11 Gennaio, 2013

Decreto min. 28 dicembre 2012, in suppl. straord. n. 17 alla G.U. n. 303 del 31.1.2012

Art. 1

Approvazione degli studi di settore

 

1. Sono approvati, in base all’articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 gli  studi  di  settore  relativi  alle  seguenti attività economiche nel settore dei servizi:

a) Studio di settore UG98U (che sostituisce lo studio di  settore TG98U) – Riparazione e manutenzione di  telefoni  fissi,  cordless  e cellulari,  codice  attività  95.12.01;  Riparazione   di   articoli sportivi (escluse le  armi  sportive)  e  attrezzature  da  campeggio (incluse  le  biciclette),  codice  attività  95.29.02;  Modifica  e

riparazione di articoli di vestiario non effettuate  dalle  sartorie, codice   attività   95.29.03;   Servizi   di   riparazioni   rapide, duplicazione  chiavi,  affilatura  coltelli,  stampa   immediata   su articoli tessili, incisioni rapide su metallo  non  prezioso,  codice attività 95.29.04; Riparazione di altri  beni  di  consumo  per  uso personale e per la casa n.c.a., codice attività 95.29.09;

b) Studio di settore UG99U (che sostituisce lo studio di  settore TG99U) – Altre attività dei servizi di informazione  n.c.a.,  codice attività 63.99.00; Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport, codice attività 74.90.94; Altre attività  professionali n.c.a.,  codice  attività  74.90.99;  Concessione  dei  diritti   di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti  simili  (escluse le opere protette dal copyright), codice attività 77.40.00;  Servizi integrati di supporto per le  funzioni  d’ufficio,  codice  attività 82.11.01; Gestione di uffici  temporanei,  uffici  residence,  codice attività 82.11.02; Altri servizi di sostegno  alle  imprese  n.c.a.,

codice attività 82.99.99; Agenzie matrimoniali e d’incontro,  codice attività 96.09.03;  Servizi  di  cura  degli  animali  da  compagnia (esclusi  i   servizi   veterinari),   codice   attività   96.09.04;

Organizzazione di feste e cerimonie, codice attività 96.09.05; Altre attività  di  servizi  per  la  persona  n.c.a.,  codice   attività 96.09.09;

c) Studio di settore VG38U (che sostituisce lo studio di  settore UG38U) – Riparazione di calzature e articoli  da  viaggio  in  pelle, cuoio o in altri materiali simili, codice attività 95.23.00;

d) Studio di settore VG40U (che sostituisce lo studio di  settore UG40U) – Sviluppo di progetti immobiliari senza  costruzione,  codice attività  41.10.00;   Lottizzazione   dei   terreni   connessa   con l’urbanizzazione, codice attività 42.99.01;  Compravendita  di  beni immobili  effettuata  su  beni  propri,  codice  attività  68.10.00;

Locazione immobiliare di beni propri o in leasing  (affitto),  codice attività 68.20.01; Affitto di aziende, codice attività 68.20.02;

e) Studio di settore VG46U (che sostituisce lo studio di  settore UG46U) – Riparazione e  manutenzione  di  trattori  agricoli,  codice attività 33.12.60;

f) Studio di settore VG48U (che sostituisce lo studio di  settore UG48U) – Riparazione di  prodotti  elettronici  di  consumo  audio  e video, codice attività 95.21.00; Riparazione di  elettrodomestici  e

di articoli per la casa, codice attività 95.22.01;

g) Studio di settore VG52U (che sostituisce lo studio di  settore UG52U) – Imballaggio e confezionamento di generi  alimentari,  codice attività 82.92.10;  Imballaggio  e  confezionamento  di  generi  non alimentari, codice attività 82.92.20;

h) Studio di settore VG53U (che sostituisce lo studio di  settore UG53U) – Traduzioni e  interpretariato,  codice  attività  74.30.00;

Organizzazione di convegni e fiere, codice attività 82.30.00;

i) Studio di settore VG54U (che sostituisce lo studio di  settore UG54U) – Gestione di apparecchi  che  consentono  vincite  in  denaro funzionanti  a  moneta  o  a  gettone,  codice   attività   92.00.02

(limitatamente  alla   raccolta   delle   giocate   per   conto   del concessionario mediante  gli  apparecchi  per  il  gioco  lecito  con vincite in denaro di cui all’articolo 110, comma 6  del  Testo  unico delle leggi di pubblica  sicurezza  (T.U.L.P.S.),  di  cui  al  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in veste di  esercenti  o  possessori

degli apparecchi medesimi); Sale giochi e biliardi, codice  attività 93.29.30;

j) Studio di settore VG69U (che sostituisce lo studio di  settore UG69U) – Attività di rimozione di strutture ed elementi  in  amianto specializzata per l’edilizia, codice attività 39.00.01;  Costruzione di  edifici  residenziali  e  non  residenziali,   codice   attività 41.20.00; Costruzione di strade,  autostrade  e  piste  aeroportuali, codice  attività  42.11.00;  Costruzione  di  linee  ferroviarie   e metropolitane, codice attività  42.12.00;  Costruzione  di  ponti  e gallerie, codice attività 42.13.00; Costruzione di opere di pubblica utilità per il  trasporto  di  fluidi,  codice  attività  42.21.00;

Costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia  elettrica  e le telecomunicazioni, codice attività 42.22.00; Costruzione di opere idrauliche, codice attività 42.91.00; Altre attività di costruzione di  altre  opere  di  ingegneria  civile  n.c.a.,  codice   attività 42.99.09; Demolizione, codice attività  43.11.00;  Preparazione  del cantiere edile e sistemazione del terreno, codice attività 43.12.00;

Trivellazioni   e   perforazioni,    codice    attività  43.13.00;

Realizzazione  di  coperture,  codice   attività   43.91.00;   Altre attività di  lavori  specializzati  di  costruzione  n.c.a.,  codice attività 43.99.09;

k) Studio di settore VG73A (che sostituisce lo studio di  settore UG73A) – Magazzini di custodia e deposito  per  conto  terzi,  codice attività 52.10.10; Movimento merci relativo a trasporti  ferroviari, codice  attività  52.24.30;  Movimento  merci  relativo   ad   altri trasporti terrestri, codice attività 52.24.40;

l) Studio di settore VG73B (che sostituisce lo studio di  settore UG73B) – Spedizionieri  e  agenzie  di  operazioni  doganali,  codice attività 52.29.10;  Intermediari  dei  trasporti,  codice  attività 52.29.21; Altre attività postali e  di  corriere  senza  obbligo  di servizio universale, codice attività 53.20.00;

m) Studio di settore VG76U (che sostituisce lo studio di  settore UG76U) – Catering per eventi, banqueting, codice attività  56.21.00;

Mense, codice  attività  56.29.10;  Catering  continuativo  su  base contrattuale, codice attività 56.29.20;

n) Studio di settore VG77U (che sostituisce lo studio di  settore UG77U)  –  Trasporto  marittimo  e  costiero  di  passeggeri,  codice attività 50.10.00; Trasporto marittimo e costiero di  merci,  codice

attività 50.20.00; Trasporto di passeggeri per vie  d’acqua  interne (inclusi i trasporti lagunari), codice attività 50.30.00;  Trasporto di merci per vie d’acqua interne, codice  attività  50.40.00;  Altre

attività dei servizi connessi  al  trasporto  marittimo  e  per  vie d’acqua, codice attività  52.22.09;  Noleggio  senza  equipaggio  di imbarcazioni  da  diporto  (inclusi  i  pedalò),  codice   attività 77.21.02; Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale  codice attività 77.34.00; Scuole  di  vela  e  navigazione  che  rilasciano brevetti o patenti commerciali, codice attività 85.32.01;

o) Studio di settore VG78U (che sostituisce lo studio di  settore UG78U)  –  Attività  delle  agenzie  di  viaggio,  codice  attività 79.11.00; Attività dei tour  operator,  codice  attività  79.12.00;

Altri  servizi  di  prenotazione  e  altre  attività  di  assistenza turistica  non  svolte  dalle  agenzie  di  viaggio  n.c.a.,   codice attività 79.90.19;

p) Studio di settore VG79U (che sostituisce lo studio di  settore UG79U) – Noleggio  di  autovetture  ed  autoveicoli  leggeri,  codice attività 77.11.00; Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti, codice attività 77.12.00;  Noleggio  di  altri  mezzi  di  trasporto terrestri, codice  attività  77.39.10;  Noleggio  di  container  per diverse modalità di trasporto, codice attività 77.39.92;

q) Studio di settore VG81U (che sostituisce lo studio di  settore UG81U) – Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore  per  la costruzione o la demolizione, codice attività 43.99.02; Noleggio  di macchine e attrezzature per lavori edili e di  genio  civile,  codice attività 77.32.00; Noleggio di container adibiti  ad  alloggi  o  ad uffici, codice attività 77.39.91;

r) Studio di settore VG82U (che sostituisce gli studi di  settore UG42U  e  UG82U)  –  Pubbliche  relazioni  e  comunicazione,   codice attività  70.21.00;  Ideazione  di  campagne  pubblicitarie,  codice attività 73.11.01; Conduzione  di  campagne  di  marketing  e  altri servizi pubblicitari,  codice  attività  73.11.02;  Attività  delle concessionarie e degli altri intermediari  di  servizi  pubblicitari, codice attività 73.12.00;

s) Studio di settore VG83U (che sostituisce lo studio di  settore UG83U) – Gestione di piscine, codice attività 93.11.20; Gestione  di impianti sportivi polivalenti, codice attività 93.11.30; Gestione di altri impianti sportivi n.c.a., codice attività  93.11.90;  Gestione di palestre, codice attività 93.13.00;

t) Studio di settore VG85U (che sostituisce lo studio di  settore UG85U) – Corsi di danza, codice attività 85.52.01; Discoteche,  sale da ballo night-club e simili, codice attività 93.29.10;

u) Studio di settore VG87U (che sostituisce lo studio di  settore UG87U) –  Altre  attività  di  consulenza  imprenditoriale  e  altra consulenza  amministrativo-gestionale  e  pianificazione   aziendale, codice  attività  70.22.09;  Agenzie  di  informazioni  commerciali, codice  attività  82.91.20;  Consulenza  scolastica  e  servizi   di orientamento scolastico, codice attività 85.60.01;

v) Studio di settore VG88U (che sostituisce lo studio di  settore UG88U) – Richiesta certificati e disbrigo pratiche, codice  attività 82.99.40; Scuole di guida professionale per autisti,  ad  esempio  di autocarri, di  autobus  e  di  pullman,  codice  attività  85.32.03;

Autoscuole,  scuole  di  pilotaggio  e  nautiche,  codice   attività 85.53.00;

w) Studio di settore VG89U (che sostituisce lo studio di  settore UG89U) – Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e  altre attività di supporto specializzate per le funzioni d’ufficio, codice attività 82.19.09; Servizi di stenotipia, codice attività 82.99.91.

2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei ricavi e dei compensi relativi agli studi di settore indicati  nel  comma  1 sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica,  delle tabelle dei coefficienti nonché’  della  lista  delle  variabili  per l’applicazione dello studio di cui agli allegati:

1 per lo studio di settore UG98U;

2 per lo studio di settore UG99U;

3 per lo studio di settore VG38U;

4 per lo studio di settore VG40U;

5 per lo studio di settore VG46U;

6 per lo studio di settore VG48U;

7 per lo studio di settore VG52U;

8 per lo studio di settore VG53U;

9 per lo studio di settore VG54U;

10 per lo studio di settore VG69U;

11 per lo studio di settore VG73A;

12 per lo studio di settore VG73B;

13 per lo studio di settore VG76U;

14 per lo studio di settore VG77U;

15 per lo studio di settore VG78U;

16 per lo studio di settore VG79U;

17 per lo studio di settore VG81U;

18 per lo studio di settore VG82U;

19 per lo studio di settore VG83U;

20 per lo studio di settore VG85U;

21 per lo studio di settore VG87U;

22 per lo studio di settore VG88U;

23 per lo studio di settore VG89U.

3. Il correttivo relativo agli apprendisti, applicabile agli  studi di cui agli allegati da n. 1 a n. 23, è individuato sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato n. 24.

4. La neutralizzazione relativa  agli  aggi  ed  ai  ricavi  fissi, applicabile agli studi di cui agli allegati da n. 1 a n. 8 e da n. 10 a n. 23, è individuata sulla base della nota tecnica e  metodologica in allegato n. 25.

5. Gli elementi necessari per il calcolo  del  “ricavo  o  compenso minimo”, relativi agli studi di settore di cui agli allegati da n.  2 a n. 9 e da n. 11 a n. 22, sono riportati in allegato n. 26.

6. Gli elementi necessari  per  il  calcolo  del  “ricavo  minimo”, relativi agli studi di settore di cui agli allegati nn. 1, 10  e  23, sono riportati in allegato n. 27.

7. Il programma informatico, realizzato dall’Agenzia delle entrate, di ausilio all’applicazione degli studi di settore segnala  anche  la coerenza  agli  specifici  indicatori  di  coerenza  economica  e  di normalità economica.

8. Gli studi di  settore  approvati  con  il  presente  decreto  si applicano ai contribuenti esercenti attività d’impresa, che svolgono in maniera prevalente  le  attività  indicate  nel  comma  1,  fermo restando il disposto del successivo articolo 2 e tenuto  conto  delle disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. Lo studio di settore VG54U  si  applica,  fermo  restando  quanto  disposto   al   periodo precedente, nei soli casi non disciplinati dall’articolo 1,  comma  8 del decreto ministeriale 28 dicembre 2011, riguardante l’approvazione di 17 studi di settore relativi ad attività economiche nel  comparto dei servizi. Gli studi di settore UG99U,  VG53U,  VG73B  e  VG87U  si applicano altresì ai contribuenti esercenti arti e  professioni  che svolgono in maniera prevalente le attività indicate  rispettivamente alle lettere b), h), l) e u) del comma 1. Lo studio VG82U si  applica altresì ai contribuenti esercenti arti e professioni che svolgono in maniera  prevalente   le   attività   di   Pubbliche   relazioni   e comunicazione,  codice  attività  70.21.00;  Ideazione  di  campagne pubblicitarie, codice attività 73.11.01.

In caso di esercizio di più attività d’impresa,  ovvero  di  più attività professionali, per attività  prevalente,  con  riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si  intende  quella  da cui   deriva,   nel   periodo   d’imposta,   la   maggiore   entità, rispettivamente, dei ricavi o dei compensi.

9. Lo studio di settore VG54U, approvato con il  presente  decreto, si applica altresì, alle condizioni previste dal  comma  precedente, ai contribuenti che svolgono, unitamente alle attività oggetto dello

studio, l’attività complementare di  Bar  e  altri  esercizi  simili senza cucina, codice attività 56.30.00, se i ricavi delle  attività oggetto dello studio sono prevalenti rispetto a quelli  derivanti  da tale attività complementare. Inoltre, fermo restando quanto disposto al periodo precedente, lo studio di settore VG54U si applica anche in presenza di ricavi, ancorché’ prevalenti, provenienti  dall’attività di vendita di beni soggetti ad aggio e ricavo fisso, ad esclusione di quelli derivanti dalla vendita, in base a  contratti  estimatori,  di giornali,   di   libri   e   di   periodici,   anche   su    supporto audiovideomagnetici, dalla  rivendita  di  carburanti  nonché’  dalla cessione di generi di monopolio.

10. Gli studi di settore  approvati  con  il  presente  decreto  si applicano, ai fini dell’accertamento,  a  decorrere  dal  periodo  di imposta  in  corso  alla  data  del  31  dicembre  2012.   Ai   sensi dell’articolo 8 del decreto legge del 29 novembre 2008, n.  185,  gli studi possono essere integrati per tener conto dello stato  di  crisi economica e dei mercati.

Art. 2

Categorie di contribuenti alle quali non si applicano  gli  studi  di

settore

 

1. Gli studi di settore approvati con il presente  decreto  non  si applicano:

a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi  di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere  c), d) ed e) ovvero compensi di cui all’articolo 54, comma 1,  del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  22   dicembre   1986,   n.   917,   e   successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;

b) nei confronti delle società cooperative, società  consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie  o associate;

c) nei confronti delle società cooperative costituite da  utenti non imprenditori che operano esclusivamente  a  favore  degli  utenti stessi;

d) alle corporazioni dei piloti di porto esercenti  le  attività di cui allo studio di settore VG77U.

2.  Per  gli  studi  di  settore  VG40U  e  VG69U,  ai  fini  della determinazione del limite di esclusione dall’applicazione degli studi di settore, di cui alla lettera a)  del  comma  1,  i  ricavi  devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti  delle  esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 92 e  93  del  testo  unico delle imposte sui redditi.

Art. 3

Variabili delle imprese o delle attività professionali

 

1.   L’individuazione   delle   variabili   da    utilizzare    per l’applicazione degli studi  di  settore  approvati  con  il  presente decreto è stata effettuata sulla base delle  informazioni  contenute nei  modelli  per  la  comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai   fini dell’applicazione  degli  studi  di   settore,   approvati   con   il provvedimento del Direttore  dell’Agenzia  delle  Entrate  10  giugno 2011, e successive modificazioni.

Art. 4

Determinazione del reddito imponibile

 

1.  Sulla  base   degli   studi   di   settore   sono   determinati presuntivamente i ricavi di cui all’articolo 85 del testo unico delle imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni,  ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d),  e)  ed  f),  del comma 1 del medesimo articolo, del citato testo  unico,  nonché’  dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio  o  ricavo fisso ovvero i compensi di cui all’articolo 54, comma 1,  del  citato testo unico.

2. Ai fini della determinazione del reddito  d’impresa  l’ammontare dei ricavi di cui al comma 1  è  aumentato  degli  altri  componenti positivi, compresi i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1,  lettere c), d), e) ed f),  del  menzionato  testo  unico,  nonché’  i  ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o  ricavo  fisso, ed è ridotto dei  componenti  negativi  deducibili.  Ai  fini  della determinazione  degli  importi  relativi  alle   variabili   di   cui all’articolo 3 del  presente  decreto  devono  essere  considerati  i componenti negativi inerenti l’esercizio dell’attività anche se  non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.

3. Ai fini della determinazione  del  reddito  di  lavoro  autonomo l’ammontare dei compensi di cui al comma 1 è aumentato  degli  altri componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi  moratori  e dilatori di cui all’articolo 6, comma 2, del menzionato testo  unico, ed è ridotto dei  componenti  negativi  deducibili.  Ai  fini  della determinazione degli importi relativi alle voci e alle  variabili  di cui all’articolo 3 del presente decreto devono essere considerate  le spese sostenute nell’esercizio dell’attività anche se non dedotte in sede di dichiarazione dei redditi.

4. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi  pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i  ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze  finali  e  diminuiti  delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell’articolo 93, commi da  1  a 4, del testo unico delle imposte sui redditi  approvato  con  decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   e successive modificazioni.

Art. 5

Comunicazione dei dati  rilevanti  ai  fini  dell’applicazione  degli

studi di settore

 

1. I contribuenti ai  quali  si  applicano  gli  studi  di  settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi stessi.

 

 

(Omessi gli allegati).