2 Maggio, 2016
Decreto min. 5 febbraio 2016, in G.U. n. 101 del 2.5.2016
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Art. 1
1. Il compenso aggiuntivo spettante ai componenti delle Commissioni
tributarie provinciali e' dovuto per ogni ricorso definito in primo
grado, anche se riunito ad altri ricorsi.
2. Il compenso aggiuntivo spettante ai componenti delle Commissioni
tributarie regionali e' dovuto, per ogni ricorso in appello definito
in secondo grado, anche se riunito ad altri appelli.
3. Il compenso aggiuntivo spettante ai componenti della Commissione
tributaria centrale e' dovuto per ogni ricorso definito dalla
predetta Commissione, anche se riunito ad altri ricorsi presentati
nella medesima Commissione.
Art. 2
1. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato.
2. Il presente decreto sara' trasmesso al competente organo di
controllo.