18 Giugno, 2016

Legge 6 giugno 2016, n. 106, in G.U. n. 141 del 18.6.2016

 

Art. 1 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
  1. Al fine di sostenere l'autonoma  iniziativa  dei  cittadini  che
concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad
elevare i livelli di cittadinanza attiva, di  coesione  e  protezione
sociale,  favorendo  la  partecipazione,  l'inclusione  e  il   pieno
sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e  di
occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e  118,
quarto comma, della Costituzione, il Governo e' delegato ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di riforma del Terzo
settore. Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati
costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro,  di  finalita'
civiche, solidaristiche e di utilita' sociale e  che,  in  attuazione
del principio di  sussidiarieta'  e  in  coerenza  con  i  rispettivi
statuti o atti costitutivi,  promuovono  e  realizzano  attivita'  di
interesse generale mediante forme di azione volontaria e  gratuita  o
di mutualita' o di produzione e scambio di beni e servizi. Non  fanno
parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche,  i
sindacati, le  associazioni  professionali  e  di  rappresentanza  di
categorie economiche. Alle fondazioni bancarie, in  quanto  enti  che
concorrono al perseguimento delle finalita' della presente legge, non
si applicano le disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti
attuativi. 
  2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto  e  in
coerenza con la normativa dell'Unione europea  e  in  conformita'  ai
principi e ai criteri direttivi previsti  dalla  presente  legge,  si
provvede in particolare: 
  a) alla revisione della disciplina del titolo II  del  libro  primo
del codice civile in materia  di  associazioni,  fondazioni  e  altre
istituzioni di carattere privato senza scopo di  lucro,  riconosciute
come persone giuridiche o non riconosciute; 
  b) al riordino e alla revisione organica della disciplina  speciale
e delle altre disposizioni  vigenti  relative  agli  enti  del  Terzo
settore  di  cui  al  comma  1,  compresa  la  disciplina  tributaria
applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito  codice
del Terzo settore, secondo i principi e i criteri  direttivi  di  cui
all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo  1997,  n.  59,  e
successive modificazioni; 
  c) alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale; 
  d) alla revisione della disciplina in materia  di  servizio  civile
nazionale. 
  3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a),  b)  e  c),
sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sentiti, per quanto di competenza,  i  Ministri  interessati  e,  ove
necessario in relazione alle singole materie oggetto  della  presente
legge, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata,  a  norma
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  4. I decreti legislativi di  cui  al  comma  2,  lettera  d),  sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con
il Ministro dell'interno, con il  Ministro  della  difesa  e  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
unificata. 
  5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1,  corredati
della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, sono  trasmessi
al Senato della Repubblica  e  alla  Camera  dei  deputati  entro  il
quarantacinquesimo giorno  antecedente  il  termine  per  l'esercizio
della delega, perche' su di essi siano espressi, entro trenta  giorni
dalla data di trasmissione, i  pareri  delle  rispettive  commissioni
competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso il termine
previsto per l'espressione  dei  pareri,  i  decreti  possono  essere
comunque adottati. 
  6. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla  presente  legge  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.  A  tale  fine,  agli  adempimenti  previsti  dai   decreti
legislativi  adottati  in  attuazione   della   presente   legge   le
amministrazioni  competenti   provvedono   attraverso   una   diversa
allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali,
allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformita'
all'articolo 17, comma 2, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi  o  maggiori
oneri che non trovino compensazione al proprio  interno,  i  medesimi
decreti   legislativi   sono   emanati   solo    successivamente    o
contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti  legislativi,
ivi compresa la legge  di  stabilita',  che  stanzino  le  occorrenti
risorse finanziarie. 
  7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  di  ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei  principi
e criteri direttivi fissati dalla presente  legge,  il  Governo  puo'
adottare,  attraverso  la  medesima  procedura  di  cui  al  presente
articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi,
tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

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(Omissis).

 

Art. 9 
 
               Misure fiscali e di sostegno economico 
 
  1. I decreti legislativi di  cui  all'articolo  1  disciplinano  le
misure agevolative e di sostegno economico in favore degli  enti  del
Terzo settore e procedono  anche  al  riordino  e  all'armonizzazione
della  relativa  disciplina  tributaria  e  delle  diverse  forme  di
fiscalita' di vantaggio, nel  rispetto  della  normativa  dell'Unione
europea e tenuto conto di quanto disposto ai  sensi  della  legge  11
marzo 2014, n.  23,  sulla  base  dei  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
  a) revisione complessiva della definizione di ente non  commerciale
ai  fini  fiscali  connessa  alle  finalita'  di  interesse  generale
perseguite dall'ente  e  introduzione  di  un  regime  tributario  di
vantaggio che tenga conto delle finalita' civiche,  solidaristiche  e
di utilita' sociale dell'ente, del divieto di ripartizione, anche  in
forma  indiretta,  degli  utili  o  degli  avanzi   di   gestione   e
dell'impatto sociale delle attivita' svolte dall'ente; 
  b) razionalizzazione e semplificazione del regime di  deducibilita'
dal reddito complessivo e di  detraibilita'  dall'imposta  lorda  sul
reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali,
in denaro  e  in  natura,  disposte  in  favore  degli  enti  di  cui
all'articolo 1, al fine di promuovere, anche attraverso iniziative di
raccolta di fondi, i comportamenti donativi  delle  persone  e  degli
enti; 
  c) completamento  della  riforma  strutturale  dell'istituto  della
destinazione del cinque per  mille  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche in base alle  scelte  espresse  dai  contribuenti  in
favore  degli  enti  di  cui  all'articolo  1,  razionalizzazione   e
revisione dei criteri di accreditamento dei  soggetti  beneficiari  e
dei requisiti per l'accesso al beneficio  nonche'  semplificazione  e
accelerazione delle procedure  per  il  calcolo  e  l'erogazione  dei
contributi spettanti agli enti; 
  d) introduzione, per i soggetti beneficiari di cui alla lettera c),
di  obblighi  di  pubblicita'  delle  risorse  ad   essi   destinate,
individuando un sistema improntato alla massima trasparenza,  con  la
previsione delle conseguenze sanzionatorie per  il  mancato  rispetto
dei predetti obblighi di pubblicita', fermo restando quanto  previsto
dall'articolo 4, comma 1, lettera g); 
  e) razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in
favore degli enti  del  Terzo  settore  di  cui  all'articolo  1,  in
relazione  a  parametri  oggettivi  da  individuare  con  i   decreti
legislativi di cui al medesimo articolo 1; 
  f) previsione, per le imprese sociali: 
  1) della possibilita' di accedere a forme di raccolta  di  capitali
di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto  previsto
per le start-up innovative; 
  2) di misure agevolative  volte  a  favorire  gli  investimenti  di
capitale; 
  g) istituzione, presso il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali,  di  un  fondo  destinato  a  sostenere  lo  svolgimento  di
attivita' di interesse generale  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettera b), attraverso il  finanziamento  di  iniziative  e  progetti
promossi  da  organizzazioni   di   volontariato,   associazioni   di
promozione sociale e fondazioni  comprese  tra  gli  enti  del  Terzo
settore di cui all'articolo 1, comma 1, disciplinandone  altresi'  le
modalita'  di  funzionamento  e  di  utilizzo  delle  risorse,  anche
attraverso forme di consultazione del Consiglio nazionale  del  Terzo
settore. Il fondo di cui alla presente lettera  e'  articolato,  solo
per l'anno 2016, in due sezioni: la prima di carattere rotativo,  con
una dotazione di 10 milioni di euro;  la  seconda  di  carattere  non
rotativo, con una dotazione di 7,3 milioni di euro; 
  h) introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei  titoli  di
solidarieta' e di  altre  forme  di  finanza  sociale  finalizzate  a
obiettivi di solidarieta' sociale; 
  i)  promozione  dell'assegnazione  in  favore  degli  enti  di  cui
all'articolo 1,  anche  in  associazione  tra  loro,  degli  immobili
pubblici inutilizzati, nonche',  tenuto  conto  della  disciplina  in
materia, dei beni immobili  e  mobili  confiscati  alla  criminalita'
organizzata, secondo criteri di semplificazione  e  di  economicita',
anche al fine di valorizzare in modo  adeguato  i  beni  culturali  e
ambientali; 
  l) previsione di agevolazioni volte a favorire il trasferimento  di
beni patrimoniali agli enti di cui alla presente legge; 
  m) revisione della disciplina  riguardante  le  organizzazioni  non
lucrative di utilita' sociale, in particolare prevedendo una migliore
definizione delle attivita' istituzionali e di quelle connesse, fermo
restando il vincolo di non prevalenza delle attivita' connesse  e  il
divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili o degli avanzi
di gestione e fatte salve le condizioni di  maggior  favore  relative
alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali e  alle
organizzazioni non governative. 
  2. Le misure agevolative previste  dal  presente  articolo  tengono
conto delle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo  1,  comma
354, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311,  gia'  destinate  alle
imprese sociali di cui all'articolo 6 della  presente  legge  secondo
quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo  economico  3
luglio 2015, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  224  del  26
settembre 2015.

(Omissis).

Art. 11 
 
                  Disposizioni finanziarie e finali 
 
  1. All'attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 1, comma 1,
fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo,
si provvede nei limiti delle risorse di  cui  all'articolo  1,  comma
187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  2. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo  9,  comma  1,
lettera g), e' autorizzata la spesa  di  17,3  milioni  di  euro  per
l'anno 2016 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
Al relativo onere per l'anno 2016 si provvede, quanto a 10 milioni di
euro,  mediante  utilizzo  delle  disponibilita'  in  conto   residui
relative all'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  23,  comma
10,  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  e,  quanto  a  7,3
milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse  gia'
trasferite al bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri ai sensi dell'articolo 47, secondo  comma,  della  legge  20
maggio 1985,  n.  222,  relative  alla  quota  destinata  allo  Stato
dell'otto per mille dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche
per l'anno 2015. A tal fine la somma di 10 milioni di euro di cui  al
secondo periodo e'  versata  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato
nell'anno 2016. A decorrere  dall'anno  2017  al  relativo  onere  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di  cui  al  primo
periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
anche in conto residui. 
  3. Alla stabilizzazione e al rafforzamento  delle  misure  previste
all'articolo 9, comma 1, lettera c), si  provvede  nei  limiti  delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 154,  della  legge  23  dicembre
2014, n. 190. 
  4. Le disposizioni  della  presente  legge  e  quelle  dei  decreti
legislativi emanati in  attuazione  della  stessa  si  applicano  nei
confronti delle regioni a statuto speciale e delle province  autonome
di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative
norme di attuazione.

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