Ris. 15 maggio 2018, n. 38/E, dell’Agenzia delle entrate
“Quesito. La società ALFA (di seguito anche “ALFA” o “società istante”) è una società di
intermediazione mobiliare autorizzata a svolgere sia il servizio di gestione di
portafogli sia il servizio di consulenza in materia di investimenti senza detenzione
delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza
assunzione di rischi da parte della medesima.
La società offre, in particolare, la seguente tipologia di servizi:
1) Servizio di gestione individuale di portafogli: in virtù del mandato conferito
alla società istante, quest’ultima gestisce, con piena discrezionalità, quanto
depositato sui conti correnti accesi da ciascun cliente presso la banca depositaria. Le
commissioni relative a tali servizi sono assoggettate ad IVA ai sensi dell’art. 10,
comma 1, n. 1), del D.P.R. n. 633 del 1972;
2) Servizio di consulenza in materia di investimenti: la società invia
direttamente ai propri clienti (persone fisiche o persone giuridiche) raccomandazioni
personalizzate riguardanti una o più operazioni relative a strumenti finanziari
determinati. Il cliente destinatario delle raccomandazioni può decidere se adeguarsi
o meno alla predetta raccomandazione dando istruzioni personali e dirette alla
propria banca depositaria. La società ALFA provvede a registrare l’operazione
eventualmente effettuata dal cliente sulla posizione detenuta nel suo archivio al fine
di aggiornare la situazione patrimoniale della clientela. A fronte del servizio di
consulenza, ALFA percepisce commissioni di consulenza strictu sensu, calcolate in
percentuale variabile sull’ammontare del patrimonio ovvero a tariffa flat, e
commissioni di performance, calcolate in percentuale dei guadagni dei portafogli.
Entrambe le tipologie di commissioni sono attratte al regime di esenzione da IVA ai
sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1), del D.P.R. n. 633 del 1972;
3) Servizio di consulenza generica: la società non elabora delle raccomandazioni
personalizzate ma si limita a valutare il rischio di portafoglio, calcolare il VAR,
elaborare l’Asset Allocation di un portafoglio per area geografica o per settore di
attività con la conseguente formulazione di piani pluriennali di investimento
definendo le strategie di allocazione esclusivamente a livello di tipologia di
strumenti finanziari. Le commissione relative a tale tipologia di servizio sono
assoggettate ad IVA;
4) Servizio di distribuzione di prodotti assicurativi: è un servizio accessorio
fornito da ALFA in relazione a prodotti assicurativi di tipo standardizzato (ex art. 41
del Regolamento IVASS n. 5 del 16 ottobre 2006) di cinque compagnie
assicurative. Le commissioni relative a detto servizio sono esenti da IVA ai sensi
dell’art. 10, comma 1, n. 3) del D.P.R. n. 633 del 1972.
La società istante fa presente che nello svolgimento della propria attività e, in
particolare, nell’ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti, riveste
una posizione di assoluta indipendenza rispetto a qualsiasi altra realtà finanziaria
coinvolta (ad esempio, banche, gestori, ecc.), non distribuisce strumenti finanziari
propri, non percepisce alcuna retrocessione dalle banche depositarie o da altri
operatori finanziari che sono, a tutti gli effetti, soggetti terzi rispetto ad ALFA ed al
servizio offerto.
Tanto premesso, la società istante chiede chiarimenti in merito al regime IVA del
servizio di consulenza in materia di investimenti alla luce dell’evoluzione della
giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e dell’orientamento espresso
sull’argomento dal Comitato IVA nel Working Paper n. 849 del 22 aprile 2015.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente. Tenuto conto dell’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza
7 marzo 2013, causa C-275/11, in base al quale “i servizi di consulenza giuridica
forniti a persone fisiche o giuridiche che investono direttamente il loro denaro in
titoli sono invece soggetti ad IVA”, ad avviso della società istante, il servizio di
consulenza in materia di investimenti fornito direttamente ai clienti investitori è
imponibile ad IVA.
In virtù delle caratteristiche con le quali il servizio in argomento è offerto e, in
particolare, in virtù della posizione di indipendenza e di terzietà di ALFA rispetto
agli strumenti finanziari cui si riferiscono le raccomandazioni personalizzate, la
società istante ritiene, altresì, che detto servizio non sia inquadrabile nell’ambito
delle prestazioni di mediazione, intermediazione e mandato che, in base ai
chiarimenti forniti con la risoluzione 4 agosto 2008, n. 343 , sono esenti da IVA ai
sensi dell’art. 10, comma 1, n. 4) e n. 9), del D.P.R. n. 633 del 1972.
A sostegno di detta tesi, la società istante richiama l’orientamento espresso dal
Comitato IVA nel Working Paper n. 849 del 22 aprile 2015 in merito
all’applicazione del regime di esenzione previsto dall’art. 135 della Direttiva
2006/112/CE ad alcuni servizi di consulenza in materia di investimenti. In
particolare, il Comitato IVA ha precisato che la finalità dell’attività di
negoziazione/intermediazione (relativa a titoli) è quella di fare tutto il necessario
affinchè due parti concludano un contratto, senza che il negoziatore/intermediario
abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del contratto.
Nell’ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti, offerto dalla
società istante, l’assenza di qualsiasi rapporto con la parte che commercializza le
attività finanziarie (i.e. titoli) porta ad escludere, ad avviso della società, la
qualificazione di detto servizio come attività di negoziazione relativa a titoli,
nell’accezione fatta propria dal Comitato IVA.
Parere dell’Agenzia delle entrate. In linea generale, il servizio di consulenza in materia di investimenti, definito
dall’art. 1, comma 5, lett. f) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” (di
seguito, “TUF”), consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un
cliente (potenziale investitore), dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del
servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento
finanziario.
Secondo tale definizione, gli elementi che caratterizzano detto servizio sono:
– la personalizzazione: la raccomandazione è presentata dall’intermediario come
adatta al cliente ovvero basata sulle sue caratteristiche personali;
– l’oggetto: la raccomandazione deve riguardare uno specifico strumento finanziario.
Prima di fornire i chiarimenti richiesti in merito al regime fiscale applicabile al
servizio in materia di investimenti fornito, nei termini innanzi rappresentati, dalla
società istante, è utile ripercorre, sinteticamente, l’iter, sotto il profilo fiscale, della
questione, nonché la posizione assunta sul punto dalla Corte di Giustizia UE (cfr.
sentenza C-275/11 del 7 marzo 2013) e dal Comitato Consultivo IVA di cui
all’articolo 398 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio (cfr. Working Paper n.
849 del 22 aprile 2015).
In base ai chiarimenti resi con la risoluzione 4 agosto 2008, n. 343/E, il servizio di
consulenza in materia di investimenti è stato inquadrato, ai fini IVA, tra le
prestazioni di mediazione, intermediazione e mandato esenti da IVA in base al
combinato disposto dei numeri 4) e 9) dell’art. 10, primo comma, del D.P.R. n. 633
del 1972.
In proposito, è stato precisato che affinché l’attività di consulenza in materia di
investimenti possa fruire del regime di esenzione dall’imposta è necessario che
sussista un collegamento funzionale di tale attività rispetto ad un’operazione di
negoziazione (rectius, operazioni di acquisto e/o dismissione degli strumenti
finanziari individuati/raccomandati).
In linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, in base alla quale il
concetto di “negoziazione” comprende “un’attività fornita da un intermediario che
non occupa il posto di una parte in un contratto relativo ad un prodotto finanziario e
la cui attività è diversa dalle prestazioni contrattuali tipiche fornite dalle parti di un
siffatto contratto” (cfr. Corte di Giustizia, sentenza 13 dicembre 2001, causa C235/00,
CSC Financial Services Ltd, punto 39; conforme sentenza 21 giugno 2007,
causa C-453/05, Volker Ludwig), la risoluzione n. 343/E del 2008 ha precisato che
nell’ambito della proposta di investimento al cliente, la consulenza costituisce il
contenuto stesso dell’attività di negoziazione, intesa come un’attività di
intermediazione che implica conoscenze specializzate riguardo ad un determinato
strumento finanziario, ed è diretta ad indicare al cliente stesso le occasioni per la
conclusione di un contratto/operazione di natura finanziaria, tenendo conto delle
caratteristiche del cliente, dei suoi obiettivi di investimento, nonché della capacità
del cliente di sopportare finanziariamente i rischi connessi all’operazione
consigliata.
Successivamente, i Giudici Comunitari con la sentenza 7 marzo 2013, causa C275/11,
pronunciandosi in merito al trattamento fiscale delle prestazioni di
consulenza in materia di investimenti fornite da un terzo ad una società di
investimento di capitali, gestore di un fondo comune di investimento, hanno
precisato, incidentalmente, che “i servizi di consulenza forniti a persone fisiche o
giuridiche che investono direttamente il loro denaro in titoli, sono, invece, soggetti
ad IVA” (cfr. sentenza punto 29).
Sebbene dalla pronuncia della Corte di Giustizia UE non si possa desumere una
definizione univoca del servizio di consulenza in materia di investimenti e,
conseguentemente, un regime fiscale di carattere generale applicabile a detto
servizio, la scrivente, al fine di verificare la validità dei chiarimenti forniti con la
risoluzione n. 343 del 2008, ha ritenuto opportuno conoscere l’orientamento del
Comitato consultivo dell’imposta sul valore aggiunto sulla corretta applicazione
delle disposizioni dell’Unione Europea in materia di esenzione da IVA alla luce
della citata sentenza della Corte di Giustizia, 7 marzo 2013, causa C-275/11.
In particolare, circa l’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 135, paragrafo 1, lett
f), della direttiva 2006/112/CE (i.e. direttiva IVA) – in base al quale, “1. Gli Stati
membri esentano le operazioni seguenti: […] f) le operazioni, compresa la
negoziazione ma eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti
di società o associazioni, obbligazioni e altri titoli […]” – il Comitato IVA ha
espresso il seguente orientamento:
“1. Il comitato IVA [all’unanimità] conferma che, ai fini di cui all’articolo 135 (1)
(f), della direttiva IVA, e conformemente alla giurisprudenza costante della Corte di
giustizia dell’Unione europea (CGUE), il concetto di “negoziazione” si riferisce ad
un servizio reso da un intermediario come una distinta attività di mediazione, il cui
scopo è quello di fare tutto ciò che è necessario perché due parti concludano un
contratto, senza che l’intermediario abbia alcun interesse proprio nei termini del
contratto.
Il comitato IVA [all’unanimità] concorda sul fatto che i servizi consistenti nella
fornitura di consulenza d’investimento in materia di titoli devono essere visti come
attività di negoziazione soltanto quando l’attività soddisfa le condizioni di una
distinta attività di mediazione come stabilito dalla CGUE .
2. Il comitato IVA è del parere [unanime] che un servizio di consulenza in materia
di investimenti in titoli in cui il prestatore del servizio di consulenza non è coinvolto
nella negoziazione e conclusione del contratto tra il cliente e la parte che promuove
i titoli non rientra nel campo di applicazione dell’articolo 135 (1) (f), della direttiva
IVA”.
Le linee guida elaborate dal Comitato consultivo IVA sembrano, dunque,
presupporre una definizione di “consulenza in materia di investimento” che non
necessariamente coincide con un’attività di intermediazione (i.e. negoziazione)
nell’accezione fatta propria dalla Corte di Giustizia UE, vale a dire “un’attività
fornita da un intermediario che non occupa il posto di una parte in un contratto
(relativo ad un prodotto finanziario) e la cui attività è diversa dalle prestazioni
contrattuali tipiche fornite dalle parti di un siffatto contratto. Infatti, l’attività di
negoziazione è un servizio reso ad una parte contrattuale e remunerato da
quest’ultima come distinta attività di mediazione. Essa può consistere, tra l’altro,
nell’indicare le occasioni in cui concludere un tale contratto, nell’entrare in contatto
con l’altra parte e nel negoziare in nome e per conto del cliente i particolari delle
prestazioni reciproche. La finalità di tale attività è quindi di fare il necessario
perché due parti concludano un contratto, senza che il negoziatore abbia un proprio
interesse riguardo al contenuto del contratto”. “I termini «negoziazione relativa a
titoli» non riguardano i servizi che si limitano a fornire informazioni su un prodotto
finanziario e, eventualmente, a ricevere e ad evadere le richieste di sottoscrizione
dei titoli corrispondenti, senza emetterli” (cfr. sentenza 13 dicembre 2001, causa C235/00).
Ad avviso del Comitato consultivo IVA, infatti, il servizio di consulenza in materia
di investimenti fornito senza che sia ravvisabile alcun intervento/partecipazione del
consulente/prestatore del servizio nella conclusione del contratto tra il
cliente/potenziale investitore e la parte che promuove/emette i titoli non è
inquadrabile come attività di negoziazione/intermediazione esente da IVA ai sensi
dell’art. 135, paragrafo 1, lett. f), della Direttiva IVA 2006/112/CE.
Avendo riguardo al caso in esame, in base a quanto rappresentato dalla società
istante ed alla documentazione prodotta (schema di contratto di consulenza in
materia di investimenti), il servizio di consulenza in materia di investimenti è fornito
direttamente ai clienti della società in posizione di assoluta indipendenza ed
imparzialità.
Ciò, in quanto la società istante – che non distribuisce strumenti finanziari propri –
non percepisce incentivi o retrocessioni commissionali da parte di terzi ovvero da
parte dei diversi operatori finanziari coinvolti negli investimenti
suggeriti/raccomandati dalla società medesima (cfr. punto 17.8 delle condizioni
contrattuali relative al servizio di consulenza in materia di investimenti). Il servizio
di consulenza in materia di investimenti, infatti, è remunerato esclusivamente dalle
commissioni di consulenza e dalle commissioni di performance addebitate sul
patrimonio del cliente/investitore oggetto del servizio come risultante
dall’esecuzione delle raccomandazioni prestate e dagli aggiornamenti del
Portafoglio modello scelto dal cliente (salvo diversa comunicazione da parte del
cliente nell’ipotesi in cui non esegua le raccomandazioni ricevute o disponga di
operazioni di sua iniziative diverse da quelle raccomandate).
L’autonomia e la terzietà della società istante rispetto al soggetto che promuove i
titoli ovvero a qualsiasi altra realtà finanziaria coinvolta è apprezzabile anche dal
punto di vista operativo, in quanto, qualora il cliente intenda disporre operazioni
relative a strumenti finanziari conformi alle raccomandazioni ricevute dalla società
istante, lo stesso deve necessariamente avvalersi dell’intermediario presso il quale è
depositato il patrimonio oggetto del servizio e/o di altri intermediari individuati a
sua discrezione autorizzati alla negoziazione per conto proprio, all’esecuzione di
ordini per conto dei clienti, alla ricezione e trasmissione di ordini e/o al
collocamento di strumenti finanziari (cfr. punto 6 delle condizioni contrattuali
relative al servizio di consulenza in materia di investimenti).
In tal senso, la società istante ha, altresì, chiarito in risposta alla richiesta di
documentazione integrativa che, nell’espletamento del servizio di consulenza in
materia di investimenti, la stessa non si avvale in alcun modo dell’attività di soggetti
terzi, direttamente o indirettamente interessati alla finalizzazione degli investimenti
realizzati.
Le descritte modalità con le quali la società istante fornisce il servizio di consulenza
in materia di investimenti ed, in particolare, la mancanza di qualsiasi
collegamento/rapporto tra la società istante ed i soggetti che, a vario titolo, sono
coinvolti nella realizzazione della proposta di investimento rivolta al cliente,
inducono ad escludere che nel caso prospettato sia ravvisabile un’attività di
intermediazione/negoziazione (esente da IVA) secondo la definizione fatta propria
dalla Corte di Giustizia UE e, in senso conforme, dal Comitato consultivo IVA.
La peculiarità della fattispecie rappresentata è da ravvisare, infatti, nella posizione di
assoluta indipendenza della società medesima rispetto alla banca depositaria di
ciascun cliente investitore ovvero rispetto ai soggetti finanziari cui gli investimenti
sono riconducibili, nonché nell’assenza di qualsiasi atto/elemento contrattuale che
possa essere ricondotto nell’ambito dell’attività di negoziazione/intermediazione tra
le parti.
Pertanto, nel presupposto che gli unici interlocutori della società istante siano
costituiti esclusivamente dai propri clienti e che non vi sia alcun rapporto, sia pure
indiretto e/o economico, con i soggetti che promuovono gli strumenti finanziari
raccomandati, si è dell’avviso che il servizio di consulenza in materia di
investimenti fornito dalla società non sia inquadrabile tra i servizi di intermediazione
esenti da IVA ai sensi del combinato disposto dei numeri 4) e 9) dell’art. 10, comma
1, del D.P.R. n. 633 del 1972. Pertanto, ai servizi stessi torna applicabile il regime di
imponibilità IVA”.