28 Marzo, 2013

Decreto min. 21 marzo 2013, in G.U. n. 73 del 27.3.2013

Art. 1

           Approvazione di modifiche agli studi di settore

1. Sono approvate, in base all’art. 62-bis  del  decreto  legge  30 agosto  1993,  n.  331,   integrazioni   agli   studi   di   settore, indispensabili per tenere  conto  degli  andamenti  economici  e  dei mercati, con  particolare  riguardo  a  determinati  settori  o  aree territoriali,  o  per  aggiornare  o  istituire  gli  indicatori   di coerenza, compresi quelli previsti dall’art. 10  bis  della  legge  8 maggio 1998, n. 146.

Art. 2

Indicatori di coerenza

 

1.  Gli  interventi  relativi  agli  indicatori  di  coerenza  sono individuati sulla base delle  note  tecniche  e  metodologiche  negli allegati 1 e 2:

a) in allegato n. 1 la nota tecnica e metodologica relativa  agli indicatori  di  coerenza  economica  basati  su  anomalie  nei   dati dichiarati;

b) in allegato n. 2  la  nota  tecnica  e  metodologica  relativa all’indicatore di normalità economica in assenza del valore dei beni strumentali.

2. La nota tecnica  di  cui  all’allegato  1  sostituisce  la  nota tecnica e metodologica relativa agli indicatori di coerenza economica basati su anomalie nei dati dichiarati approvata con il  decreto  del

Ministro dell’Economia e  delle  Finanze  26  aprile  2012.  La  nota tecnica  e  metodologica  relativa   all’indicatore   di   normalità economica in assenza del valore dei beni strumentali,  approvata  con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 26 aprile 2012, non si applica con riferimento agli studi di settore che  sono  stati evoluti con i decreti del Ministro dell’Economia e delle  Finanze  28 dicembre 2012.

3. Il programma informatico, realizzato dall’Agenzia delle Entrate, di ausilio all’applicazione degli studi di settore segnala  anche  la coerenza  con  gli  specifici  indicatori  previsti  dai  decreti  di

approvazione degli  studi,  come  modificati  dal  presente  decreto, evidenziando  separatamente  le  risultanze  di  quelli  definiti  di coerenza economica e di quelli definiti di normalità economica.

Art. 3

Decorrenza

 

1. Le modifiche agli studi di settore  approvate  con  il  presente decreto si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012.

(Omessi gli allegati).

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