2 Giugno, 2018

Provv. dir. Agenzia entrate 1 giugno 2018, n. 110482

1. Approvazione del modello
1.1. È approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello per la richiesta di
accesso alla procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle
somme detenute all’estero ai sensi dell’articolo 5-septies del decreto legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172.
1.2. Il modello di cui al punto 1.1. denominato “Richiesta di accesso alla
procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme
detenute all’estero” è composto dal frontespizio, contenente l’informativa
sul trattamento dei dati personali di cui all’articolo 13 del Regolamento UE
2016/679, dalla sezione dei dati identificativi del soggetto richiedente, dai
quadri per l’indicazione dei dati rilevanti per la determinazione delle attività
e delle somme detenute all’estero e degli importi dovuti ai fini della
regolarizzazione.

2. Utilizzo del modello
2.1. Il modello può essere utilizzato dalle persone fisiche fiscalmente residenti
in Italia in precedenza residenti all’estero e iscritte all’Anagrafe degli
italiani residenti all’estero (AIRE) o che abbiano prestato la propria
attività lavorativa in via continuativa all’estero in zona di frontiera o in
Paesi limitrofi, che intendono avvalersi della procedura per regolarizzare le
violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, del
decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, nonché degli obblighi dichiarativi ai
fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore delle attività
finanziarie all’estero (IVAFE), relative alle attività depositate ed alle
somme detenute sui conti correnti e sui libretti di risparmio all’estero alla
data del 6 dicembre 2017 (data di entrata in vigore della legge n. 172 del
2017), se derivanti da redditi di cui all’articolo 6, comma 1, lettere c) e d),
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o
dalla vendita di immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della
propria attività lavorativa in via continuativa.
2.2. Tramite la procedura possono essere regolarizzate le attività estere di natura
finanziaria, detenute in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale
nello Stato estero ove veniva prestata l’attività lavorativa in via
continuativa, per le quali sussistono gli obblighi di compilazione del quadro
RW dei modelli dichiarativi delle persone fisiche. Restano esclusi
dall’ambito applicativo della procedura di regolarizzazione gli investimenti
patrimoniali detenuti all’estero.
2.3. L’istanza di accesso alla procedura può essere presentata anche dagli eredi
dei contribuenti in possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente
punto 2.1.
2.4. L’accesso alla procedura di regolarizzazione è precluso qualora il
contribuente abbia ricevuto la notifica di avvisi di accertamento o atti di
contestazione, relativi alle attività e alle annualità oggetto di
regolarizzazione.
2.5. L’accesso alla procedura prevista dall’articolo 5-septies del decreto legge n.
148 del 2017 non è consentito per regolarizzare attività e somme che sono
state oggetto della collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre
2014, n. 186, e al decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187, i cui termini sono
stati riaperti dal decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con
modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225.

3. Reperibilità del modello
3.1. Il modello è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate
in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
3.2. Il modello può essere, altresì, prelevato da altri siti internet, a condizione
che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con
il presente provvedimento e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato
prelevato, nonché gli estremi del presente provvedimento.
3.3. Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata
in colore nero, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di
stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l’intelligibilità del
modello nel tempo.
3.4. È consentita la stampa del modello nel rispetto della conformità grafica a
quello approvato e della sequenza dei dati.

4. Modalità di presentazione del modello
4.1. Il modello è presentato esclusivamente per via telematica direttamente
dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti
posseduti per la presentazione delle dichiarazioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3
dell’articolo 3 del medesimo decreto.
4.2. La trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello è effettuata
utilizzando il prodotto informatico denominato “Richiesta di accesso alla
procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme
detenute all’estero”.
4.3. È fatto comunque obbligo, ai soggetti incaricati della trasmissione
telematica, di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo del
modello predisposto informaticamente, nonché copia della attestazione
dell’avvenuto ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia delle
entrate, di cui al successivo punto 6. Il modello, debitamente sottoscritto
dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall’interessato,
deve essere conservato a cura di quest’ultimo.

5. Termine di presentazione del modello
5.1. Il modello contenente la richiesta di accesso può essere presentato
all’Agenzia delle entrate fino al 31 luglio 2018.
5.2. L’istanza si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione
dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione è
costituita dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l’avvenuta
ricezione.
5.3. È consentita l’integrazione dell’istanza entro il 31 luglio 2018 per rettificare
quella originaria, ferma restando l’efficacia della stessa, barrando la casella
“Istanza integrativa” presente nel modello. In caso di richiesta originaria
trasmessa dopo il 26 luglio 2018, l’invio dell’istanza integrativa può
avvenire nei 5 giorni successivi.

6. Ricevuta di presentazione del modello
6.1. L’Agenzia delle entrate attesta l’avvenuta trasmissione della richiesta
mediante una ricevuta contenuta in un file, munito del codice di
autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il
servizio Internet (Fisconline), generati secondo le modalità descritte ai
paragrafi 2 e 3 dell’allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998 e successive
modificazioni.
6.2. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via
telematica entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto
invio del file all’Agenzia delle entrate.
6.3. La richiesta si considera non trasmessa e, conseguentemente, la ricevuta di
cui al punto 6.1 non è rilasciata, qualora il file che la contiene sia scartato
per uno dei seguenti motivi:
– mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di
riscontro, di cui al citato allegato tecnico del decreto 31 luglio 1998 e
successive modificazioni, e mancato riconoscimento dei soggetti indicati
al punto 4.1;
– codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte
dell’invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;
– file non elaborabile, in quanto non verificato utilizzando il software di
cui al punto 4.2;
– mancata selezione della casella “Istanza integrativa”, nel caso in cui
risulti già presentata una richiesta valida per il codice fiscale del soggetto
indicato nel frontespizio;
– selezione della casella “Istanza integrativa”, nel caso in cui non risulti già
presentata una richiesta valida per il codice fiscale del soggetto indicato
nel frontespizio.
6.4. Le circostanze elencate al punto precedente sono comunicate, sempre per
via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale
è tenuto a riproporne la corretta trasmissione entro i cinque giorni lavorativi
successivi alla comunicazione di scarto.
6.5. Nella ricevuta di cui al punto 6.1 viene riportato l’indirizzo di posta
elettronica certificata delle Direzioni regionali e delle Direzioni provinciali
per le province autonome di Trento e Bolzano a cui, tenuto conto delle
previsioni di cui al punto 7.3, dovrà essere inviata la documentazione di
accompagnamento di cui al successivo punto 7.

7. Documentazione a corredo del modello e modalità di presentazione
7.1. La richiesta di accesso, presentata secondo le modalità di cui al punto 4, è
corredata da una relazione di accompagnamento, da trasmettere con le
modalità descritte nell’allegato n. 3, idonea a rappresentare analiticamente:
– l’ammontare delle attività depositate e delle somme detenute oggetto di
regolarizzazione e i dati rilevanti per la loro determinazione;
– la determinazione dei redditi prodotti all’estero di cui all’articolo 6,
comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986, da cui le attività depositate o le somme detenute derivano;
– il corrispettivo della vendita dei beni immobili detenuti nello Stato estero
di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa, nel
caso in cui le attività depositate o le somme detenute da regolarizzare
derivano dalla vendita di tali beni immobili;
– il valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 ovvero, nel
caso in cui il suddetto valore a tale data sia pari a zero o negativo, al 31
dicembre dell’anno immediatamente precedente al 2016 con valore
superiore a zero;
– l’individuazione degli eventuali maggiori imponibili, rilevanti ai fini
delle imposte sui redditi e/o dell’IVAFE, in relazione ai quali sono state
commesse violazioni dichiarative da regolarizzare con la procedura di
emersione.
7.2. La documentazione è trasmessa esclusivamente mediante posta elettronica
certificata alla casella indicata nella ricevuta di cui al punto 6.1, secondo le
modalità di cui al citato allegato n. 3.
7.3. Le caselle di posta elettronica certificata possono essere altresì individuate
nell’elenco riportato nell’allegato n. 3 sulla base del domicilio fiscale del
contribuente, stabilito ai sensi dell’art. 58 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’anno d’imposta più
recente indicato nella richiesta di accesso alla procedura di
regolarizzazione.
7.4. La trasmissione della documentazione deve avvenire entro il 31 luglio
2018. Nella sola ipotesi d’istanza presentata dopo il 26 luglio 2018, la
presentazione della documentazione può avvenire nei cinque giorni
successivi, per effetto dei tempi tecnici per il rilascio della ricevuta di cui al
punto 6.1.
7.5. Sono approvate le specifiche tecniche per la protocollazione (allegato n. 4),
tramite il file segnatura.xml, della documentazione di supporto alla richiesta
di accesso alla procedura di regolarizzazione. Il file denominato
segnatura.xml, generato automaticamente nel momento in cui è completato
l’invio dell’istanza, deve essere allegato al messaggio di posta elettronica
per la trasmissione della documentazione di corredo con le modalità
previste nell’allegato n. 3.

8. Modalità di pagamento
8.1. Ai sensi dell’articolo 5-septies, comma 3, del decreto legge n. 148 del 2017,
i contribuenti che si avvalgono della procedura provvedono al versamento
del 3 per cento, a titolo di imposte, sanzioni e interessi, del valore delle
attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 delle somme oggetto di
regolarizzazione. Qualora a tale data il valore o la giacenza siano pari o
inferiori a zero, ai fini della determinazione degli importi dovuti si prende a
riferimento il 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente al 2016
con valore e giacenza superiori a zero.
8.2. Il pagamento di quanto dovuto deve essere effettuato entro il 30 settembre
2018, senza avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il versamento può essere ripartito
in tre rate mensili di pari importo; in tal caso, il pagamento della prima rata
deve essere effettuato comunque entro il 30 settembre 2018 e le successive
rate dovranno essere maggiorate di un importo a titolo di interessi, calcolato
al saggio legale attualmente in vigore e pari allo 0,3 per cento annuo
(decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2017).
Il perfezionamento della procedura avviene con il pagamento integrale di
quanto dovuto.
8.3. I contribuenti effettuano il pagamento utilizzando il modello di versamento
F24 Elide, nel quale deve essere indicato il codice tributo che sarà istituito
con successiva risoluzione dell’Agenzia delle entrate.

9. Gestione delle richieste di accesso e verifica del perfezionamento della
procedura di regolarizzazione
9.1. La competenza alla gestione delle richieste di accesso alla procedura di
regolarizzazione ed alla verifica del perfezionamento della stessa è
attribuita alle strutture dell’Agenzia delle entrate competenti, ai sensi
dell’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973,
in relazione all’anno di imposta più recente indicato nell’istanza.
9.2. Le strutture dell’Agenzia indicate nel precedente punto 9.1, sulla base dei
dati presenti nel richiesta di accesso presentata dal contribuente e degli
elementi ricavabili della documentazione di supporto, verificano la
sussistenza dei requisiti soggettivi degli istanti e la congruenza tra gli
importi versati dal contribuente e quelli effettivamente dovuti. A seguito
degli esiti positivi di tale riscontro, l’Agenzia comunicherà al contribuente
l’avvenuto perfezionamento della procedura.
9.3. In caso di mancato perfezionamento della procedura di regolarizzazione, le
strutture dell’Agenzia indicate al punto 9.1 provvederanno a segnalare la
posizione alle Direzioni provinciali competenti, ai sensi dell’articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, in relazione alle
annualità di imposta non regolarizzate per le quali andrà effettuata
l’ordinaria attività di controllo, entro i termini di decadenza previsti
dall’articolo 5-septies del decreto legge n. 148 del 2017.
(Omessi gli allegati).

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