Provv. dir. Agenzia entrate 26 luglio 2016, n. 118987
1. Individuazione dell’ufficio competente a svolgere le attività di cui al regime speciale IVA MOSS per i soggetti passivi non residenti nell’Unione Europea, che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di tele radiodiffusione o elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta, identificati in Italia ai sensi dell’art. 74quinquies:
Ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 2015, n. 42, il Centro Operativo di Pescara è individuato quale ufficio competente a svolgere le attività connesse ai regimi speciali IVA Mini One Stop Shop (MOSS) di seguito elencate:
a) la lavorazione delle richieste di identificazione e di registrazione;
b) il trattamento delle dichiarazioni IVA trimestrali presentate dai soggetti passivi non residenti nel territorio dello Stato;
c) l’emissione dei provvedimenti di sospensione, esclusione e cancellazione dal “Regime non UE” ;
d) i controlli automatizzati di cui all’art. 54-ter, commi 1, 2 e 3, del D.P.R. n. 633/1972;
e) la liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni, ai sensi dell’articolo 54-quater del D.P.R. n. 633/1972, relativamente alle prestazioni rese verso committenti nazionali non soggetti passivi;
f) il monitoraggio dei rimborsi, ai sensi dell’articolo 38-bis3, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972;
g) il monitoraggio dei rimborsi, ai sensi dell’articolo 38-ter, comma 1-bis, del D.P.R. n. 633/1972;
h) le attività di accertamento dell’imposta dovuta ai sensi dell’art. 54 quinquies del D.P.R. n. 633/1972 relativamente, cioè, alle prestazioni rese verso committenti nazionali non soggetti passivi ;
i) la gestione del contenzioso nelle controversie relative agli atti emessi nello svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti.
I Centri di Assistenza multicanale sono competenti allo svolgimento della generale attività di assistenza.
2. Individuazione dell’ufficio competente a svolgere le attività di cui al regime speciale IVA MOSS per i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta, identificati in Italia ai sensi dell’art. 74sexies:
Ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 2015, n. 42, il Centro Operativo di Pescara è individuato quale ufficio competente a svolgere le attività connesse ai regimi speciali IVA Mini One Stop Shop (MOSS) di seguito elencate:
a) la lavorazione delle richieste di identificazione e di registrazione ai sensi dell’art. 74-sexies del D.P.R. 633/72;
b) l’emissione dei provvedimenti di sospensione, esclusione e cancellazione dal “Regime UE”;
c) i controlli automatizzati di cui all’art. 54-ter, commi 1, 2 e 3, del D.P.R. n. 633/1972;
d) il monitoraggio dei rimborsi, ai sensi dell’articolo 38-bis3, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972;
e) la lavorazione dei rimborsi, ai sensi dell’articolo 38-bis3, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972;
f) la gestione del contenzioso nelle controversie relative agli atti emessi nello svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti.
I Centri di Assistenza multicanale sono competenti allo svolgimento della generale attività di assistenza.
3. Individuazione dell’ufficio competente a svolgere le attività di cui al regime speciale IVA MOSS per i soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di tele radiodiffusione o elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta, identificati in altri stati membri ai sensi dell’art. 74-septies:
Ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 2015, n. 42, il Centro Operativo di Pescara è individuato quale ufficio competente a svolgere le attività connesse ai regimi speciali IVA Mini One Stop Shop (MOSS) di seguito elencate:
a) la liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni, ai sensi dell’articolo 54-quater del D.P.R. n. 633/1972, relativamente alle prestazioni rese verso committenti nazionali non soggetti passivi ;
b) la lavorazione dei rimborsi, ai sensi dell’articolo 38-bis3, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 ;
- la lavorazione dei rimborsi, ai sensi dell’articolo 74-septies, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972;
d) le attività di accertamento dell’imposta dovuta ai sensi dell’art. 54 quinquies del D.P.R. n. 633/1972 relativamente, cioè, alle prestazioni rese verso committenti non soggetti passivi nazionali;
e) la gestione del contenzioso nelle controversie relative agli atti emessi nello svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti.
I Centri di Assistenza multicanale sono competenti allo svolgimento della generale attività di assistenza.
4. Modalità operative per la registrazione ai regimi speciali “Mini One Stop Shop” di cui agli articoli 74-quinquies e 74-sexies del D.P.R. 633/1972
4.1. I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell’Unione, che scelgono di avvalersi del regime speciale di cui all’art. 74-quinquies del D.P.R. 633/1972 identificandosi in Italia, richiedono la registrazione compilando un modulo on-line disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, nella sezione a libero accesso redatta in lingua inglese. L’Agenzia – per il tramite del Centro Operativo di Pescara – effettuate le necessarie verifiche, comunica al richiedente, via mail, il numero di identificazione IVA attribuito, il codice identificativo per l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia, la password di primo accesso e le prime 4 cifre del codice PIN, unitamente alle istruzioni per accedere alle funzionalità, esposte in lingua inglese, al fine di completare il processo di registrazione . A tal fine, i predetti soggetti presentano, per via telematica, all’Agenzia delle Entrate, apposita richiesta per l’identificazione in Italia trasmettendo i dati contenuti nello schema di cui all’allegato A.
4.2. I soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, identificati in Italia, nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato che scelgono di avvalersi del regime speciale di cui all’ articolo 74sexies del D.P.R. 633/1972, utilizzano le funzionalità ad essi rese disponibili, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, previo inserimento delle proprie credenziali personali. La registrazione viene effettuata on-line, inserendo i dati richiesti secondo le istruzioni fornite. A tal fine, i predetti soggetti esercitano l’opzione trasmettendo per via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nello schema di cui all’allegato B.
4.3. La variazione dei dati presentati ai sensi dei punti 4.1 e 4.2, l’intenzione di non fornire più i servizi di telecomunicazione, di tele radiodiffusione o elettronici, nonché la perdita dei requisiti richiesti dal predetto regime, sono comunicate all’Agenzia delle entrate per via telematica, ai sensi dell’articolo 74-quinquies, commi 4 e 8, del D.P.R. n. 633 del 1972, utilizzando le funzionalità disponibili sul sito di cui ai punti 4.1 e 4.2.
4.4. L’Agenzia comunica ai predetti soggetti l’esclusione d’ufficio dal Regime Moss ai sensi degli articoli 74-quinquies, comma 5 e 54-ter comma 4 del D.P.R. 633/1972
utilizzando lo schema di cui all’allegato C.
5. Modalità operative per la trasmissione della dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate, ai sensi dell’articolo 74-quinquies, comma 6 , del D.P.R. n. 633 del 1972
5.1. I soggetti di cui al punto 4.1, al fine di assolvere l’adempimento previsto dall’articolo 74-quinquies, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, anche in mancanza di operazioni, presentano per via telematica all’Agenzia delle entrate, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre solare di riferimento, una dichiarazione trimestrale compilata sulla base dello schema di cui all’allegato D, utilizzando le specifiche funzionalità rese disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate(www.agenziaentrate.gov.it), secondo le istruzioni ivi fornite, in apposita sezione.
- I soggetti di cui al punto 4.2, al fine di assolvere l’adempimento previsto dall’articolo 74-quinquies, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972 presentano, con le modalità e nei termini di cui al punto 5.1, una dichiarazione compilata sulla base dello schema di dichiarazione di cui all’allegato E, utilizzando le modalità operative di cui al punto 5.1.
6. Contenzioso
Per le controversie riguardanti gli atti emessi dal Centro Operativo di Pescara a seguito delle attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 è competente la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara.
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Il presente provvedimento sostituisce dal 1 ottobre 2016 i provvedimenti direttoriali prot. n. 122854/2014 e prot. n. 56191/2015.
(Omessi gli allegati).