24 Marzo, 2015

Circolare 23 marzo 2015, n. 11/E, dell’Agenzia delle entrate

 

INDICE:

1 DESTINATARI DELLA DICHIARAZIONE 730 PRECOMPILATA 

1.1 Contribuenti per i quali sarà predisposta la dichiarazione precompilata 

1.2 Dichiarazione precompilata in caso di modello 730 per l’anno 2013 presentato in forma congiunta 

1.3 Contribuenti per i quali non è predisposta la dichiarazione precompilata 

1.4 Contribuenti che hanno presentato più dichiarazioni per l’anno d’imposta precedente 

1.5 Contribuenti per i quali non è terminata l’attività di liquidazione della dichiarazione presentata per l’anno d’imposta precedente 

2 CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 

2.1 Documenti e informazioni che l’Agenzia delle entrate rende disponibili 

2.2 Struttura e contenuto del foglio informativo 

2.3 Informazioni utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione 730 precompilata – dati delle certificazioni uniche 

2.4 Informazioni utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione 730 precompilata – dati trasmessi dagli enti esterni 

2.5 Informazioni utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione 730 precompilata – altre fonti 

2.6 Esito della liquidazione 

3 MODALITÀ DI ACCESSO ALLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 

3.1 Accesso diretto alla dichiarazione precompilata 

3.2 Accesso tramite sostituti d’imposta e intermediari 

3.3 Delega per l’accesso 

3.4 Gestione delle deleghe 

3.5 Conservazione delle deleghe 

3.6 Modalità tecniche per l’accesso tramite sostituti d’imposta e intermediari 

3.7 Possibilità di accesso da parte di più soggetti e informativa al contribuente 

3.8 Delega conferita da contribuenti potenzialmente non compresi tra i destinatari della dichiarazione precompilata 

4 ACCETTAZIONE O MODIFICA DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 

4.1 Funzionalità dell’applicazione web 

4.2 Accettazione della dichiarazione precompilata 

4.3 Modifica della dichiarazione precompilata 

4.4 Conferma del maggior credito derivante dalla dichiarazione precedente 

4.5 Evidenza della scelta del contribuente nel prospetto di liquidazione del modello 730 

4.6 Compilazione delle caselle del prospetto di liquidazione in caso di dichiarazione congiunta 

5 PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 

5.1 Modalità di presentazione della dichiarazione precompilata 

5.2 Termini di presentazione della dichiarazione precompilata 

5.3 Dichiarazione congiunta 

5.4 Contribuenti senza sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio 

5.5 Modello 730 non precompilato 

6 DICHIARAZIONE PRESENTATA DIRETTAMENTE: GESTIONE DEL RISULTATO CONTABILE 

6.1 Trasmissione del risultato contabile al sostituto d’imposta 

6.2 Attività del sostituto in relazione a soggetti nei cui confronti non è tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio 

6.3 Dichiarazione integrativa presentata direttamente 

6.4 Dichiarazione integrativa in caso di dichiarazione originaria trasmessa direttamente 

7 CONTROLLI DOCUMENTALI 

7.1 Limitazioni ai poteri di controllo dell’Agenzia delle entrate in caso di presentazione della dichiarazione direttamente o tramite sostituto d’imposta 

7.2 Controlli documentali presso gli intermediari 

7.3 Controlli nel caso di dichiarazione non precompilata 

7.4 Requisiti soggettivi 

7.5 Controllo sui dati inseriti nella dichiarazione precompilata comunicati attraverso la Certificazione Unica 

8 SISTEMA SANZIONATORIO 

8.1 Conseguenze dell’apposizione di un visto di conformità infedele 

9 COMPENSI AGLI INTERMEDIARI 

9.1 Determinazione dei compensi per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale 

9.2 Dichiarazione precompilata integrata. 

 

“PREMESSA

Il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (di seguito “decreto semplificazioni”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2014, ha introdotto, in via sperimentale, la dichiarazione dei redditi precompilata, che l’Agenzia delle entrate rende disponibile, in via telematica, entro il 15 aprile di ogni anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c) c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del Testo unico delle imposte sui redditi.

A tal fine, l’Agenzia delle entrate utilizza le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati relativi ad alcuni oneri trasmessi dai soggetti terzi entro il 28 febbraio di ogni anno, secondo quanto disposto dall’articolo 3 del decreto semplificazioni, nonché i dati contenuti nelle certificazioni uniche di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, trasmesse all’Agenzia entro il 7 marzo di ogni anno, in base a quanto previsto dall’articolo 2 del medesimo decreto semplificazioni.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2015 è stato approvato il modello di Certificazione Unica (CU 2015) per l’anno 2014 con le relative istruzioni, e sono state individuate le modalità per la comunicazione telematica dei dati contenuti nelle certificazioni uniche da parte dei sostituti d’imposta.

Inoltre, con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 dicembre 2014 sono state definite le modalità di trasmissione ed il contenuto delle comunicazioni da parte dei soggetti terzi, con particolare riguardo ai dati relativi agli interessi passivi per contratti di mutuo, ai contratti e ai premi assicurativi, ai contributi previdenziali.

I contribuenti possono accedere al modello 730 precompilato direttamente, attraverso il sito internet dell’Agenzia delle entrate, ovvero, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale o tramite un intermediario (Caf e professionisti abilitati).

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 febbraio 2015, per il quale è stato acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del citato decreto semplificazioni, sono state definite le modalità tecniche per consentire al contribuente e agli altri soggetti autorizzati di accedere al modello 730 precompilato ed è stato stabilito, tra l’altro, il contenuto minimo e le modalità di conservazione delle deleghe rilasciate dai contribuenti ai sostituti d’imposta e agli intermediari.

La dichiarazione precompilata può essere accettata senza modifiche, o modificata, o integrata con dati ulteriori rispetto a quelli proposti dall’Agenzia; anche tali attività possono essere svolte direttamente dal contribuente o delegate al proprio sostituto d’imposta o ad un Caf o ad un professionista abilitato.

A seconda che il contribuente accetti o modifichi la dichiarazione proposta dall’Agenzia delle entrate, direttamente o tramite i soggetti di cui sopra, è previsto un diverso iter dei controlli documentali di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché un diverso livello di responsabilità per Caf e professionisti abilitati che appongono il visto di conformità sul modello 730.

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in relazione a diversi quesiti posti, sul tema, dai contribuenti, dai sostituti d’imposta e dagli intermediari.

 

1 DESTINATARI DELLA DICHIARAZIONE 730 PRECOMPILATA

1.1 Contribuenti per i quali sarà predisposta la dichiarazione precompilata

D. Per quali contribuenti è predisposto il modello 730 precompilato?

R. Il modello 730 precompilato è reso disponibile ai contribuenti in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

1. per l’anno di imposta 2014 sono titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del Testo unico delle imposte sui redditi, in relazione ai quali i sostituti d’imposta hanno trasmesso nei termini all’Agenzia delle entrate la Certificazione Unica 2015;

2. per l’anno d’imposta 2013 hanno presentato il modello 730 oppure il modello Unico persone fisiche o il modello Unico Mini, pur avendo i requisiti per presentare il modello 730. La dichiarazione precompilata viene predisposta anche per i contribuenti che per l’anno d’imposta 2013, oltre a presentare il modello 730, hanno presentato il modello Unico persone fisiche con i soli quadri RM, RT e/o RW.

Tenuto conto che i soggetti che potevano utilizzare, fino allo scorso anno, il modello Unico Mini rientrano tra i destinatari della dichiarazione precompilata, al fine di razionalizzare e semplificare il sistema dichiarativo, dal 2015 non viene più approvato il suddetto modello.

 

1.2 Dichiarazione precompilata in caso di modello 730 per l’anno 2013 presentato in forma congiunta

D. Se per l’anno d’imposta 2013 è stata presentata una dichiarazione congiunta, il modello 730 precompilato viene già predisposto in forma congiunta?

R. Se i coniugi hanno presentato il modello 730/2014 in forma congiunta, sono predisposte due distinte dichiarazioni 730 precompilate, una per ciascun coniuge che abbia i requisiti per rientrare nella platea dei destinatari della dichiarazione precompilata. Se i coniugi intendono presentare la dichiarazione 730 precompilata in forma congiunta devono rivolgersi al sostituto che presta assistenza fiscale, al CAF o al professionista abilitato.

 

1.3 Contribuenti per i quali non è predisposta la dichiarazione precompilata

D. Per quali contribuenti non è predisposto il modello 730 precompilato?

R. Il modello 730 precompilato non è predisposto, in linea generale, per i contribuenti che non risultano in possesso dei requisiti per la presentazione del modello 730 tra cui, in particolare, i contribuenti:

• con partita Iva attiva almeno per un giorno nel corso dell’anno d’imposta 2014, ad eccezione dei produttori agricoli che si avvalgono del regime di esonero di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

• per i quali sia noto al Sistema Informativo dell’Anagrafe tributaria il decesso alla data di elaborazione della dichiarazione precompilata.

La dichiarazione precompilata non è predisposta, inoltre, nei confronti dei contribuenti per i quali il modello 730 dovrebbe essere presentato da un altro soggetto (genitore, tutore o rappresentante legale). Si tratta, in particolare, dei soggetti che non hanno raggiunto la maggiore età o che dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente risultano legalmente incapaci.

 

1.4 Contribuenti che hanno presentato più dichiarazioni per l’anno d’imposta precedente

D. Se per l’anno d’imposta 2013 il contribuente ha presentato, oltre alla dichiarazione originaria, anche ulteriori dichiarazioni correttive nei termini o integrative, quale viene utilizzata ai fini della precompilata?

R. La dichiarazione 730 precompilata non viene predisposta se, con riferimento all’anno d’imposta 2013, il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione 730 precompilata, è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata, effettuata ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Ciò in quanto, in tale ipotesi, non sarebbe possibile per l’Agenzia delle entrate individuare la dichiarazione dalla quale trarre le informazioni da inserire nella dichiarazione precompilata.

 

1.5 Contribuenti per i quali non è terminata l’attività di liquidazione della dichiarazione presentata per l’anno d’imposta precedente

D. Se con riferimento alla dichiarazione presentata per l’anno d’imposta 2013, al momento della elaborazione del modello 730 precompilato, è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata ai sensi dell’articolo 36-bis del d.P.R. 600 del 1973, il contribuente può ricevere la dichiarazione precompilata?

R. Nel caso in cui per la dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente non sia ancora conclusa, al momento della elaborazione del modello 730 precompilato, l’attività di controllo automatizzato da parte dell’Agenzia delle entrate, la dichiarazione è comunque predisposta. In tal caso, tuttavia, non sono riportati nel modello 730 precompilato i dati che potrebbero essere modificati in esito all’attività di liquidazione automatizzata, come ad esempio l’eccedenza a credito, e di tale circostanza viene dato avviso al contribuente. 

 

2 CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

2.1 Documenti e informazioni che l’Agenzia delle entrate rende disponibili

D. Quali sono i documenti e le informazioni che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione a partire dal 15 aprile? 

R. Il contribuente o gli altri soggetti dallo stesso specificamente delegati accedono ai seguenti documenti e informazioni:

• il modello 730 precompilato relativo all’anno d’imposta precedente;

• un foglio informativo contenente l’elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate;

• l’esito della liquidazione della dichiarazione (il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga) e il prospetto di liquidazione del modello 730 con il dettaglio dei risultati della liquidazione. Nei casi in cui la dichiarazione non possa essere precompilata in modo completo (perché non si conosce un elemento essenziale quale, ad esempio, la destinazione d’uso di uno o più immobili), l’esito della liquidazione è disponibile al contribuente solo dopo la necessaria integrazione della dichiarazione.

 

2.2 Struttura e contenuto del foglio informativo

D. Com’è composto e quali indicazioni contiene il foglio informativo che accompagna la dichiarazione 730 precompilata?  

R. Il foglio informativo che viene reso disponibile insieme al modello 730 precompilato contiene l’elenco delle informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate al momento di elaborazione della dichiarazione 730 precompilata. 

Le informazioni sono suddivise in base ai diversi quadri e sezioni del modello 730; accanto ad ogni dato informativo è indicata la relativa fonte ed è specificato se il dato è stato utilizzato, anche parzialmente, per l’elaborazione della dichiarazione ovvero se non è stato utilizzato. 

Con riferimento ai dati non utilizzati o parzialmente utilizzati, che nel foglio sono individuati con un apposito simbolo, il contribuente può verificare direttamente nel sito di assistenza dedicato al modello 730 precompilato i motivi per cui tali dati non sono stati integralmente inseriti nella dichiarazione. Ad esempio, non sono inseriti gli interessi passivi per mutui ipotecari comunicati dalla banca, se gli stessi sono di ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, dal momento che il loro ammontare generalmente diminuisce nel corso degli anni. In tal caso, l’importo degli interessi passivi viene riportato nel foglio informativo con l’indicazione della denominazione della banca che ha comunicato il dato. Il contribuente, qualora sia in possesso dei requisiti per fruire della detrazione, dopo aver verificato la correttezza dell’importo comunicato dalla banca, può integrare la dichiarazione riportando tale onere nella sezione I del quadro E.

 

2.3 Informazioni utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione 730 precompilata – dati delle certificazioni uniche

D. Quali informazioni contenute nelle certificazioni uniche trasmesse dai sostituti d’imposta vengono utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata?

R. Ai fini dell’elaborazione del modello 730 precompilato, i sostituti d’imposta trasmettono all’Agenzia delle entrate, entro il 7 marzo di ogni anno, le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, che vanno comunque consegnate ai percipienti entro il 28 febbraio, attestanti l’ammontare complessivo delle somme erogate, delle ritenute operate, delle detrazioni d’imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali trattenuti. 

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ha comunicato che, per semplificare gli adempimenti in fase di prima applicazione delle citate disposizioni, per il primo anno gli operatori possono scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all’INAIL e se inviare o meno le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti (comunicato stampa del 12 febbraio 2015).

Sempre per il 2015, le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo la scadenza prevista per il 2015, senza applicazione di sanzioni. Si precisa che la stessa facoltà è consentita nel caso di certificazioni uniche che contengano solo dati previdenziali e assistenziali.

Nella dichiarazione precompilata vengono riportati, oltre ai dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e alle relative ritenute operate dal sostituto d’imposta, anche i dati dei familiari indicati nel prospetto dei familiari a carico presente nella Certificazione Unica.

Inoltre, nel quadro D del modello 730 precompilato sono riportati i redditi di lavoro autonomo occasionale e gli altri redditi diversi indicati nella Certificazione Unica, mentre nel quadro E vengono inserite le informazioni relative agli oneri detraibili riconosciuti dal sostituto d’imposta.

Infine, vengono inseriti nel quadro F del modello i dati relativi all’assistenza fiscale prestata dal sostituto d’imposta con riferimento al modello 730/2014, quali ad esempio le somme trattenute a titolo di acconto per l’anno 2014.

 

2.4 Informazioni utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione 730 precompilata – dati trasmessi dagli enti esterni

D. Quali sono le informazioni relative agli oneri deducibili e detraibili trasmesse dagli enti esterni all’Agenzia delle entrate che sono utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata? 

R. Per l’elaborazione della dichiarazione 730 precompilata vengono utilizzati i dati relativi ai seguenti oneri detraibili e deducibili, che sono trasmessi entro il 28 febbraio dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese assicuratrici e dagli enti previdenziali, secondo quanto disposto al punto 3.2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 23 febbraio 2015:

• quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;

• premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;

• contributi previdenziali e assistenziali.

L’articolo 3, comma 1, del decreto semplificazioni prevede anche l’obbligo di trasmissione dei contributi versati alle forme di previdenza complementare. Tuttavia, considerato quanto previsto al punto 3.2 del citato provvedimento 23 febbraio 2015 e tenuto conto del carattere sperimentale del progetto, le forme pensionistiche complementari non sono tenute a trasmettere la comunicazione prevista dal citato articolo 3 in relazione ai contributi versati nell’anno 2014 e, pertanto, tali informazioni non sono inserite nel modello 730 precompilato 2015 (a meno che non siano state indicate dal sostituto d’imposta nella Certificazione Unica trasmessa). 

 

2.5 Informazioni utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione 730 precompilata – altre fonti

D. Quali altre fonti vengono utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata oltre ai dati trasmessi dai sostituti d’imposta e dagli enti esterni?

R. L’Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione 730 precompilata anche alcuni dati provenienti dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta precedente. Considerato che i contribuenti destinatari della dichiarazione precompilata possono aver presentato, con riferimento all’anno d’imposta precedente, oltre al modello 730, anche il modello Unico o Unico Mini con caratteristiche da 730, si tiene conto dei dati provenienti sia dal modello 730/2014 sia dal modello Unico o Unico Mini 2014.

In particolare, sono inseriti nella dichiarazione precompilata i seguenti dati ricavati dall’annualità precedente:

• le eccedenze d’imposta risultanti dalla dichiarazione presentata per l’anno d’imposta 2013;

• i residui dei crediti d’imposta indicati nella dichiarazione presentata per l’anno d’imposta 2013;

• le rate annuali detraibili relative ad oneri sostenuti in anni precedenti, per i quali è prevista la possibilità di rateizzare la detrazione, ad esempio per le spese mediche di ammontare superiore a un determinato importo, oppure l’obbligo di suddividere la detrazione in più rate annuali, ad esempio nel caso di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per interventi di risparmio energetico o per l’arredo degli immobili ristrutturati;

• l’eventuale maggior credito derivante dalla liquidazione automatizzata, effettuata ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, relativa alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (vedi quesito 4.4).

Per quanto riguarda i dati dei terreni e dei fabbricati, in linea generale, vengono inseriti nella dichiarazione precompilata i dati presenti della dichiarazione dell’anno precedente, integrati tenendo conto delle eventuali variazioni, risultanti dalla banca dati catastale e dagli atti del registro, intercorse sui diritti reali (ad esempio compravendite e successioni) e sull’utilizzo degli immobili (ad esempio locazione e comodato). Vengono, altresì, utilizzate altre informazioni presenti nella banca dati dell’Anagrafe tributaria, quali ad esempio i versamenti e le compensazioni effettuate con il modello F24. 

 

2.6 Esito della liquidazione

D. L’esito della liquidazione è immediatamente disponibile con la dichiarazione 730 precompilata?

R. Nel caso in cui sia stato possibile liquidare la dichiarazione perché l’Agenzia è in possesso di tutti gli elementi utili, il contribuente può immediatamente visualizzare i seguenti documenti ed informazioni:

• il modello 730 precompilato;

• il foglio informativo contenente gli elementi utilizzati e non per l’elaborazione della dichiarazione;

• l’esito della liquidazione (credito o debito) e il prospetto  di liquidazione.

Se invece non è stato possibile procedere alla liquidazione della dichiarazione perché manca un elemento essenziale, ad esempio il codice di utilizzo di un immobile acquistato nel 2014, il contribuente può visualizzare il modello 730 precompilato e il foglio informativo, mentre l’esito della liquidazione sarà disponibile immediatamente dopo la necessaria integrazione della dichiarazione e comunque prima dell’invio della dichiarazione stessa. 

Analogamente, se il contribuente intende modificare la dichiarazione proposta, l’esito della liquidazione, già disponibile alla prima visualizzazione, viene ricalcolato in tempo reale dopo la modifica e nuovamente messo a disposizione prima dell’invio della dichiarazione stessa. 

 

3 MODALITÀ DI ACCESSO ALLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

3.1 Accesso diretto alla dichiarazione precompilata

D. L’Agenzia delle entrate, a partire dal 15 aprile, rende disponibile la dichiarazione dei redditi precompilata ai contribuenti. In che modo il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata?

R. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 febbraio 2015 sono state definite le modalità tecniche per consentire al contribuente e agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione 730 precompilata.

È prevista la possibilità, per il contribuente, di accedere direttamente all’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate riservata alla dichiarazione precompilata, previo inserimento delle credenziali Fisconline rilasciate dalla stessa Agenzia delle entrate o tramite la Carta Nazionale dei Servizi. 

L’abilitazione al servizio telematico Fisconline (password e PIN) può essere richiesta:

a. online, accedendo al sito internet dell’Agenzia;

b. presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate, anche tramite soggetto appositamente delegato;

c. per telefono.

A garanzia della reale identità dell’utente, in caso di richiesta online, per telefono, oppure in ufficio tramite soggetto delegato, la procedura prevede che la prima parte del PIN sia rilasciata immediatamente, mentre la seconda parte del PIN, unitamente alla password di primo accesso, sia inviata per posta presso il domicilio del contribuente registrato in Anagrafe tributaria.

In caso di richiesta effettuata dal diretto interessato presso gli uffici dell’Agenzia, viene rilasciata immediatamente la prima parte del codice PIN e la password di primo accesso; la seconda parte del codice PIN potrà immediatamente essere prelevata dal contribuente direttamente via internet.

Infine, per agevolare coloro che non dispongono delle credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate, è prevista la possibilità di accedere direttamente all’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate riservata alla dichiarazione precompilata, anche tramite il portale dell’INPS, utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall’INPS. 

 

3.2 Accesso tramite sostituti d’imposta e intermediari

D. Se il contribuente necessita di assistenza fiscale o non ha dimestichezza con gli strumenti informatici può accedere alla dichiarazione precompilata tramite altri soggetti autorizzati?

R. Il contribuente che non intende accedere direttamente alla propria dichiarazione precompilata ha la possibilità di rivolgersi al proprio sostituto d’imposta (se presta assistenza fiscale), ad un Caf o a un professionista abilitato. Per accedere alla dichiarazione precompilata del contribuente, nonché per consultare gli ulteriori dati messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate insieme alla dichiarazione precompilata (foglio informativo), il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, il Caf o il professionista abilitato devono preventivamente acquisire dallo stesso contribuente un’apposita delega, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante.

In particolare, il sostituto d’imposta può accedere alle dichiarazioni precompilate dei sostituiti solo se dal modello 770 Semplificato dell’anno precedente risulta aver prestato l’assistenza fiscale ed esclusivamente con riferimento ai contribuenti per i quali ha trasmesso, entro i termini, la Certificazione Unica all’Agenzia delle entrate.

Di conseguenza, se il contribuente ha cambiato datore di lavoro nel corso dell’anno 2015, il nuovo sostituto d’imposta, pur prestando l’assistenza fiscale, non può accedere alla dichiarazione precompilata del dipendente assunto nel 2015, in quanto non ha trasmesso all’Agenzia delle entrate la sua Certificazione Unica relativa ai redditi dell’anno 2014. In tal caso, il contribuente può presentare il modello 730 al nuovo sostituto con le modalità ordinarie (non precompilato) oppure rivolgersi ad un Caf o ad un professionista abilitato per accedere alla propria dichiarazione precompilata.

L’accesso alle dichiarazioni precompilate da parte di sostituti, Caf e professionisti può essere effettuato tramite l’invio di un file contenente l’elenco dei contribuenti per i quali si richiedono le dichiarazioni precompilate. I Caf e i professionisti possono anche effettuare l’accesso ad una singola dichiarazione via web. 

L’accesso è consentito fino al 10 novembre, al fine di permettere l’utilizzo dei dati indicati nelle dichiarazioni 730 precompilate per la predisposizione di eventuali dichiarazioni rettificative o integrative (vedi paragrafi 6.4 e 8.1 della presente circolare).

 

3.3 Delega per l’accesso

D. Quali informazioni deve contenere la delega per l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata tramite il sostituto d’imposta, il Caf e il professionista abilitato? 

R. Per accedere alla dichiarazione precompilata, nonché per consultare il foglio informativo messo a disposizione dall’Agenzia, il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, il Caf o il professionista abilitato devono preventivamente acquisire dal contribuente apposita delega, unitamente a copia di un documento di identità del delegante, in formato cartaceo o in formato elettronico. La delega contiene l’indicazione del codice fiscale del contribuente, dell’anno d’imposta cui si riferisce il modello 730 precompilato, della data di conferimento della stessa e la precisazione che la stessa vale, oltre che per l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata, anche per la consultazione del foglio informativo. 

La delega ha valore per la dichiarazione precompilata relativa a una sola annualità e può essere revocata con le medesime modalità del conferimento. 

Nel caso in cui il contribuente che richiede assistenza fiscale non intenda utilizzare la dichiarazione 730 precompilata, il Caf o il professionista abilitato acquisisce idonea documentazione da cui si evince la mancata autorizzazione da parte del contribuente all’accesso al modello 730 precompilato.

 

3.4 Gestione delle deleghe

D. Quali sono gli adempimenti previsti per il sostituto d’imposta, il Caf o il professionista abilitato al fine di una corretta gestione delle deleghe?

R. Il sostituto d’imposta, il Caf o il professionista abilitato annotano giornalmente in un apposito registro cronologico, che può essere tenuto anche in formato elettronico, le deleghe acquisite, con indicazione del numero progressivo e della data della delega, del codice fiscale e dei dati anagrafici del delegante, degli estremi del documento di identità del delegante. 

Per l’annotazione delle deleghe acquisite possono essere utilizzati più registri (ad esempio in relazione alle diverse sedi del Caf). In tal caso, il numero della delega indicato nella richiesta di accesso alla dichiarazione precompilata deve contenere anche il codice che identifica il registro cronologico nel quale la delega è stata annotata.

Considerato che il provvedimento del Direttore dell’Agenzia che disciplina, tra l’altro, la gestione delle deleghe è stato emanato il 23 febbraio 2015 e tenuto conto dei chiarimenti forniti con la presente circolare, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico degli intermediari e dei sostituti d’imposta in sede di prima applicazione, si evidenzia che la data della delega da riportare nella richiesta della dichiarazione precompilata da trasmettere all’Agenzia delle entrate corrisponde alla data di registrazione della stessa nel registro cronologico. 

La data di registrazione della delega deve essere uguale o successiva alla data di conferimento indicata nella delega stessa e comunque antecedente rispetto al momento della richiesta della dichiarazione precompilata.

Il sostituto d’imposta, il Caf o il professionista abilitato individuano altresì uno o più soggetti responsabili per la gestione delle suddette deleghe, ai quali si rivolgerà l’Agenzia delle entrate nelle successive attività di controllo. 

Si chiarisce che la mera attività di raccolta delle deleghe rientra tra quelle che, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del decreto del Ministero delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, possono essere svolte dai centri di raccolta dei Caf (ai quali sono affidate le sole attività di raccolta delle dichiarazioni e della relativa documentazione e di consegna ai contribuenti delle dichiarazioni elaborate e dei prospetti di liquidazione).

La corretta acquisizione delle deleghe, l’accesso alla dichiarazione precompilata e al foglio informativo sono oggetto di controlli da parte dell’Agenzia delle entrate, anche presso le sedi dei sostituti d’imposta, dei Caf e dei professionisti abilitati. Inoltre, l’Agenzia delle entrate può richiedere, a campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità indicati nelle richieste di accesso alle dichiarazioni 730 precompilate, documenti che dovranno essere trasmessi tramite posta elettronica certificata entro quarantotto ore dalla richiesta. 

 

3.5 Conservazione delle deleghe

D. Per quanto tempo e con quali modalità devono essere conservate le deleghe?

R. I Caf e i professionisti conservano le deleghe ricevute, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera d-bis, del decreto n. 164 del 1999, fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui si riferiscono. I sostituti d’imposta, conservano le deleghe ricevute nei termini previsti dall’articolo 17, comma 1, lettera d, del decreto n. 164 del 1999, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui si riferiscono.

Per quanto riguarda le modalità di conservazione delle deleghe, si evidenzia che le stesse possono essere conservate in formato cartaceo ovvero in formato elettronico. In tale ultimo caso, come chiarito dalla risoluzione n. 57/E del 30 maggio 2014[1] relativamente alla conservazione della documentazione da parte di Caf e professionisti, le copie delle deleghe sono conservate in formato PDF o TIFF. 

 

 

3.6 Modalità tecniche per l’accesso tramite sostituti d’imposta e intermediari

D. Quali sono le modalità tecniche per l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del sostituto d’imposta, del Caf e del professionista abilitato?

R. Il Caf, il professionista abilitato e il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale accedono a una o più dichiarazioni precompilate mediante la trasmissione all’Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, ovvero Fisconline per i sostituti di imposta con un numero massimo di 20 percipienti, di un file contenente l’elenco dei contribuenti per i quali richiedono le dichiarazioni precompilate.

Il file deve essere predisposto con le specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 febbraio 2015, utilizzando i prodotti software di controllo o di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate. 

Il file della richiesta contiene, oltre al codice fiscale del contribuente, anche alcuni dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente, per evitare accessi non autorizzati alle dichiarazioni precompilate, quali il reddito complessivo e l’ammontare del rigo “differenza”. Inoltre, nella richiesta devono essere riportati il numero e la data della delega, nonché la tipologia e il numero del documento di identità del contribuente delegante.

Entro cinque giorni dall’invio della richiesta il sistema telematico fornisce una ricevuta di accoglimento. Se viene riscontrato un errore è necessario inviare un nuovo file contenente i dati corretti. È previsto, invece, lo scarto dell’intera fornitura nei casi di particolare incongruenza dei dati.

In via del tutto residuale, per gestire eventuali richieste di assistenza non programmate, i Caf e i professionisti abilitati, sempre previa acquisizione della delega del contribuente, possono accedere ad una singola dichiarazione precompilata via web, mediante la compilazione di un apposito modulo, disponibile all’interno dell’area autenticata dei servizi telematici e previo inserimento delle proprie credenziali Entratel. L’accesso via web prevede, inoltre, la digitazione di un codice di sicurezza (captcha) per evitare usi impropri del servizio. Anche in questo caso è necessario indicare nella richiesta il codice fiscale del contribuente, i dati relativi alla dichiarazione dell’anno precedente sopra citati e gli elementi identificativi della delega.

La dichiarazione precompilata, richiesta via web, viene resa disponibile in tempo reale.

 

3.7 Possibilità di accesso da parte di più soggetti e informativa al contribuente

D. Il contribuente può avere informazioni sui soggetti che hanno effettuato l’accesso alla propria dichiarazione precompilata? 

R. Il contribuente può delegare ad accedere alla propria dichiarazione precompilata più soggetti. Come specificato al punto 5.9 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 febbraio 2015, il contribuente può visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili la dichiarazione precompilata e il foglio informativo, tramite le apposite funzionalità presenti nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, nonché consultando il proprio cassetto fiscale. 

 

3.8 Delega conferita da contribuenti potenzialmente non compresi tra i destinatari della dichiarazione precompilata

D. Se il contribuente non risulta tra i soggetti destinatari della dichiarazione precompilata perché, ad esempio, ha presentato una dichiarazione integrativa con riferimento all’anno d’imposta 2013, il sostituto d’imposta, il Caf o il professionista sono comunque tenuti ad acquisire la delega prevista dalle norme? 

R. La dichiarazione precompilata non viene predisposta se, con riferimento all’anno d’imposta 2013, il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione precompilata, è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 600 del 1973 (vedi paragrafo 1.4 della presente circolare). Poiché il contribuente e, conseguentemente, gli intermediari al momento in cui effettuano la richiesta non sono in grado di conoscere se è stata completata l’attività di liquidazione automatizzata della dichiarazione, è necessario che gli stessi intermediari acquisiscano comunque la delega ed effettuino la richiesta della dichiarazione precompilata all’Agenzia delle entrate. Qualora la dichiarazione precompilata non sia stata elaborata, tale circostanza viene comunicata al soggetto che effettua la richiesta con le modalità previste dal citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia. 

 

4 ACCETTAZIONE O MODIFICA DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

4.1 Funzionalità dell’applicazione web

D. Una volta effettuato l’accesso alla dichiarazione precompilata, quali sono le operazioni che può eseguire il contribuente?

R. Il contribuente, utilizzando le funzionalità rese disponibili all’interno dell’applicazione web dedicata alla dichiarazione precompilata, può anzitutto visualizzare e stampare il proprio modello 730 precompilato e il relativo foglio informativo. 

Dopo aver verificato la correttezza e la completezza della dichiarazione, il contribuente può accettarla oppure modificarla. Infine, il contribuente può inviare la dichiarazione precompilata direttamente all’Agenzia delle entrate.

Il contribuente che rientra tra i destinatari della dichiarazione precompilata ma non ha un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio (ad esempio, perché ha perso il lavoro nel corso del 2015), tramite un’apposita funzionalità può versare le somme eventualmente dovute con il modello F24, che viene reso disponibile già precompilato, oppure indicare il conto corrente bancario sul quale ricevere l’eventuale rimborso da parte dell’Agenzia delle entrate. 

Inoltre, nell’applicazione web è possibile consultare la dichiarazione trasmessa e la ricevuta telematica dell’avvenuta presentazione. 

Al fine di ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione precompilata, il contribuente è tenuto ad indicare un indirizzo di posta elettronica valido, che provvede a tenere aggiornato, in un’apposita sezione dell’applicazione web.

 

4.2 Accettazione della dichiarazione precompilata

D. In quali casi la dichiarazione precompilata si considera “accettata”? 

R. La dichiarazione si considera “accettata” se è trasmessa senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ovvero con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta. Sono considerate tali le seguenti operazioni:

• indicazione o modifica dei dati anagrafici del contribuente, ad eccezione del comune del domicilio fiscale, che potrebbe incidere sulla determinazione delle addizionali regionale e comunale all’Irpef;

• indicazione o modifica dei dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio;

• indicazione o modifica del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico;

• compilazione del quadro I per la scelta dell’utilizzo in compensazione, totale o parziale, dell’eventuale credito che risulta dal modello 730;

• scelta di non versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dovuti, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F;

• richiesta di suddivisione in rate mensili delle somme dovute a titolo di saldo e acconto nei casi consentiti dalla normativa vigente, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F.

Nelle suddette ipotesi, nel prospetto di liquidazione del modello 730 deve essere barrata la casella “Dichiarazione Precompilata – Accettata”.

 

4.3 Modifica della dichiarazione precompilata

D. In quali casi la dichiarazione precompilata si considera “modificata”? 

R. La dichiarazione precompilata è trasmessa con modifiche se si effettuano variazioni o integrazioni dei dati indicati nella dichiarazione che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, comprese le variazioni che, pur non modificando il risultato finale della dichiarazione, intervengono sui singoli importi del modello 730 precompilato (ad esempio l’eliminazione di un reddito o di un onere e l’aggiunta di un reddito o di un onere di altro tipo di pari importo). 

In ogni caso la dichiarazione precompilata si considera “modificata” in tutte le ipotesi diverse da quelle descritte al paragrafo precedente. 

In tutte le suddette ipotesi nel prospetto di liquidazione del modello 730 deve essere barrata la casella “Dichiarazione Precompilata – Modificata”. 

 

4.4 Conferma del maggior credito derivante dalla dichiarazione precedente

D. Se per la dichiarazione presentata per l’anno d’imposta 2013 l’attività di liquidazione automatizzata ai sensi dell’articolo 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 ha evidenziato un maggior credito da confermare rispetto al dichiarato, questo viene riportato nella dichiarazione precompilata?

R. Se il maggior credito è stato già oggetto di conferma da parte del contribuente prima della elaborazione della dichiarazione precompilata questo confluisce direttamente nel quadro F della dichiarazione. Se il maggior credito non è stato ancora confermato dal contribuente, lo stesso non è inserito nella dichiarazione ma viene riportato nel foglio informativo contenente gli elementi a base della dichiarazione, con la precisazione che, per confermare tale credito, il contribuente può inserirlo autonomamente nel quadro F della dichiarazione prima di procedere all’invio, senza la necessità di rivolgersi a un ufficio dell’Agenzia delle entrate o a un centro di assistenza multicanale per richiedere la conferma del maggior credito calcolato. 

La conferma del maggior credito in sede di dichiarazione precompilata costituisce sempre una modifica della dichiarazione precompilata.

 

4.5 Evidenza della scelta del contribuente nel prospetto di liquidazione del modello 730

D. Nel caso di presentazione della dichiarazione tramite sostituto d’imposta, Caf o professionista, come si esprime la scelta del contribuente in ordine all’accettazione o alla modifica della dichiarazione?

R. La scelta è espressa mediante la sottoscrizione della dichiarazione da parte del contribuente. Il sostituto, il Caf e il professionista evidenziano la situazione che si verifica in relazione alla dichiarazione precompilata compilando una delle quattro caselle presenti nel prospetto di liquidazione del modello 730:

1. Dichiarazione Precompilata – Accettata;

2. Dichiarazione Precompilata – Modificata;

3. Dichiarazione non Precompilata – Sostituto, CAF o professionista non delegato;

4. Dichiarazione non Precompilata – Dichiarazione precompilata non presente.

Considerato che tutte le possibili situazioni sono ricomprese in una delle quattro tipologie sopra descritte, nel prospetto di liquidazione definitivo consegnato al contribuente dal Caf/professionista e dal sostituto d’imposta ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 16 e dell’articolo 17, del decreto n. 164 del 1999, deve risultare sempre barrata una sola delle caselle.

Se la dichiarazione è presentata dal contribuente direttamente via web le caselle presenti nel prospetto di liquidazione vengono compilate automaticamente dall’applicazione web.

 

4.6 Compilazione delle caselle del prospetto di liquidazione in caso di dichiarazione congiunta

D. Nel caso di dichiarazione congiunta come devono essere compilate le caselle relative alla dichiarazione precompilata, considerato che il prospetto di liquidazione è unico?

R. Nel caso di dichiarazione congiunta le caselle presenti nel prospetto di liquidazione del modello 730 vanno compilate nel modo seguente:

1. Assistenza prestata dal Caf o dal professionista:

◦ se risulta disponibile la dichiarazione precompilata del dichiarante o del coniuge o di entrambi va barrata la casella “Dichiarazione Precompilata – Modificata”;

◦ se non risulta disponibile la dichiarazione precompilata né del dichiarante né del coniuge va barrata la casella “Dichiarazione precompilata non presente”;

◦ se il dichiarante o il coniuge o entrambi non hanno delegato il Caf o il professionista all’accesso alla dichiarazione precompilata va barrata la casella “Sostituto, Caf o professionista non delegato”.

2. Assistenza prestata dal sostituto d’imposta:

◦ se risulta disponibile la dichiarazione precompilata del dichiarante va barrata la casella “Dichiarazione Precompilata – Modificata”;

◦ se non risulta disponibile la dichiarazione precompilata del dichiarante va barrata la casella “Dichiarazione precompilata non presente”;

◦ se il dichiarante non ha delegato il sostituto all’accesso alla dichiarazione precompilata va barrata la casella “Sostituto, Caf o professionista non delegato”.

 

5 PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

5.1 Modalità di presentazione della dichiarazione precompilata

D. Quali sono le modalità di presentazione della dichiarazione precompilata?

R. Il contribuente può scegliere se presentare la dichiarazione precompilata:

• direttamente all’Agenzia delle entrate, attraverso il sito internet dell’Agenzia;

• al sostituto di imposta, se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale;

• ad un Caf o ad un professionista abilitato.

 

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5.2 Termini di presentazione della dichiarazione precompilata

D. Quali sono i termini per la presentazione della dichiarazione precompilata?

R. A partire dal 15 aprile il contribuente può visualizzare e stampare la propria dichiarazione nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Dalla stessa data i sostituti d’imposta, i Caf e i professionisti abilitati possono richiedere l’accesso alla dichiarazione precompilata dei contribuenti dai quali hanno ricevuto specifica delega.

A partire dal 1° maggio il contribuente può accettare o modificare la dichiarazione e trasmetterla via web all’Agenzia delle entrate.

Dalla stessa data i sostituti d’imposta, i Caf e i professionisti abilitati possono trasmettere i modelli 730 precompilati accettati o modificati. 

In tutti i casi il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione precompilata all’Agenzia delle entrate è il 7 luglio. 

 

5.3 Dichiarazione congiunta

D. È possibile presentare la dichiarazione precompilata in forma congiunta?

R. La dichiarazione 730 precompilata è presentata in forma congiunta, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto n. 164 del 1999, esclusivamente al sostituto che presta assistenza fiscale, al CAF o al professionista abilitato. Non è consentita, per il primo anno di avvio sperimentale, la presentazione della dichiarazione precompilata in forma congiunta direttamente in via telematica all’Agenzia delle entrate. 

Nel caso di presentazione della dichiarazione in forma congiunta, la dichiarazione si considera sempre “modificata” in quanto il prospetto di liquidazione finale è certamente variato rispetto a quelli relativi alle dichiarazioni dei singoli coniugi.

 

5.4 Contribuenti senza sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio

D. È possibile per i contribuenti che non dispongono di un sostituto d’imposta tenuto all’effettuazione del conguaglio presentare la dichiarazione precompilata?

R. I contribuenti che presentano la dichiarazione in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio ai sensi dell’articolo 51-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono utilizzare la dichiarazione precompilata. Tali soggetti possono presentare la dichiarazione direttamente via web ovvero rivolgersi ad un Caf o professionista abilitato. 

Per tali contribuenti i rimborsi sono eseguiti direttamente dall’Amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni. Se dalle dichiarazioni presentate emerge un debito, il contribuente effettua il pagamento con le modalità indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche richiedendo l’addebito delle somme dovute sul proprio conto corrente bancario o postale.

 

5.5 Modello 730 non precompilato

D. È possibile continuare ad utilizzare il modello 730 ordinario (non precompilato)?

R. È sempre possibile, per i contribuenti in possesso dei requisiti per la presentazione del modello 730, presentare tale dichiarazione con le ordinarie modalità, anche in forma congiunta. Il termine per la presentazione del 730 ordinario è lo stesso previsto per il modello 730 precompilato (7 luglio).

 

6 DICHIARAZIONE PRESENTATA DIRETTAMENTE: GESTIONE DEL RISULTATO CONTABILE

6.1 Trasmissione del risultato contabile al sostituto d’imposta

D. In caso di presentazione diretta della dichiarazione, come è trasmesso al sostituto d’imposta il risultato contabile della dichiarazione?

R. In caso di presentazione diretta della dichiarazione, l’Agenzia delle entrate rende disponibile il risultato contabile della dichiarazione al sostituto d’imposta indicato dal contribuente nella dichiarazione quale soggetto che effettuerà il conguaglio fiscale e che ha comunicato la sede telematica dove ricevere il flusso contenente il risultato stesso.

Se non è possibile raggiungere il sostituto d’imposta, ancorché questi abbia comunicato la sede telematica per la ricezione dei risultati contabili relativi alle dichiarazioni dei propri dipendenti, l’Agenzia delle entrate informa il contribuente mediante un avviso nell’area autenticata dei servizi telematici. Inoltre, invia un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail indicato dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione via web per segnalare l’accaduto ed invitare il contribuente a prendere visione dell’avviso nell’area autenticata dei servizi telematici.

 

6.2 Attività del sostituto in relazione a soggetti nei cui confronti non è tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio

D. In caso di presentazione diretta della dichiarazione, il sostituto che riceve il risultato contabile della dichiarazione relativa a un soggetto per il quale non è tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio quali operazioni deve porre in essere?

R. Se il sostituto d’imposta riceve il risultato contabile di una dichiarazione, presentata tramite un Caf o un professionista, relativa a un soggetto per il quale non è tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio, è tenuto a darne informazione al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale con i mezzi più idonei (posta elettronica, fax, posta ordinaria).

Se invece la dichiarazione è stata presentata direttamente dal contribuente, il sostituto d’imposta dovrà fornire all’Agenzia delle entrate l’informazione in merito alla circostanza che non è tenuto alle operazioni di conguaglio.

Per effettuare detta comunicazione deve essere utilizzata un’apposita funzionalità disponibile sul sito dei servizi telematici dell’Agenzia, mediante la quale il sostituto inserisce i dati del soggetto per il quale non è tenuto ad effettuare il conguaglio. Quindi, effettuata la verifica che i dati del soggetto corrispondono a quelli messi a disposizione del sostituto d’imposta, l’Agenzia delle entrate ne dà comunicazione al contribuente mediante un avviso nell’area autenticata dei servizi telematici. Inoltre, invia un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail indicato dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione via web per segnalare l’accaduto ed invitare il contribuente a prendere visione dell’avviso nell’area autenticata dei servizi telematici.

 

6.3 Dichiarazione integrativa presentata direttamente

D. Il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa direttamente?  

R. Non è possibile per il contribuente presentare la dichiarazione integrativa direttamente all’Agenzia delle entrate. Soltanto nell’ipotesi in cui l’Agenzia delle entrate non riesca a raggiungere il sostituto d’imposta per comunicare il risultato contabile il contribuente può:

– presentare un modello 730 integrativo utilizzando le funzionalità disponibili nell’applicazione web con la possibilità di modificare esclusivamente i dati del sostituto d’imposta ovvero di indicare l’assenza del sostituto con gli effetti previsti per i contribuenti senza sostituto d’imposta;

– rivolgersi ad un Caf o ad un professionista abilitato.

 

6.4 Dichiarazione integrativa in caso di dichiarazione originaria trasmessa direttamente

D. Dal momento che i modelli 730 integrativi possono essere gestiti solamente attraverso un intermediario abilitato, è possibile trasmettere un modello 730 integrativo, con modifica del sostituto d’imposta, anche se il modello 730 originario era stato trasmesso direttamente dal contribuente via web o anche da un altro Caf?

R. Al fine di rispondere al quesito è utile ricordare i chiarimenti forniti in merito alle dichiarazioni integrative con la circolare n. 14/E del 9 maggio 2013[1] e, in particolare, che:

◦ se il contribuente riscontra, nella dichiarazione 730 presentata, errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell’imposta scaturita dalla dichiarazione originaria, nel modello 730 deve essere indicato il codice 1 nell’apposita casella “730 integrativo” e deve essere presentato

ad un Caf o a un professionista abilitato, anche se l’assistenza era stata precedentemente prestata dal sostituto d’imposta. In questo caso, se la dichiarazione integrativa è presentata allo stesso Caf o allo stesso professionista abilitato a cui era stata presentata la dichiarazione originaria, il contribuente deve esibire solo la documentazione relativa all’integrazione effettuata, necessaria per il controllo di conformità. Se l’assistenza era stata prestata dal sostituto d’imposta, da altro Caf o da altro professionista abilitato, il contribuente deve esibire tutta la documentazione;

 

◦ se per incompletezza o incongruenza dei dati indicati nel frontespizio della dichiarazione originaria il sostituto non è stato correttamente identificato e, quindi, non è stato possibile trasmettergli il risultato contabile della dichiarazione, nell’apposita casella deve essere indicato il codice 2 e la dichiarazione va integrata limitatamente al riquadro relativo ai dati del sostituto d’imposta che deve effettuare il conguaglio, mentre i rimanenti dati devono essere i medesimi della dichiarazione originaria. Pertanto, al fine di consentire l’effettuazione dei conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, il medesimo soggetto che ha prestato l’assistenza per la presentazione del modello 730 originario deve apportare tempestivamente la modifica necessaria;

 

◦ se l’integrazione riguarda errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell’imposta scaturita dalla dichiarazione originaria e il risultato contabile del modello 730 originario non è mai pervenuto al sostituto d’imposta per inesattezze nei dati indicati nel frontespizio relativamente al sostituto che deve effettuare il conguaglio, nella casella “730 integrativo” deve essere indicato il codice 3. In tale ipotesi la modifica deve essere apportata dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza per la presentazione della dichiarazione originaria e la dichiarazione integrativa può essere presentata entro il 25 ottobre. Il sostituto d’imposta effettua il conguaglio sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre e sulle eventuali somme a debito deve essere applicato l’interesse dello 0,40 per cento mensile a partire dal mese di agosto. Per i dipendenti che percepiscono nel mese di agosto le retribuzioni di competenza del mese di luglio e per i pensionati deve essere applicato l’interesse dello 0,40 per cento mensile a partire dal mese di settembre.

 

Al riguardo, si fa presente che le predette istruzioni valgono nelle ipotesi in cui la dichiarazione originaria è stata presentata al sostituto d’imposta oppure a un Caf o a un professionista. Quindi non è possibile trasmettere un integrativo codice 2 e 3 se il modello 730 originario è stato trasmesso da un altro Caf o professionista.

 

Diversamente, se la dichiarazione originaria è stata presentata direttamente dal contribuente via web, sarà possibile presentare presso un Caf o un professionista anche la dichiarazione integrativa con codice 2 o 3. In questo caso il contribuente deve esibire tutta la documentazione al soggetto che presta l’assistenza fiscale.

 

 

 

7 CONTROLLI DOCUMENTALI

 

7.1 Limitazioni ai poteri di controllo dell’Agenzia delle entrate in caso di presentazione della dichiarazione direttamente o tramite sostituto d’imposta

 

D. Quali vantaggi ci sono sotto il profilo dei controlli nel caso in cui la dichiarazione precompilata sia accettata senza modifiche?

 

R. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata direttamente o tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, senza modifiche ovvero con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta:

 

• non si effettua il controllo documentale ai sensi dell’articolo 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973 sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali);

 

• non si applica il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta.

 

Nell’ipotesi di presentazione della dichiarazione precompilata direttamente all’Agenzia o al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, con modifiche e o integrazioni che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta:

 

• si effettua il controllo documentale anche sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali);

 

• si applica il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta.

 

 

 

7.2 Controlli documentali presso gli intermediari

 

D. Quali sono i vantaggi, sotto il profilo dei controlli documentali, nel caso in cui la dichiarazione precompilata sia presentata, con o senza modifiche, ad un Caf o ad un professionista abilitato?

 

R. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con o senza modifiche, tramite un intermediario:

 

• il controllo documentale si effettua nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione, ed è esteso anche ai dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;

 

• non si applica il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta.

 

 

 

7.3 Controlli nel caso di dichiarazione non precompilata

 

D. Se il modello 730 è presentato con le modalità ordinarie ad un Caf o ad un professionista abilitato, quali sono i vantaggi sotto il profilo dei controlli documentali? 

 

R. In caso di presentazione del modello 730 con le modalità ordinarie ad un Caf o a un professionista si applicano, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto semplificazioni, le stesse disposizioni previste nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata tramite un intermediario.

 

 

 

7.4 Requisiti soggettivi

 

D. L’esclusione dai controlli documentali nei confronti dei contribuenti riguarda anche la verifica della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, deduzioni e agevolazioni?

 

R. La verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali è sempre effettuata nei confronti del contribuente, a prescindere dall’accettazione o modifica della dichiarazione precompilata e dalla modalità di presentazione della stessa.

 

Per requisiti soggettivi si intendono, ad esempio, quelli per i quali, ai fini dell’apposizione del visto di conformità da parte di Caf e professionisti abilitati, viene acquisita dal contribuente una dichiarazione sostitutiva attestante la loro sussistenza.

 

A titolo esemplificativo, come evidenziato nella circolare n. 14/E del 9 maggio 2013, vi rientrano: 

 

• la destinazione dell’immobile acquistato ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo;

 

• la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap per il contribuente e per i familiari a carico risultanti dalla documentazione sanitaria rilasciata dagli organi abilitati all’accertamento dell’invalidità;

 

• la tipologia di intervento di ristrutturazione edilizia e la data di inizio lavori, nelle ipotesi in cui la normativa edilizia vigente non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di interventi comunque agevolati dalla normativa fiscale.

 

 

 

7.5 Controllo sui dati inseriti nella dichiarazione precompilata comunicati attraverso la Certificazione Unica

 

D. L’esclusione dai controlli documentali in caso di dichiarazione precompilata accettata si riferisce anche ai dati comunicati con la Certificazione Unica?

 

R. L’esclusione dal controllo formale, prevista dall’art. 5, comma 1, del decreto semplificazioni, nel caso di accettazione della dichiarazione senza modifiche direttamente da parte del contribuente o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, opera esclusivamente sugli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi, di cui all’articolo 3 del decreto semplificazioni, all’Agenzia delle entrate (per il 2015 interessi passivi sui mutui, premi assicurativi e contributi previdenziali). Pertanto, in caso di dichiarazione precompilata accettata, il controllo formale potrà riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica.

 

 

 

8 SISTEMA SANZIONATORIO

 

8.1 Conseguenze dell’apposizione di un visto di conformità infedele

 

D. Quali conseguenze derivano dall’apposizione di un visto di conformità infedele da parte dei Caf e dei professionisti che prestano l’assistenza fiscale?

 

R. In base a quanto disposto dall’articolo 6 del decreto semplificazioni, se dalle verifiche emerge l’apposizione di un visto di conformità infedele, ad esempio in caso di non corretto riscontro della documentazione giustificativa di spese che danno diritto a detrazioni o deduzioni che si rivelino in tutto o in parte non spettanti, i Caf e i professionisti abilitati sono direttamente tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente. In tal modo viene salvaguardato il legittimo affidamento dei cittadini che si rivolgono ad operatori specializzati circa la definitività del loro rapporto con il Fisco. La responsabilità degli intermediari è però esclusa nel caso in cui l’infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente, ad esempio nel caso in cui questi abbia presentato un documento contraffatto per poter beneficiare di una detrazione d’imposta. 

 

Il Caf e il professionista che dopo l’invio della dichiarazione riscontrano errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione, devono avvisare il contribuente al fine di procedere all’elaborazione e trasmissione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione rettificativa, entro il 10 novembre dell’anno in cui è stata prestata l’assistenza.

 

Se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, il Caf e il professionista possono comunicare entro la stessa data all’Agenzia delle entrate i dati rettificati.

 

In entrambi i casi, la responsabilità del Caf o del professionista è limitata al pagamento dell’importo corrispondente alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente, sanzione che può essere ridotta nella misura prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se il versamento è effettuato entro la medesima data del 10 novembre.

 

 

 

9 COMPENSI AGLI INTERMEDIARI

 

9.1 Determinazione dei compensi per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale

 

D. I compensi spettanti a Caf e professionisti per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale sono differenziati in base alle modifiche apportate alla dichiarazione precompilata?

 

R. La distinzione tra dichiarazione precompilata accettata e modificata assume rilievo anche in relazione ai compensi spettanti ai Caf e ai professionisti abilitati (decreto ministeriale del 29 dicembre 2014).

 

Gli stessi compensi sono infatti differenziati sulla base dei seguenti elementi:

 

• la dichiarazione è trasmessa senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata (vedi paragrafo 4.2);

 

• la dichiarazione è trasmessa con modifiche che comportano variazione dei dati indicati nella dichiarazione precompilata;

 

• la dichiarazione è trasmessa con modifiche che comportano integrazioni anche in aggiunta a variazioni dei dati indicati nella dichiarazione precompilata;

 

• il contribuente non ha conferito la delega per l’accesso alla dichiarazione precompilata;

 

• la dichiarazione è relativa a soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione in quanto non hanno redditi da dichiarare ovvero oneri o benefici da far valere.

 

Nel caso di presentazione della dichiarazione in forma congiunta, la dichiarazione si considera sempre “modificata” e il compenso spettante agli intermediari, in base a quanto disposto dal decreto del 29 dicembre 2014, corrisponde a quello previsto per la dichiarazione trasmessa con modifiche che comportano variazione dei dati indicati nella dichiarazione precompilata, in misura doppia. Detto compenso spetta anche in caso di dichiarazione presentata in forma congiunta da parte di due soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione.

 

 

 

9.2 Dichiarazione precompilata integrata

 

D. Quando si applica il compenso connesso alla dichiarazione precompilata trasmessa con modifiche che comportano “integrazioni anche in aggiunta a variazioni dei dati indicati nella dichiarazione precompilata”?

 

R. Al fine di determinare il compenso spettante agli intermediari per l’apposizione del visto di conformità, per ogni dichiarazione trasmessa l’Agenzia delle entrate effettua un confronto tra la dichiarazione proposta e quella pervenuta, a prescindere da quale casella del prospetto di liquidazione del modello 730 sia stata barrata dall’intermediario.

 

In particolare, per quanto riguarda la distinzione tra dichiarazione con modifiche che comportano variazione dei dati indicati nella dichiarazione precompilata e dichiarazione con modifiche che comportano integrazione di tali dati, è considerata:

 

• “modificata” la dichiarazione nella quale siano variati, ovvero azzerati, solo i dati proposti dall’Agenzia nella dichiarazione precompilata;

 

• “integrata” la dichiarazione nella quale sia stato inserito anche un solo dato ulteriore rispetto a quelli proposti dall’Agenzia (ad esempio, un ulteriore familiare a carico o le spese sanitarie detraibili) o dove sia stato inserito un dato nell’ambito di un rigo precompilato in modo parziale. Allo stesso modo, se un onere non è stato indicato nella dichiarazione precompilata ma è stato inserito nel foglio informativo perché si è ritenuta necessaria una verifica da parte del contribuente, qualora sia riportato in dichiarazione il dato segnalato separatamente, la dichiarazione viene considerata “integrata”.

 



[1] In Boll. Trib., 2013, 748.

 



[1] In Boll. Trib., 2014, 1000.

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