29 Giugno, 2019

Ris. 28 giugno 2019, n. 64/E, dell’Agenzia delle entrate

“Sono pervenute richieste di chiarimenti in merito all’ambito soggettivo di
applicazione della disposizione di cui ai commi 3 e 4 all’articolo 12-quinquies
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd. “Decreto Crescita”), convertito in
legge n. 58 del 28 giugno 2019.
In particolare, detto articolo prevede che “3. Per i soggetti che esercitano
attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di
affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che
dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per
ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e
delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi,
da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui
all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
435, nonché dell’imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30
settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019.
“4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti che
partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo
comma 3”.
Al riguardo si osserva che il comma 1 dell’articolo 9-bis del decreto-legge
n. 50 del 2017 prevede che “Al fine di favorire l’emersione spontanea delle basi
imponibili e di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei
contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e
l’Amministrazione finanziaria, anche con l’utilizzo di forme di comunicazione
preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti indici sintetici di
affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni”.
Il successivo comma 2 dispone che “Gli indici sono approvati con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo
d’imposta per il quale sono applicati”.
Con i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 marzo
2018 e del 28 dicembre 2018 sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità
fiscale (ISA) relativi a specifiche attività economiche nel settore del commercio,
delle manifatture, dei servizi, dell’agricoltura e delle attività professionali. Tali
indici si applicano a partire dal periodo di imposta 2018 e sono soggetti a
revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima
revisione.
Con le disposizioni normative richiamate sono state quindi individuate le
attività economiche per le quali, se esercitate in forma di impresa o di lavoro
autonomo, risultano approvati gli ISA in argomento.
Tanto premesso, l’articolo 12-quinquies in commento, nel disporre la
proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti per i soggetti che
esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, si
riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:
– esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo
dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
– dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per
ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla proroga anche i
contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018:
– applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a
89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
– applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori
in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
– determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
– dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA”.

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