5 Marzo, 2016
Decreto legislativo 11 febbraio 2016, n. 24, in G.U. n. 52 del 3.3.2016
Art. 1
Modifiche alla disciplina IVA sull'inversione contabile
1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente: «Debitore
d'imposta»;
b) al sesto comma, lettera b), le parole: «, nonche' dei loro
componenti ed accessori» sono soppresse;
c) al sesto comma la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c)
alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonche' alle
cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e
unita' centrali di elaborazione, effettuate prima della loro
installazione in prodotti destinati al consumatore finale;»;
d) al sesto comma le lettere d) e d-quinquies) sono abrogate;
e) il settimo comma e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni
del quinto comma si applicano alle ulteriori operazioni individuate
dal Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in
base agli articoli 199 e 199-bis della direttiva 2006/112/CE del
Consiglio, del 28 novembre 2006, nonche' in base alla misura speciale
del meccanismo di reazione rapida di cui all'articolo 199-ter della
stessa direttiva, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei
casi, diversi da quelli precedentemente indicati, in cui necessita il
rilascio di una misura speciale di deroga ai sensi dell'articolo 395
della citata direttiva 2006/112/CE.»;
f) dopo il settimo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«Le disposizioni di cui al sesto comma, lettere b), c), d-bis),
d-ter) e d-quater), del presente articolo si applicano alle
operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2018.
Le pubbliche amministrazioni forniscono in tempo utile, su
richiesta dell'amministrazione competente, gli elementi utili ai fini
della predisposizione delle richieste delle misure speciali di deroga
di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, anche in
applicazione del meccanismo di reazione rapida di cui all'articolo
199-ter della stessa direttiva, nonche' ai fini degli adempimenti
informativi da rendere obbligatoriamente nei confronti delle
istituzioni europee ai sensi dell'articolo 199-bis della direttiva
2006/112/CE.».
Art. 2
Decorrenza
1. Le disposizioni di cui all'articolo 17, sesto comma, lettera c),
del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come
sostituite dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del presente
decreto, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal
sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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