Circolare 27 aprile 2016, n. 15/E, dell’Agenzia delle entrate
“L’articolo 1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riconosce, per il 2016, a favore degli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati un contributo per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita. Lo sconto è rimborsato al rivenditore sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
La norma rinvia, inoltre, ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate per la definizione delle modalità attuative, comprese quelle per usufruire del credito d’imposta, del regime dei controlli nonché di ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate è stato emanato l’8 marzo 2016 e specifica che la procedura sarà resa disponibile a decorrere dal 28 aprile 2016.
Il provvedimento, corredato degli elenchi delle Istituzioni musicali nonché dei relativi corsi e degli strumenti con essi coerenti, acquisiti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, definisce l’ambito soggettivo, oggettivo e temporale del contributo, le modalità di riconoscimento dello stesso e del correlato credito d’imposta per il produttore o rivenditore.
I soggetti ammessi a fruire del contributo sono individuati negli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento nell’anno accademico 2015-2016 o nell’anno accademico 2016-2017, che risultino in regola con il pagamento delle tasse e contributi dovuti alle istituzioni medesime.
Il contributo è concesso per l’acquisto di un solo strumento musicale che sia nuovo e coerente con il corso principale di iscrizione. Il collegamento tra il corso e lo strumento deve essere desunto dall’allegato 2 del provvedimento stesso che riporta “i corsi di studio e gli strumenti musicali utilizzati” ed inoltre specifica che devono ritenersi coerenti con il corso di studio, e quindi agevolabili, anche gli strumenti considerati “affini” in base alle dichiarazioni di conformità rilasciate dalle istituzioni di appartenenza.
Il contributo spetta una sola volta, anche in caso di acquisto di un singolo componente dello strumento, per un importo non superiore a 1.000 euro e, comunque, in misura non eccedente il prezzo di acquisto dello strumento.
Per il contributo sono stanziate risorse per un ammontare pari a 15 milioni di euro e, pertanto, il provvedimento specifica che l’agevolazione è concessa in base all’ordine cronologico delle richieste comunicate dai rivenditori allo scopo di garantire che ciò avvenga nel limite complessivo stanziato.
Al rivenditore o produttore che ha praticato lo sconto è, infatti, riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare. A tal fine, prima di concludere la vendita, i soggetti in questione comunicano all’Agenzia delle entrate, utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, i seguenti dati: il proprio codice fiscale, quello dello studente e dell’istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione, lo strumento musicale, il prezzo totale, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, e l’ammontare del contributo.
Per ogni comunicazione inviata, il sistema telematico rilascerà apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito di imposta in base alla capienza nello stanziamento complessivo, alla correttezza dei dati e alla verifica dell’unicità del bonus assegnabile a ciascuno studente.
Il credito d’imposta maturato è utilizzabile dal rivenditore o produttore dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della predetta ricevuta, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del d. lgs. n. 241 del 1997, presentando il modello F24 tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline.
Con risoluzione n. 26/E del 20 aprile 20161 è stato istituito il codice tributo n. “6865” per la fruizione del credito d’imposta da indicare nel modello F24 e sono state impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.
Se successivamente alla ricezione della ricevuta la vendita non si conclude, il rivenditore o il produttore è tenuto ad inviare una comunicazione di annullamento della vendita, utilizzando i medesimi canali, così da consentire allo studente di poter usufruire del contributo. Il rivenditore o produttore dello strumento musicale che avesse già utilizzato in compensazione il relativo credito di imposta dovrà riversarlo tramite modello F24 utilizzando lo stesso codice tributo.
Per ottenere lo sconto, lo studente richiede al conservatorio di musica o all’istituto musicale pareggiato, che è tenuto al relativo rilascio, un certificato d’iscrizione, non ripetibile “per tale finalità”,
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con il quale l’istituzione attesta la sussistenza dei requisiti per fruire del contributo.
Al momento dell’acquisto dello strumento, lo studente consegna il certificato al produttore o al rivenditore che documenta la vendita mediante fattura, anche semplificata, o ricevuta fiscale o scontrino parlante che indichi, oltre agli altri dati ordinariamente richiesti, il codice fiscale dello studente, il prezzo totale della vendita, sul quale è applicata l’imposta sul valore aggiunto, e l’ammontare del contributo.
Ai fini dell’imposta di bollo si precisa che i certificati di frequenza che i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati devono rilasciare agli studenti possono ritenersi compresi nell’ambito della previsione di esenzione di cui all’art. 5, comma 1, della Tabella annessa al DPR n. 642 del 1972, che prevede alcune specifiche ipotesi di atti e documenti esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo.
Si rammenta che la richiamata disposizione stabilisce, al comma 1, l’esenzione, tra l’altro, per gli “Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti Uffici ai fini della applicazione delle leggi tributarie ”. Il certificato in argomento rientra nell’ambito applicativo della disposizione richiamata in quanto assolve alla funzione di documentare, anche nei confronti dell’amministrazione finanziaria, la sussistenza dei requisiti necessari affinché lo studente possa beneficiare del contributo per l’acquisto dello strumento musicale e il produttore o il rivenditore del relativo credito d’imposta.
E’ ugualmente esente dall’imposta di bollo l’istanza presentata dallo studente per la richiesta del certificato, ai sensi dell’articolo 14 della citata Tabella che espressamente prevede l’esenzione dall’imposta per le “Domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti dall’imposta di bollo ”.
Si rammenta, infine, che sui documenti rilasciati in esenzione dal pagamento del tributo di bollo è necessario indicare l’uso per il quale gli stessi sono destinati”.