Decreto min. 26 giugno 2014, in G.U. n. 153 del 4.7.2014
Art. 1
Approvazione del modello di dichiarazione
1. E’ approvato, con le relative istruzioni, il modello di
dichiarazione agli effetti dell’imposta municipale propria e del
tributo per i servizi indivisibili da utilizzare, a decorrere
dall’anno di imposta 2012, ai sensi dell’art. 91-bis del decreto
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27.
Art. 2
Struttura del modello di dichiarazione
1. Il modello e’ formato da 3 fogli, larghi cm 21 e alti cm 30, con
due facciate. La prima facciata e’ riservata all’indicazione, oltre
che del comune destinatario della dichiarazione, dei dati
identificativi del contribuente e del rappresentante firmatario della
dichiarazione nonche’ dei dati relativi all’impegno alla
presentazione telematica; la seconda relativa alla descrizione degli
immobili totalmente imponibili, la terza e la quarta dedicate agli
immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti. In particolare,
per quanto riguarda gli immobili parzialmente imponibili, sono
indicati sulla base del decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 19 novembre 2012, n. 200, i criteri per determinare per
ciascun immobile la percentuale di imponibilita’ in ragione dello
svolgimento nello stesso dell’attivita’ con modalita’ commerciali, ai
fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria e del tributo
per i servizi indivisibili, con riferimento distintamente
all’attivita’ didattica e alle altre attivita’ di cui all’art. 7,
comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504. L’ultimo foglio contiene i dati relativi alla determinazione
dell’imposta municipale propria e del tributo per i servizi
indivisibili nonche’ all’esposizione dei dati relativi a
compensazioni e rimborsi per entrambi i tributi.
2. Il modello e’ su fondo bianco, con caratteri in colore nero, ad
eccezione della dicitura “IMU/TASI ENC imposta municipale propria
Tributo per i servizi indivisibili dichiarazione per l’anno 20_ _
periodo d’imposta 20_ _” che e’ in colore pantone 248 U.
Art. 3
Presentazione della dichiarazione
1. I soggetti tenuti alla presentazione telematica della
dichiarazione e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati
contenuti nel modello di cui all’art. 1 secondo le specifiche
tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.
2. E’ fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla
trasmissione telematica, di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la
dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli
approvati con il presente provvedimento.
Art. 4
Caratteristiche tecniche per la stampa del modello di dichiarazione
1. Il modello di dichiarazione IMU deve presentare i seguenti
requisiti:
a) stampa realizzata con le caratteristiche ed il colore previsti
per il modello di cui all’art. 1 ovvero stampa monocromatica
realizzata utilizzando il colore nero;
b) conformita’ di struttura e sequenza con il modello approvato
con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei
campi e l’intestazione dei dati richiesti.
2. Le dimensioni per il formato a pagina singola possono variare
entro i seguenti limiti:
a) larghezza minima: cm 19,5 – massima cm 21,5;
b) altezza minima: cm 29,2 – massima cm 31,5.
3. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile possono
variare entro i seguenti limiti:
a) larghezza minima: cm 35 – massima cm 42;
b) altezza minima: cm 29,2 – massima cm 31,5.
4. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi
precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne
cura la stampa e quelli del presente decreto.
Art. 5
Termini per la presentazione della dichiarazione
1. La dichiarazione di cui all’art. 1 del presente decreto deve
essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in
cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute
variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La
dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non
si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui
consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
2. La dichiarazione relativa agli anni 2012 e 2013 deve essere
presentata entro il 30 settembre 2014.
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