16 Maggio, 2019

Circolare 15 maggio 2019, n. 11/E, dell’Agenzia delle entrate

INDICE:
PREMESSA
1. AMBITO SOGGETTIVO
2. AMBITO OGGETTIVO
3. ESCLUSIONI
4. ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI
4.1. Versamento delle somme dovute
4.2. Periodi d’imposta
4.3. La rimozione delle irregolarità od omissioni
5. PERFEZIONAMENTO DELLA REGOLARIZZAZIONE
6. LA REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI IN PRESENZA DI PROCESSI VERBALI DI
CONSTATAZIONE E NELL’IPOTESI DI CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE
7. PROROGA DEI TERMINI DI DECADENZA.

“PREMESSA
L’articolo 9 (Irregolarità formali) del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119
(di seguito anche solo articolo 9) (1), nel testo inserito dalla legge di conversione 17
dicembre 2018, n. 136, prevede la possibilità di definire “Le irregolarità, le
infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non
rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui
redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24
ottobre 2018” con il pagamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta.

(1) Di seguito si riporta il testo.
Articolo 9 Irregolarità formali
1. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non
rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e
sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate mediante il
versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.
2. Il versamento della somma di cui al comma 1 è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 maggio
2019 e il 2 marzo 2020.
3. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 2 e con la
rimozione delle irregolarità od omissioni.
4. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi
nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del decreto-legge 28
giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
5. La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e
patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
6. In deroga all’articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle violazioni
commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto del processo verbale di constatazione, i termini di cui
all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.
7. Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni di cui al comma 1 già contestate in atti divenuti
definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di attuazione
del presente articolo.

La regolarizzazione sopra richiamata (di seguito “definizione agevolata”) è
destinata sia alla vasta platea delle “partite IVA”, siano essi professionisti, ditte
individuali, società di persone o di capitali, sia ai privati contribuenti che
potrebbero aver commesso irregolarità formali nell’adempiere agli obblighi fiscali,
sia infine ai soggetti tenuti, in base a specifiche disposizioni di legge, alla
comunicazione di dati fiscalmente rilevanti.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.
62274/2019 del 15 marzo 2019 (di seguito “provvedimento”) sono state
disciplinate le modalità di attuazione della citata definizione agevolata.
Con la risoluzione n. 37/E del 21 marzo 2019 è stato istituito il codice
tributo da utilizzare per eseguire il versamento delle somme dovute.
La presente circolare fornisce chiarimenti sull’ambito e sulle modalità di
applicazione della definizione agevolata.

1. AMBITO SOGGETTIVO
Sotto il profilo soggettivo, l’articolo 9 e il provvedimento consentono a tutti
i contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile adottato
e dalla natura giuridica, di regolarizzare infrazioni, inosservanze o omissioni
aventi natura formale, commesse in materia di imposta sul valore aggiunto, di
imposta sulle attività produttive, imposte dirette e relative addizionali, imposte
sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta.
Possono, inoltre, avvalersi della regolarizzazione i sostituti d’imposta, gli
intermediari e gli altri soggetti tenuti, ai sensi di specifiche disposizioni, alla
comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.

2. AMBITO OGGETTIVO
Sotto il profilo oggettivo è possibile definire le irregolarità, le infrazioni e le
inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, commesse entro il 24
ottobre 2018, purché le stesse non rilevino sulla determinazione della base
imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento dell’imposta sul valore aggiunto,
dell’imposta sulle attività produttive, delle imposte dirette e relative addizionali,
delle imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte e dei crediti d’imposta.
Trattasi, tendenzialmente, di quelle violazioni per le quali il legislatore ha
previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in
misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo
sul quale riproporzionare la sanzione. Tale aspetto costituisce uno dei tratti che,
generalmente, consente di distinguerle dalle cd “violazioni sostanziali”.
Trattasi, in ogni caso, di inosservanze di formalità ed adempimenti
suscettibili di ostacolare l’attività di controllo, anche solo in via potenziale;
diversamente le stesse costituirebbero violazioni “meramente formali”, per le quali
l’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dispone, al comma 5-
bis (introdotto dall’articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 32 del
2001), la non punibilità, trattandosi di violazioni che non incidono sulla
determinazione della base imponibile, dell’imposta, ovvero sul versamento del
tributo e che non pregiudicano l’attività di controllo svolta dall’amministrazione
finanziaria (cfr. circolare n. 77/E del 3 agosto 2001 ).
A titolo esemplificativo, e non esaustivo, rientrano tra le violazioni
definibili ai sensi dell’articolo 9:
– la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai
modelli approvati (tra cui sono ricomprese le dichiarazioni presentate tramite
un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione per via
telematica), ovvero l’errata indicazione o l’incompletezza dei dati relativi al
contribuente (cui si applica la sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471);
– l’omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture
emesse e ricevute o delle liquidazioni periodiche IVA, di cui agli articoli 21 e
21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, dall’articolo 1,
comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 (cfr. l’articolo 11, commi 2-bis e
2-ter, del d.lgs. n. 471 del 1997). Invero, tale violazione può essere definita
solo quando l’imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha
avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta;
– l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat, di cui
all’articolo 50, commi 4 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427 (cfr.
l’articolo 11, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997);
– l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, nei casi indicati al
paragrafo 4.3 (cfr. l’articolo 9 del d.lgs. n. 471 del 1997);
– l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti
autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o
non veritiere (cfr. l’articolo 11, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 471 del
1997);
– l’omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio, o
variazione dell’attività di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito decreto IVA), ovvero delle
dichiarazioni di cui all’articolo 35-ter e all’articolo 74-quinquies dello stesso
decreto (cfr. l’articolo 5, comma 6, del d.lgs. n. 471 del 1997);
– l’erronea compilazione della dichiarazione di cui all’articolo 8, comma 1,
lettera c) del decreto IVA che abbia determinato l’annullamento della
dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione (cfr.
l’articolo 11, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 e la risposta ad interpello n.
126 del 21 dicembre 2018);
– l’anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio
di competenza, sempre che la violazione non incida sull’imposta
complessivamente dovuta nell’anno di riferimento (cfr. l’articolo 1, comma 4,
del d.lgs. n. 471 del 1997);
– la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari (cfr.
l’articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241);
– le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (cfr. l’articolo
10 del d.lgs. n. 471 del 1997);
– l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria (cfr.
l’articolo 3, comma 5-bis del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175);
– l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di
locazione soggetto a cedolare secca (cfr. l’articolo 3, comma 3, ultimo periodo
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23);
– la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle
operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla
corretta liquidazione del tributo (cfr. l’articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 471
del 1997);
– la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione
delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la
violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (cfr.
l’articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997);
– la detrazione dell’IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella
effettivamente dovuta e assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode e
limitatamente alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2018 (cfr.
l’articolo 6, comma 6, del d.lgs. n. 471 del 1997);
– l’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile,
in assenza di frode (cfr. l’articolo 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2 del d.lgs. n.
471 del 1997). Invero, tale violazione può essere definita solo quando
l’imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la
violazione ne ha comportato il mancato pagamento;
– l’omessa o irregolare indicazione dei costi black list in dichiarazione (cfr.
l’articolo 8, comma 3-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997);
– l’omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia
tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale
scelto in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, fatta salva l’eccezione di cui al
successivo paragrafo 3 (cfr. l’articolo 8, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997);
– la mancata iscrizione al VIES (cfr. l’articolo 11 del d.lgs. n. 471 del 1997).

3. ESCLUSIONI
Sono escluse dalla regolarizzazione di cui all’articolo 9 le violazioni
sostanziali ossia quelle violazioni che incidono sulla determinazione
dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento del tributo.
Sono, altresì, escluse, per espressa previsione normativa, le infrazioni, le
inosservanze e le omissioni afferenti:
– ad ambiti impositivi diversi da quelli espressamente elencati (ad esempio,
violazioni formali inerenti l’imposta di registro, l’imposta di successione,
etc. …);
– ad atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge n. 119 del 2018 (19 dicembre 2018);
– ad atti pendenti al 19 dicembre 2018 ma divenuti definitivi – a seguito di
pronuncia giurisdizionale oppure per effetto di altre forme di definizione
agevolata – anteriormente al versamento della prima rata dovuta per la
regolarizzazione;
– ad atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito
della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227 (c.d. voluntary disclosure), compresi gli atti
emessi a seguito del mancato perfezionamento della procedura.
L’esclusione in parola è riferita tanto alla procedura di “collaborazione
volontaria” per il rientro dei capitali detenuti all’estero introdotta dalla
legge 15 dicembre 2014, n. 186, quanto alla riapertura dei termini prevista
dall’articolo 7 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. La definizione di cui
all’articolo 9, inoltre, non può essere utilizzata per consentire l’emersione
di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio
dello Stato. Per l’effetto non rientrano nella definizione le violazioni
concernenti gli obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione del quadro
RW) e quelle concernenti l’IVIE e l’IVAFE.
La regolarizzazione, inoltre, non può riguardare le violazioni aventi ad
oggetto omessi o tardivi pagamenti di cui alle ipotesi previste dall’articolo 17,
comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e, più in generale, le
tutte violazioni riferibili al tributo aventi natura sostanziale.
Non può, quindi, essere definita:
. l’omessa presentazione del modello F24 a saldo zero, tenuto conto che lo
stesso è necessario per assolvere all’obbligo di pagamento dei tributi e dei
contributi, anche quando l’obbligazione è adempiuta mediante la
compensazione del debito con crediti relativi a tributi diversi ovvero a
contributi (ad esempio previdenziali, assistenziali, ecc.);
. la “tardiva” presentazione della garanzia fideiussoria nell’ambito della
liquidazione IVA di gruppo (sanzionata in misura fissa, se il ritardo non è
superiore a 90 giorni, ed in misura proporzionale quando il ritardo è oltre i 90
giorni), considerato che tale violazione è di fatto equiparata ad una tardiva
compensazione; si ricorda, in questo senso, che è previsto anche il recupero
degli interessi;
. l’acquisto di beni o servizi da parte del cessionario/committente senza che sia
stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare
da parte del cedente/prestatore, punito con la sanzione di cui all’articolo 6,
comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997. Sebbene, infatti, il responsabile del
debito d’imposta sia il cedente/prestatore mentre il cessionario/committente è
punito con la sanzione pari al cento per cento dell’IVA relativa all’acquisto
non regolarizzato, tuttavia, non può dimenticarsi che, nel caso di definizione
spontanea, per non incorrere nella irrogazione delle sanzioni, è la stessa
norma a richiedere direttamente al cessionario/committente il pagamento
dell’IVA. E’ evidente, quindi, ai fini della rimozione della irregolarità, un
collegamento con l’obbligo di pagamento del tributo che non consente di
ricondurre detta violazione tra quelle alle quali si applica la definizione di cui
all’articolo 9 (cfr. sentenza della Corte di cassazione 12 dicembre 2017, n.
26513).
Sono escluse, altresì:
. l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, anche senza debito
d’imposta; l’omissione, infatti, ha pur sempre rilevanza sulla determinazione
della base imponibile ai fini delle imposte dirette o dell’IVA, anche quando
in concreto non emerge un debito d’imposta;
. l’omessa presentazione dei modelli per la comunicazione degli studi di
settore, ovvero la dichiarazione di cause di inapplicabilità o esclusione
insussistenti, in quanto tali comportamenti non risultano solo di ostacolo
all’attività di controllo, ma rilevano anche ai fini della determinazione della
base imponibile. L’articolo 39, comma 2, lettera d-ter), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, consente, infatti,
all’amministrazione di accertare in via induttiva i redditi, avvalendosi di
presunzioni semplici prive dei presupposti di gravità, precisione e
concordanza nell’ipotesi “di omessa presentazione dei modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore
o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di
settore non sussistenti, nonché di infedele compilazione dei predetti modelli
che comporti una differenza superiore al 15 per cento, o comunque ad euro
50.000, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla
base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in
dichiarazione”;
. l’indicazione di componenti negativi indeducibili, come nell’ipotesi di fatture
ricevute a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti. Per l’effetto, come
già chiarito dal provvedimento, ne consegue la non definibilità della sanzione
di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. Detto
articolo prevede che ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi non
concorrano alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti
positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a
beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dei
predetti costi indeducibili in quanto riferiti ad operazioni oggettivamente
inesistenti. In tale evenienza la violazione è punita con la sanzione
amministrativa dal 25 al 50 per cento dell’ammontare delle spese o degli altri
componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o
prestati indicati nella dichiarazione dei redditi. Diversamente, nell’ipotesi in
cui non vi siano componenti positivi di reddito direttamente afferenti a
componenti negativi relativi a operazioni inesistenti, ovvero nel caso in cui
questi ultimi siano di ammontare superiore ai correlati componenti positivi,
l’indeducibilità dei suddetti componenti negativi o della quota di questi
ultimi eccedente i correlati componenti positivi, determina invece
l’applicazione delle ordinarie sanzioni per infedele dichiarazione (cfr.
circolare n. 32/E, del 3 agosto 2012 , paragrafo 3.1). Le due fattispecie,
seppur punite con sanzioni di diversa misura – perché nella prima ipotesi
l’utilizzo di fatture false è privo di effetti sull’imposta dovuta dal
contribuente – costituiscono entrambe violazioni sostanziali, atteso il
nocumento che recano all’erario e l’elevato disvalore giuridico che le
accomuna, e in quanto tali non sono definibili ai sensi dell’articolo 9;
. le irregolarità consistenti nella mancata emissione di fatture, ricevute e
scontrini fiscali, quando hanno inciso sulla corretta determinazione e
liquidazione del tributo;
. l’omesso esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la
dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di
applicazione del regime opzionale, sanabile mediante l’istituto della
remissione in bonis di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44
(cfr. articolo 7-quater del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, inserito
dalla legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225, ad esempio l’opzione
per il consolidato nazionale ovvero l’opzione per la cedolare secca);
. l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA
quando la violazione ha avuto riflessi sul debito d’imposta.
Infine, sono escluse dalla regolarizzazione di cui all’articolo 9 le seguenti
violazioni, considerate le ricadute sostanziali in capo ai contribuenti cui si riferisce
la dichiarazione:
• l’omessa trasmissione delle certificazioni uniche da parte dei sostituti
(sanzionata in misura fissa – 100 euro a certificazione – con un massimo di
50.000 euro);
• l’omessa trasmissione della dichiarazione da parte degli intermediari abilitati,
di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322;
• gli errori collegati al visto di conformità – (visto omesso o irregolare, visto
apposto da un soggetto diverso da colui che ha presentato la dichiarazione
annuale).
Va considerato, infatti, che l’utilizzo in compensazione dei crediti in
violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità o della
sottoscrizione da parte dei soggetti a ciò autorizzati, comporta il recupero
dell’ammontare dei crediti utilizzati e dei relativi interessi, nonché l’irrogazione
delle sanzioni di cui all’articolo 13, comma 4 del d.lgs. n. 471 del 1997 (cfr.
l’articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato
dall’articolo 3, comma 1, lett. a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).

4. ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI
La regolarizzazione di cui all’articolo 9 è subordinata all’osservanza, da
parte degli interessati, dei seguenti adempimenti:
a) versamento delle somme dovute;
b) rimozione, laddove possibile, delle irregolarità od omissioni.

4.1. Versamento delle somme dovute. Ai fini del perfezionamento della regolarizzazione, il contribuente è tenuto
al versamento dell’importo di 200 euro per ciascun periodo d’imposta, suddiviso
in due rate di pari importo, scadenti il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020 ovvero –
come precisato dal provvedimento – in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019.
Il versamento deve essere eseguito con il modello di pagamento F24
indicando il periodo d’imposta cui il versamento è riferito e il codice tributo
(PF99), secondo le modalità riportate nella risoluzione n. 37/E del 21 marzo 2019.
Non si applica la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Nel caso in cui il versamento si riferisca a violazioni poste in essere da
società incorporate o fuse, nel modello di pagamento unificato è necessario
riportare i dati identificativi della società incorporata o fusa, mentre la partita IVA
e il codice fiscale sono quelli della società incorporante o risultante dalla fusione
(codice 74 – soggetto risultante dall’operazione straordinaria).

4.2. Periodi d’imposta. Come già detto, possono essere oggetto di definizione le irregolarità,
infrazioni o inosservanze, commesse in annualità per le quali non è ancora decorso
il termine di decadenza alla data del 24 ottobre 2018, ovvero contenute in atti o
procedimenti pendenti alla data del 19 dicembre 2018 e non ancora divenuti
definitivi alla data del versamento della prima rata della somma dovuta per la
regolarizzazione.
Nel modello F24 il contribuente deve indicare il/i periodo/i d’imposta che
intende definire, avendo presente che può scegliere quali e quanti periodi
regolarizzare. In particolare, con riferimento alle violazioni commesse in sede di
dichiarazione annuale occorre fare riferimento al periodo d’imposta cui la
dichiarazione si riferisce e non anche all’anno di presentazione della stessa.
Così, ad esempio, nel caso di errore commesso in sede di presentazione
della dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette 2017, relativa al periodo
d’imposta 2016, nel modello F24 va indicato il periodo d’imposta 2016.
Quando, invece, l’irregolarità o l’omissione non è riferibile ad alcun
periodo d’imposta, occorre fare riferimento all’anno solare in cui la stessa è stata
commessa. Ciò accade con specifico riferimento alle violazioni commesse dai
sostituti, intermediari o altri soggetti tenuti all’invio di comunicazioni o
dichiarazioni per conto di altri soggetti.
Così, ad esempio, l’errato invio dei dati all’anagrafe tributaria da parte delle
banche, di Poste italiane Spa o degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 7
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, può essere
regolarizzato indicando nel modello F24 l’anno solare in cui sono stati trasmessi i
dati errati.
Quando, poi, il contribuente ha un periodo d’imposta non coincidente con
l’anno solare, la regolarizzazione produce effetti – ai fini delle imposte dirette,
delle relative addizionali e dell’IRAP – unicamente per le violazioni che si
riferiscono al periodo d’imposta che ha termine nell’anno solare indicato nel
modello F24.
A titolo esemplificativo, il contribuente che intende definire le violazioni
commesse nel corso del periodo d’imposta che va dal 1° luglio 2015 al 30 giugno
2016 deve indicare nel modello F24 il 2016. Tale versamento ha effetto anche per
tutte le altre violazioni commesse nell’anno 2016, diverse da quelle concernenti le
imposte dirette, le relative addizionali e l’IRAP.
Quando nello stesso anno solare si chiudono due o più periodi d’imposta e
il contribuente intende definire le violazioni commesse in tutti i predetti periodi, è
necessario versare i 200 euro per ciascuno periodo.

4.3. La rimozione delle irregolarità od omissioni. Il comma 3 dell’articolo 9 prevede che la regolarizzazione si perfeziona con
il versamento delle somme dovute e la “rimozione delle irregolarità od
omissioni”. La rimozione va effettuata, al più tardi, entro il 2 marzo 2020.
Ne deriva, in generale, l’obbligo di rimuovere – per ciascun periodo
d’imposta – tutte le irregolarità, infrazioni o inosservanze compiute, al più tardi,
entro il termine di versamento della seconda rata.
Tuttavia, il provvedimento, nel caso in cui il contribuente non abbia rimosso
tutte le irregolarità commesse, consente, in presenza di un giustificato motivo, di
provvedervi entro trenta giorni dalla ricezione di invito da parte dell’Agenzia delle
entrate (ad esempio, mediante una lettera di compliance). Tale circostanza
potrebbe verificarsi, ad esempio, quando il contribuente, pur applicando la
diligenza del buon padre di famiglia, non riesca ad individuare tutte le violazioni
formali commesse, le quali, in tutto o in parte, potrebbero non essere di immediata
percezione, anche in ragione della mancanza di effetti sostanziali sui tributi cui si
riferiscono. In tale evenienza, affinché la definizione possa ritenersi perfezionata
occorre necessariamente rimuovere la violazione entro il 2 marzo 2020, ovvero
entro 30 giorni dall’invito dell’ufficio.
Così, ad esempio, se il contribuente riceve una lettera di compliance il 5
luglio 2019 con la segnalazione di una violazione formale relativa al periodo
d’imposta 2017, la stessa può essere rimossa al più tardi entro il 2 marzo 2020,
purché entro il 31 maggio 2019 abbia già provveduto al versamento della prima o
unica rata per il medesimo periodo d’imposta. Se, invece, la medesima lettera
viene ricevuta il 28 febbraio 2020, il contribuente ha a disposizione 30 giorni per
rimuovere la violazione purché il versamento dei 200 euro per il 2017 sia stato
effettuato in tutto o in parte nel termine sopra richiamato.
Ovviamente tale incertezza non può verificarsi quando le irregolarità od
omissioni sono già state constatate o contestate dall’ufficio.
Il provvedimento ha, tuttavia, disposto che la mancata rimozione –
spontanea o su invito – di tutte le irregolarità, non pregiudica il perfezionamento
della definizione in riferimento alle altre violazioni correttamente regolarizzate
all’interno del medesimo periodo d’imposta.
Il provvedimento ha contemplato, altresì, l’ipotesi in cui la rimozione delle
irregolarità o delle omissioni non sia necessaria. Trattasi dei casi in cui è la stessa
norma sanzionatoria a disporre la sola applicazione della sanzione.
Rientra nell’ipotesi in parola, ad esempio:
– la violazione del principio di competenza che non ha prodotto effetti
sull’imposta complessivamente dovuta per i due periodi d’imposta di
riferimento;
– a partire dal 1° gennaio 2018, l’addebito al cessionario o al committente di
un’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella effettiva, purché
l’imposta stessa sia stata assolta; in tale ipotesi il cessionario che ha detratto
l’imposta riportata in fattura è punibile con una sanzione in misura fissa, ai
sensi dell’articolo 6, comma 6, secondo periodo, del d.lgs. n. 471 del 1997 e
conserva il diritto a detrazione. Pertanto la violazione può essere rimossa con
il versamento dei 200 euro senza necessità di rimuovere anche l’errore;
– le violazioni in materia di inversione contabile, sanzionate ai commi 9-bis.1 e
9-bis.2 del citato articolo 6, sempre che la violazione non sia stata
determinata da un intento di evasione o di frode e l’imposta sia stata
effettivamente assolta;
– l’omessa presentazione della liquidazione periodica ex articolo 21-bis del d.l.
n. 78 del 2010, purché i dati siano confluiti nella dichiarazione IVA annuale.
Non possono, invece, essere ricondotte nelle fattispecie sopra richiamate
(irregolarità od omissioni per le quali non è più possibile o necessaria la
rimozione) alcune violazioni formali la cui rimozione è comunque necessaria,
quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
– l’omissione o irregolarità delle dichiarazioni di cui agli articoli 35, 35-ter e
74-quinquies del decreto IVA;
Le informazioni rese con tali dichiarazioni sono, infatti, utili al corretto
esercizio dell’attività di controllo e alla notifica degli atti tributari. Va da sé
che la rimozione della violazione per mezzo della definizione in parola non
produce alcun effetto ai fini della regolarità della notifica degli atti eseguita
nelle more della correzione;
– l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti
autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o
non veritiere;
– l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili.
A tal riguardo, si osserva che, nel caso in cui nello stesso processo verbale
siano state constatate, per lo stesso periodo d’imposta, sia violazioni
sostanziali sia violazioni formali non collegate al tributo (ad esempio
l’irregolare tenuta della contabilità od errori formali nella compilazione delle
dichiarazioni dei redditi), il contribuente ha facoltà di avvalersi della
definizione agevolata di cui all’articolo 9 per le violazioni formali in
autonomia rispetto alla definizione delle violazioni sostanziali ai sensi
dell’articolo 1 del d.l. n. 119 del 2018. Ovviamente, nel caso in cui le
violazioni, seppur formali, siano correlate al tributo oggetto del PVC, le
stesse restano assorbite dalla definizione di cui all’articolo 1 del d.l. n. 119
del 2018, non dovendo essere definite autonomamente;
– l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
– l’omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni di cui all’ articolo21
del d.l. n. 78 del 2010;
– l’omessa comunicazione riguardante la proroga dei contratti di locazione per
i quali si è optato per la cedolare secca.
Il contribuente che ha omesso la presentazione della comunicazione di
proroga del contratto di locazione, prevista dall’articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per fruire dell’imposta
sostitutiva sui canoni di locazione a titolo di “cedolare secca” è tenuto a
sanare l’omissione;
– l’omessa iscrizione al VIES.
Sebbene la Corte di Giustizia UE con sentenza relativa alla causa C-21/16,
depositata il 9 febbraio 2017, abbia confermato un orientamento ormai
costante secondo cui la mancata iscrizione al VIES da parte del soggetto
acquirente non preclude la possibilità di applicare il regime di esenzione IVA
previsto per le cessioni intracomunitarie, non costituendo una condizione
essenziale per poter beneficiare del regime di non imponibilità, né dalla
direttiva IVA, né secondo la giurisprudenza della Corte UE, l’omissione va
comunque sanata per consentire alle controparti commerciali di poter
effettuare le opportune verifiche.

5. PERFEZIONAMENTO DELLA REGOLARIZZAZIONE
La regolarizzazione permette al contribuente di sanare tutte le inosservanze
e le irregolarità commesse nello stesso periodo d’imposta, sia nell’ipotesi in cui la
violazione non sia stata ancora rilevata, sia nell’ipotesi in cui essa sia stata rilevata
in un processo verbale di constatazione o sanzionata in un atto di contestazione o
di irrogazione sanzioni, sempre che il rapporto non si sia già esaurito.
Il provvedimento (paragrafo 2.9) prevede che nei casi di mancato
perfezionamento della regolarizzazione – ipotesi che ricorre, ad esempio, nei casi
di parziale pagamento delle somme dovute per definire ciascun periodo d’imposta
– il contribuente non ha diritto al rimborso delle somme versate. Il successivo
paragrafo 2.10 dispone, altresì, che il perfezionamento della definizione non dà
luogo alla restituzione di quanto versato ad altro titolo per violazioni formali, salvo
che la restituzione avvenga in esecuzione di una pronuncia giurisdizionale o di un
provvedimento di autotutela relativi all’atto di irrogazione della sanzione definito.

6. LA REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI IN PRESENZA DI PROCESSI VERBALI
DI CONSTATAZIONE E NELL’IPOTESI DI CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE
La formulazione dell’articolo 9 consente di definire le irregolarità,
infrazioni o inosservanze anche se già constatate o sanzionate, purché la sanzione
non sia già divenuta definitiva alla data di entrata in vigore della legge di
conversione. In particolare, come chiarito al punto 1.3.3 del provvedimento, la
definizione delle violazioni è consentita purché le stesse non siano già state
definite con altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento
della prima rata di quanto dovuto ai sensi dell’articolo 9.
L’articolo 9 consente, quindi, di definire le irregolarità, infrazioni o
inosservanze di natura formale anche se oggetto di controversia tributaria pendente
e, quindi, definibili, in alternativa, ai sensi dell’articolo 6 del d.l. n. 119 del 2018.
Va da sé che nelle ipotesi di controversie aventi ad oggetto atti che
contestano violazioni commesse ai sensi dell’articolo 7-bis del d.lgs. n. 241 del
1997, sia per tardiva trasmissione delle dichiarazioni (violazioni formali) sia per
omessa trasmissione (violazioni sostanziali), la sanatoria di cui all’articolo 9 è
consentita solo per le violazioni formali, dovendosi ricorrere alla definizione di cui
all’articolo 6 per sanare le violazioni sostanziali.
Nel caso di adesione alla definizione di cui all’articolo 9 in pendenza di
causa, il contribuente dovrà comunicare la rinuncia al giudizio a seguito del
perfezionamento della definizione.

7. PROROGA DEI TERMINI DI DECADENZA
In deroga all’articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 27
luglio 2000, n. 212), il comma 6 dell’articolo 9 del decreto stabilisce, con
riferimento alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei
processi verbali di constatazione, che i termini di decadenza per la notifica
dell’atto di contestazione ovvero dell’atto di irrogazione sanzione, di cui
all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono
prorogati di due anni.
Il legislatore ha, quindi, inteso introdurre la proroga di due anni dei termini
di decadenza dell’attività sanzionatoria con riferimento alle violazioni formali
constatate in un processo verbale, commesse fino al 31 dicembre 2015. Ciò
significa che presupposto di operatività della proroga è la semplice presenza di
violazioni formali constatate in un processo verbale rientrante nell’ambito di
applicazione dell’articolo 9, prescindendo dalla circostanza che il contribuente
destinatario dell’attività di verifica si sia avvalso della definizione agevolata del
verbale e indipendentemente dal perfezionamento o meno della stessa”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *