Legge 25 ottobre 2016, n. 197, in G.U. n. 254 del 29.10.2016
Art. 1
1. Il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti
per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per
l’efficienza degli uffici giudiziari, nonche’ per la giustizia
amministrativa, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si fa presente che il testo del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, non è stato pubblicato in quanto non contenente disposizioni in materia tributaria).
Testo del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, coordinato con la legge di conversione 25 ottobre 2016, n. 197, recante: «Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonche’ per la giustizia amministrativa.».
(Testo coordinato a cura del Min. grazia e giustizia in G.U. n. 254 del 29.10.2016)
CAPO I
MISURE URGENTI PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO PRESSO LA CORTE DI
CASSAZIONE E PER L’EFFICIENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
Art. 1
Applicazione dei magistrati dell’Ufficio del massimario e del ruolo
per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimita’ per
la definizione del contenzioso
1. All’articolo 115 dell’ordinamento giudiziario di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
«Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di
assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto
conto delle esigenze dell’ufficio del massimario e del ruolo e
secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, puo’
applicare temporaneamente, per un periodo non superiore a tre anni
e non rinnovabile, i magistrati addetti all’ufficio del massimario
e del ruolo con anzianita’ di servizio nel predetto ufficio non
inferiore a due anni, che abbiano conseguito almeno la terza
valutazione di professionalita’, alle sezioni della Corte per lo
svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimita’.
Di ciascun collegio giudicante della Corte di cassazione non
puo’ fare parte piu’ di un magistrato dell’ufficio del massimario
e del ruolo, applicato ai sensi del terzo comma.».
Art. 1 bis
Misure per la ragionevole durata del procedimento
per la decisione del ricorso per cassazione
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 375:
1) al primo comma, i numeri 2) e 3) sono abrogati;
2) e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La Corte, a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di
consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica
udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della
questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero che il
ricorso sia stato rimesso dall’apposita sezione di cui all’articolo
376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il
giudizio»;
b) all’articolo 376, primo comma, il secondo periodo e’ sostituito
dal seguente: «Se, a un sommario esame del ricorso, la suddetta
sezione non ravvisa tali presupposti, il presidente, omessa ogni
formalita’, rimette gli atti alla sezione semplice»;
c) all’articolo 377:
1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Fissazione
dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio e decreto
preliminare del presidente»;
2) e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il primo presidente, il presidente della sezione semplice o il
presidente della sezione di cui all’articolo 376, primo comma, quando
occorre, ordina con decreto l’integrazione del contraddittorio o
dispone che sia eseguita la notificazione dell’impugnazione a norma
dell’articolo 332, ovvero che essa sia rinnovata»;
d) all’articolo 379:
1) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:
«Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a
esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori
delle parti a svolgere le loro difese»;
2) il quarto comma e’ sostituito dal seguente:
«Non sono ammesse repliche»;
e) l’articolo 380-bis e’ sostituito dal seguente:
«Art. 380-bis. (Procedimento per la decisione in camera di
consiglio sull’inammissibilita’ o sulla manifesta fondatezza o
infondatezza del ricorso). – Nei casi previsti dall’articolo 375,
primo comma, numeri 1) e 5), su proposta del relatore della sezione
indicata nell’articolo 376, primo comma, il presidente fissa con
decreto l’adunanza della Corte indicando se e’ stata ravvisata
un’ipotesi di inammissibilita’, di manifesta infondatezza o di
manifesta fondatezza del ricorso.
Almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza, il
decreto e’ notificato agli avvocati delle parti, i quali hanno
facolta’ di presentare memorie non oltre cinque giorni prima.
Se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall’articolo 375,
primo comma, numeri 1) e 5), la Corte in camera di consiglio rimette
la causa alla pubblica udienza della sezione semplice»;
f) dopo l’articolo 380-bis e’ inserito il seguente:
«Art. 380-bis.1. (Procedimento per la decisione in camera di
consiglio dinanzi alla sezione semplice). – Della fissazione del
ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi
dell’articolo 375, secondo comma, e’ data comunicazione agli avvocati
delle parti e al pubblico ministero almeno quaranta giorni prima. Il
pubblico ministero puo’ depositare in cancelleria le sue conclusioni
scritte non oltre venti giorni prima dell’adunanza in camera di
consiglio. Le parti possono depositare le loro memorie non oltre
dieci giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio. In camera di
consiglio la Corte giudica senza l’intervento del pubblico ministero
e delle parti»;
g) l’articolo 380-ter e’ sostituito dal seguente:
«Art. 380-ter. (Procedimento per la decisione sulle istanze di
regolamento di giurisdizione e di competenza). – Nei casi previsti
dall’articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente richiede al
pubblico ministero le sue conclusioni scritte.
Le conclusioni e il decreto del presidente che fissa l’adunanza
sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle
parti, che hanno facolta’ di presentare memorie non oltre cinque
giorni prima della medesima adunanza.
In camera di consiglio la Corte giudica senza l’intervento del
pubblico ministero e delle parti»;
h) all’articolo 390, primo comma, le parole: «o siano notificate le
conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui
all’articolo 380-ter» sono sostituite dalle seguenti: «o sino alla
data dell’adunanza camerale, o finche’ non siano notificate le
conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui
all’articolo 380-ter»;
i) all’articolo 391:
1) il primo comma e’ sostituito dal seguente:
«Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per
legge la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio, salvo
che debba decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento
fissati per la pubblica udienza. Provvede il presidente, con decreto,
se non e’ stata ancora fissata la data della decisione»;
2) al secondo comma, dopo le parole: «Il decreto» sono inserite le
seguenti: «, l’ordinanza»;
l) all’articolo 391-bis:
1) il primo comma e’ sostituito dal seguente:
«Se la sentenza o l’ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione
e’ affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell’articolo
287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell’articolo 395, numero 4),
la parte interessata puo’ chiederne la correzione o la revocazione
con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti. La correzione
puo’ essere chiesta, e puo’ essere rilevata d’ufficio dalla Corte, in
qualsiasi tempo. La revocazione puo’ essere chiesta entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi
dalla pubblicazione del provvedimento»;
2) il secondo comma e’ sostituito dal seguente:
«Sulla correzione la Corte pronuncia nell’osservanza delle
disposizioni di cui all’articolo 380-bis, primo e secondo comma»;
3) il quarto comma e’ sostituito dal seguente:
«Sul ricorso per revocazione, anche per le ipotesi regolate
dall’articolo 391-ter, la Corte pronuncia nell’osservanza delle
disposizioni di cui all’articolo 380-bis, primo e secondo comma, se
ritiene l’inammissibilita’, altrimenti rinvia alla pubblica udienza
della sezione semplice».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi
depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, nonche’ a quelli gia’ depositati
alla medesima data per i quali non e’ stata fissata udienza o
adunanza in camera di consiglio.
(Omissis).
CAPO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
(Omissis).
Art. 12
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
(Omesso l’allegato).