25 Gennaio, 2016
Decreto min. 13 gennaio 2016, in G.U. n. 17 del 22.1.2016
Art. 1
1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da
parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi al
2015, le universita' statali e non statali trasmettono all'Agenzia
delle entrate in via telematica, entro il 28 febbraio di ciascun
anno, con riferimento a ciascuno studente, una comunicazione
contenente i seguenti dati riferiti all'anno precedente:
a) spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria;
b) spese per la frequenza di corsi universitari di
specializzazione;
c) spese per la frequenza di corsi di perfezionamento;
d) spese per la frequenza di master che per durata e struttura
dell'insegnamento siano assimilabili a corsi universitari o di
specializzazione;
e) spese di iscrizione a corsi di dottorato di ricerca.
2. Per ciascuno studente le universita' statali e non statali
comunicano l'ammontare delle spese relative all'anno d'imposta
precedente con l'indicazione dei soggetti che hanno sostenuto le
spese e dell'anno accademico di riferimento. Le spese universitarie
sono comunicate al netto dei relativi rimborsi e contributi. Sono
indicati separatamente i rimborsi erogati nell'anno ma riferiti a
spese sostenute in anni precedenti.
Art. 2
1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da
parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi al
2015, i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri
trasmettono all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il 28
febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente l'ammontare
delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone
nell'anno precedente, con riferimento a ciascun decesso, con
l'indicazione dei dati del soggetto deceduto e dei soggetti
intestatari del documento fiscale.
Art. 3
1. Con riferimento ai bonifici relativi a spese per interventi di
recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica
degli edifici, i cui dati sono gia' trasmessi da banche e Poste
Italiane S.p.A., per le finalita' di controllo di cui all'art. 3 del
decreto ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41, cosi' come
modificato dal decreto ministeriale del 9 maggio 2002, n. 153, le
comunicazioni contenenti l'ammontare delle spese sostenute nell'anno
d'imposta precedente e i dati identificativi del mittente, dei
beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti, sono
trasmesse all'Agenzia delle entrate in via telematica, anche ai fini
della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte
dell'Agenzia delle entrate, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a
partire dai dati relativi al 2015.
Art. 4
1. Le modalita' tecniche per la trasmissione telematica delle
comunicazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto sono
stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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