Ris. 22 dicembre 2016, n. 118/E, dell’Agenzia delle entrate
“Quesito. La società Alfa opera nel campo delle fidelizzazioni con concorsi e operazioni a premio.
Per svolgere la propria attività, oltre alla strumentazione informatica (elaboratori e server) situata in sede, ha collocato, in comodato presso gli esercizi commerciali che partecipano alla promozione, suoi POS (Point of Sale) e distribuito tramite gli stessi esercizi tessere magnetiche o a chip (necessarie alla raccolta punti del cliente finale).
Oggi intende introdurre, negli esercizi commerciali con cui lavora, un nuovo strumento che rappresenta l’evoluzione tecnologica del POS, ossia il Totem Digitale. Il Totem è un terminale informativo multimediale costantemente interconnesso in rete con il sistema aziendale centrale che ne controlla la sua operatività, in assenza della quale ne risulta impossibile il funzionamento. Questo collegamento telematico costante consente al Totem ubicato presso l’esercizio commerciale di far transitare, dal punto vendita ai server aziendali, i punti che il consumatore acquisisce in relazione alla spesa effettuata e alla promozione posta in essere dal commerciante.
Grazie al Totem, quindi, un consumatore cliente di un esercizio commerciale, che sta mettendo in essere la campagna di fidelizzazione, accostando la tessera punti al Totem medesimo si vedrà caricati, in base a quanto disposto dai server aziendali, i punti della stessa. Il titolare della carta fedeltà o carta punti potrà così richiedere e ottenere i premi previsti, fatturati successivamente dalla società istante agli esercizi commerciali sotto forma di punti.
Come già precisato in premessa, si ricorda che i Totem digitali, beni oggetto di investimento, sono posizionati al di fuori della sede aziendale, negli esercizi commerciali che partecipano alla promozione.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente. L’ istante ritiene che “il Totem Digitale sia un macchinario che permette di produrre ricavi attinenti le specifiche finalità dell’azienda di servizi di fidelizzazione ottenuti tramite strumenti telematici. In base a tale considerazione il Totem, anche installato in comodato d’uso fuori dalla sede aziendale, è un macchinario elettronico agevolabile”.
La disciplina del nuovo credito di imposta, ricalcando sostanzialmente quella dell’originario art. 8 della Legge n. 388/00, prevede che i beni oggetto di investimento siano situati nella struttura produttiva ubicata nelle zone assistite.
In riferimento alla ubicazione dei beni agevolati si è espressa già l’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 9 del 10/01/2002, che approfondisce il tema dell’ubicazione dei beni e che si riterrebbe applicabile anche in questo caso. Il Totem infatti, così come evidenziato nella citata risoluzione, rappresenta un terminale destinato alla raccolta dei dati relativi alle transazioni commerciali e per il suo funzionamento è inserito in un circuito telematico che lo collega in modo costante e strettamente funzionale agli elaboratori posti in azienda. Anche nel caso prospettato, infatti, sono gli elaboratori e i server posti in azienda a gestire e lavorare tutte le informazioni raccolte dal Totem, che, non essendo dotato di autonomia propria, risulterebbe inutile in assenza del circuito aziendale a cui è collegato. Si potrebbe trattare, quindi, anche in questo caso, di strutture periferiche interconnesse agli elaboratori principali posti in azienda.
Parere dell’Agenzia delle entrate. L’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, introduce un credito di imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi (impianti, macchinari e attrezzature varie), facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
Il credito di imposta compete nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese.
I soggetti che intendono avvalersi dell’agevolazione sono tenuti ad effettuare, a decorrere dal 30 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2019, apposita comunicazione per la fruizione del credito d’imposta, utilizzando il modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 45080 del 24 marzo 2016.
Ciò premesso, con riferimento al caso rappresentato, si evidenzia che l’istante intende introdurre, negli esercizi commerciali con cui lavora, un nuovo strumento che rappresenta l’evoluzione tecnologica del POS, ossia il Totem Digitale.
I Totem digitali, beni oggetto di investimento, terminali informativi multimediali costantemente interconnessi in rete con il sistema aziendale centrale, dovrebbero essere posizionati al di fuori della sede aziendale, negli esercizi commerciali con cui collabora la società istante.
Come detto, il credito di imposta spetta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite della Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.
Nel caso di specie, i terminali (Totem digitali) verrebbero installati anche al di fuori delle zone individuate dalla disciplina agevolativa, seppur il sistema centrale (elaboratori) sia stato installato nella sede sociale dell’istante, quindi nel territorio (Puglia) individuato dalla normativa quale zona geografica ove effettuare gli investimenti agevolabili.
Sul punto si ritiene che, anche in conformità a quanto già illustrato per una analoga agevolazione (cfr. risoluzione n. 9/E del 10 gennaio 2002), considerato lo stretto vincolo di connessione funzionale tra Totem digitali ed elaboratori posti in sede, l’investimento in Totem digitali contribuisce alla crescita della struttura produttiva situata nel territorio agevolato indipendentemente dal luogo in cui gli apparecchi terminali sono installati.
I Totem digitali, infatti, possono essere considerati come mere diramazioni della struttura produttiva aziendale, a cui sono strettamente correlati, a prescindere dalla presenza fisica degli stessi in azienda.
Tenuto conto che la struttura produttiva (nella specie, costituita dagli elaboratori) facente capo all’istante è situata in una delle zone di cui al comma 98 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si ritiene che, al verificarsi di tutte le altre condizioni poste dalla norma, all’istante spetti il credito d’imposta per gli investimenti in Totem digitali”.