Decreto min. 14 maggio 2018, in G.U. n. 118 del 23.5.2018
Art. 1
Ambito di applicazione
  1. Il  presente  decreto,  tenuto  conto  delle  migliori  pratiche
internazionali, fornisce le  linee  guida  per  l’applicazione  delle
disposizioni contenute nell’art. 110, comma 7, del Testo Unico  delle
Imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito «TUIR»), ai fini  del
rispetto del principio di libera concorrenza ivi contenuto. 
Art. 2
Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) imprese associate: l’impresa residente  nel  territorio  dello
Stato e le societa’ non residenti allorche’:
      1) una di esse partecipa, direttamente o indirettamente,  nella
gestione, nel controllo o nel capitale dell’altra, o
      2) lo stesso soggetto partecipa, direttamente o indirettamente,
nella gestione, nel controllo o nel capitale di entrambe le imprese;
    b) partecipazione nella gestione, nel controllo o nel capitale:
      a) la partecipazione per oltre il 50 per  cento  nel  capitale,
nei diritti di voto, o negli utili di un’altra impresa; oppure
      b) l’influenza dominante sulla gestione  di  un’altra  impresa,
sulla base di vincoli azionari o contrattuali;
    c) imprese indipendenti: le imprese che  non  sono  qualificabili
come imprese associate;
    d)  operazione  controllata:  qualsiasi  operazione   di   natura
commerciale  o  finanziaria  intercorrente  tra  imprese   associate,
accuratamente delineata sulla base dei termini  contrattuali,  ovvero
dell’effettivo comportamento tenuto dalle  parti  se  divergente  dai
termini contrattuali o in assenza degli stessi;
    e) operazione non controllata:  qualsiasi  operazione  di  natura
commerciale o finanziaria tra imprese indipendenti;
    f) indicatore finanziario: il prezzo, il rapporto tra il  margine
di profitto, lordo o netto, e un’appropriata base di commisurazione a
seconda delle circostanze del caso (ivi inclusi  i  costi,  i  ricavi
delle vendite e le attivita’), nonche’ la percentuale di ripartizione
di utili o perdite. 
Art. 3
Nozione di comparabilita’
  1.  Un’operazione  non  controllata  si  considera  comparabile  ad
un’operazione   controllata   ai   fini    dell’applicazione    delle
disposizioni del comma 7 dell’art. 110 del TUIR quando:
    a) non sussistono differenze significative tali  da  incidere  in
maniera  rilevante  sull’indicatore   finanziario   utilizzabile   in
applicazione del metodo piu’ appropriato;
    b) in presenza delle differenze  di  cui  alla  lettera  a),  sia
possibile effettuare in modo accurato rettifiche  di  comparabilita’,
cosi’ da eliminare o ridurre in modo  significativo  gli  effetti  di
tali differenze ai fini della comparazione.
  2.  Le  caratteristiche  economicamente  rilevanti  o  fattori   di
comparabilita’  che  devono  essere  identificati   nelle   relazioni
commerciali o finanziarie tra le imprese associate per  delineare  in
modo accurato l’effettiva operazione tra di loro intercorsa,  nonche’
per determinare se due o piu’ operazioni siano comparabili tra  loro,
possono essere classificati come segue:
    a) i termini contrattuali delle operazioni;
    b) le funzioni svolte da ciascuna  delle  parti  coinvolte  nelle
operazioni, tenendo conto  dei  beni  strumentali  utilizzati  e  dei
rischi assunti, inclusi il modo in cui queste funzioni  si  collegano
alla  piu’  ampia  generazione  del  valore  all’interno  del  gruppo
multinazionale  cui  le  parti  appartengono,  le   circostanze   che
caratterizzano l’operazione e le consuetudini del settore;
    c) le caratteristiche dei beni ceduti e dei servizi prestati;
    d) le circostanze economiche  delle  parti  e  le  condizioni  di
mercato in cui esse operano;
    e) le strategie aziendali perseguite dalle parti. 
Art. 4
Metodi per la determinazione
dei prezzi di trasferimento
  1. La  valorizzazione  di  un’operazione  controllata  in  base  al
principio di libera concorrenza e’ determinata applicando  il  metodo
piu’ appropriato alle circostanze del caso. Ad  eccezione  di  quanto
previsto  dal  comma  5,  il  metodo  piu’  appropriato  deve  essere
selezionato fra i metodi indicati al comma 2 del  presente  articolo,
tenendo conto dei seguenti criteri:
    a) i punti di forza e di debolezza di ciascun  metodo  a  seconda
delle circostanze del caso;
    b)   l’adeguatezza   del   metodo   in    considerazione    delle
caratteristiche economicamente rilevanti dell’operazione controllata;
    c) la disponibilita’ di informazioni affidabili, in  particolare,
in relazione a operazioni non controllate comparabili;
    d) il grado di  comparabilita’  tra  l’operazione  controllata  e
l’operazione non controllata, considerando anche  l’affidabilita’  di
eventuali rettifiche di comparabilita’ necessarie per  eliminare  gli
effetti delle differenze tra le predette operazioni.
  2. Ai fini dell’applicazione del comma 1 del presente  articolo,  i
metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento conformi  al
principio di libera concorrenza sono:
    a) metodo del confronto di prezzo: basato sul  confronto  tra  il
prezzo praticato nella  cessione  di  beni  o  nelle  prestazioni  di
servizi resi in un’operazione controllata con il prezzo praticato  in
operazioni non controllate comparabili;
    b) metodo del prezzo di rivendita: basato sul  confronto  tra  il
margine  lordo  che  un  acquirente  in  una  operazione  controllata
realizza nella successiva rivendita in una operazione non controllata
con  il  margine  lordo  realizzato  in  operazioni  non  controllate
comparabili;
    c) metodo del costo  maggiorato:  basato  sul  confronto  tra  il
margine lordo realizzato  sui  costi  direttamente  e  indirettamente
sostenuti  in  un’operazione  controllata  con   il   margine   lordo
realizzato in operazioni non controllate comparabili;
    d)  metodo  del  margine  netto  della  transazione:  basato  sul
confronto  tra  il  rapporto  tra  margine  netto  ed  una  base   di
commisurazione appropriata, che puo’ essere rappresentata, a  seconda
delle circostanze,  da  costi,  ricavi  o  attivita’,  realizzato  da
un’impresa in una operazione controllata e il rapporto tra il margine
netto e la medesima base realizzato  in  operazioni  non  controllate
comparabili;
    e) metodo  transazionale  di  ripartizione  degli  utili:  basato
sull’attribuzione a  ciascuna  impresa  associata  che  partecipa  ad
un’operazione  controllata  della  quota  di  utile,  o  di  perdita,
derivante da tale operazione, determinata in base  alla  ripartizione
che  sarebbe  stata  concordata   in   operazioni   non   controllate
comparabili, tenendo conto  del  contributo  rispettivamente  offerto
alla  realizzazione   dell’operazione   controllata   dalle   imprese
associate  ovvero  attribuendo  a  ciascuna  di  esse   quota   parte
dell’utile, o della  perdita,  che  residua  dopo  che  alcune  delle
funzioni svolte in relazione all’operazione  controllata  sono  state
valorizzate sulla base di uno dei metodi descritti nelle  lettere  da
a) a d) che precedono.
  3. Se, tenendo conto dei criteri di cui al  comma  1,  puo’  essere
applicato con uguale grado di affidabilita’ un metodo descritto dalle
lettere da a)  a  c)  del  comma  2,  e  un  metodo  descritto  dalle
successive lettere d) ed e), il metodo descritto dalle citate lettere
da a) a c) e’ preferibile.  In  ogni  caso,  se,  tenendo  conto  dei
criteri di cui al comma 1, puo’ essere applicato con lo stesso  grado
di affidabilita’ il metodo del confronto di  prezzo  descritto  dalla
lettera a) del comma 2 e ogni altro metodo descritto dalle lettere da
b) ad e), il metodo del confronto di prezzo e’ da preferire.
  4. Non e’ necessario applicare piu’ di un  metodo  per  valorizzare
un’operazione controllata in base al principio di libera concorrenza.
  5. Il contribuente puo’ applicare  un  metodo  diverso  dai  metodi
descritti al comma 2, qualora dimostri che  nessuno  di  tali  metodi
puo’  essere   applicato   in   modo   affidabile   per   valorizzare
un’operazione controllata in base al principio di libera  concorrenza
e che tale diverso metodo produce un risultato  coerente  con  quello
che otterrebbero imprese indipendenti nel realizzare  operazioni  non
controllate comparabili.
  6. Qualora un’impresa abbia utilizzato un metodo  che  rispetta  le
disposizioni dei  commi  da  1  a  5  per  valorizzare  un’operazione
controllata, la verifica da  parte  dell’amministrazione  finanziaria
sulla coerenza di detta valorizzazione con  il  principio  di  libera
concorrenza si deve basare sul metodo applicato dall’impresa. 
Art. 5
Aggregazione delle operazioni
  1. Il principio di libera concorrenza e’ applicato  operazione  per
operazione. Tuttavia se un’impresa  associata  realizza  due  o  piu’
operazioni controllate che risultano tra loro strettamente legate,  o
che formano un complesso unitario, tale da non poter essere  valutate
separatamente in maniera affidabile, tali  operazioni  devono  essere
aggregate in maniera unitaria ai fini dell’analisi di  comparabilita’
di cui all’art. 3 e dell’applicazione dei metodi di cui all’art. 4. 
Art. 6
Intervallo di valori conformi
al principio di libera concorrenza
  1.  Si  considera  conforme  al  principio  di  libera  concorrenza
l’intervallo  di  valori   risultante   dall’indicatore   finanziario
selezionato in applicazione del  metodo  piu’  appropriato  ai  sensi
dell’art. 4, qualora gli stessi  siano  riferibili  a  un  numero  di
operazioni non controllate,  ognuna  delle  quali  risulti  parimenti
comparabile all’operazione controllata, in esito all’analisi  di  cui
all’art. 3.
  2.  Un’operazione  controllata,  o   un   insieme   di   operazioni
controllate aggregate in base all’art. 5, si  considerano  realizzati
in  conformita’  al  principio  di  libera  concorrenza,  qualora  il
relativo indicatore finanziario sia compreso nell’intervallo  di  cui
al comma 1 del presente articolo.
  3. Se l’indicatore finanziario di un’operazione controllata,  o  di
un insieme di operazioni aggregate in base all’art.  5,  non  rientra
nell’intervallo di libera concorrenza, l’amministrazione  finanziaria
effettua una rettifica al fine di riportare  il  predetto  indicatore
all’interno dell’intervallo di cui al comma 1, fatti salvi il diritto
per l’impresa associata di  presentare  elementi  che  attestino  che
l’operazione controllata soddisfa il principio di libera concorrenza,
e la potesta’ per l’amministrazione finanziaria di non  tenere  conto
di tali elementi adducendo idonea motivazione. 
Art. 7
Servizi a basso valore aggiunto
  1. Ai fini della valorizzazione in  base  al  principio  di  libera
concorrenza   di   un’operazione   controllata   consistente    nella
prestazione di servizi a basso valore aggiunto e’  data  facolta’  al
contribuente di scegliere un approccio semplificato in base al quale,
previa predisposizione di apposita documentazione, la  valorizzazione
del servizio e’ determinata aggregando la totalita’ dei costi diretti
e indiretti connessi alla fornitura del servizio stesso,  aggiungendo
un margine di profitto pari al 5% dei suddetti costi.
  2. Ai fini di cui al comma 1,  sono  considerati  servizi  a  basso
valore aggiunto quei servizi che:
    a) hanno natura di supporto;
    b)  non  sono  parte  delle  attivita’  principali   del   gruppo
multinazionale;
    c) non richiedono l’uso di beni immateriali unici e di valore,  e
non contribuiscono alla creazione degli stessi;
    d) non comportano l’assunzione  o  il  controllo  di  un  rischio
significativo da parte del fornitore del  servizio  ne’  generano  in
capo al medesimo l’insorgere di un tale rischio.
  3. Non si considerano in ogni caso a  basso  valore  aggiunto  quei
servizi che il gruppo multinazionale presta a soggetti indipendenti. 
Art. 8
Documentazione
  1. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate  sono
aggiornate, in linea con  le  migliori  pratiche  internazionali,  le
disposizioni relative alla documentazione in  materia  di  prezzi  di
trasferimento.
  2. Il provvedimento di cui al comma 1 aggiorna  in  particolare,  i
requisiti  in  base  ai  quali  la  documentazione  predisposta   dal
contribuente si considera idonea  a  consentire  il  riscontro  della
conformita’  al  principio  di  libera  concorrenza  dei  prezzi   di
trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni di cui  all’art.
110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, ai fini dell’accesso al regime di cui all’art. 1, comma
6, ed all’art. 2, comma 4-ter, del decreto  legislativo  18  dicembre
1997 n. 471, fermo restando che:
    a) la documentazione deve essere considerata idonea  in  tutti  i
casi in cui la stessa fornisca agli organi di controllo i dati e  gli
elementi conoscitivi necessari ad effettuare un’analisi dei prezzi di
trasferimento praticati,  a  prescindere  dalla  circostanza  che  il
metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento o  la  selezione
delle operazioni o soggetti  comparabili  adottati  dal  contribuente
risultino  diversi   da   quelli   individuati   dall’Amministrazione
finanziaria;
    b) la presenza  nella  medesima  documentazione  di  omissioni  o
inesattezze parziali  non  suscettibili  di  compromettere  l’analisi
degli  organi  di  controllo  non  puo’,  in  ogni  caso,  comportare
l’inidoneita’ della stessa. 
Art. 9
Ulteriori disposizioni applicative
  1. Con uno o piu’ provvedimenti del  Direttore  dell’Agenzia  delle
Entrate sono  emanate  ulteriori  disposizioni  applicative,  tenendo
conto in particolare di quanto previsto dalle Linee  Guida  dell’OCSE
come periodicamente aggiornate.