indirettamente controllati ai
sensi dei numeri 1) e 2) del primo comma dell’articolo 2359 del
codice civile.
101. Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la
destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in
ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non
superiore a 150.000 euro, agli investimenti qualificati indicati al
comma 90 del presente articolo, attraverso l’apertura di un rapporto
di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro
stabile rapporto con esercizio dell’opzione per l’applicazione del
regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 6 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di
assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di
intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero
non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile
organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con
nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti
soggetti. Il rappresentante fiscale adempie negli stessi termini e
con le stesse modalita’ previsti per i suindicati soggetti residenti.
Il conferimento di valori nel piano di risparmio si considera
cessione a titolo oneroso e l’intermediario applica l’imposta secondo
le disposizioni del citato articolo 6 del decreto legislativo n. 461
del 1997.
102. In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due
terzi dell’anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di
risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70
per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non
negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di
negoziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attivita’
diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato
ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti
all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni
nel territorio medesimo; la predetta quota del 70 per cento deve
essere investita per almeno il 30 per cento del valore complessivo in
strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite
nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di
altri mercati regolamentati. Ai fini dei commi da 100 a 113 del
presente articolo si presume, senza possibilita’ di prova contraria,
impresa che svolge attivita’ immobiliare quella il cui patrimonio e’
prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla
cui produzione o al cui scambio e’ effettivamente diretta l’attivita’
di impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente
nell’esercizio di impresa. Si considerano direttamente utilizzati
nell’esercizio di impresa gli immobili concessi in locazione
finanziaria e i terreni su cui l’impresa svolge l’attivita’ agricola.
103. Le somme o i valori destinati nel piano non possono essere
investiti per una quota superiore al 10 per cento del totale in
strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la
stessa controparte o con altra societa’ appartenente al medesimo
gruppo dell’emittente o della controparte o in depositi e conti
correnti.
104. Sono considerati investimenti qualificati anche le quote o
azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio
residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 73 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati
membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo
Spazio economico europeo, che investono per almeno il 70 per cento
dell’attivo in strumenti finanziari indicati al comma 102 del
presente articolo nel rispetto delle condizioni di cui al comma 103.
105. Le somme o valori destinati nel piano non possono essere
investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti
residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un
adeguato scambio di informazioni.
106. Gli strumenti finanziari in cui e’ investito il piano devono
essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione degli
strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni, i
redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante
il periodo minimo di investimento del piano sono soggetti a
imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi,
senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere
effettuato dai soggetti di cui al comma 101 entro il giorno 16 del
secondo mese successivo alla cessione. I soggetti di cui al comma 101
recuperano le imposte dovute attraverso adeguati disinvestimenti o
chiedendone la provvista al titolare. In caso di rimborso degli
strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio,
il controvalore conseguito deve essere reinvestito in strumenti
finanziari indicati ai commi 102 e 104 entro trenta giorni dal
rimborso.
107. Il venire meno delle condizioni di cui ai commi 102, 103 e 104
comporta la decadenza dal beneficio fiscale relativamente ai redditi
degli strumenti finanziari detenuti nel piano stesso, diversi da
quelli investiti nel medesimo piano nel rispetto delle suddette
condizioni per il periodo di tempo indicato al comma 106, e l’obbligo
di corrispondere le imposte non pagate, unitamente agli interessi,
senza applicazione di sanzioni, secondo quanto previsto al comma 106.
108. Le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive eventualmente
applicate e non dovute fanno sorgere in capo al titolare del piano il
diritto a ricevere una somma corrispondente. I soggetti di cui al
comma 101 presso i quali e’ costituito il piano provvedono al
pagamento della predetta somma, computandola in diminuzione dal
versamento delle ritenute e delle imposte dovute dai medesimi
soggetti. Ai fini del predetto computo non si applicano i limiti di
cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
109. Le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi
realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli
strumenti finanziari nei quali e’ investito il piano sono deducibili
dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle
successive operazioni poste in essere nell’ambito del medesimo piano
e sottoposti a tassazione ai sensi dei commi 106 e 107 nello stesso
periodo d’imposta e nei successivi ma non oltre il quarto. Alla
chiusura del piano le minusvalenze, perdite o differenziali negativi
possono essere portati in deduzione non oltre il quarto periodo
d’imposta successivo a quello del realizzo dalle plusvalenze,
proventi e differenziali positivi realizzati nell’ambito di altro
rapporto con esercizio dell’opzione ai sensi dell’articolo 6 del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, intestato allo stesso
titolare del piano, ovvero portati in deduzione ai sensi del comma 5
dell’articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
110. In caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima
categoria omogenea, si considerano ceduti per primi i titoli
acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato
dell’anno di acquisto.
111. Il trasferimento del piano di risparmio a lungo termine
dall’intermediario o dall’impresa di assicurazione presso il quale e’
stato costituito ad altro soggetto di cui al comma 101 non rileva ai
fini del computo dei cinque anni di detenzione degli strumenti
finanziari.
112. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 non puo’ essere
titolare di piu’ di un piano di risparmio a lungo termine e ciascun
piano di risparmio a lungo termine non puo’ avere piu’ di un
titolare. L’intermediario o l’impresa di assicurazione presso il
quale e’ costituito il piano di risparmio a lungo termine, all’atto
dell’incarico, acquisisce dal titolare un’autocertificazione con la
quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di
risparmio a lungo termine.
113. L’intermediario o l’impresa di assicurazione presso il quale
e’ costituito il piano di risparmio a lungo termine tiene separata
evidenza delle somme destinate nel piano in anni differenti.
114. Il trasferimento a causa di morte degli strumenti finanziari
detenuti nel piano non e’ soggetto all’imposta sulle successioni e
donazioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
115. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le modalita’ di costituzione e le forme
di finanziamento, nel limite di 20 milioni di euro per il 2017 e di
10 milioni di euro per il 2018, di centri di competenza ad alta
specializzazione, nella forma del partenariato pubblico-privato,
aventi lo scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca
applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie
avanzate, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale
Industria 4.0.
116. Al fine di incrementare gli investimenti pubblici e privati
nei settori della ricerca finalizzata alla prevenzione e alla salute,
coerentemente con il Programma nazionale per la ricerca (PNR), e’
istituita la Fondazione per la creazione di un’infrastruttura
scientifica e di ricerca, di interesse nazionale, multidisciplinare e
integrata nei settori della salute, della genomica,
dell’alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, e per
la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca Human
technopole di cui all’articolo 5 del decreto-legge 25 novembre 2015,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016,
n. 9, e al relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
16 settembre 2016 di approvazione del progetto esecutivo, di seguito
denominata «Fondazione». Per il raggiungimento dei propri scopi la
Fondazione instaura rapporti con omologhi enti e organismi in Italia
e all’estero.
117. Sono membri fondatori il Ministero dell’economia e delle
finanze, il Ministero della salute e il Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, ai quali viene attribuita la
vigilanza sulla Fondazione.
118. Il comitato di coordinamento di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 16 settembre 2016 predispone lo schema di
statuto della Fondazione che e’ approvato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca e con il Ministro della salute. Lo
statuto stabilisce la denominazione della Fondazione e disciplina,
tra l’altro, la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici
e privati, nonche’ le modalita’ con cui tali soggetti possono
partecipare finanziariamente al progetto scientifico Human
technopole.
119. Il patrimonio della Fondazione e’ costituito da apporti dei
Ministeri fondatori e incrementato da ulteriori apporti dello Stato,
nonche’ dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le
attivita’, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da
contributi di enti pubblici e di privati. Alla Fondazione possono
essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e
del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. L’affidamento
in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla
Fondazione e’ effettuato dall’amministrazione competente, d’intesa
con il Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo,
fermo restando il relativo regime giuridico dei beni demaniali
affidati, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice
civile.
120. Per lo svolgimento dei propri compiti la Fondazione puo’
avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, all’uopo messo
a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste
dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti individuati
ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. La Fondazione puo’ avvalersi, inoltre, della collaborazione di
esperti e di societa’ di consulenza nazionali ed estere, ovvero di
universita’ e di istituti universitari e di ricerca.
121. Per la costituzione della Fondazione e per la realizzazione
del progetto Human technopole di cui al comma 116 e’ autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro per il 2017, di 114,3 milioni di euro per
il 2018, di 136,5 milioni di euro per il 2019, di 112,1 milioni di
euro per il 2020, di 122,1 milioni di euro per il 2021, di 133,6
milioni di euro per il 2022 e di 140,3 milioni di euro a decorrere
dal 2023. Il contributo e’ erogato sulla base dello stato di
avanzamento del progetto Human technopole di cui al comma 116.
122. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della
Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi
da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di
neutralita’ fiscale.
123. I criteri e le modalita’ di attuazione dei commi da 116 a 122
del presente articolo, compresa la disciplina dei rapporti con
l’Istituto italiano di tecnologia in ordine al progetto Human
technopole di cui al medesimo comma 116, e il trasferimento alla
Fondazione delle risorse residue di cui all’articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono stabiliti con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e con il Ministro
della salute.
(Omissis).
149. All’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto
ed entro i sette anni solari successivi» sono soppresse.
150. All’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea:
1) le parole: «Il reddito di lavoro dipendente prodotto» sono
sostituite dalle seguenti: «I redditi di lavoro dipendente e di
lavoro autonomo prodotti»;
2) le parole: «settanta per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «cinquanta per cento»;
b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Le condizioni di cui al comma 1, lettere b) e d), non si
applicano ai lavoratori autonomi»;
c) al comma 2 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica
anche ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all’Unione
europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le
doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un
accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso
di un diploma di laurea, che hanno svolto continuativamente
un’attivita’ di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa
fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno
svolto continuativamente un’attivita’ di studio fuori dall’Italia
negli ultimi ventiquattro mesi o piu’, conseguendo un diploma di
laurea o una specializzazione post lauream».
151. Le disposizioni di cui al comma 150, lettera a), numero 2), e
lettera c), si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso
al 1º gennaio 2017. Le medesime disposizioni di cui al comma 150,
lettera a), numero 2), si applicano, per i periodi d’imposta dal 2017
al 2020, anche ai lavoratori dipendenti che nell’anno 2016 hanno
trasferito la residenza nel territorio dello Stato ai sensi
dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
ai soggetti che nel medesimo anno 2016 hanno esercitato l’opzione ai
sensi del comma 4 dell’articolo 16 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 147.
152. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e’ aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Art. 24-bis (Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi
prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono
la propria residenza fiscale in Italia). – 1. Le persone fisiche che
trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell’articolo
2, comma 2, possono optare per l’assoggettamento all’imposta
sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, dei redditi
prodotti all’estero individuati secondo i criteri di cui all’articolo
165, comma 2, a condizione che non siano state fiscalmente residenti
in Italia, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, per un tempo almeno
pari a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio
del periodo di validita’ dell’opzione. L’imposta sostitutiva non si
applica ai redditi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c),
realizzati nei primi cinque periodi d’imposta di validita’
dell’opzione, che rimangono soggetti al regime ordinario di
imposizione di cui all’articolo 68, comma 3.
2. Per effetto dell’esercizio dell’opzione di cui al comma 1,
relativamente ai redditi prodotti all’estero di cui al comma 1 e’
dovuta un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi delle persone
fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall’importo dei
redditi percepiti, nella misura di euro 100.000 per ciascun periodo
d’imposta in cui e’ valida la predetta opzione. Tale importo e’
ridotto a euro 25.000 per ciascun periodo d’imposta per ciascuno dei
familiari di cui al comma 6. L’imposta e’ versata in un’unica
soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle
imposte sui redditi. Per l’accertamento, la riscossione, il
contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone
fisiche. L’imposta non e’ deducibile da nessun’altra imposta o
contributo.
3. L’opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata dopo aver
ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello
presentata all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 11,
comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, entro il
termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo
d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del
comma 1 del presente articolo ed e’ efficace a decorrere da tale
periodo d’imposta. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano
nell’opzione la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto
l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validita’
dell’opzione. L’Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni,
attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle
autorita’ fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima
residenza fiscale prima dell’esercizio di validita’ dell’opzione.
4. L’opzione di cui al comma 1 e’ revocabile e comunque cessa di
produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d’imposta di
validita’ dell’opzione. Gli effetti dell’opzione cessano in ogni caso
in ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte,
dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2 nella misura e nei termini
previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli
effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti. La revoca o la
decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione.
5. Le persone fisiche di cui al comma 1, per se’ o per uno o piu’
dei familiari di cui al comma 6, possono manifestare la facolta’ di
non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva con
riferimento ai redditi prodotti in uno o piu’ Stati o territori
esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio
dell’opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in
tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori
esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d’imposta
per i redditi prodotti all’estero. Ai fini dell’individuazione dello
Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano
i medesimi criteri di cui all’articolo 23.
6. Su richiesta del soggetto che esercita l’opzione di cui al comma
1, l’opzione ivi prevista puo’ essere estesa nel corso di tutto il
periodo dell’opzione a uno o piu’ dei familiari di cui all’articolo
433 del codice civile, purche’ soddisfino le condizioni di cui al
comma 1. In tal caso, il soggetto che esercita l’opzione indica la
giurisdizione o le giurisdizioni in cui i familiari a cui si estende
il regime avevano l’ultima residenza prima dell’esercizio di
validita’ dell’opzione. L’estensione dell’opzione puo’ essere
revocata in relazione a uno o piu’ familiari di cui al periodo
precedente. La revoca dall’opzione o la decadenza dal regime del
soggetto che esercita l’opzione si estendono anche ai familiari. La
decadenza dal regime di uno o piu’ dei familiari per omesso o
parziale versamento dell’imposta sostitutiva loro riferita non
comporta decadenza dal regime per le persone fisiche di cui al comma
1».
153. I soggetti che esercitano l’opzione di cui all’articolo 24-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal
comma 152 del presente articolo, per i periodi d’imposta di validita’
dell’opzione ivi prevista, non sono tenuti agli obblighi di
dichiarazione di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990,
n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.
227, e sono esenti dalle imposte previste dall’articolo 19, commi 13
e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La presente
disposizione si applica anche ai familiari di cui al comma 6 del
citato articolo 24-bis del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
154. Gli effetti dell’opzione di cui all’articolo 24-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 152
del presente articolo, non sono cumulabili con quelli previsti
dall’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
155. Al fine di favorire l’ingresso di significativi investimenti
in Italia, anche preordinati ad accrescere i livelli occupazionali,
con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, di concerto con il Ministro dell’interno, sono
individuate forme di agevolazione nella trattazione delle domande di
visto di ingresso e di permesso di soggiorno applicabili a chi
trasferisce la propria residenza fiscale in Italia ai sensi
dell’articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, introdotto dal comma 152 del presente articolo.
156. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro
dell’interno, sono individuate, nel rispetto della normativa vigente
nazionale ed europea, forme di agevolazione nella trattazione delle
domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con
start-up innovative, con iniziative d’investimento, di formazione
avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in
partenariato con imprese, universita’, enti di ricerca e altri
soggetti pubblici o privati italiani.
157. Le modalita’ applicative per l’esercizio, la modifica o la
revoca dell’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 24-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 152
del presente articolo, e per il versamento dell’imposta sostitutiva
di cui al comma 2 del medesimo articolo 24-bis sono individuate con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
158. Per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei
periodi d’imposta di validita’ dell’opzione esercitata dal dante
causa, ai sensi dell’articolo 24-bis del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 152 del presente
articolo, l’imposta sulle successioni e donazioni di cui al testo
unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e
donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e’
dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello Stato al
momento della successione o della donazione.
159. Le disposizioni di cui ai commi da 148 a 158 si applicano per
la prima volta con riferimento alle dichiarazioni dei redditi
relative al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge.
160. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 182, le parole: «2.000 euro» sono sostituite dalle
seguenti: «3.000 euro»;
b) al comma 184 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
somme e i valori di cui al comma 4 del medesimo articolo 51
concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le
regole ivi previste e non sono soggetti all’imposta sostitutiva
disciplinata dai commi da 182 a 191 del presente articolo, anche
nell’eventualita’ in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del
lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui
al comma 182»;
c) dopo il comma 184 e’ inserito il seguente:
«184-bis. Ai fini dell’applicazione del comma 184, non concorrono a
formare il reddito di lavoro dipendente, ne’ sono soggetti
all’imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191:
a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, versati, per scelta del
lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui
al comma 182 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti
indicati all’articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto
legislativo n. 252 del 2005. Tali contributi non concorrono a formare
la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai
fini dell’applicazione delle previsioni di cui all’articolo 11, comma
6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005;
b) i contributi di assistenza sanitaria di cui all’articolo 51,
comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in
parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche
se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo 51, comma 2,
lettera a);
c) il valore delle azioni di cui all’articolo 51, comma 2,
lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in
parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche
se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo 51, comma 2,
lettera g), e indipendentemente dalle condizioni dallo stesso
stabilite»;
d) al comma 186, le parole: «euro 50.000» sono sostituite dalle
seguenti: «euro 80.000»;
e) al comma 189, le parole: «2.500 euro» sono sostituite dalle
seguenti: «4.000 euro».
161. All’articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f-ter) e’ inserita la
seguente:
«f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a
favore della generalita’ dei dipendenti o di categorie di dipendenti
per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il
rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall’articolo 2,
comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o
aventi per oggetto il rischio di gravi patologie».
162. Le disposizioni di cui all’articolo 51, comma 2, lettera f),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo
modificate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpretano nel
senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi
riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in
conformita’ a disposizioni di contratto collettivo nazionale di
lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo
territoriale.
(Omissis).
166. A decorrere dal 1º maggio 2017, in via sperimentale fino al 31
dicembre 2018, e’ istituito l’anticipo finanziario a garanzia
pensionistica (APE). L’APE e’ un prestito corrisposto a quote mensili
per dodici mensilita’ a un soggetto in possesso dei requisiti di cui
al comma 167 del presente articolo fino alla maturazione del diritto
alla pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La restituzione del prestito
avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di
vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti
anni. Il prestito e’ coperto da una polizza assicurativa obbligatoria
per il rischio di premorienza.
(Omissis).
177. Le somme erogate in quote mensili di cui al comma 166 del
presente articolo non concorrono a formare il reddito ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. A fronte degli
interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura
del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore e’
riconosciuto, alle condizioni di cui al presente comma, un credito
d’imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell’importo
pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi
complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito
d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi ed e’ riconosciuto dall’INPS per l’intero importo
rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di
pensione. L’INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da
versare mensilmente all’erario nella sua qualita’ di sostituto
d’imposta. All’APE si applicano gli articoli da 15 a 22 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
(Omissis).
210. I commi 3 e 4 dell’articolo 13 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1986, n. 917, sono sostituiti dal seguente:
«3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o
piu’ redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a),
spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quella
prevista al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di
pensione nell’anno, pari a:
a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro.
L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo’ essere
inferiore a 713 euro;
b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l’importo
corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo e’
superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.297 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 15.000
euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito
del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro».
211. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere
e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n.
466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all’articolo 1, commi 563
e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici
fiscali di cui all’articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre
1998, n. 407, e dell’articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004,
n. 206, in materia di esenzione dall’imposta sui redditi.
(Omissis).
273. A decorrere dal 1º gennaio 2017, la Fondazione per il Merito,
di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106, assume la denominazione di «Fondazione Articolo 34». La nuova
denominazione sostituisce la precedente, ovunque presente, nel
medesimo decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 106 del 2011, e in ogni altro provvedimento
legislativo o regolamentare.
274. All’articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
componenti dell’organo di amministrazione della Fondazione e il suo
presidente sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’
e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze»;
b) al comma 6 e’ aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«e-bis) i criteri e le metodologie per l’assegnazione delle borse
di studio nazionali per il merito e la mobilita’».
275. Entro il 30 aprile di ogni anno, la «Fondazione Articolo 34»,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, bandisce
almeno 400 borse di studio nazionali, ciascuna del valore di 15.000
euro annuali, destinate a studenti capaci, meritevoli e privi di
mezzi, al fine di favorirne l’immatricolazione e la frequenza a corsi
di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, nelle universita’
statali, o a corsi di diploma accademico di I livello, nelle
istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e
coreutica, aventi sedi anche differenti dalla residenza anagrafica
del nucleo familiare dello studente.
276. Sono ammessi a partecipare al bando di cui al comma 275 gli
studenti iscritti all’ultimo anno della scuola secondaria di secondo
grado che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) l’ISEE, alla data di emanazione del bando, calcolato ai sensi
dell’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonche’ dell’articolo
2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, e’ inferiore o
eguale a 20.000 euro;
b) le medie dei voti ottenuti in tutte le materie, negli scrutini
finali del penultimo e del terzultimo anno della scuola secondaria di
secondo grado, nonche’ negli scrutini intermedi dell’ultimo anno,
purche’ comunque effettuati entro la data di scadenza del bando, sono
tutte eguali o superiori a 8/10;
c) i punteggi riportati nelle prove dell’Istituto nazionale per
la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
(INVALSI), relative alle materie di italiano e matematica, ricadono
nel primo quartile dei risultati INVALSI della regione ove ha sede la
scuola di appartenenza.
277. Il limite di importo dell’ISEE di cui al comma 276, lettera
a), puo’ essere aggiornato con cadenza triennale con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca a seguito
del monitoraggio dell’attuazione e dell’efficacia delle norme dei
commi da 273 a 289.
278. Sono altresi’ ammessi a partecipare al bando di cui al comma
275, in numero non superiore a due per ciascuna istituzione
scolastica, gli studenti che soddisfano le condizioni di cui al comma
276, lettere a) e c), e che, pur non soddisfacendo la condizione di
cui al comma 276, lettera b), sono motivatamente qualificati come
eccezionalmente meritevoli dal dirigente scolastico della scuola
secondaria di secondo grado di appartenenza, su proposta del collegio
dei docenti.
279. I candidati ammessi a partecipare al bando ai sensi dei commi
276 e 278 sono inclusi in un’unica graduatoria nazionale di merito.
Il punteggio assegnato a ciascun candidato e’ calcolato sulla base
dei criteri di valutazione stabiliti nel bando e fondati sui valori
di cui al comma 276, lettere a), b) e c), nonche’ sulla motivazione
del giudizio di merito eccezionale di cui al comma 278. Nella
fissazione dei predetti criteri, i valori delle medie di cui al comma
276, lettera b), sono rapportati ai valori delle medesime medie nelle
scuole della provincia di appartenenza, come calcolati dall’INVALSI.
280. Le borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 sono
assegnate, nell’ordine della graduatoria nazionale di merito, entro
il 31 agosto di ogni anno e sono corrisposte allo studente in rate
semestrali anticipate, previa verifica del rispetto delle condizioni
di cui ai commi 281 e 282.
281. La prima rata e’ versata allo studente al momento della
comunicazione dell’avvenuta immatricolazione a un corso di laurea o
di laurea magistrale a ciclo unico o a un diploma accademico di I
livello, scelto liberamente dallo studente, fermo restando il
superamento delle prove di ammissione, ove previste. La seconda rata
e’ versata allo studente entro il 31 marzo dell’anno successivo.
282. Le borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 sono
confermate, negli anni accademici successivi al primo, per tutta la
durata normale del relativo corso di laurea o corso di laurea
magistrale a ciclo unico, o corso di diploma accademico di I livello,
e sono versate in due rate semestrali annuali, entro il 30 settembre
dell’anno di riferimento ed entro il 31 marzo dell’anno successivo, a
condizione che lo studente, al 10 agosto di ogni anno accademico,
abbia conseguito:
a) tutti i crediti formativi degli anni accademici precedenti;
b) almeno 40 crediti formativi dell’anno accademico in corso, con
una media dei voti riportati in tutti gli esami sostenuti non
inferiore a 28/30 e nessun voto inferiore a 24/30.
283. Gli studenti beneficiari delle borse di studio di cui ai commi
da 273 a 289 del presente articolo sono esonerati dal pagamento della
tassa regionale per il diritto allo studio di cui all’articolo 3,
commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonche’
delle tasse e dei contributi previsti dagli ordinamenti delle
universita’ statali o delle istituzioni statali dell’alta formazione
artistica, musicale e coreutica di appartenenza, ferma restando la
disciplina dell’imposta di bollo.
284. Le borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 sono
incompatibili con ogni altra borsa di studio, ad eccezione di quelle
destinate a sostenere finanziariamente lo studente per soggiorni di
studio all’estero, con tutti gli strumenti e i servizi del diritto
allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68,
nonche’ con l’ammissione alle istituzioni universitarie ad
ordinamento speciale o ad altre consimili strutture universitarie che
offrano gratuitamente agli studenti vitto e alloggio. Lo studente
puo’ comunque chiedere di usufruire dei servizi offerti dagli enti
regionali per il diritto allo studio, al costo stabilito dai medesimi
enti.
285. Alle borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 del presente
articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni
dell’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
286. Per il finanziamento delle borse di studio di cui ai commi da
273 a 289 del presente articolo, sono attribuiti alla «Fondazione
Articolo 34» 6 milioni di euro per l’anno 2017, 13 milioni di euro
per l’anno 2018 e 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019.
287. Al finanziamento dell’organizzazione e delle attivita’
ordinarie della «Fondazione Articolo 34» sono attribuiti 2 milioni di
euro per l’anno 2017 e 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2018.
288. Nelle more del raggiungimento della piena operativita’ della
«Fondazione Articolo 34» e della nomina dei relativi organi di
amministrazione, al fine di attuare tempestivamente le finalita’ dei
commi da 273 a 289 con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e’ istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, una cabina di regia, composta da tre membri designati,
rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal
Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, incaricata di
attivare le procedure relative all’emanazione del bando di cui al
comma 275, ai fini dell’assegnazione e del versamento delle borse di
studio agli studenti vincitori. Con il medesimo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti le modalita’
operative e organizzative della cabina di regia e il supporto
amministrativo e tecnico alle attivita’ della stessa, nell’ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Al raggiungimento della piena operativita’ della Fondazione e alla
nomina dei relativi organi di amministrazione, la cabina di regia
decade automaticamente dalle sue funzioni.
289. La quota parte delle risorse di cui al comma 286 eventualmente
non utilizzate per le finalita’ di cui ai commi da 273 a 288, da
accertare entro il 15 settembre di ogni anno con decreto del
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca,
confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo di
intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore e
delle borse di studio iscritto nello stato di previsione del medesimo
Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
(Omissis).
294. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 15, comma 1, lettera i-octies), dopo le parole:
«nonche’ a favore» sono inserite le seguenti: «degli istituti tecnici
superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11
aprile 2008,»;
b) all’articolo 100, comma 2, lettera o-bis), dopo le parole: «e
successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonche’ a
favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008,».
(Omissis).
353. A decorrere dal 1º gennaio 2017 e’ riconosciuto un premio alla
nascita o all’adozione di minore dell’importo di 800 euro. Il premio,
che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui
all’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e’
corrisposto dall’INPS in unica soluzione, su domanda della futura
madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto
dell’adozione.
(Omissis).
537. All’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo il comma 3
e’ aggiunto il seguente:
«3-bis. Lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale contengono
l’indicazione del numero di codice fiscale del cessionario o
committente, se richiesto dal cliente non oltre il momento di
effettuazione dell’operazione».
538. In attuazione di quanto disposto dal comma 537, con successivo
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono adeguati
i decreti che disciplinano il contenuto dello scontrino fiscale e
della ricevuta fiscale.
539. La disposizione di cui al comma 537 si applica alle operazioni
effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2018.
540. A decorrere dal 1º gennaio 2018 i contribuenti, persone
fisiche residenti nel territorio dello Stato che effettuano acquisti
di beni o servizi, fuori dell’esercizio di attivita’ d’impresa, arte
o professione, presso esercenti che hanno optato per la trasmissione
telematica dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare
all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria
nazionale. Per partecipare all’estrazione e’ necessario che i
contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice
fiscale all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle
entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo le
modalita’ di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 2 del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
541. La partecipazione all’estrazione a sorte di cui al comma 540
e’ consentita anche con riferimento a tutti gli acquisti di beni o
servizi, effettuati fuori dell’esercizio di attivita’ d’impresa, arte
o professione, documentati con fattura, a condizione che i dati di
quest’ultima siano trasmessi telematicamente all’Agenzia delle
entrate ai sensi dell’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, ovvero ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
542. Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento
elettronici da parte dei consumatori, la probabilita’ di vincita dei
premi di cui al comma 540 e’ aumentata del 20 per cento, rispetto
alle transazioni effettuate mediante denaro contante, per le
transazioni effettuate attraverso strumenti che consentano il
pagamento con carta di debito e di credito, di cui al comma 3
dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
543. Nelle more dell’attuazione delle misure di cui al comma 540, a
decorrere dal 1º marzo 2017, la lotteria nazionale e’ attuata, senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in via sperimentale
limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dell’esercizio
di attivita’ d’impresa, arte o professione, effettuati dai
contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato,
mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e
di credito, di cui al comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo
5 agosto 2015, n. 127.
544. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e’ emanato, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un regolamento disciplinante le modalita’ tecniche relative alle
operazioni di estrazione, l’entita’ e il numero dei premi messi a
disposizione, nonche’ ogni altra disposizione necessaria per
l’attuazione della lotteria.
(Omissis).
547. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 23, comma 1, lettera g), dopo le parole: «non
residenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonche’ quelli di cui
all’articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo»;
b) dopo l’articolo 55 e’ inserito il seguente:
«Art. 55-bis (Imposta sul reddito d’impresa). – 1. Il reddito
d’impresa degli imprenditori individuali e delle societa’ in nome
collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilita’
ordinaria, determinato ai sensi del presente capo, e’ escluso dalla
formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione
separata con l’aliquota prevista dall’articolo 77. Dal reddito
d’impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico
dell’utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del
reddito del periodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti
assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue
computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta
successivi, a favore dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o
dei soci.
2. In deroga all’articolo 8, comma 3, le perdite maturate nei
periodi d’imposta di applicazione delle disposizioni di cui al comma
1 del presente articolo sono computate in diminuzione del reddito dei
periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza
in essi. Le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita
dal regime di cui al presente articolo sono computabili in
diminuzione dai redditi ai sensi dell’articolo 8, comma 3,
considerando l’ultimo anno di permanenza nel regime come anno di
maturazione delle stesse. Nel caso di societa’ in nome collettivo e
in accomandita semplice tali perdite sono imputate a ciascun socio
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
3. Le somme prelevate a carico dell’utile dell’esercizio e delle
riserve di utili, nei limiti del reddito dell’esercizio e dei periodi
d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata e non ancora
prelevati, a favore dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o
dei soci costituiscono reddito d’impresa e concorrono integralmente a
formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori
familiari o dei soci.
4. Gli imprenditori e le societa’ in nome collettivo e in
accomandita semplice in regime di contabilita’ ordinaria possono
optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo. L’opzione ha durata pari a cinque periodi d’imposta, e’
rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi,
con effetto dal periodo d’imposta cui e’ riferita la dichiarazione.
5. L’applicazione del presente articolo esclude quella
dell’articolo 5 limitatamente all’imputazione e alla tassazione del
reddito indipendentemente dalla sua percezione.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
somme prelevate a carico delle riserve formate con utili dei periodi
d’imposta precedenti a quello dal quale ha effetto tale articolo; le
riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate
prioritariamente con utili di tali periodi d’imposta»;
c) all’articolo 116:
1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Opzioni per le
societa’ a ristretta base proprietaria»;
2) dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:
«2-bis. In alternativa a quanto disposto dai commi 1 e 2, le
societa’ ivi previste possono esercitare l’opzione per l’applicazione
del regime di cui all’articolo 55-bis. Gli utili di esercizio e le
riserve di utili derivanti dalle partecipazioni nelle societa’ che
esercitano l’opzione di cui all’articolo 55-bis si considerano
equiparati alle somme di cui al comma 3 dello stesso articolo».
548. Per i soggetti che applicano le disposizioni di cui
all’articolo 55-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
introdotto dal comma 547 del presente articolo, l’ammontare del
contributo annuo dovuto dai soggetti di cui all’articolo 1 della
legge 2 agosto 1990, n. 233, e’ determinato senza tenere conto delle
disposizioni di cui al citato articolo 55-bis.
549. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 84, comma 3, alinea, dopo il secondo periodo e’
inserito il seguente: «La limitazione si applica anche alle eccedenze
oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell’articolo 96,
relativamente agli interessi indeducibili, nonche’ a quelle di cui
all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
relativamente all’aiuto alla crescita economica»;
b) all’articolo 88, comma 4-ter, il secondo periodo e’ sostituito
dal seguente: «In caso di concordato di risanamento, di accordo di
ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato
ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato regio
decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, o di
procedure estere a queste equivalenti, la riduzione dei debiti
dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che
eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’articolo 84,
senza considerare il limite dell’ottanta per cento, la deduzione di
periodo e l’eccedenza relativa all’aiuto alla crescita economica di
cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui
al comma 4 dell’articolo 96 del presente testo unico»;
c) all’articolo 172, comma 7, il quinto periodo e’ sostituito dal
seguente: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli
interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4
dell’articolo 96 del presente testo unico, nonche’ all’eccedenza
relativa all’aiuto alla crescita economica di cui all’articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;
d) all’articolo 173, comma 10, dopo le parole: «Alle perdite
fiscali» sono inserite le seguenti: «, agli interessi indeducibili
oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell’articolo 96 del
presente testo unico, nonche’ all’eccedenza relativa all’aiuto alla
crescita economica di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214,»;
e) all’articolo 181, comma 1, dopo le parole: «le perdite
fiscali» sono inserite le seguenti: «, l’eccedenza di interessi
indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4
dell’articolo 96 del presente testo unico, nonche’ l’eccedenza
relativa all’aiuto alla crescita economica di cui all’articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,».
550. All’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio e’ valutato
mediante applicazione dell’aliquota percentuale di cui al comma 3
alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello
esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010»;
b) il comma 2-bis e’ abrogato;
c) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Dall’ottavo periodo d’imposta l’aliquota percentuale per il
calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio e’
fissata al 2,7 per cento. In via transitoria, per il primo triennio
di applicazione, l’aliquota e’ fissata al 3 per cento; per il periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31
dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017 l’aliquota e’ fissata,
rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento, al 4,75 per cento
e al 2,3 per cento»;
d) dopo il comma 6 e’ inserito il seguente:
«6-bis. Per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di
assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha
effetto fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei
titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a
quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31
dicembre 2010»;
e) il comma 7 e’ sostituito dal seguente:
«7. Il presente articolo si applica anche al reddito d’impresa di
persone fisiche, societa’ in nome collettivo e in accomandita
semplice in regime di contabilita’ ordinaria».
551. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
le disposizioni di cui al comma 550, lettere d) ed e), del presente
articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso alla data del 31 dicembre 2015.
552. Per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito dalla lettera
e) del comma 550 del presente articolo, a partire dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre
2015, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la
differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il
patrimonio netto al 31 dicembre 2010.
553. La determinazione dell’acconto dovuto ai fini dell’imposta sui
redditi delle societa’ relativo al periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2016 e’ effettuata considerando quale
imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata
applicando le disposizioni di cui al comma 550.
554. All’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,
n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1º gennaio 2016» sono sostituite
dalle seguenti: «1º gennaio 2017»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2016» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2017».
555. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in
mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destinazione
agricola, rideterminati con le modalita’ e nei termini indicati dal
comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27,
come modificato dal comma 554 del presente articolo, le aliquote
delle imposte sostitutive di cui all’articolo 5, comma 2, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all’8 per cento e
l’aliquota di cui all’articolo 7, comma 2, della medesima legge e’
raddoppiata.
556. I soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e
b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non
adottano i principi contabili internazionali nella redazione del
bilancio, possono, anche in deroga all’articolo 2426 del codice
civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia,
rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione
II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione
degli immobili alla cui produzione o al cui scambio e’ diretta
l’attivita’ di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in
corso al 31 dicembre 2015.
557. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o
rendiconto dell’esercizio successivo a quello di cui al comma 556,
per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti
i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere
annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
558. Il saldo attivo della rivalutazione puo’ essere affrancato, in
tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla societa’ di
un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta
regionale sulle attivita’ produttive e di eventuali addizionali nella
misura del 10 per cento da versare con le modalita’ indicate al comma
561.
559. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione
si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e
dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive a decorrere dal
terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la
rivalutazione e’ stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle
attivita’ produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16
per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non
ammortizzabili.
560. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai
soci, di destinazione a finalita’ estranee all’esercizio dell’impresa
ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni
rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio
successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e’ stata
eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o
minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della
rivalutazione.
561. Le imposte sostitutive di cui ai commi 558 e 559 sono versate
in un’unica rata entro il termine di versamento del saldo delle
imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento
al quale la rivalutazione e’ eseguita. Gli importi da versare possono
essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
562. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle
del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13
aprile 2001, n. 162, nonche’ le disposizioni del regolamento di cui
al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 aprile 2002,
n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell’articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
563. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in
bilancio ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n.
342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d’imposta in
corso alla data del 1º dicembre 2018.
564. Le previsioni di cui all’articolo 14, comma 1, della legge 21
novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il
bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in
societa’ ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi
dell’articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l’importo
corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto
dell’imposta sostitutiva di cui al comma 559, e’ vincolata una
riserva in sospensione d’imposta ai fini fiscali che puo’ essere
affrancata ai sensi del comma 558.
565. Le disposizioni dell’articolo 1, commi da 115 a 120, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni,
trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30
settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017. I versamenti rateali
dell’imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1
della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro
il 30 novembre 2017 ed entro il 16 giugno 2018.
566. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 121, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal
patrimonio dell’impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data
del 31 ottobre 2016, poste in essere dal 1º gennaio 2017 al 31 maggio
2017. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva di cui al comma
121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono
effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2017 e il 16 giugno
2018. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli
effetti dell’estromissione decorrono dal 1º gennaio 2017.
567. All’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «rescissione e simili» sono
inserite le seguenti: «o per mancato pagamento in tutto o in parte a
causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali
rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei
debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi
dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto
n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese»;
b) al comma 8, le parole: «ai commi 2, 3, 4 e 5» sono sostituite
dalle seguenti: «ai commi 2, 3 e 5»;
c) al comma 12, alinea, le parole: «Ai fini del comma 4, lettera
b),» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del comma 2»;
d) i commi 4, 6 e 11 sono abrogati e il secondo periodo del comma
5 e’ soppresso.
(Omissis).
578. Alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, e’ riconosciuto, per l’anno 2017, un contributo,
sotto forma di credito d’imposta, pari al 100 per cento dei
versamenti volontari effettuati, nell’ambito della propria attivita’
istituzionale, in favore dei fondi speciali istituiti presso le
regioni ai sensi dell’articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
579. Il contributo di cui al comma 578 e’ assegnato, fino a
esaurimento delle risorse disponibili, pari a 10 milioni di euro,
secondo l’ordine temporale con cui le fondazioni comunicano
all’Associazione di fondazioni e di casse di risparmio Spa (ACRI)
l’impegno a effettuare i versamenti di cui al comma 578. Al fine di
consentire la fruizione del credito d’imposta, l’ACRI trasmette
all’Agenzia delle entrate l’elenco delle fondazioni finanziatrici per
le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d’impegno in
ordine cronologico di presentazione. Il riconoscimento del credito
d’imposta e’ comunicato dall’Agenzia delle entrate a ogni fondazione
finanziatrice e per conoscenza all’ACRI.
580. Il credito d’imposta puo’ essere utilizzato esclusivamente in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale lo
stesso e’ stato riconosciuto. Il credito d’imposta di cui al presente
comma e’ cedibile dai soggetti di cui al comma 578, nel rispetto
delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice
civile e previa adeguata dimostrazione dell’effettivita’ del diritto
al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e
assicurativi. La cessione del credito d’imposta e’ esente
dall’imposta di registro. Al credito d’imposta non si applicano i
limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
581. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
definite le disposizioni applicative necessarie, comprese le
procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite
di spesa stabilito.
(Omissis).
617. All’articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «400 euro» sono
sostituite dalle seguenti: «564 euro per l’anno 2016, a 717 euro per
l’anno 2017, a 786 euro per l’anno 2018 e a 800 euro a decorrere
dall’anno 2019».
(Omissis).
626. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 979, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, trovano applicazione nei termini ivi
previsti anche con riferimento ai soggetti che compiono diciotto anni
di eta’ nell’anno 2017, i quali possono utilizzare la Carta
elettronica di cui al citato comma 979, anche per l’acquisto di
musica registrata, nonche’ di corsi di musica, di teatro o di lingua
straniera. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono apportate le necessarie modificazioni al
regolamento di attuazione emanato ai sensi dell’ultimo periodo del
predetto comma 979, nei limiti degli stanziamenti iscritti in
bilancio nella parte II (sezione II) della presente legge. Per l’anno
2017, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, secondo i criteri
e le modalita’ di cui all’articolo 1, comma 984, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, agli studenti iscritti ai licei musicali e
agli studenti iscritti ai corsi preaccademici, ai corsi del
precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei
conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e
delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a
rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica
ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e’ concesso un
contributo una tantum pari al 65 per cento del prezzo finale, per un
massimo di euro 2.500, per l’acquisto di uno strumento musicale
nuovo, coerente con il corso di studi. Con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti
le modalita’ attuative, comprese le modalita’ per usufruire del
credito d’imposta, il regime dei controlli nonche’ ogni altra
disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione e per
il rispetto del limite di spesa previsto.
(Omissis).
631. Al comma 718 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «1º gennaio 2017» sono sostituite
dalle seguenti: «1º gennaio 2018»;
b) alla lettera b), le parole: «di due punti percentuali dal 1º
gennaio 2017 e di un ulteriore punto percentuale dal 1º gennaio 2018»
sono sostituite dalle seguenti: «di tre punti percentuali dal 1º
gennaio 2018 e di ulteriori 0,9 punti percentuali dal 1º gennaio
2019».
(Omissis).
638. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
Parte II
Sezione II
Approvazione degli stati di previsione
(Omissis).
Art. 19
Entrata in vigore
1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in
vigore il 1º gennaio 2017.
(Omessi gli allegati).