30 Maggio, 2018

Provv. dir. Agenzia entrate 30 maggio 2018

1. Definizioni e ambito applicativo
1.1 Ai fini dell’applicazione del presente provvedimento, per contribuente deve intendersi
l’impresa residente nel territorio dello Stato, qualificabile come tale ai sensi delle
disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi, che si trovi, rispetto a società non
residenti, in una o più delle condizioni indicate nel comma 7 dell’articolo 110 del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986 n. 917 (di seguito “TUIR”) ovvero che operi in uno Stato estero per il
tramite di una stabile organizzazione.
Per contribuente deve intendersi anche l’impresa non residente che esercita la propria
attività nel territorio dello Stato attraverso una stabile organizzazione, qualificabile come
tale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.
1.2 I contribuenti di cui al punto 1.1 possono accedere alla procedura, disciplinata nel
presente provvedimento, al fine di ottenere il riconoscimento in Italia di una variazione in
diminuzione di reddito a fronte di una rettifica in aumento, definitiva e conforme al
principio di libera concorrenza, effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una
convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato
scambio di informazioni, in applicazione del secondo periodo dell’art. 110 comma 7 del
TUIR.

2. Accesso alla procedura
2.1 Per accedere alla procedura le imprese di cui al punto 1 indirizzano un’istanza all’Ufficio
Accordi preventivi e controversie internazionali (nel seguito “l’Ufficio”) dell’Agenzia
delle entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d, Roma.
2.2 L’istanza, oltre a contenere gli elementi di cui al punto 2.4, deve indicare, ai sensi e per
gli effetti del punto 6.1, lo strumento giuridico per la risoluzione delle controversie
internazionali di cui è richiesta l’attivazione (procedura amichevole prevista dalle
Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi, ovvero dalla Convenzione
relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese
associate con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, resa esecutiva
con legge 22 marzo 1993, n. 99, ovvero dagli altri strumenti giuridici disciplinanti la
risoluzione delle controversie internazionali come recepiti nell’ordinamento nazionale).
L’istanza deve essere presentata entro i termini previsti dallo strumento giuridico per la
risoluzione delle controversie internazionali ivi indicato.
2.3 L’istanza di cui al punto 2.1 può essere alternativamente:
a) inviata per posta elettronica certificata, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 al seguente indirizzo:
[email protected].;
b) redatta in carta libera ed inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento;
c) redatta in carta libera e consegnata direttamente all’Ufficio che ne rilascia ricevuta
all’atto di presentazione.
Nei casi sub b) e c) copia dell’istanza e della relativa documentazione sono prodotti anche
su supporto elettronico.
2.4 L’istanza deve contenere gli elementi previsti per l’attivazione della procedura
amichevole ai sensi delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi ovvero
della Convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica
degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23
luglio 1990, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99, ovvero degli altri strumenti
giuridici per la risoluzione delle controversie internazionali come recepiti
nell’ordinamento nazionale ed in ogni caso deve:
a) indicare chiaramente l’oggetto, ossia la richiesta di eliminazione della doppia
imposizione generata da una rettifica in aumento, definitiva e conforme al
principio di libera concorrenza, effettuata dall’autorità fiscale dello Stato estero
con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui
redditi. Qualora alla data di presentazione dell’istanza la rettifica in aumento
effettuata dallo Stato estero non sia ancora definitiva, l’istanza deve indicare la
fase in cui si trova la rettifica in aumento e le possibili circostanze in dipendenza
delle quali la rettifica in aumento diventerà definitiva;
b) recare in allegato la seguente documentazione, atta a comprovare il possesso dei
requisiti previsti dalla lettera c), comma 1 dell’art. 31 quater del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600:
i. traduzione di cortesia in lingua italiana o, in alternativa, in lingua inglese
degli atti impositivi emessi dall’autorità fiscale estera dai quali scaturisce la
rettifica in aumento. E’ fatta salva la facoltà da parte dell’Ufficio di richiedere
una traduzione giurata in italiano dei suddetti atti, ove sia ritenuto opportuno;
ii. tutti gli elementi di diritto e di fatto che consentano di valutare che la rettifica
in aumento, effettuata nel Paese estero, sia conforme al principio di libera
concorrenza;
c) essere firmata dal legale rappresentante dell’impresa o da altra persona munita dei
poteri di rappresentanza.

3. Ammissibilità e procedibilità dell’istanza
3.1 L’istanza è dichiarata ammissibile entro trenta giorni dal suo ricevimento qualora
ricorrano tutti gli elementi di cui al punto 2.4, con comunicazione inviata dall’Ufficio al
soggetto istante tramite posta elettronica certificata. La comunicazione potrà essere
inviata a mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo della casella di posta elettronica
indicata nella istanza se destinata a soggetti non residenti che non si avvalgono di un
domiciliatario nel territorio dello Stato.
3.2 Entro lo stesso termine, l’istanza è dichiarata improcedibile qualora l’Ufficio ravvisi la
mancanza di taluno degli elementi di cui al punto 2.4. L’Ufficio comunica al soggetto
istante l’improcedibilità e concede un termine pari a 30 giorni per integrare l’istanza. In
tal caso, i termini di cui al punto 3.1 per la dichiarazione di ammissibilità iniziano a
decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta.
3.3 L’istanza è dichiarata inammissibile quando siano mancanti gli elementi di cui al punto
2.4 ed il soggetto istante non provveda entro il termine di cui al punto 3.2 a integrare
l’istanza ovvero quando la documentazione integrativa prodotta entro il medesimo
termine di cui al punto 3.2, sia ritenuta non sufficiente per lo svolgimento della
procedura.
3.4 L’Ufficio, nell’ambito dell’istruttoria, valuta se la rettifica è stata effettuata da uno Stato
con il quale è in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni che consenta
un adeguato scambio di informazioni.

4. Svolgimento del procedimento
4.1 L’Ufficio, ultimata l’attività istruttoria di cui al punto 3, procede all’esame dell’istanza e
della relativa documentazione e, al fine di verificare la completezza delle informazioni
fornite e di formulare eventuale richiesta di ulteriore documentazione, può invitare
l’impresa a comparire per mezzo del legale rappresentante ovvero di un procuratore. Di
tale attività, svolta in contraddittorio, è redatto processo verbale, copia del quale è
rilasciata al soggetto istante. Il procedimento si conclude entro 180 giorni dal ricevimento
dell’istanza.
4.2 Al termine dell’istruttoria, la procedura si conclude con l’emissione di un atto motivato
dell’Ufficio di riconoscimento o di mancato riconoscimento della variazione in
diminuzione di reddito a fronte di una rettifica in aumento effettuata dallo Stato estero.
4.3 In caso di riconoscimento, l’Ufficio comunica all’Autorità fiscale dello Stato estero la
relativa rettifica in diminuzione. La procedura, previa acquisizione della certificazione
rilasciata da parte dell’autorità fiscale estera ovvero documentazione idonea equivalente
attestante la definitività della rettifica in aumento effettuata, si perfeziona con un
provvedimento del Direttore dell’Agenzia che dispone la variazione in diminuzione del
reddito corrispondente alla rettifica effettuata a titolo definitivo nell’altro Stato e ne dà
comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate che espleta tutte le
formalità necessarie.

5. Cause di estinzione del procedimento
5.1 Rappresenta causa di estinzione del procedimento volto all’emissione dell’atto di cui al
presente provvedimento la mancata produzione, senza giustificato motivo, entro il termine
comunicato all’atto della richiesta o del diverso termine eventualmente concordato con
l’Ufficio, della documentazione e/o dei chiarimenti necessari ai fini della prosecuzione
dell’istruttoria.
5.2 La procedura può essere altresì estinta in caso di sopravvenuta conoscenza, da parte
dell’Ufficio, di elementi e notizie relativi a fatti e circostanze in cui viene definitivamente
constatato che il contribuente è passibile di sanzioni gravi connesse all’oggetto del
procedimento.

6. Rapporti con le procedure amichevoli e disposizioni finali
6.1 L’istanza di cui al presente provvedimento determina l’attivazione della procedura per la
risoluzione delle controversie internazionali prevista dallo strumento giuridico indicato
nell’istanza di cui al punto 2.2. Qualora il procedimento di cui al punto 4 si concluda con
il mancato riconoscimento della variazione in diminuzione del reddito di cui al punto 4.2,
la variazione in diminuzione o comunque l’eliminazione della doppia imposizione potrà
essere ottenuta attraverso l’esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti
degli Stati esteri all’interno della relativa procedura per la risoluzione delle controversie
internazionali, come stabilito dall’art. 31-quater comma 1, lettera a).
6.2 Qualora il contribuente non intenda richiedere con l’istanza di cui al punto 2 la rettifica in
diminuzione unilaterale di cui all’art. 31- quater, resta ferma in ogni caso la sua facoltà di
attivare direttamente la procedura per la risoluzione delle controversie internazionali
prevista dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla
Convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli
utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio
1990, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99.
6.3 Il presente Provvedimento trova applicazione dalla data della sua pubblicazione sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate, relativamente a rettifiche in aumento operate all’estero
per le quali, alla medesima data, non sia stata presentata una istanza di procedura
amichevole.

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