2 Gennaio, 2016
Decreto min. 28 dicembre 2015, in G.U. n. 303 del 31.12.2015
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «Giurisdizione oggetto di comunicazione»: qualsiasi
giurisdizione estera che figura nell'allegato «C» al presente
decreto. L'allegato comprende qualsiasi Stato membro dell'Unione
europea diverso dall'Italia nonche' qualsiasi giurisdizione con la
quale l'Italia o l'Unione europea ha sottoscritto un accordo in base
al quale tale giurisdizione ricevera' le informazioni di cui all'art.
3;
b) «Giurisdizione partecipante»: qualsiasi giurisdizione estera
che figura nell'allegato «D» al presente decreto. L'allegato
comprende qualsiasi Stato membro dell'Unione europea diverso
dall'Italia nonche' qualsiasi giurisdizione con la quale l'Italia o
l'Unione europea ha sottoscritto un accordo in base al quale tale
giurisdizione fornira' le informazioni di cui all'art. 3;
c) «Giurisdizione estera»: qualsiasi giurisdizione diversa
dall'Italia;
d) «Autorita' competente»: l'autorita' designata come tale da
ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione o partecipante;
e) «Istituzione finanziaria»: un'istituzione di custodia,
un'istituzione di deposito, un'entita' di investimento, un'impresa di
assicurazioni specificata indicate alle lettere seguenti;
f) «Istituzione di custodia»: ogni entita' che detiene, quale
parte sostanziale della propria attivita', attivita' finanziarie per
conto di terzi. Un'entita' detiene attivita' finanziarie per conto di
terzi quale parte sostanziale della propria attivita' se il reddito
lordo dell'entita' attribuibile alla detenzione di attivita'
finanziarie e servizi finanziari correlati e' pari o superiore al 20
per cento del reddito lordo dell'entita' nel corso del minore tra il
periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (ovvero l'ultimo
giorno di un esercizio non coincidente con l'anno solare) precedente
all'anno in cui viene effettuata la determinazione, e il periodo nel
corso del quale l'entita' e' esistita;
g) «Istituzione di deposito»: ogni entita' che accetta depositi
nell'ambito della propria ordinaria attivita' bancaria o similare;
h) «Entita' di investimento»: ogni entita':
1) che svolge, quale attivita' economica principale, per un
cliente o per conto di un cliente, una o piu' delle seguenti
attivita' o operazioni:
1.1) negoziazione di strumenti del mercato monetario, valuta
estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori
mobiliari, o negoziazione di future su merci quotate,
1.2) gestione individuale e collettiva di portafoglio,
1.3) altre forme di investimento, amministrazione o gestione
di attivita' finanziarie o denaro per conto terzi; ovvero
2) il cui reddito lordo e' principalmente attribuibile ad
investimenti, reinvestimenti, o negoziazione di attivita'
finanziarie, se l'entita' e' gestita da un'istituzione di deposito,
un'istituzione di custodia, un'impresa di assicurazioni specificata o
un'entita' di investimento di cui al punto 1) della presente
disposizione.
Le condizioni di cui ai numeri 1) e 2) ricorrono se il reddito
lordo dell'entita' attribuibile alle attivita' pertinenti e' pari o
superiore al 50 per cento del reddito lordo dell'entita' nel corso
del minore tra il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre
precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione, e il
periodo nel corso del quale l'entita' e' esistita.
Non e' un entita' di investimento un'entita' non finanziaria
attiva che soddisfa una delle condizioni di cui alla lettera ff),
numeri 4) 5), 6) e 7);
i) «Impresa di assicurazioni specificata»: ogni entita' che e'
una impresa di assicurazioni, o la holding di una impresa di
assicurazioni, che emette contratti di assicurazione per i quali e'
misurabile un valore maturato o contratti di rendita o e' obbligata a
corrispondere pagamenti in relazione a tali contratti;
l) «Attivita' finanziaria»: i valori mobiliari, quote in societa'
di persone, merci quotate, swap e accordi analoghi, contratti
assicurativi o contratti di rendita, o qualsiasi quota di
partecipazione, inclusi contratti su futures o forward od opzioni, in
valori mobiliari, in societa' di persone, in merci quotate, in swap,
in contratti di assicurazione o contratti di rendita. Sono esclusi
gli interessi diretti non debitori su beni immobili;
m) «Istituzione finanziaria italiana»: qualsiasi istituzione
finanziaria residente ai fini fiscali in Italia ad esclusione di
qualsiasi stabile organizzazione di tale istituzione finanziaria
situata al di fuori dell'Italia, e qualsiasi stabile organizzazione
situata in Italia di un'istituzione finanziaria non residente in
Italia;
n) «Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione»:
le seguenti istituzioni finanziarie italiane che presentano i
requisiti di un'istituzione finanziaria di cui alla lettera e):
1) le banche;
2) le societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari
di cui all'art. 80 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
3) la societa' Poste italiane SPA, limitatamente all'attivita'
svolta dal patrimonio separato BancoPosta;
4) le societa' di intermediazione mobiliare (SIM);
5) le societa' di gestione del risparmio (SGR);
6) le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami
di cui all'art. 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private
(CAP) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonche'
le holding di tali imprese che presentano i requisiti di cui alla
lettera i);
7) gli organismi di investimento collettivo del risparmio che
presentano i requisiti di cui alla lettera h);
8) le societa' fiduciarie di cui all'art. 199 del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonche' quelle di
cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
9) gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di
pagamento di cui agli articoli 114-bis e 114-sexies del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
10) le societa' veicolo di cartolarizzazione di cui alla legge
30 aprile 1999, n. 130;
11) i trust che presentano i requisiti di cui alla lettera f) o
alla lettera h), numero 2), quando, fatto salvo quanto previsto dalla
lettera o), numero 9), il trust medesimo e' residente in Italia o
almeno uno dei suoi trustee e' un'istituzione finanziaria italiana
tenuta alla comunicazione;
12) gli emittenti di carte di credito;
13) le stabili organizzazioni situate in Italia delle
istituzioni finanziarie estere che svolgono le medesime attivita'
svolte dalle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione di cui
ai numeri precedenti;
14) qualunque altra istituzione finanziaria italiana che
presenti i requisiti di cui alle lettere f), g), h) o i);
o) «Istituzione finanziaria italiana non tenuta alla
comunicazione»: le seguenti istituzioni:
1) il Governo italiano, ogni suddivisione geografica, politica
o amministrativa del Governo italiano, o ogni agenzia o ente
strumentale interamente detenuto da uno qualsiasi o piu' dei soggetti
precedenti, compreso l'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), nonche' ogni altra entita' statale avente i requisiti di cui
alla lettera r);
2) un'organizzazione internazionale pubblica istituita in
Italia o una sede italiana di un'organizzazione internazionale
pubblica, avente titolo a godere di privilegi, esenzioni e immunita'
in quanto organizzazione internazionale ai sensi di un trattato o
accordo internazionale o ente strumentale dalla stessa istituito per
il perseguimento, anche indiretto, dei propri scopi nonche' ogni
altra organizzazione internazionale avente i requisiti di cui alla
lettera s);
3) la Banca d'Italia;
4) un fondo pensione ad ampia partecipazione avente i requisiti
di cui alla lettera u);
5) un fondo pensione a partecipazione ristretta avente i
requisiti di cui alla lettera v);
6) un fondo pensione di un'entita' statale, di
un'organizzazione internazionale o di una banca centrale avente i
requisiti di cui alla lettera z);
7) un emittente qualificato di carte di credito avente i
requisiti di cui alla lettera aa);
8) un veicolo di investimento collettivo esente avente i
requisiti di cui alla lettera bb);
9) un trust, nel caso in cui almeno uno dei suoi trustee e'
un'istituzione finanziaria italiana o di una giurisdizione
partecipante tenuta alla comunicazione e fornisce tutte le
informazioni che debbono essere comunicate a norma dell'art. 3 in
relazione a tutti i conti oggetto di comunicazione del trust
medesimo;
10) le istituzioni finanziarie italiane indicate nell'allegato
«B» al presente decreto;
p) «Istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante»:
un'istituzione finanziaria residente in una giurisdizione
partecipante ad esclusione di qualsiasi stabile organizzazione della
medesima istituzione che sia situata al di fuori della giurisdizione
partecipante, e qualsiasi stabile organizzazione situata nella
giurisdizione partecipante di un'istituzione finanziaria non
residente nella giurisdizione partecipante;
q) «Istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione»: ogni
istituzione finanziaria che e':
1) un'entita' statale, un'organizzazione internazionale o una
banca centrale, ad eccezione che per qualsiasi pagamento derivante da
un obbligo connesso a un tipo di attivita' finanziaria commerciale
analoga a quella svolta da un'impresa di assicurazioni specificata,
un'istituzione di custodia o un'istituzione di deposito;
2) un fondo pensione ad ampia partecipazione, un fondo pensione
a partecipazione ristretta, un fondo pensione di un'entita' statale,
di un'organizzazione internazionale o di una banca centrale, o un
emittente qualificato di carte di credito;
3) qualsiasi altra entita' definita come tale dalla rispettiva
giurisdizione e che figura in un elenco pubblicato da detta
giurisdizione ovvero, per gli Stati membri dell'Unione europea, nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;
4) un veicolo di investimento collettivo esente;
5) un trust estero, nel caso in cui il rispettivo trustee e'
un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione e fornisce tutte
le informazioni che debbono essere comunicate a norma dell'art. 3 in
relazione a tutti i conti oggetto di comunicazione del trust
medesimo;
r) «Entita' statale»: il governo di una giurisdizione, ogni
suddivisione politica di una giurisdizione e ogni agenzia o ente
strumentale interamente detenuti da una giurisdizione o da uno o piu'
dei soggetti precedenti. Questa categoria comprende le parti
integranti, le entita' controllate e le suddivisioni politiche di una
giurisdizione come di seguito specificate:
1) una «parte integrante» di una giurisdizione designa
qualsiasi persona, organizzazione, agenzia, ufficio, fondo, ente
strumentale o altro organismo comunque designato, che costituisce
un'autorita' direttiva di detta giurisdizione. Gli utili netti
dell'autorita' direttiva devono essere accreditati sul conto della
stessa o su altri conti della giurisdizione, e nessuna frazione di
tali utili puo' maturare a beneficio di un privato. Una parte
integrante non comprende alcuna persona fisica che sia un
rappresentante del governo, un funzionario o un amministratore che
agisce a titolo privato o personale;
2) un'«entita' controllata» designa un'entita' che e' distinta
nella forma dalla giurisdizione o che costituisce un'entita'
giuridica distinta, a condizione che l'entita' sia interamente
detenuta e controllata da una o piu' entita' governative,
direttamente o attraverso una o piu' entita' controllate, che gli
utili netti dell'entita' siano accreditati sul conto della stessa o
sui conti di una o piu' entita' governative, senza che nessuna parte
del reddito maturi a beneficio di un privato e che il patrimonio
dell'entita' sia attribuito a una o piu' entita' governative in caso
di scioglimento;
3) il reddito non matura a beneficio di privati se questi sono
i previsti beneficiari di un programma pubblico e le attivita' del
programma sono rivolte a un pubblico di interesse generale o
riguardano l'amministrazione di una parte dell'azione governativa. Il
reddito matura a beneficio di privati se deriva dal ricorso ad
un'entita' statale allo scopo di esercitare un'attivita' commerciale,
come un servizio bancario a carattere commerciale, che offre servizi
finanziari a privati;
s) «Organizzazione internazionale»: qualsiasi organizzazione
internazionale o agenzia o ente strumentale interamente detenuto
dalla stessa. Questa categoria include qualsiasi organizzazione
intergovernativa, compresa un'organizzazione sovranazionale, che
consiste principalmente di governi, che ha concluso un accordo sulla
sede o un accordo sostanzialmente simile con la giurisdizione e il
cui reddito non matura a beneficio di privati;
t) «Banca centrale»: un'istituzione che e' per legge o
approvazione governativa la principale autorita', diversa dal governo
della giurisdizione, che emette strumenti destinati a circolare come
valuta. Tale istituzione puo' includere un ente strumentale distinto
dal governo della giurisdizione, detenuto o non detenuto, in tutto o
in parte, dalla giurisdizione;
u) «Fondo pensione ad ampia partecipazione»: un fondo istituito
per erogare, quale corrispettivo di servizi prestati, benefici
pensionistici, indennita' di invalidita' o di decesso, oppure una
combinazione di essi, a beneficiari che sono, o sono stati,
dipendenti, o persone designate da tali dipendenti, di uno o piu'
datori di lavoro, a condizione che il fondo:
1) non abbia un unico beneficiario avente diritto a piu' del 5
per cento dell'attivo del fondo;
2) sia soggetto a regolamentazione pubblica e a obblighi di
comunicazione di informazioni alle autorita' fiscali; e
3) soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti:
3.1) il fondo e' generalmente esente dall'imposta sui redditi
da capitale, o l'imposizione di tali redditi e' differita o
assoggettata ad un'aliquota ridotta, dato il suo status di regime
pensionistico;
3.2) il fondo riceve almeno il 50 per cento del totale dei
suoi contributi dai datori di lavoro che lo finanziano, senza
computare i trasferimenti di attivita' da altri piani pensionistici
di cui alla presente lettera u) nonche' quelli da altri fondi
pensione di cui alle lettere v) e z) ovvero da conti pensionistici di
cui al comma 2, lettera ee), numero 1);
3.3) i prelievi o le distribuzioni dal fondo, ad eccezione
delle distribuzioni di rinnovo ad altri fondi pensionistici di cui
alla presente lettera u) ovvero ad altri fondi pensione di cui alle
lettere v) e z) o a conti pensionistici di cui al comma 2, lettera
ee), numero 1), sono ammessi solo se si verificano eventi specifici
connessi al pensionamento, all'invalidita' o al decesso, o si
applicano penalita' a prelievi e distribuzioni effettuati prima di
tali eventi specifici;
3.4) i contributi al fondo da parte dei dipendenti, diversi
dai contributi di reintegro autorizzati, sono limitati in relazione
ai redditi da lavoro del dipendente o non possono superare
annualmente un importo in euro corrispondente a 50.000 USD; tale
importo deve essere determinato applicando le disposizioni relative
all'aggregazione dei conti e in materia valutaria di cui alla parte C
della sezione VI dell'allegato «A»;
v) «Fondo pensione a partecipazione ristretta»: un fondo
istituito per erogare benefici pensionistici e indennita' di
invalidita' o di decesso a beneficiari che sono, o sono stati,
dipendenti, o persone designate da tali dipendenti, di uno o piu'
datori di lavoro quale corrispettivo di servizi prestati, a
condizione che:
1) il fondo abbia meno di 50 partecipanti;
2) il fondo sia finanziato da uno o piu' datori di lavoro che
non sono entita' di investimento o entita' non finanziarie passive;
3) i contributi al fondo del dipendente e del datore di lavoro,
senza computare i trasferimenti di attivita' dai conti pensionistici
di cui al comma 2, lettera ee), numero 1), siano limitati con
riferimento rispettivamente ai redditi da lavoro e alla remunerazione
del dipendente;
4) i partecipanti che non sono residenti nella giurisdizione in
cui e' stabilito il fondo non possano detenere piu' del 20 per cento
dell'attivo del fondo; e
5) il fondo sia soggetto a regolamentazione pubblica e a
obblighi di comunicazione delle informazioni alle autorita' fiscali;
z) «Fondo pensione di un'entita' statale, di un'organizzazione
internazionale o di una banca centrale»: un fondo istituito da
un'entita' statale, da un'organizzazione internazionale o da una
banca centrale per erogare prestazioni pensionistiche e indennita' di
invalidita' o di decesso ai beneficiari o ai partecipanti che sono, o
sono stati, dipendenti, o persone designate da tali dipendenti, o che
non sono, o non sono stati, dipendenti, se le prestazioni erogate a
tali beneficiari o partecipanti sono il corrispettivo di servizi
personali eseguiti per l'entita' statale, l'organizzazione
internazionale o la banca centrale;
aa) «Emittente qualificato di carte di credito»: un'istituzione
finanziaria che soddisfa i seguenti requisiti:
1) e' un'istituzione finanziaria esclusivamente in quanto e'
un'emittente di carte di credito che accetta depositi solo in
contropartita di pagamenti del cliente eccedenti il saldo dovuto per
l'utilizzo della carta e tali pagamenti non sono immediatamente
restituiti al cliente; e
2) a partire dal 1° gennaio 2016 o anteriormente a tale data
attua politiche e procedure per impedire che un cliente effettui
pagamenti eccedenti il saldo dovuto per l'utilizzo della carta che
superino un importo in euro corrispondente a 50.000 USD o per
assicurare che qualsiasi pagamento eccedente tale importo sia
rimborsato al cliente entro 60 giorni, in entrambi i casi applicando
le disposizioni relative all'aggregazione dei conti e in materia
valutaria di cui alla parte C della sezione VI dell'allegato «A». A
tal fine, il pagamento eccedente di un cliente non si computa nei
saldi a credito se riferibile a contestazioni di addebiti. Viceversa
si computano le compensazioni a credito risultanti dalla restituzione
di merci;
bb) «Veicolo di investimento collettivo esente»: un'entita' di
investimento che e' regolamentata come veicolo di investimento
collettivo, a condizione che tutte le quote o azioni nel veicolo di
investimento collettivo siano detenute da o attraverso persone
fisiche o entita' che non sono persone oggetto di comunicazione,
escluse le entita' non finanziarie passive aventi persone che
esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione.
Un'entita' di investimento regolamentata come veicolo di investimento
collettivo non perde la qualifica di veicolo di investimento
collettivo esente se ha emesso quote o azioni fisiche nella forma al
portatore, a condizione che:
1) il veicolo di investimento collettivo non abbia emesso, e
non emetta, alcuna quota o azione fisica nella forma al portatore
dopo il 31 dicembre 2015;
2) il veicolo di investimento collettivo ritiri tutte queste
quote o azioni in caso di riscatto;
3) il veicolo di investimento collettivo effettui le procedure
di adeguata verifica di cui all'allegato «A» e comunichi ogni
informazione che deve essere comunicata relativamente a tali quote o
azioni quando queste ultime sono presentate per il riscatto o per
altro pagamento; e
4) il veicolo di investimento collettivo disponga di politiche
e procedure per garantire che tali quote o azioni siano riscattate o
immobilizzate al piu' presto, e comunque anteriormente al 1° gennaio
2018.
cc) «Istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante
tenuta alla comunicazione»: ogni istituzione finanziaria di una
giurisdizione partecipante diversa da un'istituzione finanziaria di
una giurisdizione partecipante non tenuta alla comunicazione;
dd) «Entita'»: una persona giuridica o un dispositivo giuridico
quale una societa' di capitali, una societa' di persone, un trust o
una fondazione;
ee) «Entita' non finanziaria»: un'entita' che non e'
un'istituzione finanziaria, ad eccezione di un'entita' di
investimento di cui alla lettera h), numero 2), diversa da
un'istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante;
ff) «Entita' non finanziaria attiva»: un'entita' non finanziaria
che soddisfa una delle seguenti condizioni:
1) meno del 50 per cento del reddito lordo dell'entita' non
finanziaria per l'anno solare precedente o altro adeguato periodo di
rendicontazione e' reddito passivo e meno del 50 per cento delle
attivita' detenute dall'entita' non finanziaria nel corso dell'anno
solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono
attivita' che producono o sono detenute al fine di produrre reddito
passivo;
2) il capitale dell'entita' non finanziaria e' regolarmente
negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari ovvero
l'entita' non finanziaria e' un'entita' collegata di un'entita' il
cui capitale e' regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di
valori mobiliari;
3) l'entita' non finanziaria e' un'entita' statale,
un'organizzazione internazionale, una banca centrale o un'entita'
interamente controllata da uno o piu' di detti soggetti;
4) tutte le attivita' dell'entita' non finanziaria consistono
essenzialmente nella detenzione, piena o parziale, delle consistenze
dei titoli di una o piu' controllate impegnate nell'esercizio di
un'attivita' economica o commerciale diversa dall'attivita' di
un'istituzione finanziaria, e nella fornitura di finanziamenti e
servizi ad esse, salvo che un'entita' non sia idonea a questo status
poiche' funge, o si qualifica, come un fondo di investimento, un
fondo di private equity, un fondo di venture capital, un leverage
buyout fund o altro veicolo di investimento la cui finalita' e' di
acquisire o finanziare societa' per poi detenere partecipazioni in
tali societa' come capitale fisso ai fini di investimento;
5) l'entita' non finanziaria non esercita ancora un'attivita'
economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo
capitale in alcune attivita' con l'intento di esercitare un'attivita'
economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria, per i
primi ventiquattro mesi decorrenti dalla data della sua
organizzazione iniziale;
6) l'entita' non finanziaria non e' stata un'istituzione
finanziaria negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue
attivita' o si sta riorganizzando al fine di continuare o
ricominciare a operare in un'attivita' economica diversa da quella di
un'istituzione finanziaria;
7) l'entita' non finanziaria si occupa principalmente di
operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto
di entita' collegate che non sono istituzioni finanziarie e non
fornisce servizi di finanziamento o di copertura a entita' che non
siano entita' collegate, a condizione che il gruppo di tali entita'
collegate si occupi principalmente di un'attivita' economica diversa
da quella di un'istituzione finanziaria;
8) l'entita' non finanziaria soddisfa tutti i requisiti
seguenti:
8.1) e' costituita e gestita nella giurisdizione di residenza
esclusivamente per finalita' religiose, caritatevoli, scientifiche,
artistiche, culturali, sportive o educative; ovvero e' costituita e
gestita nella giurisdizione di residenza ed e' un'organizzazione
professionale, un'unione di operatori economici, una camera di
commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o
orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente
per la promozione dell'assistenza sociale;
8.2) e' esente dall'imposta sul reddito nella propria
giurisdizione di residenza;
8.3) non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo
di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio;
8.4) le leggi applicabili nella giurisdizione di residenza
dell'entita' non finanziaria o gli atti costitutivi dell'entita' non
finanziaria non consentono che il reddito o patrimonio dell'entita'
non finanziaria siano distribuiti o destinati a beneficio di un
privato o di un'entita' non caritatevole, se non nell'ambito degli
scopi di natura caritatevole dell'entita', a titolo di pagamento di
una remunerazione congrua per i servizi resi, ovvero a titolo di
pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'entita'
non finanziaria;
8.5) le leggi applicabili nella giurisdizione di residenza
dell'entita' non finanziaria o gli atti costitutivi dell'entita' non
finanziaria prevedono che, all'atto della liquidazione o dello
scioglimento dell'entita' non finanziaria, tutto il suo patrimonio
sia distribuito ad un'entita' statale o altra organizzazione senza
scopo di lucro, o sia devoluto al governo della giurisdizione di
residenza dell'entita' non finanziaria o a una sua suddivisione
politica;
gg) «Entita' non finanziaria passiva»: un'entita' non finanziaria
diversa da un'entita' non finanziaria attiva, ovvero un'entita' di
investimento di cui alla lettera h), numero 2), diversa da
un'istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante;
hh) «Entita' collegata» di un'altra entita': in un gruppo formato
da almeno due entita', se una delle due entita' controlla l'altra
entita' o se le due entita' sono soggette a controllo comune, ovvero
nel caso in cui le due entita' sono entita' di investimento di cui
alla lettera h), numero 2), le stesse siano soggette ad una gestione
comune e tale gestione adempie gli obblighi di adeguata verifica in
materia fiscale di cui all'allegato «A» per tali entita' di
investimento. Ai fini della presente disposizione il controllo
comprende il possesso diretto o indiretto di piu' del cinquanta per
cento dei diritti di voto e del valore di un'entita'.
2. Ai fini del presente decreto le seguenti espressioni intendono:
a) «Conto finanziario»: un conto intrattenuto presso
un'istituzione finanziaria, ivi compresi i conti di cui alle lettere
b), e c), nonche' i seguenti:
1) nel caso di un'entita' di investimento, le quote nel
capitale di rischio o nel capitale di debito dell'istituzione
finanziaria, diverse dalle quote nel capitale di rischio o nel
capitale di debito di un'entita' che e' un'entita' di investimento
unicamente perche' presta consulenza in materia di investimenti o
gestisce portafogli, sempreche' sia diversa da un organismo di
investimento collettivo del risparmio;
2) nel caso di un'istituzione finanziaria non descritta nel
numero 1), le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito
dell'istituzione finanziaria, se la categoria delle quote e' stata
istituita allo scopo di eludere le comunicazioni dovute ai sensi
dell'art. 3;
3) qualsiasi contratto di assicurazione per il quale e'
misurabile un valore maturato e qualsiasi contratto di rendita emesso
da o intrattenuto presso un'istituzione finanziaria, ad eccezione dei
contratti di assicurazione di cui all'art. 2, comma 1, n. IV, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonche' dei contratti
che consistono in una rendita vitalizia immediata, non trasferibile e
non collegata a investimenti che e' emessa nei confronti di una
persona fisica e prevede la monetizzazione di una pensione o di
un'indennita' di invalidita' prevista in base a un conto che e' un
conto escluso.
Non sono considerati conti finanziari i conti di cui alla
lettera ee);
b) «Conto di deposito»: qualsiasi conto commerciale, conto
corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto di deposito
a risparmio, ovvero un conto che e' comprovato da un certificato di
deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento,
certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da
un'istituzione finanziaria nell'ambito della propria ordinaria
attivita' bancaria o similare. Un conto di deposito include anche un
importo detenuto da un'impresa di assicurazioni sulla base di un
contratto di investimento garantito o analogo accordo di pagamento o
accredito dei relativi interessi;
c) «Conto di custodia»: un conto, diverso da un contratto di
assicurazione o da un contratto di rendita, a beneficio di un terzo
che detiene una o piu' attivita' finanziarie, comprese le quote o
azioni di cui alla lettera a), numero 1, che siano state sottoscritte
tramite o depositate presso altro soggetto che agisce per conto del
cliente e in nome proprio;
d) «Quota nel capitale di rischio»: nel caso di una societa' di
persone che e' un'istituzione finanziaria, una partecipazione al
capitale o agli utili della societa' di persone; nel caso di un trust
che costituisce un'istituzione finanziaria, una quota nel capitale di
rischio si considera detenuta da qualsiasi persona considerata come
un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del trust, o
qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il
controllo effettivo sul trust. Una persona oggetto di comunicazione
e' considerata un beneficiario di un trust se essa ha il diritto di
ricevere dal trust, direttamente o indirettamente, una distribuzione
obbligatoria o puo' ricevere, direttamente o indirettamente, una
distribuzione discrezionale. In quest'ultimo caso, la qualifica di
beneficiario di un trust e' presa in considerazione per le
comunicazioni relative all'anno solare o altro adeguato periodo di
rendicontazione in cui la distribuzione viene effettuata o e'
effettuabile;
e) «Contratto di assicurazione»: un contratto, diverso da un
contratto di rendita, in base al quale l'emittente si impegna a
pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento che implichi
mortalita', morbilita', infortuni, responsabilita' o rischio
patrimoniale;
f) «Contratto di rendita»: un contratto in base al quale
l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di tempo
determinato in tutto o in parte facendo riferimento alle aspettative
di vita di una o piu' persone fisiche nonche' un contratto che si
considera un contratto di rendita in conformita' delle leggi, dei
regolamenti o della prassi della giurisdizione in cui il contratto e'
stato emesso, e in base al quale l'emittente si impegna a effettuare
pagamenti per un periodo di anni;
g) «Contratto di assicurazione per il quale e' misurabile un
valore maturato»: un contratto di assicurazione di cui alla lettera
e) nonche' un contratto di capitalizzazione di cui all'art. 179 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che ha un valore
maturato. Sono esclusi i contratti di riassicurazione risarcitori tra
due imprese di assicurazione nonche' i contratti di assicurazione
stipulati nel ramo danni di cui all'art. 2, comma 3, del medesimo
decreto legislativo n. 209 del 2005;
h) «Valore maturato»: il maggiore tra l'importo che l'assicurato
ha il diritto di ricevere al momento del riscatto o della disdetta
del contratto, determinato senza riduzione per qualsiasi commissione
di riscatto o prestito su polizza, e l'importo che l'assicurato puo'
prendere a prestito in base o in riferimento al contratto. Nel caso
in cui non sia previsto un valore di riscatto o di disdetta e non sia
altresi' previsto che l'assicurato possa prendere a prestito alcun
importo in base o con riferimento al contratto, il valore maturato si
assume pari a quello della riserva matematica. Il valore maturato non
comprende gli importi dovuti in base al contratto di assicurazione:
1) unicamente in ragione del decesso di una persona fisica
assicurata sulla base di un contratto di assicurazione sulla vita;
2) quale indennita' per infortuni o malattia o altro assegno
che fornisce un indennizzo per un danno economico subito al
verificarsi dell'evento assicurato;
3) quale rimborso di un premio versato in precedenza, al netto
del costo degli oneri assicurativi effettivamente imposti o meno,
sulla base di un contratto di assicurazione, diverso da un contratto
di assicurazione sulla vita o di rendita collegato a investimenti, in
seguito ad annullamento o disdetta del contratto, riduzione del
rischio nel corso del periodo effettivo del contratto, o derivante
dalla rettifica di un errore di registrazione o di natura analoga
riguardante il premio del contratto;
4) quale dividendo all'assicurato, diverso da un dividendo di
disdetta, purche' il dividendo si riferisca ad un contratto di
assicurazione ai sensi del quale i soli benefici pagabili sono a
titolo di indennita' per infortuni o malattia o altro assegno che
fornisce un indennizzo per un danno economico subito al verificarsi
dell'evento assicurato;
5) quale restituzione di un premio anticipato o di un premio a
deposito per un contratto di assicurazione per cui il premio e'
pagabile almeno annualmente se l'importo del premio anticipato o del
premio a deposito non supera il successivo premio annuale dovuto ai
sensi del contratto;
i) «Contratto di assicurazione di gruppo per il quale e'
misurabile un valore maturato»: un contratto di assicurazione per il
quale e' misurabile un valore maturato che prevede una copertura per
le persone fisiche che sono affiliate tramite un datore di lavoro,
un'associazione professionale, un sindacato o un'altra associazione o
un altro gruppo e applica un premio a ciascun membro del gruppo, o
membro di una categoria al suo interno, che e' determinato
indipendentemente dalle condizioni di salute del singolo a parte
l'eta', il genere e l'eventuale tabagismo del membro, o della
categoria di membri, del gruppo;
l) «Contratto di rendita di gruppo»: un contratto di rendita i
cui beneficiari sono persone fisiche affiliate tramite un datore di
lavoro, un'associazione professionale, un sindacato o un'altra
associazione o un altro gruppo;
m) «Conto oggetto di comunicazione»: un conto finanziario
intrattenuto presso un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla
comunicazione da una o piu' persone oggetto di comunicazione o da
un'entita' non finanziaria passiva limitatamente alle persone che
esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, a
condizione che sia stato identificato in quanto tale a norma delle
procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all'allegato
«A»;
n) «Conto estero»: un conto finanziario intrattenuto presso
un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione da una
o piu' persone residenti in una giurisdizione estera diverse da
persone oggetto di comunicazione o da un'entita' non finanziaria
passiva limitatamente alle persone che esercitano il controllo che
sono residenti in una giurisdizione estera diversa da una
giurisdizione oggetto di comunicazione;
o) «Persona oggetto di comunicazione»: una persona di una
giurisdizione oggetto di comunicazione diversa da: una societa' di
capitali i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o piu'
mercati dei valori mobiliari regolamentati, una societa' di capitali
che e' un'entita' collegata di una societa' di capitali i cui titoli
sono regolarmente scambiati su uno o piu' mercati dei valori
mobiliari regolamentati, un'entita' statale, un'organizzazione
internazionale, una banca centrale, o un'istituzione finanziaria;
p) «Persona di una giurisdizione oggetto di comunicazione»: una
persona fisica o un'entita' che e' residente in qualsiasi
giurisdizione oggetto di comunicazione ai sensi della normativa
fiscale di tale giurisdizione, o il patrimonio di un de cuius che era
residente in una giurisdizione oggetto di comunicazione. A tal fine,
un'entita' che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali, come
una societa' di persone o un analogo dispositivo giuridico, e'
considerata residente nella giurisdizione in cui e' situata la sua
sede di direzione effettiva;
q) «Persone che esercitano il controllo»: le persone fisiche che
esercitano il controllo su un'entita'. Nel caso di un trust tale
espressione designa il disponente o i disponenti, il trustee o i
trustee, l'eventuale protettore o gli eventuali protettori, il
beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari,
e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il
controllo effettivo sul trust; nel caso di un dispositivo giuridico
diverso da un trust si intendono persone che sono in posizioni
equivalenti o simili. L'espressione «persone che esercitano il
controllo» deve essere interpretata in conformita' delle
raccomandazioni del Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale
(GAFI);
r) «Numero di identificazione fiscale» (NIF): un codice di
identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente
funzionale;
s) «Titolare del conto»: la persona elencata o identificata quale
titolare del conto finanziario da parte dell'istituzione finanziaria
presso cui e' intrattenuto il conto. Non si considera titolare del
conto la persona, diversa da un'istituzione finanziaria, che
intrattiene un conto finanziario a vantaggio o per conto di un'altra
persona in qualita' di agente, custode, intestatario, firmatario,
consulente di investimento o intermediario, e si considera titolare
del conto la persona nel cui vantaggio o per conto della quale e'
intrattenuto il conto. Nel caso di un contratto di assicurazione per
il quale e' misurabile un valore maturato o di un contratto di
rendita, il titolare del conto e' qualsiasi persona avente diritto di
accedere al valore maturato o a modificare il beneficiario del
contratto. Se nessuna persona puo' accedere al valore maturato o
modificare il beneficiario, i titolari del conto sono tutte le
persone nominate quali titolari nel contratto e tutte le persone che
abbiano legittimamente titolo al pagamento ai sensi del contratto.
Alla scadenza di un contratto di assicurazione per il quale e'
misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, ciascuna
persona avente diritto a ricevere un pagamento previsto dal contratto
e' considerata titolare del conto;
t) «Conto preesistente»: uno dei conti seguenti:
1) un conto finanziario intrattenuto presso un'istituzione
finanziaria italiana tenuta alla comunicazione alla data del 31
dicembre 2015;
2) qualsiasi conto finanziario di un titolare del conto, a
prescindere dalla data in cui tale conto finanziario e' stato aperto,
se:
2.1) il titolare del conto detiene altresi' presso
l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, o
presso un'entita' collegata residente o situata in Italia
dell'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, un
conto finanziario che e' un conto preesistente ai sensi del numero
1);
2.2) l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione e,
se del caso, l'entita' collegata residente o situata in Italia
dell'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione,
considera entrambi i suddetti conti finanziari, nonche' tutti gli
altri conti finanziari del titolare del conto che sono considerati
come conti preesistenti ai sensi del numero 2), come un unico conto
finanziario ai fini dell'ottemperanza agli standard dei requisiti di
conoscenza di cui alla parte A della sezione VI dell'allegato «A» e
ai fini della determinazione del saldo o del valore di uno qualsiasi
dei detti conti finanziari al momento dell'applicazione delle soglie
di conto;
2.3) relativamente ad un conto finanziario che e' oggetto di
procedure AML/KYC, all'istituzione finanziaria italiana tenuta alla
comunicazione e' permesso ottemperare a tali procedure per il conto
finanziario basandosi sulle procedure AML/KYC espletate per il conto
preesistente di cui al numero 1); e
2.4) l'apertura del conto finanziario non richiede la
fornitura di informazioni sul cliente nuove, aggiuntive o modificate
da parte del titolare del conto se non ai fini del presente decreto;
u) «Nuovo conto»: un conto finanziario detenuto presso
un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, aperto
il 1° gennaio 2016 o successivamente, a meno che esso non sia
considerato come un conto preesistente ai sensi della lettera t),
numero 2);
v) «Conto preesistente di persona fisica»: un conto
preesistente detenuto da una o piu' persone fisiche;
z) «Conto di importo non rilevante»: un conto preesistente di
persona fisica il cui saldo o valore aggregato al 31 dicembre 2015
non superi un importo in euro corrispondente a 1.000.000 USD;
aa) «Conto di importo rilevante»: un conto preesistente di
persona fisica il cui saldo o valore aggregato al 31 dicembre 2015 o
al 31 dicembre di un anno successivo, superi un importo in euro
corrispondente a 1.000.000 USD;
bb) «Nuovo conto di persona fisica»: un nuovo conto detenuto da
una o piu' persone fisiche;
cc) «Conto preesistente di entita'»: un conto preesistente
detenuto da una o piu' entita';
dd) «Nuovo conto di entita'»: un nuovo conto detenuto da una o
piu' entita';
ee) «Conto escluso»: uno dei seguenti conti:
1) un conto pensionistico che soddisfi i seguenti requisiti:
1.1) il conto e' soggetto a regolamentazione come conto
pensionistico individuale o fa parte di un piano pensione registrato
o regolamentato per l'accantonamento di benefici pensionistici,
comprese indennita' di invalidita' o di decesso;
1.2) il conto beneficia di un trattamento fiscale agevolato
ovvero i versamenti effettuati sul conto, che sarebbero altrimenti
soggetti a imposta, sono deducibili o detratti dal reddito lordo del
titolare del conto o sono soggetti a un'aliquota ridotta, o la
tassazione del reddito da capitale derivante dal conto e' differita o
e' effettuata con un'aliquota ridotta;
1.3) e' prevista la comunicazione di informazioni alle
autorita' fiscali riguardo al conto;
1.4) i prelievi sono subordinati al raggiungimento di una
determinata eta' pensionabile, all'invalidita' o al decesso, o si
applicano penalita' in caso di prelievi effettuati prima di tali
eventi; e
1.5) alternativamente: i contributi annui sono limitati a
un importo in euro pari o inferiore a 50.000 USD; ovvero vi e' un
limite massimo pari o inferiore a un importo in euro corrispondente a
1.000.000 USD per i contributi versabili sul conto nell'arco della
vita. In entrambi i casi si applicano le disposizioni relative
all'aggregazione dei conti e in materia valutaria di cui alla parte C
della sezione VI dell'allegato «A». Un conto finanziario che
altrimenti soddisfa il requisito di cui al presente numero 1.5), non
cessa di soddisfare tale requisito unicamente in quanto puo' ricevere
attivita' o fondi trasferiti da uno o piu' conti finanziari che
soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera numeri 1) o 2) o
da uno o piu' fondi pensione che soddisfano i requisiti di cui al
comma 1, lettere u), v) e z);
2) un conto che soddisfi i seguenti requisiti:
2.1) il conto e' regolamentato come un veicolo
d'investimento a fini non pensionistici ed e' regolarmente scambiato
su un mercato regolamentato di valori mobiliari, o il conto e'
regolamentato come meccanismo di risparmio a fini non pensionistici;
2.2) il conto beneficia di un trattamento fiscale agevolato
ovvero i versamenti effettuati sul conto, che sarebbero altrimenti
soggetti a imposta, sono deducibili o esclusi dal reddito lordo del
titolare del conto o sono soggetti a un'aliquota ridotta, o la
tassazione del reddito da capitale derivante dal conto e' differita o
e' effettuata con un'aliquota ridotta;
2.3) i prelievi sono subordinati al soddisfacimento di
determinati criteri coerenti con la finalita' del conto di
investimento o di risparmio, quali l'erogazione di prestazioni
educative o mediche, o sono applicate penalita' ai prelievi
effettuati prima che tali criteri siano soddisfatti; e
2.4) i contributi annui sono limitati a importi uguali o
inferiori a un ammontare in euro corrispondente a 50.000 USD, in
applicazione delle disposizioni relative all'aggregazione dei conti e
in materia valutaria di cui alla parte C della sezione VI
dell'allegato «A». Un conto finanziario che altrimenti soddisfa il
requisito di cui al presente numero 2.4), non cessa di soddisfare
tale requisito unicamente in quanto puo' ricevere attivita' o fondi
trasferiti da uno o piu' conti finanziari che soddisfano i requisiti
di cui alla presente lettera, numeri 1) o 2) o da uno o piu' fondi
pensionistici che soddisfano i requisiti di cui al comma 1, lettere
u), v) e z);
3) un contratto di assicurazione vita con un periodo di
copertura che termina prima che l'assicurato raggiunga l'eta' di 90
anni, a condizione che il contratto soddisfi i seguenti requisiti:
3.1) sono dovuti premi periodici, non decrescenti nel tempo
e da versare almeno annualmente fino alla data anteriore fra la data
in cui termina il contratto e la data in cui l'assicurato compie 90
anni;
3.2) la prestazione contrattuale non e' accessibile da
alcuna persona, mediante prelievo, prestito o altro, senza porre fine
al contratto stesso;
3.3) l'importo, ad esclusione dell'indennita' di decesso,
da versare in seguito ad annullamento o disdetta del contratto non
puo' essere superiore al valore aggregato dei premi pagati per il
contratto, al netto della somma di mortalita' e morbilita' e delle
spese, effettivamente addebitate o meno, per il periodo o i periodi
di durata del contratto e degli eventuali importi pagati prima
dell'annullamento o della disdetta del contratto; e
3.4) il contratto non e' detenuto da un beneficiario a
titolo oneroso;
4) un conto di pertinenza di un asse ereditario, a condizione
che la documentazione di tale conto includa una copia di testamento
del de cuius o il certificato di morte;
5) un conto aperto in relazione a:
5.1) un'ordinanza o una sentenza giudiziaria;
5.2) la vendita, lo scambio o la locazione di beni immobili
o mobili, a condizione che il conto soddisfi i seguenti requisiti:
i) il conto e' finanziato unicamente con una quota
anticipata, una caparra, un deposito di ammontare adeguato a
garantire un obbligo direttamente connesso alla transazione, o un
pagamento simile, o e' finanziato con attivita' finanziarie
depositate sul conto in relazione alla vendita, allo scambio o alla
locazione del bene;
ii) il conto e' aperto e utilizzato unicamente per
garantire l'obbligo dell'acquirente di pagare il prezzo di acquisto
del bene, l'obbligo del venditore di pagare passivita' potenziali, o
l'obbligo del locatore o del locatario di pagare eventuali danni
relativi al bene locato come previsto nel contratto di locazione;
iii) le attivita' detenute nel conto, compreso il reddito
da esse ricavato, saranno pagate o altrimenti distribuite a vantaggio
dell'acquirente, del venditore, del locatore o del locatario,
compreso per soddisfarne gli obblighi, al momento della vendita,
dello scambio o della restituzione del bene, o alla scadenza del
contratto di locazione;
iv) il conto non e' un conto a margine o un conto simile
aperto in relazione alla vendita o allo scambio di un'attivita'
finanzia; e
v) il conto non e' associato a un conto di cui al numero
6);
5.3) l'obbligo di un'istituzione finanziaria che finanzia
un prestito garantito da un bene immobile di accantonare una parte
del pagamento con l'unico obiettivo di facilitare il successivo
pagamento di imposte o assicurazioni relative al bene immobile;
5.4) l'obbligo di un'istituzione finanziaria esclusivamente
al fine di facilitare il successivo pagamento di imposte;
6) un conto di deposito che soddisfi i seguenti requisiti:
6.1) il conto esiste esclusivamente in quanto un cliente
effettua un pagamento eccedente il saldo dovuto per l'utilizzo di una
carta di credito o di un altro meccanismo di credito rinnovabile e il
pagamento in eccesso non e' immediatamente restituito al cliente; e
6.2) a partire dal 1° gennaio 2016 o anteriormente a tale
data l'istituzione finanziaria attua politiche e procedure per
impedire che un cliente effettui pagamenti eccedenti un importo in
euro corrispondente a 50.000 USD o per assicurare che qualsiasi
pagamento di un cliente eccedente tale importo sia rimborsato al
cliente entro 60 giorni, in entrambi i casi applicando le
disposizioni relative all'aggregazione dei conti e in materia
valutaria di cui alla parte C della sezione VI dell'allegato «A». A
tal fine, il pagamento eccedente di un cliente non si computa nei
saldi a credito se riferibile a contestazioni di addebiti. Viceversa
si computano le compensazioni a credito risultanti dalla restituzione
di merci;
7) i conti esclusi indicati nell'allegato «B» al presente
decreto;
ff) «Procedure AML/KYC»: le procedure di adeguata verifica
della clientela previste dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, nonche' dai provvedimenti della Banca d'Italia e del Ministero
dell'economia e delle finanze;
gg) «Prove documentali»: uno dei documenti seguenti:
1) un certificato di residenza rilasciato da un ente pubblico
autorizzato della giurisdizione in cui il beneficiario dei pagamenti
afferma di essere residente;
2) con riferimento a una persona fisica, un documento
d'identita' valido rilasciato da un ente pubblico autorizzato,
contenente il nome della persona fisica e che viene comunemente
utilizzato ai fini identificativi;
3) con riferimento a un'entita', la documentazione ufficiale
rilasciata da un ente pubblico, contenente la denominazione
dell'entita' nonche' l'indirizzo della sua sede principale nella
giurisdizione di cui l'entita' dichiara di essere residente ovvero la
giurisdizione in cui l'entita' stessa e' legalmente costituita o
organizzata;
4) i bilanci sottoposti a revisione, le informative
commerciali ai terzi, le istanze di fallimento o le relazioni
dell'autorita' di regolamentazione del mercato mobiliare.
Per quanto riguarda i conti preesistenti di entita', le
istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione possono
utilizzare come prove documentali qualsiasi classificazione contenuta
nei loro registri riguardante il titolare del conto determinata in
base a un sistema standardizzato di codificazione industriale,
registrata dall'istituzione finanziaria italiana tenuta alla
comunicazione secondo le sue consuete pratiche commerciali ai fini
delle procedure AML/ KYC o per altre finalita' di legge, diverse da
quelle fiscali, e applicata da detta istituzione finanziaria italiana
tenuta alla comunicazione prima della data utilizzata per
classificare il conto finanziario come conto preesistente, a
condizione che l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla
comunicazione non sia a conoscenza o abbia motivo di essere a
conoscenza che tale classificazione e' inesatta o inattendibile. Per
sistema standardizzato di codificazione industriale si intende un
sistema di codificazione utilizzato allo scopo di classificare le
imprese in base alla tipologia di attivita' esercitata per finalita'
diverse da quelle fiscali;
hh) «Responsabile del rapporto»: un funzionario o altro
dipendente della istituzione finanziaria italiana tenuta alla
comunicazione a cui detta istituzione ha assegnato su base
continuativa la responsabilita' di seguire uno o piu' titolari di
conti con saldo o valore che superi un importo in euro corrispondente
a 1.000.000 USD, ai quali fornisce consulenza o altri eventuali
attivita' di servizio e assistenza. Ai fini del calcolo del predetto
saldo o valore, si applicano le regole per l'aggregazione del saldo
del conto e in materia valutaria di cui alla Sezione VI, parte C,
dell'allegato «A».
Art. 2
Adeguata verifica in materia fiscale
1. Le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione
effettuano per ciascun conto finanziario le procedure di adeguata
verifica in materia fiscale («due diligence») per l'identificazione e
la comunicazione di ciascun conto oggetto di comunicazione,
applicando le definizioni, le procedure, le eccezioni e i termini
indicati nel presente decreto nonche' nell'allegato «A» al presente
decreto. Le procedure di adeguata verifica sono condotte sui conti di
persone fisiche e di entita', preesistenti e nuovi, cosi' come
definiti nell'art. 1.
2. Qualora con il provvedimento di cui all'art. 4, comma 2, sia
modificato l'allegato «D» recante l'elenco delle giurisdizioni
partecipanti, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla
comunicazione effettuano una nuova procedura di due diligence sui
conti intrattenuti da entita' di investimento di cui all'art. 1,
comma 1, lettera h), numero 2), che siano residenti, o stabili
organizzazioni estere situate, nelle giurisdizioni escluse
dall'allegato «D» a seguito della predetta modifica. A tal fine le
istituzioni finanziarie possono applicare, anche ai conti aperti a
partire dal 1° gennaio 2016, le procedure di cui alla Sezione IV
dell'allegato «A» secondo le tempistiche ivi previste.
Art. 3
Obblighi di comunicazione
1. Con riferimento ai periodi di imposta a decorrere dal 1° gennaio
2016, secondo la tempistica riportata, per ciascuna giurisdizione
oggetto di comunicazione, nell'allegato «C» al presente decreto, le
istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione
trasmettono all'Agenzia delle entrate le seguenti informazioni:
a) in relazione ad ogni conto oggetto di comunicazione:
1) il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di
residenza, il NIF o i NIF di ciascuna persona oggetto di
comunicazione nonche', nel caso di persone fisiche, la data e il
luogo di nascita per ciascuna persona oggetto di comunicazione che e'
titolare di conto e, nel caso di un'entita' non finanziaria passiva
che e' titolare di conto e che, dopo l'applicazione delle procedure
di adeguata verifica in materia fiscale di cui all'allegato «A», e'
identificata come avente una o piu' persone che esercitano il
controllo che sono persone oggetto di comunicazione, il nome,
l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza e il
NIF o i NIF dell'entita' e il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o
le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di
nascita di ogni persona che esercita il controllo che e' una persona
oggetto di comunicazione;
2) il numero di conto o, se assente, altra sequenza
identificativa del rapporto di conto;
3) la denominazione e il codice fiscale dell'istituzione
finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;
4) il saldo o il valore del conto, compreso, nel caso di un
contratto di assicurazione per il quale e' misurabile un valore
maturato o di un contratto di rendita, il valore maturato o il valore
di riscatto, alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato
periodo di rendicontazione alla clientela ovvero, se il conto e'
stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;
b) nel caso di un conto di custodia, oltre alle informazioni
elencate nella lettera a):
1) l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale
lordo dei dividendi, nonche' l'importo totale lordo degli altri
redditi generati in relazione alle attivita' detenute nel conto in
ogni caso pagati o accreditati sul conto o in relazione al conto nel
corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione
alla clientela;
2) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal
riscatto delle attivita' finanziarie pagati o accreditati sul conto
nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di
rendicontazione alla clientela in relazione al quale l'istituzione
finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ha agito in qualita'
di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per
il titolare del conto;
c) nel caso di un conto di deposito, oltre alle informazioni
elencate nella lettera a), l'importo totale lordo degli interessi
pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro
adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;
d) nel caso di conti diversi da quelli di cui alle lettere b) e
c), oltre alle informazioni elencate nella lettera a), l'importo
totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione
al conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di
rendicontazione alla clientela con riferimento al quale l'istituzione
finanziaria italiana tenuta alla comunicazione agisce in qualita' di
incaricata dal debitore o dal beneficiario effettivo o in nome
proprio, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di
riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell'anno solare
o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, non sussiste l'obbligo
di comunicare il NIF se quest'ultimo non e' rilasciato dalla
giurisdizione oggetto di comunicazione o se tale giurisdizione non
richiede la comunicazione del NIF.
3. In deroga a quanto disposto dal comma 1, per i conti
preesistenti non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la
data di nascita o il luogo di nascita se tali dati non sono gia'
conservati presso l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla
comunicazione e sempreche' la stessa non sia stata obbligata a
raccoglierli in esecuzione di obblighi normativi o regolamentari. In
ogni caso al fine di acquisire il NIF o i NIF, la data di nascita e
il luogo di nascita, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla
comunicazione contattano, almeno una volta all'anno, il titolare del
conto nel periodo compreso tra l'anno in cui il rispettivo conto e'
stato identificato come conto oggetto di comunicazione e la fine del
decimo anno successivo a quello in cui e' avvenuta tale
identificazione.
4. Per adempiere gli obblighi di cui al comma 1, le istituzioni
finanziarie italiane tenute alla comunicazione determinano l'importo
e la qualificazione dei pagamenti effettuati sulla base delle
definizioni e qualificazioni giuridiche previste dalla legislazione
tributaria italiana.
5. Le informazioni trasmesse all'Agenzia delle entrate indicano la
valuta con la quale sono denominati gli importi comunicati.
6. Il termine per la trasmissione all'Agenzia delle entrate delle
informazioni relative all'anno solare precedente e' il 30 aprile di
ciascun anno. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabilite le modalita' di trasmissione e il termine di
scadenza per il primo invio di dati.
7. L'Agenzia delle entrate trasmette le informazioni di cui al
comma 1 riguardanti i residenti in ciascuna giurisdizione oggetto di
comunicazione all'autorita' competente della giurisdizione
considerata entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui
si riferiscono le informazioni.
Art. 4
Norme di esecuzione
1. Con provvedimento del direttore generale delle finanze e del
direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere previste
ulteriori disposizioni concernenti le modalita' di applicazione
stabilite dal presente decreto.
2. Con provvedimento del direttore generale delle finanze e del
direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere modificati gli
allegati al presente decreto.
3. L'allegato «D», recante l'elenco delle giurisdizioni
partecipanti, sara' rivisto al fine di apportare, entro il 1° luglio
2017, eventuali modifiche che tengano conto dell'effettiva
implementazione degli accordi gia' sottoscritti dalle medesime
giurisdizioni, nonche' di successive sottoscrizioni di accordi per lo
scambio automatico di informazioni sui conti finanziari da parte di
altre giurisdizioni estere.
Art. 5
Decorrenza
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 2016.
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(Omessi gli allegati).
