13 Aprile, 2016

Provv. dir. Agenzia entrate 13 aprile 2016, n. 53376

 

 

1. Ambito di applicazione

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    1. I contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore previsti dall’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che nel periodo di imposta di riferimento risultano congrui, anche per effetto dell’adeguamento, e coerenti agli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi medesimi, accedono al regime premiale di cui all’articolo 10, comma 9, del decreto legge n. 201 del 2011 alle condizioni indicate al successivo punto 1.2.

      1.2 I contribuenti di cui al precedente punto 1.1 accedono al regime premiale se:

      a) la coerenza sussiste per tutti gli indicatori di coerenza e di normalità previsti dallo studio applicabile;

      b) nell’ipotesi in cui conseguono redditi di impresa e di lavoro autonomo, l’assoggettabilità al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore sussiste per entrambe le categorie reddituali;

      c) la congruità e la coerenza sussiste per tutti gli studi di settore applicabili;

      d) hanno regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti.

 

    1. Ai fini degli adempimenti di cui al precedente punto 1.2, lettera d), la fedeltà dei dati dichiarati risulta sussistere anche nel caso di errori o omissioni, nella compilazione dei modelli degli studi di settore, di dati che non comportano la modifica:

      − dell’assegnazione ai cluster;

      − del calcolo dei ricavi o dei compensi stimati;

      − del posizionamento rispetto agli indicatori di normalità e di coerenza; rispetto alle risultanze dell’applicazione degli studi di settore sulla base dei dati veritieri.

       

2. Accesso al regime premiale per il periodo di imposta 2015

2.1 Per il periodo d’imposta 2015 accedono al regime premiale i contribuenti per i quali si applicano gli studi di settore indicati nell’allegato n. 1 a questo provvedimento.

2.2 Nel caso in cui il contribuente interessato applichi due studi di settore, compreso il caso in cui si tratti del medesimo studio applicato sia per l’attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, per accedere al regime premiale è necessario che per entrambi gli studi sia soddisfatta la condizione di cui al precedente punto 2.1.

 

  1. Tipologie di indicatori

    3.1 Gli indicatori di coerenza rilevanti ai fini del regime premiale, previsti dai rispettivi decreti di approvazione o di modifica degli studi di settore, sono riportati nell’allegato n. 2 a questo provvedimento, distinti per le seguenti tipologie:

    a) efficienza e produttività del fattore lavoro;

    b) efficienza e produttività del fattore capitale;

    c) efficienza di gestione delle scorte;

    d) redditività;

    e) struttura.

     

  1. Individuazione degli studi di settore per l’accesso al regime premiale

    4.1 Gli studi di settore di cui al precedente punto 2.1 sono individuati tra quelli per i quali risultano approvati:

    a) indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno quattro diverse tipologie tra quelle indicate nell’allegato n. 2 a questo provvedimento;

    b) indicatori di coerenza economica riferibili a tre diverse tipologie tra quelle indicate nell’allegato n. 2 a questo provvedimento e che contemporaneamente prevedono l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”.

    4.2 L’individuazione nell’allegato n. 1 degli studi di settore con le caratteristiche di cui al punto 4.1, lettera b) è stata effettuata escludendo quelli che risultano soddisfare il criterio di cui alla precedente lettera a) del medesimo punto 4.1. Lo studio di settore WG96U è indicato sia tra gli studi che presentano le caratteristiche di cui al precedente punto 4.1, lettera a) sia, con riferimento ai casi in cui non risultano applicabili gli indicatori di coerenza “Resa dei consumi di acqua”, “Resa dei consumi di energia elettrica” o “Ricavo per posto auto”, tra quelli che risultano soddisfare il criterio di cui alla successiva lettera b) del medesimo punto 4.1.

     

  1. Modifica dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d’imposta 2015

    5.1 Nel modello dello studio di settore VD42U, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2016, nel Quadro C – “Modalità di svolgimento dell’attività”, in corrispondenza del titolo di sezione “Tipologia della clientela”, prima del rigo C11, sono eliminati il campo ed il relativo simbolo di percentuale (%).

    5.2 Nelle Istruzioni parte generale dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, al paragrafo 4.2, dopo il punto 7, è aggiunto il seguente punto “8. la quota dei redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, ovvero, l’ammontare delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 39 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non concorrono a formare il reddito, in base a quanto previsto dall’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Patent box) devono essere indicate in maniera indistinta all’interno del quadro F. Ad esempio, l’ammontare delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 39 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non concorrono a formare il reddito, dovranno essere incluse tra quelle assoggettate a tassazione e indicate nel rigo F05 del quadro F. Pertanto, il reddito di impresa (o la perdita) del periodo d’imposta risultante dalla differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicato nel rigo F28 del quadro degli elementi contabili, dovrà essere comprensivo delle suddette quote di reddito o plusvalenze.”.

 

(Omesso l’allegato).

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