Decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, in G.U. n. 161 del 13.7.2018
(Omissis).
Capo II
Misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei
livelli occupazionali
(Omissis).
Art. 7
Recupero del beneficio dell’iper ammortamento in caso di  cessione  o
delocalizzazione degli investimenti
  1. L’iper ammortamento di cui all’articolo 1, comma 9, della  legge
11 dicembre 2016, n. 232, spetta a condizione che i beni  agevolabili
siano  destinati  a  strutture  produttive  situate  nel   territorio
nazionale di cui all’articolo 6, comma 1.
  2. Se nel corso del periodo di fruizione  della  maggiorazione  del
costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati  a
strutture produttive situate all’estero, anche se  appartenenti  alla
stessa impresa, si procede al recupero dell’iper ammortamento di  cui
al comma 1. Il recupero avviene attraverso una variazione in  aumento
del reddito imponibile del periodo d’imposta in cui  si  verifica  la
cessione a titolo oneroso o la  delocalizzazione  degli  investimenti
agevolati per un importo  pari  alle  maggiorazioni  delle  quote  di
ammortamento  complessivamente   dedotte   nei   precedenti   periodi
d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.
  3.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano   agli
investimenti effettuati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto.
  4. Le disposizioni del comma 2 non  si  applicano  agli  interventi
sostitutivi effettuati ai sensi dell’articolo 1, commi 35 e 36, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, le cui previsioni si applicano  anche
in caso di delocalizzazione dei beni agevolati. 
Art. 8
Applicazione del credito d’imposta ricerca e  sviluppo  ai  costi  di
acquisto da fonti esterne dei beni immateriali
  1. Agli effetti della disciplina  del  credito  d’imposta  per  gli
investimenti in attivita’ di ricerca e sviluppo, di cui  all’articolo
3, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.  145,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  21  febbraio  2014,  n.  9,  non  si
considerano ammissibili i costi sostenuti per  l’acquisto,  anche  in
licenza d’uso, dei beni immateriali di cui al comma  6,  lettera  d),
del predetto articolo  3,  derivanti  da  operazioni  intercorse  con
imprese appartenenti al medesimo gruppo. Si considerano  appartenenti
al medesimo gruppo le imprese controllate da  un  medesimo  soggetto,
controllanti o collegate  ai  sensi  dell’articolo  2359  del  codice
civile inclusi i soggetti diversi dalle societa’ di capitali; per  le
persone fisiche si tiene conto  anche  di  partecipazioni,  titoli  o
diritti posseduti dai  familiari  dell’imprenditore,  individuati  ai
sensi dell’articolo 5, comma 5, del Testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  del  22
dicembre 1986, n. 917.
  2. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,  la
disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d’imposta
in corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  anche
in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili  ai  periodi
d’imposta rilevanti per la determinazione della media  di  raffronto.
Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute  nel
corso dei periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  resta  comunque   ferma
l’esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di  acquisto
corrispondente ai costi  gia’  attributi  in  precedenza  all’impresa
italiana in ragione della partecipazione ai  progetti  di  ricerca  e
sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto.
  3. Resta comunque ferma la condizione  secondo  cui,  agli  effetti
della  disciplina  del  credito  d’imposta,  i  costi  sostenuti  per
l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei  suddetti  beni  immateriali,
assumono  rilevanza  solo  se  i  suddetti  beni   siano   utilizzati
direttamente ed esclusivamente  nello  svolgimento  di  attivita’  di
ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio. 
(Omissis).
Capo IV
Misure in materia di semplificazione fiscale
Art. 10
Disposizioni in materia di redditometro
  1. All’articolo 38 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, al quinto comma, dopo  la  parola  «biennale»
sono  inserite  le  seguenti:  «,  sentiti  l’Istituto  nazionale  di
statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei
consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di  ricostruzione
induttiva del reddito complessivo in base alla capacita’ di  spesa  e
alla propensione al risparmio dei contribuenti».
  2. E’ abrogato  il  decreto  del  Ministro  dell’economia  e  delle
finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223
del 25 settembre 2015, con effetto dall’anno di imposta in  corso  al
31 dicembre 2016.
  3. Il presente articolo non si applica agli inviti per fornire dati
e notizie rilevanti ai  fini  dell’accertamento  e  agli  altri  atti
previsti dall’articolo 38, settimo comma, del decreto del  Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973, per gli anni di imposta fino al  31
dicembre 2015. In ogni caso non si applica agli atti gia’  notificati
e non si fa luogo al rimborso delle somme gia’ pagate. 
Art. 11
Disposizioni in materia di invio dei  dati  delle  fatture  emesse  e
ricevute
  1. Con riferimento all’adempimento comunicativo di cui all’articolo
21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i dati relativi al
terzo trimestre  del  2018  possono  essere  trasmessi  entro  il  28
febbraio 2019.
  2. All’articolo 1-ter, comma 2, lettera a),  del  decreto-legge  16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2017, n. 172,  dopo  le  parole  «cadenza  semestrale»  sono
aggiunte le seguenti: «, entro il 30 settembre per il primo  semestre
ed  entro  il  28  febbraio  dell’anno  successivo  per  il   secondo
semestre,». 
Art. 12
Split payment
  1. All’articolo 17-ter del decreto del Presidente della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma  1-quinquies  e’  aggiunto  il
seguente: «1-sexies. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si
applicano alle prestazioni di servizi rese  ai  soggetti  di  cui  ai
commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i  cui  compensi  sono  assoggettati  a
ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta
a titolo di acconto di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle operazioni per  le
quali e’ emessa fattura  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di
euro per l’anno 2018, a 70 milioni di euro  per  l’anno  2019,  a  35
milioni di euro per l’anno 2020, si provvede:
  a) quanto a 41 milioni di euro per l’anno 2019 e  a  1  milione  di
euro  per  l’anno  2020,  mediante  corrispondente  riduzione   delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020,  nell’ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell’economia  e
delle finanze per l’anno 2018, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno per 4 milioni  di
euro  per  l’anno  2019,  l’accantonamento  relativo   al   Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per 1  milione
di euro per  l’anno  2019,  l’accantonamento  relativo  al  Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca per  5  milioni  di
euro  per  l’anno  2019,  l’accantonamento  relativo   al   Ministero
dell’economia e delle finanze per 24 milioni di euro per l’anno 2019,
l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali per 2 milioni  di  euro  per  l’anno  2019,  l’accantonamento
relativo al  Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale  per  5  milioni   di   euro   per   l’anno   2019   e
l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1
milione di euro per l’anno 2020;
  b)  quanto  a  15  milioni  di  euro  per  l’anno  2019,   mediante
corrispondente utilizzo del fondo di parte  corrente  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico  ai  sensi
dell’articolo 49, comma 2, lettere a)  e  b),  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89;
  c)  quanto  a  8  milioni  di  euro  per  l’anno   2019,   mediante
corrispondente riduzione del  fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307;
  d) quanto a 35 milioni per l’anno 2018, a 6  milioni  di  euro  per
l’anno 2019 e a 34 milioni di euro per l’anno  2020,  mediante  quota
parte delle maggiori entrate di cui all’articolo 9, comma 6. 
Capo V
Disposizioni finali e di coordinamento
Art. 13
Societa’ sportive dilettantistiche
  1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  i  commi
353, 354, 355, 358, 359 e 360, sono abrogati. In deroga  all’articolo
3, comma 1, della legge 27 luglio 2000,  n.  212,  l’abrogazione  del
comma 355 ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso  alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. All’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo  15
giugno 2015, n. 81, le parole  «,  nonche’  delle  societa’  sportive
dilettantistiche lucrative» sono soppresse.
  3. Alla tabella A, parte III, allegata al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il  numero  123-quater)  e’
soppresso.
  4. All’articolo 90 della legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 24, le parole «in via preferenziale alle associazioni
sportive dilettantistiche e alle societa’  sportive  dilettantistiche
senza scopo di lucro», sono sostituite dalle seguenti:  «a  tutte  le
societa’ e associazioni sportive»;
    b) al comma 25, dopo  la  parola  «societa’»  sono  soppresse  le
seguenti: «sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»;
    c) al comma 26, le parole «in via preferenziale a disposizione di
societa’  sportive  dilettantistiche   senza   scopo   di   lucro   e
associazioni  sportive  dilettantistiche»   sono   sostituite   dalle
seguenti: «  a  disposizione  di  societa’  e  associazioni  sportive
dilettantistiche».
  5.  Nello  stato  di   previsione   della   spesa   del   Ministero
dell’economia e delle finanze e’ istituito, ai fini del trasferimento
al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri,  un
fondo da destinare a interventi in  favore  delle  societa’  sportive
dilettantistiche, con una dotazione di 3,4 milioni di euro  nell’anno
2018, di 11,5 milioni di euro nell’anno 2019, di 9,8 milioni di  euro
nell’anno 2020, di 10,2 milioni  di  euro  nell’anno  2021,  di  10,3
milioni di euro nell’anno 2022, di 5,6 milioni  di  euro  per  l’anno
2023 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024. Le suddette
risorse sono assegnate all’Ufficio per lo sport presso la  Presidenza
del Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si provvede mediante le
maggiori entrate e le minori spese derivanti  dalle  disposizioni  di
cui ai commi 1 e 3. 
Art. 14
Copertura finanziaria
(Omissis).
Art. 15
Entrata in vigore
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.