8 Ottobre, 2015

Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, in suppl. ord. n. 55 alla G.U. n. 233 del 7.10.2015

Titolo I

Revisione del sistema sanzionatorio penale tributario

Art. 1

          Modifica dell'articolo 1 del decreto legislativo
                         10 marzo 2000, n.74

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo  2000,
n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla lettera b),  dopo  le  parole:  "valore  aggiunto",  sono
aggiunte  le  seguenti:  "e  le   componenti   che   incidono   sulla
determinazione dell'imposta dovuta";
    b) alla lettera c), dopo le parole: "enti o persone fisiche" sono
aggiunte le seguenti: "o di sostituto d'imposta,  nei  casi  previsti
dalla legge";
    c) alla lettera  f),  dopo  le  parole:  "scadenza  nel  relativo
termine;" sono aggiunte le seguenti: "non si considera imposta  evasa
quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una  rettifica
in diminuzione di  perdite  dell'esercizio  o  di  perdite  pregresse
spettanti e utilizzabili;";
    d) dopo la lettera g) sono  aggiunte  le  seguenti:  «g-bis)  per
"operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente"  si  intendono
le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo
10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste  in  essere  con  la
volonta' di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le  operazioni
riferite a  soggetti  fittiziamente  interposti;  g-ter)  per  "mezzi
fraudolenti" si intendono condotte artificiose attive nonche'  quelle
omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico,
che determinano una falsa rappresentazione della realta'.».
                               Art. 2

Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo 10  marzo  2000,  n.
  74, in materia di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture
  o altri documenti per operazioni inesistenti

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo  2000,
n. 74, la parola: "annuali" e' soppressa.
                               Art. 3

Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 10  marzo  2000,  n.
  74, in materia di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

  1. L'articolo 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000,  n.  74,  e'
sostituito dal seguente:
  «Art. 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici).  -  1.
Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la  reclusione
da un anno e sei mesi a sei anni chiunque,  al  fine  di  evadere  le
imposte sui redditi  o  sul  valore  aggiunto,  compiendo  operazioni
simulate  oggettivamente  o  soggettivamente  ovvero  avvalendosi  di
documenti falsi o di altri mezzi  fraudolenti  idonei  ad  ostacolare
l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione  finanziaria,
indica in una delle dichiarazioni relative a dette  imposte  elementi
attivi per un ammontare inferiore  a  quello  effettivo  od  elementi
passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
    a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a  taluna  delle
singole imposte, a euro trentamila;
    b)  l'ammontare  complessivo  degli  elementi  attivi   sottratti
all'imposizione,  anche  mediante  indicazione  di  elementi  passivi
fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare  complessivo
degli elementi attivi  indicati  in  dichiarazione,  o  comunque,  e'
superiore  a  euro  un  milione   cinquecentomila,   ovvero   qualora
l'ammontare complessivo dei crediti  e  delle  ritenute  fittizie  in
diminuzione  dell'imposta,  e'  superiore   al   cinque   per   cento
dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
  2. Il fatto si considera commesso avvalendosi  di  documenti  falsi
quando tali  documenti  sono  registrati  nelle  scritture  contabili
obbligatorie  o  sono  detenuti  a  fini  di  prova   nei   confronti
dell'amministrazione finanziaria.
  3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del  comma  1,  non
costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi  di
fatturazione e di annotazione degli elementi attivi  nelle  scritture
contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni  di
elementi attivi inferiori a quelli reali.».
                               Art. 4

Modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo 10  marzo  2000,  n.
              74, in materia di dichiarazione infedele

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 10  marzo  2000,  n.  74,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  1,  lettera  a),  la  parola:  "cinquantamila"  e'
sostituita dalla seguente: "centocinquantamila";
    b) al comma 1, lettera b), le parole: "euro  due  milioni",  sono
sostituite dalle seguenti: "euro tre milioni";
    c) dopo il comma 1, sono aggiunti i  seguenti:  "1-bis.  Ai  fini
dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene  conto
della non corretta classificazione,  della  valutazione  di  elementi
attivi o  passivi  oggettivamente  esistenti,  rispetto  ai  quali  i
criteri concretamente applicati  sono  stati  comunque  indicati  nel
bilancio ovvero in altra documentazione rilevante  ai  fini  fiscali,
della violazione dei  criteri  di  determinazione  dell'esercizio  di
competenza, della non inerenza, della non deducibilita'  di  elementi
passivi reali. 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno
luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente  considerate,
differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle  corrette.
Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene  conto  nella
verifica del superamento delle soglie  di  punibilita'  previste  dal
comma 1, lettere a) e b).";
    d) la parola: "fittizi", ovunque presente,  e'  sostituita  dalla
seguente: "inesistenti".
                               Art. 5

Modifica dell'articolo 5 del decreto legislativo 10  marzo  2000,  n.
               74, in materia di omessa dichiarazione

  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 10  marzo  2000,  n.  74,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: "1. E'  punito  con  la
reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al  fine  di
evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto,  non  presenta,
essendovi  obbligato,  una  delle  dichiarazioni  relative  a   dette
imposte, quando l'imposta  evasa  e'  superiore,  con  riferimento  a
taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 1-bis. E'  punito
con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni  chiunque  non
presenta,  essendovi  obbligato,  la   dichiarazione   di   sostituto
d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore
ad euro cinquantamila.";
    b) al comma 2, le parole: "dal comma  1"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dai commi 1 e 1-bis".
                               Art. 6

Modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo  2000,  n.
  74, in materia  di  occultamento  o  di  distruzione  di  documenti
  contabili

  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, al
comma 1, le parole: "da sei mesi a cinque anni" sono sostituite dalle
seguenti: "da un anno e sei mesi a sei anni.".
                               Art. 7

Modifica dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo  2000,
  n. 74, in materia di omesso versamento di ritenute certificate

  1. All'articolo 10-bis del decreto legislativo 10  marzo  2000,  n.
74, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nella rubrica, dopo la parola:  "ritenute"  sono  inserite  le
seguenti: "dovute o";
    b) nel comma 1, dopo  la  parola:  "ritenute"  sono  inserite  le
seguenti: "dovute sulla base  della  stessa  dichiarazione  o"  e  la
parola:    "cinquantamila"    e'    sostituita    dalla     seguente:
"centocinquantamila".
                               Art. 8

Modifica dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo  2000,
  n. 74, in materia di  omesso  versamento  dell'imposta  sul  valore
  aggiunto

  1. L'articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.  74,
e' sostituito dal seguente:
  «Art. 10-ter (Omesso versamento di IVA). -  1.  E'  punito  con  la
reclusione da sei mesi a  due  anni  chiunque  non  versa,  entro  il
termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo  d'imposta
successivo,  l'imposta  sul  valore  aggiunto  dovuta  in  base  alla
dichiarazione  annuale,   per   un   ammontare   superiore   a   euro
duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta.».
                               Art. 9

Modifica dell'articolo 10-quater del  decreto  legislativo  10  marzo
  2000, n. 74, in materia di indebita compensazione
  1. L'articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo  2000,  n.
74, e' sostituito dal seguente:

  «Art. 10-quater (Indebita compensazione). - 1.  E'  punito  con  la
reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute,
utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  crediti  non  spettanti,  per  un
importo annuo superiore a cinquantamila euro.
  2. E' punito con la reclusione da un anno e sei  mesi  a  sei  anni
chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione,  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
crediti inesistenti per un importo annuo superiore  ai  cinquantamila
euro.».
                               Art. 10

                              Confisca

  1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
e' inserito il seguente:
  «Art.  12-bis  (Confisca).  - 1.  Nel  caso  di   condanna   o   di
applicazione  della  pena  su   richiesta   delle   parti   a   norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei  delitti
previsti dal presente decreto, e' sempre  ordinata  la  confisca  dei
beni che  ne  costituiscono  il  profitto  o  il  prezzo,  salvo  che
appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non  e'
possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha  la  disponibilita',
per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
  2. La confisca non opera  per  la  parte  che  il  contribuente  si
impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso
di mancato versamento la confisca e' sempre disposta.».
                               Art. 11

Modifica dell'articolo 13 del decreto legislativo 10 marzo  2000,  n.
  74, in materia di cause di  estinzione  e  circostanze  del  reato.
  Pagamento del debito tributario

  1. L'articolo 13 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.  74,  e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  13  (Causa  di  non  punibilita'.   Pagamento   del   debito
tributario). - 1. I reati di  cui  agli  articoli  10-bis,  10-ter  e
10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima  della  dichiarazione
di apertura del dibattimento di  primo  grado,  i  debiti  tributari,
comprese sanzioni amministrative  e  interessi,  sono  stati  estinti
mediante integrale pagamento degli importi dovuti,  anche  a  seguito
delle speciali procedure conciliative e di adesione  all'accertamento
previste dalle norme tributarie, nonche' del ravvedimento operoso.
  2. I reati di cui agli articoli 4 e 5 non sono punibili se i debiti
tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante
integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del  ravvedimento
operoso o della presentazione della  dichiarazione  omessa  entro  il
termine di presentazione  della  dichiarazione  relativa  al  periodo
d'imposta successivo, sempreche' il ravvedimento o  la  presentazione
siano intervenuti prima che l'autore del reato  abbia  avuto  formale
conoscenza  di  accessi,  ispezioni,  verifiche  o   dell'inizio   di
qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di  procedimenti
penali.
  3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del  dibattimento
di primo grado, il  debito  tributario  sia  in  fase  di  estinzione
mediante   rateizzazione,   anche   ai    fini    dell'applicabilita'
dell'articolo 13-bis, e' dato un termine di tre mesi per il pagamento
del debito residuo. In  tal  caso  la  prescrizione  e'  sospesa.  Il
Giudice ha facolta' di prorogare tale termine una sola volta per  non
oltre tre mesi, qualora lo  ritenga  necessario,  ferma  restando  la
sospensione della prescrizione.».
                               Art. 12

                        Circostanze del reato

  1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
e' inserito il seguente:
  «Art. 13-bis (Circostanze del reato). - 1. Fuori dai  casi  di  non
punibilita', le pene per i delitti di cui al  presente  decreto  sono
diminuite fino alla meta' e  non  si  applicano  le  pene  accessorie
indicate nell'articolo 12 se, prima della dichiarazione  di  apertura
del  dibattimento  di  primo  grado,  i  debiti  tributari,  comprese
sanzioni amministrative e  interessi,  sono  stati  estinti  mediante
integrale pagamento degli  importi  dovuti,  anche  a  seguito  delle
speciali  procedure  conciliative  e  di  adesione   all'accertamento
previste dalle norme tributarie.
  2. Per i delitti di cui al presente  decreto  l'applicazione  della
pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale  puo'
essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di  cui
al comma 1, nonche' il ravvedimento operoso, fatte salve  le  ipotesi
di cui all'articolo 13, commi 1 e 2.
  3. Le pene stabilite per  i  delitti  di  cui  al  titolo  II  sono
aumentate della  meta'  se  il  reato  e'  commesso  dal  concorrente
nell'esercizio dell'attivita' di  consulenza  fiscale  svolta  da  un
professionista  o  da  un  intermediario   finanziario   o   bancario
attraverso l'elaborazione o  la  commercializzazione  di  modelli  di
evasione fiscale.».
                               Art. 13

        Custodia giudiziale dei beni sequestrati nell'ambito
         di procedimenti penali relativi a delitti tributari

  1. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
e' inserito il seguente:
  «Art. 18-bis (Custodia giudiziale dei beni  sequestrati).  -  1.  I
beni sequestrati nell'ambito  dei  procedimenti  penali  relativi  ai
delitti  previsti  dal  presente  decreto  e  a  ogni  altro  delitto
tributario, diversi dal denaro e  dalle  disponibilita'  finanziarie,
possono  essere  affidati  dall'autorita'  giudiziaria  in   custodia
giudiziale,  agli  organi  dell'amministrazione  finanziaria  che  ne
facciano richiesta per le proprie esigenze operative.
  2. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 61,  comma  23,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e   dell'articolo   2   del
decreto-legge  16   settembre   2008,   n.   143,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.».
                               Art. 14

                             Abrogazioni

  1. Sono abrogati:
    a) gli articoli 7 e 16 del decreto legislativo 10 marzo 2000,  n.
74;
    b) il comma 143 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,  n.
244.

Titolo II
Revisione del sistema sanzionatorio amministrativo
Capo I
Sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto
e di riscossione dei tributi

                               Art. 15

                  Modifiche al decreto legislativo
                      18 dicembre 1997, n. 471

  1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 1 (Violazioni relative alla dichiarazione delle  imposte  sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive).  -  1.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione  ai  fini  delle
imposte  sui  redditi  e  dell'imposta  regionale   sulle   attivita'
produttive, si applica la sanzione amministrativa dal  centoventi  al
duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte  dovute,  con
un minimo di euro 250. Se non sono  dovute  imposte,  si  applica  la
sanzione da euro 250 a euro 1.000.  Se  la  dichiarazione  omessa  e'
presentata dal contribuente entro il termine di  presentazione  della
dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo  e,  comunque,
prima  dell'inizio   di   qualunque   attivita'   amministrativa   di
accertamento di cui abbia avuto formale  conoscenza,  si  applica  la
sanzione  amministrativa  dal  sessanta  al  centoventi   per   cento
dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di  euro  200.  Se
non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro  150  a  euro
500. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute  imposte  possono
essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti  obbligati
alla tenuta di scritture contabili.
  2. Se nella  dichiarazione  e'  indicato,  ai  fini  delle  singole
imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore
a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta
o un credito superiore a quello spettante,  si  applica  la  sanzione
amministrativa dal novanta al centoottanta per  cento  della  maggior
imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato.  La  stessa
sanzione si applica se  nella  dichiarazione  sono  esposte  indebite
detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche
se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.
  3. La sanzione di cui al comma precedente e' aumentata della  meta'
quando  la  violazione   e'   realizzata   mediante   l'utilizzo   di
documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante  artifici
o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
  4. Fuori dai casi di cui al comma 3, la sanzione di cui al comma  2
e' ridotta di un terzo quando la maggiore imposta o il minore credito
accertati  sono  complessivamente  inferiori   al   tre   per   cento
dell'imposta e del credito  dichiarati  e  comunque  complessivamente
inferiori a euro 30.000. La medesima  riduzione  si  applica  quando,
fuori dai casi di cui al comma 3, l'infedelta' e' conseguenza  di  un
errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi  di
reddito, purche' il componente  positivo  abbia  gia'  concorso  alla
determinazione  del  reddito  nell'annualita'   in   cui   interviene
l'attivita' di accertamento o in una precedente. Se non vi  e'  alcun
danno per l'Erario, la sanzione e' pari a euro 250.
  5. Per maggiore imposta si intende la  differenza  tra  l'ammontare
del tributo liquidato in base all'accertamento e  quello  liquidabile
in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli  36-bis  e  36-ter
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600.
  6.  In  caso  di  rettifica  del  valore  normale  dei  prezzi   di
trasferimento  praticati  nell'ambito   delle   operazioni   di   cui
all'articolo  110,  comma  7,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  da  cui  derivi  una  maggiore
imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al  comma  2
non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o  verifica
o  di  altra  attivita'   istruttoria,   il   contribuente   consegni
all'Amministrazione  finanziaria  la   documentazione   indicata   in
apposito  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  Entrate
idonea a consentire il riscontro della conformita' al valore  normale
dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la
documentazione  prevista  dal  provvedimento  di   cui   al   periodo
precedente  deve  darne  apposita  comunicazione  all'Amministrazione
finanziaria secondo le modalita' e i termini ivi indicati; in assenza
di detta comunicazione si rende applicabile la  sanzione  di  cui  al
comma 2.
  7. Nelle ipotesi di cui all'articolo 3 del decreto  legislativo  14
marzo 2011, n. 23, se  nella  dichiarazione  dei  redditi  il  canone
derivante dalla  locazione  di  immobili  ad  uso  abitativo  non  e'
indicato o e' indicato in misura inferiore  a  quella  effettiva,  si
applicano  in  misura  raddoppiata,  rispettivamente,   le   sanzioni
amministrative previste dai precedenti commi 1 e 2.
  8. Se le violazioni previste nei commi 1  e  2  riguardano  redditi
prodotti all'estero, le sanzioni  sono  aumentate  di  un  terzo  con
riferimento alle imposte o alle  maggiori  imposte  relative  a  tali
redditi.»;
    b) all'articolo 2:
      1)  nel  comma  1,  le  parole:  "lire  cinquecentomila"   sono
sostituite dalle seguenti: "euro 250" ed e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Se  la  dichiarazione  omessa  e'  presentata  dal
sostituto entro  il  termine  di  presentazione  della  dichiarazione
relativa  al  periodo  d'imposta  successivo   e,   comunque,   prima
dell'inizio di qualunque attivita' amministrativa di accertamento  di
cui  abbia  avuto  formale  conoscenza,  si   applica   la   sanzione
amministrativa dal sessanta al centoventi  per  cento  dell'ammontare
delle ritenute non versate, con un minimo di euro 200.";
      2) nel comma  2,  le  parole:  "dal  cento  al  duecento"  sono
sostituite dalle seguenti: "dal novanta al centoottanta" e le parole:
"lire cinquecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro 250";
      3) dopo il comma  2,  sono  inseriti  i  seguenti:  "2-bis.  La
sanzione di cui al  comma  2  e'  aumentata  della  meta'  quando  la
violazione e' realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa,
mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
    2-ter. Fuori dai casi di cui al comma 2-bis, la sanzione  di  cui
al comma 2 e' ridotta di un terzo quando l'ammontare  delle  ritenute
non versate riferibili alla differenza tra l'ammontare dei  compensi,
interessi ed altre somme accertati e dichiarati e' inferiore  al  tre
per cento  delle  ritenute  riferibili  all'ammontare  dei  compensi,
interessi ed altre somme  dichiarati  e  comunque  inferiore  a  euro
30.000.";
      4) nel comma 3, le parole:  "da  lire  cinquecentomila  a  lire
quattro milioni", sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro
2.000"  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Se  la
dichiarazione  omessa  e'  stata  presentata  entro  il  termine   di
presentazione  della  dichiarazione  relativa  al  periodo  d'imposta
successivo, si applica la sanzione da  euro  150  a  euro  500  e  la
sanzione del comma 4 e' ridotta del cinquanta per cento.";
      5) nel comma 4, le parole: "di lire centomila" sono  sostituite
dalle seguenti: "di euro 50";
      6) dopo il comma  4  sono  inseriti  i  seguenti:  "4-bis.  Per
ritenute non versate si intende la differenza tra  l'ammontare  delle
maggiori  ritenute  accertate  e  quelle  liquidabili  in  base  alle
dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
    4-ter. In caso di rettifica del  valore  normale  dei  prezzi  di
trasferimento  praticati  nell'ambito   delle   operazioni   di   cui
all'articolo  110,  comma  7,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi  la  non  corretta
applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle  royalties
e degli interessi attivi che eccede il valore  normale  previste  per
l'esercizio della ritenuta di cui all'articolo 25, quarto comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la
sanzione di cui  al  comma  2  non  si  applica  qualora,  nel  corso
dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attivita'  istruttoria,
il   contribuente   consegni   all'Amministrazione   finanziaria   la
documentazione  indicata  in  apposito  provvedimento  del  Direttore
dell'Agenzia delle entrate idonea a  consentire  il  riscontro  della
conformita' al valore normale dei prezzi di trasferimento  praticati.
Il  contribuente  che  detiene   la   documentazione   prevista   dal
provvedimento di  cui  al  periodo  precedente  deve  darne  apposita
comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalita'  e
i termini ivi indicati; in assenza di detta  comunicazione  si  rende
applicabile la sanzione di cui al comma 2.";
    c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "da lire cinquecentomila a
lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250  a
euro 2.000";
    d) l'articolo 4 e' abrogato;
    e) all'articolo 5:
      1)  nel   comma   1,   ultimo   periodo,   le   parole:   "lire
cinquecentomila" sono sostituite dalle seguenti:  "euro  250"  ed  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se la  dichiarazione  omessa
e' presentata entro il termine di presentazione  della  dichiarazione
relativa  al  periodo  d'imposta  successivo   e,   comunque,   prima
dell'inizio di qualunque attivita' amministrativa di accertamento  di
cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza, si applica la
sanzione  amministrativa  dal  sessanta  al  centoventi   per   cento
dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o  per  le
operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con
un minimo di euro 200.";
      2)  nel  comma  3,  primo  periodo,   le   parole:   "da   lire
cinquecentomila  a  lire  quattro  milioni"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "da euro 250 a euro 2.000", nel secondo periodo le  parole:
"periodica o quella" sono soppresse e  dopo  il  secondo  periodo  e'
aggiunto il seguente: "Se la dichiarazione omessa e' presentata entro
il termine di presentazione della dichiarazione relativa  al  periodo
d'imposta successivo e,  comunque,  prima  dell'inizio  di  qualunque
attivita' amministrativa di accertamento di cui il  soggetto  passivo
abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa
da euro 150 a euro 1.000.";
      3) i commi da 4 a 5 sono sostituiti dai seguenti: "4. Se  dalla
dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta
ovvero un'eccedenza detraibile  o  rimborsabile  superiore  a  quella
spettante, si applica  la  sanzione  amministrativa  dal  novanta  al
centoottanta  per  cento  della  maggior  imposta  dovuta   o   della
differenza di credito utilizzato.
      4-bis. La sanzione di cui al comma 4 e' aumentata  della  meta'
quando la violazione e' realizzata mediante l'utilizzo di  fatture  o
altra documentazione falsa o  per  operazioni  inesistenti,  mediante
artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
      4-ter. Fuori dai casi di cui al comma 4-bis, la sanzione di cui
al comma 4 e' ridotta di un terzo quando la maggiore  imposta  ovvero
la  minore  eccedenza  detraibile   o   rimborsabile   accertata   e'
complessivamente   inferiore   al   tre   per   cento   dell'imposta,
dell'eccedenza detraibile  o  rimborsabile  dichiarata  e,  comunque,
complessivamente inferiore a euro 30.000.
      4-quater. Per imposta  dovuta  si  intende  la  differenza  tra
l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento  e  quello
liquidabile in base alle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 54-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
      5. Chi chiede  a  rimborso  l'eccedenza  detraibile  risultante
dalla  dichiarazione   in   assenza   dei   presupposti   individuati
dall'articolo 30 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e' punito con la sanzione  amministrativa  pari
al trenta per cento del credito rimborsato.";
    5) nel comma 6:
      a) nel primo periodo, le  parole:  "nel  primo  e  terzo  comma
dell'articolo 35" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli  35
e 35-ter" e le parole: "da lire un milione a  lire  quattro  milioni"
sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500 a euro 2.000";
      b) nel secondo periodo, dopo le parole: "di registrazione" sono
inserite le seguenti: "o le comunicazioni" e le parole "comma 1" sono
sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 4";
    f) all'articolo 6:
      1) nel comma 1, primo periodo, le parole: "fra il  cento  e  il
duecento" sono sostituite  dalle  seguenti:  "fra  il  novanta  e  il
centoottanta" e, dopo il secondo periodo, e'  aggiunto  il  seguente:
"La sanzione e' dovuta nella misura da euro 250 a euro  2.000  quando
la  violazione  non  ha  inciso  sulla  corretta   liquidazione   del
tributo.";
      2) nel comma 2, primo periodo, le  parole:"Chi  viola  obblighi
inerenti alla documentazione e alla registrazione di  operazioni  non
imponibili, esenti o non  soggette  ad  IVA"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Il cedente o prestatore che viola obblighi  inerenti  alla
documentazione e alla registrazione  di  operazioni  non  imponibili,
esenti, non  soggette  a  imposta  sul  valore  aggiunto  o  soggette
all'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi  settimo
e ottavo, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633," e inoltre, nel secondo periodo, le  parole:  "da  lire
cinquecentomila  a  lire  quattro  milioni"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "da euro 250 a euro 2.000";
      3) nel comma 3, le parole:  "da  lire  cinquecentomila  a  lire
quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a  euro
2.000";
      4) nel comma 4, le parole: "commi  1,  2,  3  primo  e  secondo
periodo" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1,  primo  e  secondo
periodo, 2, primo periodo, 3, primo e secondo periodo," e le  parole:
"a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "a euro 500";
      5)  nel  comma  6,  le  parole:  "uguale  all'ammontare"   sono
sostituite   dalle   seguenti:   "pari   al   novanta    per    cento
dell'ammontare";
      6)  nel  comma  8,  le  parole:  "lire  cinquecentomila"   sono
sostituite dalle seguenti: "euro 250";
      7) il comma 9-bis e' sostituito dai seguenti: "9-bis. E' punito
con la sanzione amministrativa compresa fra 500 euro e 20.000 euro il
cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese,  arti  o
professioni, omette di  porre  in  essere  gli  adempimenti  connessi
all'inversione contabile di  cui  agli  articoli  17,  34,  comma  6,
secondo periodo, e 74,  settimo  e  ottavo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e agli  articoli
46, comma 1, e 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,  n.  427.
Se l'operazione non risulta dalla contabilita' tenuta ai sensi  degli
articoli 13 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, la sanzione amministrativa e' elevata  a  una
misura compresa tra il cinque e il dieci per  cento  dell'imponibile,
con un  minimo  di  1.000  euro.  Resta  ferma  l'applicazione  delle
sanzioni previste dall'articolo  5,  comma  4,  e  dal  comma  6  con
riferimento all'imposta che non avrebbe potuto  essere  detratta  dal
cessionario o dal committente. Le  disposizioni  di  cui  ai  periodi
precedenti si applicano anche nel caso in cui, non  avendo  adempiuto
il cedente o prestatore agli obblighi di fatturazione  entro  quattro
mesi dalla data di effettuazione dell'operazione o avendo emesso  una
fattura  irregolare,  il  cessionario  o  committente   non   informi
l'Ufficio competente nei suoi confronti entro  il  trentesimo  giorno
successivo, provvedendo entro  lo  stesso  periodo  all'emissione  di
fattura ai sensi dell'articolo 21 del predetto decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972,  o  alla  sua  regolarizzazione,  e
all'assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile.
      9-bis.1. In deroga al comma 9-bis, primo periodo,  qualora,  in
presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione  dell'inversione
contabile  l'imposta  relativa  a  una  cessione  di  beni  o  a  una
prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel  primo
periodo del comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal cedente o
prestatore, fermo restando il diritto del cessionario  o  committente
alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o
il committente anzidetto non e' tenuto all'assolvimento dell'imposta,
ma e' punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250  euro  e
10.000 euro. Al pagamento della sanzione e'  solidalmente  tenuto  il
cedente o prestatore. Le disposizioni di cui  ai  periodi  precedenti
non si applicano e il cessionario o il committente e' punito  con  la
sanzione di cui al comma 1  quando  l'applicazione  dell'imposta  nel
modo ordinario anziche'  mediante  l'inversione  contabile  e'  stata
determinata da un intento di  evasione  o  di  frode  del  quale  sia
provato che il cessionario o committente era consapevole.
      9-bis.2.  In  deroga  al  comma  1,  qualora,  in  assenza  dei
requisiti prescritti  per  l'applicazione  dell'inversione  contabile
l'imposta relativa a una cessione di beni  o  a  una  prestazione  di
servizi di cui alle disposizioni menzionate  nel  primo  periodo  del
comma  9-bis,  sia  stata  erroneamente  assolta  dal  cessionario  o
committente, fermo restando il diritto del cessionario o  committente
alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cedente o  il
prestatore non e' tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma e'  punito
con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e  10.000  euro.
Al pagamento della sanzione e' solidalmente tenuto il  cessionario  o
committente. Le disposizioni di cui  ai  periodi  precedenti  non  si
applicano e il cedente o prestatore e' punito con la sanzione di  cui
al comma 1 quando l'applicazione dell'imposta  mediante  l'inversione
contabile anziche' nel modo ordinario  e'  stata  determinata  da  un
intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cedente o
prestatore era consapevole.
      9-bis.3. Se il cessionario o committente  applica  l'inversione
contabile per  operazioni  esenti,  non  imponibili  o  comunque  non
soggette a imposta, in sede di accertamento devono essere espunti sia
il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni  dell'imposta
che  la  detrazione  operata  nelle  liquidazioni  anzidette,   fermo
restando il diritto del  medesimo  soggetto  a  recuperare  l'imposta
eventualmente non detratta ai sensi dell'articolo  26,  terzo  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
e dell'articolo 21, comma 2,  del  decreto  legislativo  31  dicembre
1992, n. 546. La disposizione si applica anche nei casi di operazioni
inesistenti,  ma  trova  in  tal  caso   applicazione   la   sanzione
amministrativa  compresa  tra  il  cinque  e  il  dieci   per   cento
dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro.";
    8)  nel  comma  9-ter  la  parola:  "pari"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "dal 10";
    g) all'articolo 7, comma 4-bis, le parole: "prevista nel comma 3"
sono sostituite dalle seguenti: "amministrativa da euro  250  a  euro
2.000";
    h) all'articolo 8:
      1) nel comma 1,  primo  periodo,  le  parole:  "ai  fini  delle
imposte  dirette"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dei  redditi,
dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive",  le   parole:
"compresa quella periodica" sono soppresse, le parole  "dal  Ministro
delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento del
Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate"  e  le   parole   "da   lire
cinquecentomila  a  lire  quattro  milioni"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "da euro 250 a euro 2.000";
      2) nel comma 2, le parole: "l'allegazione alla  dichiarazione,"
sono soppresse;
      3) nel comma 3,  le  parole:  "lire  un  milione  a  lire  otto
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 500 a euro 4.000" e le
parole: "7 del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre
1973, n. 600" sono sostituite dalle  seguenti:  "4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322";
      4) dopo il comma 3-quater, introdotto dal  decreto  legislativo
14 settembre 2015, n. 147, e'  inserito  il  seguente:  "3-quinquies.
Quando  l'omissione  o  l'incompletezza  riguarda   le   segnalazioni
previste dagli articoli 113, comma 6, 124, comma 5-bis e  132,  comma
5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, dall'articolo 30, comma 4-quater, della legge 30 dicembre  1994,
n. 724 e dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, si applica una sanzione da euro 2.000 a euro 21.000.";
    i) all'articolo 9:
      1) nel comma 1, le parole: "lire due milioni  a  lire  quindici
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1.000 a euro 8.000.";
      2) nel comma 3, le parole: "lire cento milioni" sono sostituite
dalle seguenti: "euro 50.000";
      3) nel comma 4, le parole:  "e  33"  sono  soppresse,  dopo  le
parole: "n. 633" sono inserite le seguenti:  "e  7  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,", le parole  da:
"ovvero dei regimi" fino a: "legge 23 dicembre  1996,  n.  662"  sono
soppresse e le parole: "lire cinquantamila  a  lire  cinque  milioni"
sono sostituite dalle seguenti: "euro 250 a euro 2.500";
      4)  il  comma  5  e'  sostituito  dal  seguente:  "5.   Se   la
dichiarazione delle societa' e degli enti  soggetti  all'imposta  sul
reddito delle societa' sottoposti al controllo contabile ai sensi del
codice civile o di leggi speciali non e'  sottoscritta  dai  soggetti
che sottoscrivono la relazione di revisione ai sensi dell'articolo  1
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.  322,
si applica la sanzione amministrativa fino al trenta  per  cento  del
compenso  contrattuale  relativo  all'attivita'  di  redazione  della
relazione  di  revisione  e,  comunque,  non  superiore   all'imposta
effettivamente accertata a carico del contribuente, con un minimo  di
euro 250.";
    l) all'articolo 10:
      1) nel comma  1,  le  parole:  "lire  quattro  milioni  a  lire
quaranta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 2.000 a  euro
21.000" e le parole: "il ritardo non eccede i quindici  giorni"  sono
sostituite dalle seguenti:  "la  trasmissione  avviene  nei  quindici
giorni successivi";
      2) nel comma 3, le parole: "Fino a prova  contraria,  si"  sono
sostituite dalla seguente: "Si";
      3) nel comma 4, le parole: "nella cui circoscrizione  si  trova
il" sono sostituite dalle seguenti: "competente in relazione al";
    m) all'articolo 11:
      1) nel comma 1, le  parole:  "da  lire  cinquecentomila a  lire
quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a  euro
2.000";
      2) nel comma 2, le parole: "gravemente punita" sono  sostituite
dalla seguente: "grave";
      3) nel comma 4, le parole: "lire un milione a lire due milioni"
sono sostituite dalle seguenti: "euro 500 a euro 1.000";
      4) nel comma 5, le  parole:  "lire  due  milioni  a  lire  otto
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1.000 a euro 4.000";
      5) nel comma 7, le parole:  "da  lire  cinquecentomila  a  lire
quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a  euro
2.000";
      6) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: "7-bis. Quando  la
garanzia di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  e'  presentata  dalle  societa'
controllate o dall'ente o societa' controllante, di cui  all'articolo
73, terzo comma, del medesimo decreto, con un ritardo non superiore a
novanta giorni dalla scadenza  del  termine  di  presentazione  della
dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000  a
euro 4.000.
      7-ter.  Nei  casi  in  cui   il   contribuente   non   presenti
l'interpello previsto dall'articolo  11,  comma  2,  della  legge  27
luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente,
si applica la sanzione prevista dall'articolo 8,  comma  3-quinquies.
La sanzione e' raddoppiata nelle  ipotesi  in  cui  l'amministrazione
finanziaria disconosca  la  disapplicazione  delle  norme  aventi  ad
oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta  o  altre  posizioni
soggettive del soggetto passivo.";
    n) all'articolo 12, comma 1, nel primo periodo le  parole:  "lire
cento milioni", "ottanta milioni" e "centosessanta milioni  di  lire"
sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "euro 50.000",  "euro
40.000" ed "euro 80.000" e  nel  secondo  periodo  le  parole:  "lire
duecento  milioni"   e   "centosessanta   milioni   di   lire"   sono
rispettivamente sostituite dalle seguenti:  "euro  100.000"  e  "euro
80.000";
    o) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
    «Art.  13  (Ritardati  od  omessi  versamenti  diretti  e   altre
violazioni in materia di compensazione). -  1.  Chi  non  esegue,  in
tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in  acconto,
i versamenti  periodici,  il  versamento  di  conguaglio  o  a  saldo
dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi  casi
l'ammontare dei versamenti periodici  e  in  acconto,  ancorche'  non
effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta  per
cento di ogni importo non versato,  anche  quando,  in  seguito  alla
correzione di errori materiali o  di  calcolo  rilevati  in  sede  di
controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o
una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati  con  un
ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui  al  primo
periodo e' ridotta alla meta'. Salva l'applicazione dell'articolo  13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,  per  i  versamenti
effettuati con  un  ritardo  non  superiore  a  quindici  giorni,  la
sanzione di cui al secondo periodo  e'  ulteriormente  ridotta  a  un
importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
    2. La sanzione  di  cui  al  comma  1  si  applica  nei  casi  di
liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli  36-bis  e
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
    3. Fuori dei casi  di  tributi  iscritti  a  ruolo,  la  sanzione
prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni  ipotesi  di  mancato
pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.
    4. Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta
esistenti in misura superiore a  quella  spettante  o  in  violazione
delle modalita' di utilizzo previste dalle leggi vigenti si  applica,
salva l'applicazione di disposizioni speciali, la  sanzione  pari  al
trenta per cento del credito utilizzato.
    5. Nel caso di utilizzo in compensazione di  crediti  inesistenti
per il pagamento delle somme dovute  e'  applicata  la  sanzione  dal
cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi.  Per  le
sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso  si  applica  la
definizione agevolata prevista dagli articoli  16,  comma  3,  e  17,
comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si intende
inesistente il credito in relazione al quale manca,  in  tutto  o  in
parte, il presupposto  costitutivo  e  la  cui  inesistenza  non  sia
riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600,  e  all'articolo  54-bis  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
    6. Fuori  dall'ipotesi  di  cui  all'articolo  11,  comma  7-bis,
sull'ammontare  delle   eccedenze   di   credito   risultanti   dalla
dichiarazione annuale dell'ente o societa' controllante ovvero  delle
societa' controllate, compensate in tutto o in parte  con  somme  che
avrebbero dovuto essere versate dalle altre  societa'  controllate  o
dall'ente o societa'  controllante,  di  cui  all'articolo 73,  terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, si applica la sanzione di cui al comma 1 quando  la  garanzia
di cui all'articolo 38-bis del medesimo decreto e'  presentata  oltre
il  termine  di  novanta  giorni  dalla  scadenza  del   termine   di
presentazione della dichiarazione annuale.
    7. Le sanzioni previste nel presente articolo  non  si  applicano
quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio  o
concessionario diverso da quello competente.";
    p)  all'articolo  14,  comma  1,  le  parole  da:  ",  salva"  a:
"versamento" sono soppresse;
    q) all'articolo 15:
      1) nel comma  1,  le  parole:  "lire  duecentomila  a  lire  un
milione" sono sostituite dalle seguenti: "euro 100 a euro 500";
      2) dopo il  comma  2  e'  aggiunto  il  seguente:  "2-bis.  Per
l'omessa presentazione del modello di versamento  contenente  i  dati
relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di  euro
100, ridotta a euro 50 se il ritardo non e' superiore a cinque giorni
lavorativi.".

Capo II

Sanzioni amministrative per le violazioni
di norme tributarie

                               Art. 16

                  Modifiche al decreto legislativo
                      18 dicembre 1997, n. 472

  1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo  2,  comma  4,  le  parole:  "delle  finanze,  di
concerto con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle  seguenti:
"dell'economia e delle finanze";
    b) all'articolo 5, il comma 2 e' abrogato;
    c) all'articolo 7:
      1) nel comma 3, le  parole:  "La  sanzione  puo'  essere"  sono
sostituite dalle seguenti: "Salvo quanto  previsto  al  comma  4,  la
sanzione e'" e dopo le parole: "all'accertamento"  sono  inserite  le
seguenti: "di mediazione e di conciliazione";
      2) nel comma 4, la parola: "eccezionali" e' soppressa;
      3) dopo il comma 4  e'  aggiunto  il  seguente:  "4-bis.  Salvo
quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso
di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro  trenta
giorni dalla scadenza del relativo termine, la  sanzione  e'  ridotta
della meta'.";
    d) all'articolo 11:
      1) nel comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Se
la violazione non e' commessa con dolo o colpa  grave,  la  sanzione,
determinata anche in esito all'applicazione  delle  previsioni  degli
articoli 7, comma 3, e 12, non puo'  essere  eseguita  nei  confronti
dell'autore, che non ne abbia  tratto  diretto  vantaggio,  in  somma
eccedente euro 50.000, salvo quanto disposto dagli articoli 16, comma
3, e 17, comma 2, e salva, per l'intero, la responsabilita'  prevista
a carico della persona fisica, della  societa',  dell'associazione  o
dell'ente. L'importo puo' essere adeguato ai sensi  dell'articolo  2,
comma 4.";
      2) il comma 4 e' abrogato;
      3) nel comma 5, le parole da: "Quando"  a:  "grave,  il",  sono
sostituite dalla seguente: "Il" e le parole: "dall'articolo 5,  comma
2" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11, comma 1";
      4) nel comma 6, le  parole  da:  "Per"  a:  "grave,  la",  sono
sostituite dalla seguente: "La";
    e) all'articolo 12, comma 8, nel primo periodo, dopo  le  parole:
"con adesione," sono inserite le seguenti: "di mediazione  tributaria
e di conciliazione giudiziale," e nel secondo periodo le  parole:  ",
alla conciliazione giudiziale" sono soppresse;
    f) all'articolo 13:
      1) nel comma 1, lettera a-bis), le parole da: "il  novantesimo"
a: "dall'errore;" sono sostituite  dalle  seguenti:  "novanta  giorni
dalla   data   dell'omissione   o   dell'errore,   ovvero    se    la
regolarizzazione  delle  omissioni  e  degli   errori   commessi   in
dichiarazione  avviene  entro  novanta  giorni  dal  termine  per  la
presentazione della dichiarazione in cui l'omissione  o  l'errore  e'
stato commesso;";
      2) nel comma 1-bis, le parole: "e b-ter)" sono sostituite dalle
seguenti: ", b-ter) e b-quater)";
    g) all'articolo 14, dopo il comma 5  sono  aggiunti  i  seguenti:
"5-bis. Salva l'applicazione del comma 4, la disposizione  non  trova
applicazione quando la cessione avviene nell'ambito di una  procedura
concorsuale, di un accordo di  ristrutturazione  dei  debiti  di  cui
all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  di  un
piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma,  lettera  d),
del predetto decreto o di un procedimento di composizione della crisi
da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio.
    5-ter. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano,  in
quanto compatibili, a tutte le ipotesi di trasferimento  di  azienda,
ivi compreso il conferimento.".
    h)  all'articolo  23,  comma  1,  le  parole:  ",  ancorche'  non
definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "o provvedimento  con  il
quale vengono accertati maggiori tributi, ancorche' non  definitivi";
inoltre le parole: "della somma risultante dall'atto  o  dalla"  sono
sostituite dalle seguenti: "di  tutti  gli  importi  dovuti  in  base
all'atto o alla".

Capo III

Altre disposizioni

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                               Art. 17

Sanzione applicabile in caso  di  cessioni,  risoluzioni  e  proroghe
  anche tacite dei contratti  di  locazione  e  di  affitto  di  beni
  immobili

  1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, dopo il primo periodo  e'  inserito  il  seguente:
"Entro il termine di trenta giorni deve essere presentata all'ufficio
presso  cui  e'  stato  registrato  il  contratto  di  locazione   la
comunicazione  relativa  alle  cessioni,  alle  risoluzioni  e   alle
proroghe anche tacite dello stesso.".
    b) dopo il comma 1, e' inserito  il  seguente:  "1-bis.  Chi  non
esegue, in tutto o in parte, il versamento  relativo  alle  cessioni,
risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di cui al  comma  1
e' sanzionato ai sensi dell'articolo 13 del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471.";
    c) il comma 2 e' soppresso.
  2. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo  2011,
n. 23, dopo il primo periodo e' aggiunto il  seguente:  "In  caso  di
mancata presentazione della comunicazione relativa  alla  risoluzione
del contratto di locazione per il quale e' stata esercitata l'opzione
per l'applicazione dell'imposta cedolare secca, entro  trenta  giorni
dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione in  misura  fissa
pari a euro 67, ridotta a euro  35  se  presentata  con  ritardo  non
superiore a trenta giorni.".
                               Art. 18

Altre modifiche in  materia  di  sanzioni  ai  fini  dell'imposta  di
                              registro

  1. Al titolo VII del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 69, comma 1, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: "Se la richiesta di registrazione e' effettuata con ritardo
non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa  dal
sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle imposte dovute,
con un minimo di euro 200.";
    b)  all'articolo  72,  comma  1,  le  parole:  "dal  duecento  al
quattrocento  per  cento"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "dal
centoventi al duecentoquaranta per cento".
                               Art. 19

               Associazioni sportive dilettantistiche

  1. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n.  133,
le parole: "la decadenza dalle agevolazioni  di  cui  alla  legge  16
dicembre  1991,  n.  398,   e   successive   modificazioni,   recante
disposizioni   tributarie   relative   alle   associazioni   sportive
dilettantistiche, e" sono soppresse.
                               Art. 20

                   Modifica dell'atto di recupero

  1. All'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,"  sono  aggiunte  le
seguenti:  "nonche'  per  il  recupero  delle  relative  sanzioni   e
interessi".
                               Art. 21

            Violazioni in materia di certificazione unica

  1. All'articolo 4, comma 6-quinquies, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) nel secondo periodo, dopo le parole: "del decreto  legislativo
18 dicembre 1997, n. 472"  sono  aggiunte  le  seguenti:  ",  con  un
massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta";
    b)  dopo  l'ultimo  periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  "Se  la
certificazione e' correttamente trasmessa entro sessanta  giorni  dal
termine previsto nel primo periodo,  la  sanzione  e'  ridotta  a  un
terzo, con un massimo di euro 20.000.".
                               Art. 22

        Violazioni degli obblighi di comunicazione degli enti
       e delle casse aventi esclusivamente fine assistenziale

  1. All'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nel quarto periodo, dopo le parole:  "decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 472" sono aggiunte le seguenti: ", con  un  massimo
di euro 50.000 per soggetto terzo";
    b)  dopo  l'ultimo  periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  "Se  la
comunicazione e' correttamente trasmessa entro sessanta giorni  dalla
scadenza di cui al comma 25, la sanzione e' ridotta a un  terzo,  con
un massimo di euro 20.000.".
                               Art. 23

             Violazioni degli obblighi di comunicazione
                    al Sistema tessera sanitaria

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. In caso  di  omessa,
tardiva o errata trasmissione dei dati di cui  ai  commi  3  e  4  si
applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18  dicembre
1997, n. 472, con un massimo di  euro  50.000.  Nei  casi  di  errata
comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la  trasmissione
dei dati corretti e' effettuata entro i cinque giorni successivi alla
scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle
Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione  stessa.  Se  la
comunicazione e' correttamente trasmessa entro sessanta giorni  dalla
scadenza prevista, la sanzione e' ridotta a un terzo con  un  massimo
di euro 20.000.».
                               Art. 24

            Riduzione sanzionatoria in caso di rettifiche
                    del CAF o del professionista

  1. All'articolo 39, comma 1, lettera a), sesto periodo, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: "nella misura  prevista
dall'articolo 13, comma 1, lettera b),  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 472" sono sostituite dalle seguenti: "a un nono del
minimo".
                               Art. 25

               Procedimento di computo in diminuzione
                    delle perdite in accertamento

  1. All'articolo 42 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, dopo il terzo comma e' aggiunto il  seguente:
«Fatte salve le previsioni di cui all'articolo  40-bis  del  presente
decreto, sono computate in diminuzione dei maggiori imponibili di cui
al secondo comma le perdite relative al periodo d'imposta oggetto  di
accertamento, fino a  concorrenza  del  loro  importo.  Dai  maggiori
imponibili che residuano dall'eventuale computo in diminuzione di cui
al periodo precedente, il contribuente ha facolta'  di  chiedere  che
siano computate in diminuzione le perdite pregresse  non  utilizzate,
fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, il contribuente deve
presentare un'apposita istanza all'ufficio  competente  all'emissione
dell'avviso di accertamento di cui al secondo comma, entro il termine
di  proposizione  del  ricorso.  In  tale   caso   il   termine   per
l'impugnazione dell'atto  e'  sospeso  per  un  periodo  di  sessanta
giorni.  L'ufficio  procede  al  ricalcolo  dell'eventuale   maggiore
imposta  dovuta,  degli  interessi  e  delle  sanzioni  correlate,  e
comunica  l'esito  al  contribuente,  entro  sessanta  giorni   dalla
presentazione dell'istanza. Ai fini del presente  comma  per  perdite
pregresse devono intendersi quelle che erano utilizzabili  alla  data
di chiusura del periodo d'imposta oggetto di  accertamento  ai  sensi
dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
  2. All'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997,  n.  218,
dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: «1-ter. Fatte  salve  le
previsioni  di  cui  all'articolo  9-bis  del  presente  decreto,  il
contribuente  ha  facolta'  di  chiedere  che  siano   computate   in
diminuzione dai maggiori imponibili le perdite di cui al quarto comma
dell'articolo 42 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, non utilizzate, fino a concorrenza  del  loro
importo.».
  3. All'articolo 36-bis del decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 3 e' aggiunto  il  seguente:
«3-bis.  A  seguito  dello  scomputo  delle  perdite   dai   maggiori
imponibili effettuato ai sensi del secondo periodo del  quarto  comma
dell'articolo 42 del presente  decreto,  del  comma  3  dell'articolo
40-bis del presente decreto, del  comma  1-ter  dell'articolo  7  del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, del comma 2 dell'articolo
9-bis   del   decreto   legislativo   19   giugno   1997,   n.   218,
l'amministrazione finanziaria  provvede  a  ridurre  l'importo  delle
perdite riportabili ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo  84  del
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
nell'ultima dichiarazione dei redditi  presentata.  A  seguito  dello
scomputo delle perdite dai maggiori imponibili  effettuato  ai  sensi
del primo periodo del quarto  comma  dell'articolo  42  del  presente
decreto, l'amministrazione finanziaria provvede a  ridurre  l'importo
delle perdite riportabili ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nelle dichiarazioni  dei  redditi  successive  a  quella  oggetto  di
rettifica e, qualora emerga  un  maggiore  imponibile,  procede  alla
rettifica ai sensi del primo e secondo  comma  dell'articolo  42  del
presente decreto.».
  4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
emanare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono  stabiliti  i  contenuti  e  le  modalita'  di
presentazione dell'istanza di cui ai  precedenti  commi,  nonche'  le
conseguenti attivita' dell'ufficio competente.
  5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti entrano in vigore  il
1° gennaio 2016, con riferimento ai periodi di imposta per  i  quali,
alla  predetta  data,  sono  ancora  pendenti  i   termini   di   cui
all'articolo 43  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600.
                               Art. 26

        Ulteriori modifiche in materia di imposta di registro

  1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
aprile 1986, n. 131 dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:  «1-bis.
Per i decreti di  trasferimento  e  gli  atti  da  essi  ricevuti,  i
cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta  giorni
da quello in cui il provvedimento e' stato emanato.».
                               Art. 27

       Modifiche in materia di imposte ipotecaria e catastale

  1. All'articolo 6, comma 2,  del  decreto  legislativo  31  ottobre
1990, n. 347,  le  parole:  "trenta  giorni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "centoventi giorni".
  2. All'articolo 9 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.  347,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Se
la richiesta di  trascrizione  o  le  annotazioni  obbligatorie  sono
effettuate con un ritardo non superiore a trenta giorni,  si  applica
la  sanzione  amministrativa  dal  cinquanta  al  cento   per   cento
dell'ammontare delle imposte dovute.";
    b) al comma 2, le parole: "da lire duecentomila  a  lire  quattro
milioni." sono sostituite dalle seguenti: "da euro 100 a euro  2.000,
ridotta a euro 50 se la  richiesta  e'  effettuata  con  ritardo  non
superiore a trenta giorni.".
                               Art. 28

                   Modifiche in materia di imposta
                    sulle successioni e donazioni

  1.  All'articolo  50,  comma  1,  secondo  periodo,   del   decreto
legislativo  31  ottobre  1990,  n.  346,   le   parole:   "da   lire
cinquecentomila a lire due milioni" sono sostituite  dalle  seguenti:
"da euro 250 a euro 1.000"; inoltre, dopo  il  secondo  periodo  sono
aggiunti i seguenti:  "Se  la  dichiarazione  e'  presentata  con  un
ritardo non  superiore  a  trenta  giorni,  si  applica  la  sanzione
amministrativa dal sessanta al centoventi  per  cento  dell'ammontare
dell'imposta liquidata o riliquidata dall'ufficio. Se non  e'  dovuta
imposta si applica la sanzione amministrativa  da  euro  150  a  euro
500.".
                               Art. 29

              Modifiche in materia di imposta di bollo

  1. Al titolo V del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 24, comma 1, le parole: "lire duecentomila a lire
quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro  100  a  euro
200";
    b) all'articolo 25, comma 3, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: "Se la dichiarazione di conguaglio  e'  presentata  con  un
ritardo non  superiore  a  trenta  giorni,  si  applica  la  sanzione
amministrativa  dal  cinquanta  al  cento  per  cento  dell'ammontare
dell'imposta dovuta.".
                               Art. 30

        Modifiche in materia di imposta sugli intrattenimenti

  1. All'articolo 32 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1:
      1) nel  primo  periodo,  le  parole:  "lire  un  milione"  sono
sostituite dalle seguenti: "euro 500";
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La  sanzione  e'
dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non
ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.";
    b) al comma 2:
      1) nel primo periodo, le parole:  "lire  cinquecentomila"  sono
sostituite dalle seguenti: "euro 250";
      2)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:   "Se   la
dichiarazione di cui all'articolo 2 e quella di  cui  all'articolo  3
del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544,
da presentarsi, rispettivamente, entro dieci  giorni  dalla  fine  di
ciascun anno sociale, ed entro il quinto giorno successivo al termine
della data della manifestazione, sono presentate con un  ritardo  non
superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa  dal
cinquanta al cento  per  cento  dell'ammontare  dell'imposta  con  un
minimo di 150 euro.";
    c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole:  "non  documentato"
sono aggiunte le seguenti: "con un minimo di euro 500".
  2. All'articolo 33 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1,  le  parole:  "lire  cinquecentomila  a  lire  due
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 250 a euro 1.000";
    b) il comma 4 e' abrogato.
                               Art. 31

                   Modifiche in materia di fatture
                     per operazioni inesistenti

  1. Nell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, il comma 7 e' sostituito dal seguente:  "7.  Se
il cedente o prestatore emette fattura  per  operazioni  inesistenti,
ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o  le
imposte relative in misura superiore a  quella  reale,  l'imposta  e'
dovuta  per  l'intero  ammontare  indicato  o   corrispondente   alle
indicazioni della fattura.".

Titolo III

Decorrenza degli effetti,
abrogazioni e disposizioni finanziarie

                               Art. 32

               Decorrenza degli effetti e abrogazioni

  1. Le disposizioni di cui al Titolo  II  del  presente  decreto  si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.
  2. A decorrere dal  1°  gennaio  2017  sono  abrogate  le  seguenti
disposizioni:
    a) gli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446;
    b) l'articolo 27, comma 18, del decreto-legge 29  novembre  2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,
n. 2;
    c) l'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241;
    d) l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo  2011,
n. 23;
  3. Nell'articolo 34, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
le parole: "di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997,  n.  461"
sono soppresse.
                               Art. 33

                      Disposizione finanziaria

  1. Agli oneri  derivanti  dal  presente  decreto,  valutati  in  40
milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2017,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione della dotazione del  Fondo  di  cui
all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo  2014,
n. 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  delle
finanze e l'Agenzia delle entrate effettuano  il  monitoraggio  degli
effetti finanziari  in  termini  di  minor  gettito  derivante  dalla
rimodulazione delle sanzioni previste dal  presente  decreto  e,  nel
caso si verifichi o sia in procinto di  verificarsi  uno  scostamento
rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e  delle  finanze
presenta al Parlamento una apposita relazione in cui sono indicate le
cause dello scostamento e gli interventi specifici da adottare per il
mantenimento  degli  equilibri  di   finanza   pubblica,   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

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