1. Approvazione della scheda per la destinazione volontaria del due per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di un partito politico
1.1 È approvata, unitamente alle relative istruzioni, la scheda da utilizzare nell’esercizio finanziario 2014, con riferimento al precedente periodo d’imposta, per effettuare la scelta della destinazione volontaria del due per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico ai sensi dell’articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
1.2 I partiti politici per i quali è possibile effettuare la scelta tramite la scheda di cui al punto 1.1, sono quelli contenuti nell’elenco trasmesso dalla “Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici” come previsto all’articolo 10, comma 3, del citato decreto-legge n. 149 del 2013.
2. Modalità di presentazione
2.1 La scheda di cui al punto 1.1 è presentata direttamente in via telematica dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero per il tramite del sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, di un ufficio di Poste Italiane SpA o di uno dei soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. In caso di presentazione cartacea, per garantire la tutela della riservatezza e di espressione delle scelte preferenziali, la scheda debitamente compilata deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente, sulla quale devono essere apposti la dicitura “Scelta della destinazione del due per mille dell’Irpef”, il codice fiscale, il cognome e il nome del contribuente. Il soggetto che riceve la busta deve rilasciare al contribuente, anche se non richiesta, un’apposita ricevuta.
2.2 Il soggetto che riceve la busta contenente la scheda di cui al punto 1.1 verifica la corrispondenza dei dati anagrafici e del codice fiscale del soggetto che presenta la busta con quelli indicati su di essa, pena l’irricevibilità della busta stessa. La busta può essere presentata anche mediante un delegato; in tal caso alla delega devono essere allegate una copia del documento di riconoscimento e una copia del codice fiscale del delegante, anche per consentire la suddetta verifica di corrispondenza da parte del soggetto che riceve la busta.
3. Esercizio della scelta
3.1 La scelta è espressa sulla scheda di cui al punto 1.1 apponendo la firma all’interno del riquadro corrispondente al partito politico in favore del quale si intende destinare la quota del due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche. È possibile effettuare la destinazione a favore di uno solo dei partiti politici ammessi al beneficio.
4. Termini di effettuazione della scelta e di trasmissione dei dati
4.1 I contribuenti, compresi coloro che, seppure in presenza di redditi, sono esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, presentano la scheda di cui al punto 1.1 secondo le ordinarie scadenze relative alle dichiarazioni dei redditi, e, comunque, entro il termine per la presentazione telematica del Modello Unico Persone Fisiche 2014.
4.2 Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dall’articolo 12, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, Poste Italiane SpA, sulla base del rapporto convenzionale con l’Agenzia delle Entrate, e i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 trasmettono tempestivamente all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle schede per la scelta del due per mille ricevute dai contribuenti. In particolare, i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 inviano i dati entro i seguenti termini:
– entro il 31 luglio 2014, per le schede ricevute entro il 30 giugno 2014;
– entro il 31 ottobre 2014, per le schede ricevute dal 1° luglio 2014 fino al termine di presentazione telematica del modello Unico Persone Fisiche 2014.
4.3 I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 e Poste Italiane SpA, al momento dell’apertura della busta, verificano la corrispondenza tra i dati indicati su di essa (codice fiscale, cognome e nome del contribuente) e quelli riportati sulla scheda in essa contenuta.
4.4 I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 e Poste Italiane SpA trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte del due per mille dell’Irpef osservando le specifiche tecniche di cui all’Allegato 1.
5. Consegna delle buste contenenti le schede per la scelta della destinazione del due per mille dell’Irpef da parte dei sostituti d’imposta
5.1 I sostituti d’imposta devono consegnare tempestivamente, e comunque entro il 30 giugno 2014, ad un ufficio postale o ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, la busta sigillata di cui al punto 2.1 ricevuta dai sostituiti contenente la scheda per la scelta della destinazione del due per mille dell’Irpef.
5.2 Per la consegna delle buste i sostituti d’imposta devono utilizzare la bolla di consegna di cui all’Allegato 2 del presente provvedimento, nella quale devono essere riportati i codici fiscali dei soggetti che hanno presentato la busta per la scelta della destinazione del due per mille dell’Irpef.
5.3 I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, e Poste Italiane SpA devono rilasciare al sostituto d’imposta copia della bolla di consegna di cui all’Allegato 2 del presente provvedimento, contenente l’impegno a trasmettere in via telematica i dati contenuti nella scheda per la destinazione del due per mille dell’Irpef.
5.4 In caso di consegna delle buste ad un ufficio postale, i sostituti d’imposta devono compilare la bolla di consegna di cui all’Allegato 2 del presente provvedimento senza indicare i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato le scelte della destinazione del due per mille dell’Irpef, raggruppando le buste in pacchi chiusi contenenti fino a cento pezzi. Su ciascun pacco, numerato progressivamente, deve essere apposta la dicitura “Scelta della destinazione del due per mille dell’Irpef” e devono essere indicati il codice fiscale, il cognome e il nome del contribuente o la denominazione e il domicilio fiscale del sostituto d’imposta.
6. Obblighi di riservatezza
6.1 I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e Poste Italiane SpA osservano le disposizioni per la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali di cui all’articolo 11 del decreto ministeriale 31 luglio 1998, così come richiamato ed integrato nell’Allegato 3, che forma parte integrante del presente provvedimento.
6.2 Con particolare riferimento ai controlli previsti dal citato articolo 11, l’Agenzia delle Entrate effettua anche verifiche sulla rispondenza tra la preferenza espressa attraverso la scheda di destinazione del due per mille e le informazioni trasmesse ai sensi del punto 4 del presente provvedimento.
6.3 In considerazione della particolare delicatezza dei dati riferiti alle scelte effettuate dai contribuenti, è fatto divieto assoluto ai soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e Poste Italiane SpA di comunicare e diffondere tali informazioni e di utilizzarle, singolarmente o con modalità massive, per finalità diverse da quelle del servizio di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
7. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa
7.1. La scheda di cui al punto 1.1 è resa disponibile gratuitamente in formato elettronico e può essere utilizzata e stampata prelevandola dai siti internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche contenute nell’Allegato 4 al presente provvedimento.
7.2. È altresì autorizzato l’utilizzo della predetta scheda prelevata da altri siti internet a condizione che la stessa rispetti le caratteristiche tecniche previste dall’Allegato 4 e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stata prelevata nonché gli estremi del presente provvedimento.
8. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali
8.1 Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all’atto della predisposizione del presente provvedimento ai sensi dell’articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
(Omessi gli allegati).