29 Novembre, 2017

Provv. dir. Agenzia entrate 28 novembre 2017, n. 275294

1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente
1.1 Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra l’Amministrazione fiscale e il contribuente, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi IVA, con le modalità previste dal presente provvedimento, le informazioni derivanti dal confronto tra i dati comunicati all’Agenzia delle Entrate dai contribuenti stessi e dai loro clienti soggetti passivi IVA, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall’articolo 4 del decreto legge 22 ottobre 2017, n. 193, e quelli relativi alle Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA, previste dall’articolo 21-bis del predetto decreto legge n. 78. In particolare, sono messe a disposizione le informazioni dalle quali emerge che, relativamente al trimestre di riferimento, risultano comunicati dati di fatture emesse e non risulta pervenuta alcuna Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.
L’Agenzia delle Entrate rende disponibili le informazioni, il cui dettaglio è riportato ai successivi punti 1.2 e 2.2, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso; ciò consente al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia.
1.2 Dati contenuti nelle comunicazioni di cui al punto 1.1:
a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
b) numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento;
c) codice atto;
d) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata, resi disponibili nei modi descritti nel successivo punto 2.2.

2. Modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni
2.1 L’Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni di cui al precedente punto 1.2, agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata – attivati dai contribuenti ai sensi dell’art. 16, commi 6 e 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’art. 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
2.2 La stessa comunicazione di cui al punto 2.1 e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate, denominata “La mia scrivania”, in cui sono resi disponibili i seguenti dati:
a) data di elaborazione del prospetto;
b) numero dei documenti trasmessi dal contribuente e dai suoi clienti e fornitori per il trimestre di riferimento;
c) dati identificativi dei clienti e fornitori (denominazione/cognome e nome, identificativo estero/codice fiscale/partita IVA);
d) dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti
 tipo documento
 numero documento
 data di emissione e registrazione
 imponibile/importo
 aliquota IVA ed imposta
 natura operazione
 stato documento (attivo, annullato, rettificato).
e) dati relativi al flusso di trasmissione (identificativo file, data di invio e numero della posizione del documento all’interno del file).

3. Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti
3.1 Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione di cui al punto 2.1.

4. Modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei contribuenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza
4.1 I dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

5. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse
5.1 I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni rese dall’Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla disposizione normativa citata.

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