Decreto min. 30 marzo 2015, in suppl. straord. n. 5 alla G.U. n. 75 del 31.3.2015
Art. 1
Approvazione di modifiche
agli studi di settore
1. Sono approvate, in base all’articolo 62-bis del decreto legge 30
agosto 1993, n. 331, integrazioni agli studi di settore,
indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei
mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree
territoriali, o per aggiornare o istituire gli indicatori di
coerenza, compresi quelli previsti dall’articolo 10-bis della legge 8
maggio 1998, n. 146.
Art. 2
Studi di settore
1. Le modifiche agli studi di settore sono individuate sulla base
delle seguenti note tecniche e metodologiche, allegate al presente
decreto:
a) nota tecnica e metodologica relativa all’aggiornamento della
“Territorialita’ dei Factory Outlet Center”, che modifica lo studio
di settore WM05U, in allegato n. 1;
b) nota tecnica e metodologica relativa all’aggiornamento delle
“Aggregazioni comunali”, che modifica lo studio di settore WG44U, in
allegato n. 2;
c) nota tecnica e metodologica relativa all’aggiornamento della
“Territorialita’ del livello delle tariffe applicate per l’erogazione
del servizio taxi”, che modifica lo studio di settore WG72A, in
allegato n. 3;
d) nota tecnica e metodologica relativa all’aggiornamento della
tabella relativa ai “Valori di soglia inferiore per circondario della
tipologia di attivita’ ed ambito specialistico di intervento”, che
modifica lo studio di settore WK04U, in allegato n. 4.
Art. 3
Territorialita’
1. Le ulteriori modifiche alla territorialita’ degli studi di
settore sono individuate sulla base della nota tecnica e
metodologica, relativa all’aggiornamento delle analisi territoriali a
seguito della istituzione e ridenominazione di alcuni comuni nel
corso dell’anno 2014, in allegato n. 5 al presente decreto.
Art. 4
Programma informatico di ausilio
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1. Il programma informatico, realizzato dall’Agenzia delle entrate,
di ausilio all’applicazione degli studi di settore, tiene conto delle
modifiche agli studi di settore e alla territorialita’ di cui agli
articoli precedenti e segnala anche la coerenza con gli specifici
indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi,
evidenziando separatamente le risultanze di quelli definiti di
coerenza economica e di quelli definiti di normalita’ economica.
Art. 5
Decorrenza
1. Le modifiche agli studi di settore approvate con il presente
decreto si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2014.
(Omessi gli allegati).