Decreto min. 28 dicembre 2012, in suppl. straord. n. 17 alla G.U. n. 303 del 31.1.2012
Art. 1
Approvazione degli studi di settore
1. Sono approvati, in base all’articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 gli studi di settore relativi alle seguenti attività economiche nel settore dei servizi:
a) Studio di settore UG98U (che sostituisce lo studio di settore TG98U) – Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari, codice attività 95.12.01; Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette), codice attività 95.29.02; Modifica e
riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie, codice attività 95.29.03; Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso, codice attività 95.29.04; Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa n.c.a., codice attività 95.29.09;
b) Studio di settore UG99U (che sostituisce lo studio di settore TG99U) – Altre attività dei servizi di informazione n.c.a., codice attività 63.99.00; Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport, codice attività 74.90.94; Altre attività professionali n.c.a., codice attività 74.90.99; Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le opere protette dal copyright), codice attività 77.40.00; Servizi integrati di supporto per le funzioni d’ufficio, codice attività 82.11.01; Gestione di uffici temporanei, uffici residence, codice attività 82.11.02; Altri servizi di sostegno alle imprese n.c.a.,
codice attività 82.99.99; Agenzie matrimoniali e d’incontro, codice attività 96.09.03; Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari), codice attività 96.09.04;
Organizzazione di feste e cerimonie, codice attività 96.09.05; Altre attività di servizi per la persona n.c.a., codice attività 96.09.09;
c) Studio di settore VG38U (che sostituisce lo studio di settore UG38U) – Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili, codice attività 95.23.00;
d) Studio di settore VG40U (che sostituisce lo studio di settore UG40U) – Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione, codice attività 41.10.00; Lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione, codice attività 42.99.01; Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri, codice attività 68.10.00;
Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto), codice attività 68.20.01; Affitto di aziende, codice attività 68.20.02;
e) Studio di settore VG46U (che sostituisce lo studio di settore UG46U) – Riparazione e manutenzione di trattori agricoli, codice attività 33.12.60;
f) Studio di settore VG48U (che sostituisce lo studio di settore UG48U) – Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video, codice attività 95.21.00; Riparazione di elettrodomestici e
di articoli per la casa, codice attività 95.22.01;
g) Studio di settore VG52U (che sostituisce lo studio di settore UG52U) – Imballaggio e confezionamento di generi alimentari, codice attività 82.92.10; Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari, codice attività 82.92.20;
h) Studio di settore VG53U (che sostituisce lo studio di settore UG53U) – Traduzioni e interpretariato, codice attività 74.30.00;
Organizzazione di convegni e fiere, codice attività 82.30.00;
i) Studio di settore VG54U (che sostituisce lo studio di settore UG54U) – Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone, codice attività 92.00.02
(limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all’articolo 110, comma 6 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in veste di esercenti o possessori
degli apparecchi medesimi); Sale giochi e biliardi, codice attività 93.29.30;
j) Studio di settore VG69U (che sostituisce lo studio di settore UG69U) – Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l’edilizia, codice attività 39.00.01; Costruzione di edifici residenziali e non residenziali, codice attività 41.20.00; Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, codice attività 42.11.00; Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, codice attività 42.12.00; Costruzione di ponti e gallerie, codice attività 42.13.00; Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, codice attività 42.21.00;
Costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni, codice attività 42.22.00; Costruzione di opere idrauliche, codice attività 42.91.00; Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile n.c.a., codice attività 42.99.09; Demolizione, codice attività 43.11.00; Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno, codice attività 43.12.00;
Trivellazioni e perforazioni, codice attività 43.13.00;
Realizzazione di coperture, codice attività 43.91.00; Altre attività di lavori specializzati di costruzione n.c.a., codice attività 43.99.09;
k) Studio di settore VG73A (che sostituisce lo studio di settore UG73A) – Magazzini di custodia e deposito per conto terzi, codice attività 52.10.10; Movimento merci relativo a trasporti ferroviari, codice attività 52.24.30; Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri, codice attività 52.24.40;
l) Studio di settore VG73B (che sostituisce lo studio di settore UG73B) – Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali, codice attività 52.29.10; Intermediari dei trasporti, codice attività 52.29.21; Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale, codice attività 53.20.00;
m) Studio di settore VG76U (che sostituisce lo studio di settore UG76U) – Catering per eventi, banqueting, codice attività 56.21.00;
Mense, codice attività 56.29.10; Catering continuativo su base contrattuale, codice attività 56.29.20;
n) Studio di settore VG77U (che sostituisce lo studio di settore UG77U) – Trasporto marittimo e costiero di passeggeri, codice attività 50.10.00; Trasporto marittimo e costiero di merci, codice
attività 50.20.00; Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari), codice attività 50.30.00; Trasporto di merci per vie d’acqua interne, codice attività 50.40.00; Altre
attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua, codice attività 52.22.09; Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò), codice attività 77.21.02; Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale codice attività 77.34.00; Scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali, codice attività 85.32.01;
o) Studio di settore VG78U (che sostituisce lo studio di settore UG78U) – Attività delle agenzie di viaggio, codice attività 79.11.00; Attività dei tour operator, codice attività 79.12.00;
Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a., codice attività 79.90.19;
p) Studio di settore VG79U (che sostituisce lo studio di settore UG79U) – Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri, codice attività 77.11.00; Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti, codice attività 77.12.00; Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri, codice attività 77.39.10; Noleggio di container per diverse modalità di trasporto, codice attività 77.39.92;
q) Studio di settore VG81U (che sostituisce lo studio di settore UG81U) – Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione, codice attività 43.99.02; Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile, codice attività 77.32.00; Noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici, codice attività 77.39.91;
r) Studio di settore VG82U (che sostituisce gli studi di settore UG42U e UG82U) – Pubbliche relazioni e comunicazione, codice attività 70.21.00; Ideazione di campagne pubblicitarie, codice attività 73.11.01; Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari, codice attività 73.11.02; Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari, codice attività 73.12.00;
s) Studio di settore VG83U (che sostituisce lo studio di settore UG83U) – Gestione di piscine, codice attività 93.11.20; Gestione di impianti sportivi polivalenti, codice attività 93.11.30; Gestione di altri impianti sportivi n.c.a., codice attività 93.11.90; Gestione di palestre, codice attività 93.13.00;
t) Studio di settore VG85U (che sostituisce lo studio di settore UG85U) – Corsi di danza, codice attività 85.52.01; Discoteche, sale da ballo night-club e simili, codice attività 93.29.10;
u) Studio di settore VG87U (che sostituisce lo studio di settore UG87U) – Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale, codice attività 70.22.09; Agenzie di informazioni commerciali, codice attività 82.91.20; Consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico, codice attività 85.60.01;
v) Studio di settore VG88U (che sostituisce lo studio di settore UG88U) – Richiesta certificati e disbrigo pratiche, codice attività 82.99.40; Scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman, codice attività 85.32.03;
Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche, codice attività 85.53.00;
w) Studio di settore VG89U (che sostituisce lo studio di settore UG89U) – Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d’ufficio, codice attività 82.19.09; Servizi di stenotipia, codice attività 82.99.91.
2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei ricavi e dei compensi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonché’ della lista delle variabili per l’applicazione dello studio di cui agli allegati:
1 per lo studio di settore UG98U;
2 per lo studio di settore UG99U;
3 per lo studio di settore VG38U;
4 per lo studio di settore VG40U;
5 per lo studio di settore VG46U;
6 per lo studio di settore VG48U;
7 per lo studio di settore VG52U;
8 per lo studio di settore VG53U;
9 per lo studio di settore VG54U;
10 per lo studio di settore VG69U;
11 per lo studio di settore VG73A;
12 per lo studio di settore VG73B;
13 per lo studio di settore VG76U;
14 per lo studio di settore VG77U;
15 per lo studio di settore VG78U;
16 per lo studio di settore VG79U;
17 per lo studio di settore VG81U;
18 per lo studio di settore VG82U;
19 per lo studio di settore VG83U;
20 per lo studio di settore VG85U;
21 per lo studio di settore VG87U;
22 per lo studio di settore VG88U;
23 per lo studio di settore VG89U.
3. Il correttivo relativo agli apprendisti, applicabile agli studi di cui agli allegati da n. 1 a n. 23, è individuato sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato n. 24.
4. La neutralizzazione relativa agli aggi ed ai ricavi fissi, applicabile agli studi di cui agli allegati da n. 1 a n. 8 e da n. 10 a n. 23, è individuata sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato n. 25.
5. Gli elementi necessari per il calcolo del “ricavo o compenso minimo”, relativi agli studi di settore di cui agli allegati da n. 2 a n. 9 e da n. 11 a n. 22, sono riportati in allegato n. 26.
6. Gli elementi necessari per il calcolo del “ricavo minimo”, relativi agli studi di settore di cui agli allegati nn. 1, 10 e 23, sono riportati in allegato n. 27.
7. Il programma informatico, realizzato dall’Agenzia delle entrate, di ausilio all’applicazione degli studi di settore segnala anche la coerenza agli specifici indicatori di coerenza economica e di normalità economica.
8. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano ai contribuenti esercenti attività d’impresa, che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel comma 1, fermo restando il disposto del successivo articolo 2 e tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. Lo studio di settore VG54U si applica, fermo restando quanto disposto al periodo precedente, nei soli casi non disciplinati dall’articolo 1, comma 8 del decreto ministeriale 28 dicembre 2011, riguardante l’approvazione di 17 studi di settore relativi ad attività economiche nel comparto dei servizi. Gli studi di settore UG99U, VG53U, VG73B e VG87U si applicano altresì ai contribuenti esercenti arti e professioni che svolgono in maniera prevalente le attività indicate rispettivamente alle lettere b), h), l) e u) del comma 1. Lo studio VG82U si applica altresì ai contribuenti esercenti arti e professioni che svolgono in maniera prevalente le attività di Pubbliche relazioni e comunicazione, codice attività 70.21.00; Ideazione di campagne pubblicitarie, codice attività 73.11.01.
In caso di esercizio di più attività d’impresa, ovvero di più attività professionali, per attività prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva, nel periodo d’imposta, la maggiore entità, rispettivamente, dei ricavi o dei compensi.
9. Lo studio di settore VG54U, approvato con il presente decreto, si applica altresì, alle condizioni previste dal comma precedente, ai contribuenti che svolgono, unitamente alle attività oggetto dello
studio, l’attività complementare di Bar e altri esercizi simili senza cucina, codice attività 56.30.00, se i ricavi delle attività oggetto dello studio sono prevalenti rispetto a quelli derivanti da tale attività complementare. Inoltre, fermo restando quanto disposto al periodo precedente, lo studio di settore VG54U si applica anche in presenza di ricavi, ancorché’ prevalenti, provenienti dall’attività di vendita di beni soggetti ad aggio e ricavo fisso, ad esclusione di quelli derivanti dalla vendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporto audiovideomagnetici, dalla rivendita di carburanti nonché’ dalla cessione di generi di monopolio.
10. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell’accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012. Ai sensi dell’articolo 8 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, gli studi possono essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei mercati.
Art. 2
Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di
settore
1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:
a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) ovvero compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
b) nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
c) nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
d) alle corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui allo studio di settore VG77U.
2. Per gli studi di settore VG40U e VG69U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall’applicazione degli studi di settore, di cui alla lettera a) del comma 1, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del testo unico delle imposte sui redditi.
Art. 3
Variabili delle imprese o delle attività professionali
1. L’individuazione delle variabili da utilizzare per l’applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto è stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, approvati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 10 giugno 2011, e successive modificazioni.
Art. 4
Determinazione del reddito imponibile
1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all’articolo 85 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo, del citato testo unico, nonché’ dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso ovvero i compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del citato testo unico.
2. Ai fini della determinazione del reddito d’impresa l’ammontare dei ricavi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato testo unico, nonché’ i ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle variabili di cui all’articolo 3 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l’esercizio dell’attività anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo l’ammontare dei compensi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi moratori e dilatori di cui all’articolo 6, comma 2, del menzionato testo unico, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all’articolo 3 del presente decreto devono essere considerate le spese sostenute nell’esercizio dell’attività anche se non dedotte in sede di dichiarazione dei redditi.
4. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell’articolo 93, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Art. 5
Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli
studi di settore
1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi stessi.
(Omessi gli allegati).