Decreto min. 6 dicembre 2016, in G.U. n. 298 del 22.12.2016
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 1, comma 982, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, individua i criteri e le procedure
per l’accesso al credito d’imposta ivi previsto e per il suo recupero
in caso di illegittimo utilizzo, nonche’ le ulteriori disposizioni ai
fini del contenimento della spesa complessiva entro il limite di 15
milioni di euro.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. L’agevolazione di cui al presente decreto spetta alle persone
fisiche per le spese sostenute nell’anno 2016 per l’installazione di
sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme,
nonche’ quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di
vigilanza, dirette alla prevenzione di attivita’ criminali.
2. Le spese di cui al comma 1 sono ammissibili al credito d’imposta
a condizione che siano sostenute in relazione a immobili non
utilizzati nell’esercizio dell’attivita’ d’impresa o di lavoro
autonomo.
3. Per le spese sostenute in relazione all’immobile adibito
promiscuamente all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo e all’uso
personale o familiare del contribuente, il credito d’imposta
determinato ai sensi del comma 2 dell’art. 3 e’ ridotto del 50 per
cento.
Art. 3
Misura del credito d’imposta e modalita’ di riconoscimento
1. Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, i soggetti di
cui all’art. 2 inoltrano, in via telematica, entro il termine che
sara’ previsto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, un’apposita istanza all’Agenzia delle
entrate, formulata secondo lo schema approvato con lo stesso
provvedimento. Nell’istanza i soggetti richiedenti indicano l’importo
delle spese agevolabili di cui all’art. 2 sostenute nell’anno 2016.
2. L’Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l’ammontare
delle risorse stanziate ai sensi del comma 982 dell’art. 1 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e l’ammontare del credito d’imposta
complessivamente richiesto, determina la percentuale massima del
credito d’imposta spettante a ciascun soggetto. Tale percentuale e’
comunicata con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate
da emanarsi entro il 31 marzo 2017.
3. Il credito d’imposta di cui al presente decreto non e’
cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto
le medesime spese.
Art. 4
Fruizione del credito d’imposta
1. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d’imposta 2016 ed e’ utilizzabile in
compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, a decorrere dalla data di pubblicazione del
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al
comma 2, dell’art. 3, concernente l’individuazione della percentuale
di utilizzo del credito d’imposta medesimo. A tal fine, il modello
F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi
telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto
dell’operazione di versamento. In alternativa, le persone fisiche non
titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare
il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla
dichiarazione dei redditi.
I Fondi stanziati ai sensi dell’art. 1, comma 982, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, sono trasferiti sulla contabilita’ speciale n.
1778 «Agenzia delle entrate- Fondi di bilancio» aperta presso la
Banca d’Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione
contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24
telematico.
2. L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato
potra’ essere fruito nei periodi di imposta successivi senza alcun
limite temporale.
Art. 5
Controlli
1. L’Agenzia delle entrate, qualora accerti che l’agevolazione sia
in tutto o in parte non spettante, procede al recupero del relativo
importo secondo le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 421 a
423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto,
si applicano le disposizioni in materia di liquidazione,
accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui
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