1 Aprile, 2015

Decreto min. 30 marzo 2015, in suppl. straord. n. 5 alla G.U. n. 75 del 31.3.2015

 

Art. 1

                       Approvazione di modifiche

                        agli studi di settore

 

1. Sono approvate, in base all’articolo 62-bis del decreto legge 30

agosto  1993,  n.  331,   integrazioni   agli   studi   di  settore,

indispensabili per tenere  conto  degli  andamenti  economici  e dei

mercati, con  particolare  riguardo  a  determinati  settori  o aree

territoriali,  o  per  aggiornare  o  istituire  gli  indicatori  di

coerenza, compresi quelli previsti dall’articolo 10-bis della legge 8

maggio 1998, n. 146.

Art. 2

                           Studi di settore

 

1. Le modifiche agli studi di settore sono individuate  sulla base

delle seguenti note tecniche e metodologiche,  allegate  al presente

decreto:

a) nota tecnica e metodologica relativa  all’aggiornamento della

“Territorialita’ dei Factory Outlet Center”, che modifica  lo  studio

di settore WM05U, in allegato n. 1;

b) nota tecnica e metodologica relativa  all’aggiornamento delle

“Aggregazioni comunali”, che modifica lo studio di settore WG44U,  in

allegato n. 2;

c) nota tecnica e metodologica relativa  all’aggiornamento della

“Territorialita’ del livello delle tariffe applicate per l’erogazione

del servizio taxi”, che modifica  lo  studio  di  settore WG72A,  in

allegato n. 3;

d) nota tecnica e metodologica relativa  all’aggiornamento della

tabella relativa ai “Valori di soglia inferiore per circondario della

tipologia di attivita’ ed ambito specialistico  di  intervento”, che

modifica lo studio di settore WK04U, in allegato n. 4.

Art. 3

                           Territorialita’

 

1. Le ulteriori  modifiche  alla  territorialita’  degli  studi di

settore  sono  individuate  sulla   base   della   nota   tecnica e

metodologica, relativa all’aggiornamento delle analisi territoriali a

seguito della istituzione e  ridenominazione  di  alcuni  comuni nel

corso dell’anno 2014, in allegato n. 5 al presente decreto.

Art. 4

                   Programma informatico di ausilio

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1. Il programma informatico, realizzato dall’Agenzia delle entrate,

di ausilio all’applicazione degli studi di settore, tiene conto delle

modifiche agli studi di settore e alla territorialita’  di  cui agli

articoli precedenti e segnala anche la  coerenza  con  gli specifici

indicatori  previsti  dai  decreti  di  approvazione   degli  studi,

evidenziando  separatamente  le  risultanze  di  quelli  definiti di

coerenza economica e di quelli definiti di normalita’ economica.

Art. 5

                              Decorrenza

 

1. Le modifiche agli studi di settore  approvate  con  il presente

decreto si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla

data del 31 dicembre 2014.

 

(Omessi gli allegati).