Decreto min. 21 marzo 2013, in G.U. n. 73 del 27.3.2013
Art. 1
Approvazione di modifiche agli studi di settore
1. Sono approvate, in base all’art. 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, integrazioni agli studi di settore, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire gli indicatori di coerenza, compresi quelli previsti dall’art. 10 bis della legge 8 maggio 1998, n. 146.
Art. 2
Indicatori di coerenza
1. Gli interventi relativi agli indicatori di coerenza sono individuati sulla base delle note tecniche e metodologiche negli allegati 1 e 2:
a) in allegato n. 1 la nota tecnica e metodologica relativa agli indicatori di coerenza economica basati su anomalie nei dati dichiarati;
b) in allegato n. 2 la nota tecnica e metodologica relativa all’indicatore di normalità economica in assenza del valore dei beni strumentali.
2. La nota tecnica di cui all’allegato 1 sostituisce la nota tecnica e metodologica relativa agli indicatori di coerenza economica basati su anomalie nei dati dichiarati approvata con il decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze 26 aprile 2012. La nota tecnica e metodologica relativa all’indicatore di normalità economica in assenza del valore dei beni strumentali, approvata con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 26 aprile 2012, non si applica con riferimento agli studi di settore che sono stati evoluti con i decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze 28 dicembre 2012.
3. Il programma informatico, realizzato dall’Agenzia delle Entrate, di ausilio all’applicazione degli studi di settore segnala anche la coerenza con gli specifici indicatori previsti dai decreti di
approvazione degli studi, come modificati dal presente decreto, evidenziando separatamente le risultanze di quelli definiti di coerenza economica e di quelli definiti di normalità economica.
Art. 3
Decorrenza
1. Le modifiche agli studi di settore approvate con il presente decreto si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012.
(Omessi gli allegati).